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Sentenza — n. 37430/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37430/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37430/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge processuale e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di una valida querela; vizio di motivazione, in quanto la decisione della corte di appello si fonda su di una inidonea valutazione delle risultanze processuali, consistenti in semplici indizi, non dotati di consistenza tale da giustificare l'affermazione di responsabilità del prevenuto. 2.1. Con requisitoria scritta del 14.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37430/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cass., Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975). Proprio in applicazione di tale principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela e tale approdo interpretativo è stato mantenuto fermo dalla giurisprudenza di legittimità, che ha attribuito tale legittimazione, tra gli altri, al responsabile per la sicurezza di un supermercato non munito di poteri di rappresentanza del proprietario (cfr. Cass., Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Rv. 275342); al capo reparto di un supermercato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Rv. 272696); al custode di uno stabilimento (cfr.

Parole chiave

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imposta sui carburanti azione mobiliare querela motivi frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione asserzione difendibile
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MECI ANTONINO nato a PATERNO' il 01/12/1980 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in ersona del Sostituto torej9MiSO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difens e FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano, su appello del pubblico ministero, riformava la sentenza con cui il tribunale di Lecco, in data 30.6.2017, aveva assolto Meci Antonino dai reati di furto in rubrica ascrittigli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando:

1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di una valida querela;

2) vizio di motivazione, in quanto la decisione della corte di appello si fonda su di una inidonea valutazione delle risultanze processuali, consistenti in semplici indizi, non dotati di consistenza tale da giustificare l'affermazione di responsabilità del prevenuto. 2.1. Con requisitoria scritta del 14.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Diverse appaiono le ragioni che inficiano il ricorso presentato nell'interesse del Meci sotto il profilo della inammissibilità.

4. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che al ricorrente si contestano una serie di episodi di furto di carburante (commessi il 5.10.2015, il 5.6.2015, il 22.7.2015, il 27.7.2015 e il 20.8.2015), di cui egli si era impossessato, prelevandolo illecitamente dagli erogatori installati presso la medesima area di servizio della "ERG", ubicata in Suello, e gestita da Negri Monica. Orbene il thema decidendum del presente giudizio è circoscritto alla titolarità in capo alla Negri del potere di proporre querela in relazione ai furti per i quali il Meci è stato condannato.

La corte territoriale ha risolto la questione in senso positivo, riformando sul punto la sentenza di primo grado, in applicazione del consolidato principio di diritto, condiviso dal collegio, secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (cfr.

Cass., Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975). Proprio in applicazione di tale principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela e tale approdo interpretativo è stato mantenuto fermo dalla giurisprudenza di legittimità, che ha attribuito tale legittimazione, tra gli altri, al responsabile per la sicurezza di un supermercato non munito di poteri di rappresentanza del proprietario (cfr. Cass., Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Rv. 275342); al capo reparto di un supermercato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Rv. 272696); al custode di uno stabilimento (cfr.

Cass., Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Rv. 268906), in quanto soggetti titolari di un potere di detenzione qualificata dei beni oggetto di furto. Appare, pertanto, in tutta evidenza che, ove anche si volesse considerare la Neri, qualificatasi, nel corso dell'esame dibattimentale del 13.1.2020, come rilevato dalla corte territoriale, "gestore dell'impianto di distribuzione del carburante", anche solo "una semplice addetta alle pompe di benzina", come affermato dal ricorrente, la stessa, proprio in virtù del rapporto di detenzione qualificata del bene oggetto di furto (il carburante contenuto nelle macchine erogatrici), era legittimata a proporre querela in relazione ai furti perpetrati dal Meci.

In questa prospettiva la circostanza evidenziata dalla corte territoriale, secondo cui all'atto della presentazione della querela dell'8.10.2015, la Neri aveva esibito una specifica delega all'uopo rilasciata a suo nome dalla "Società Gestioni Europa spa", non assume il rilievo che il ricorrente pretende di attribuirle in termini di incertezza sulla effettiva legittimazione della Neri, in quanto con tale delega si è semplicemente provveduto a formalizzare il conferimento di un potere, già insito nel rapporto di fatto tra la Neri e la res oggetto dell'azione predatoria.

5. In ordine a2_secondo motivo di ricorso il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217;

Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In conclusione nessun vizio di motivazione o di violazione di legge penale appare configurabile nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, fondato in particolare sulle deposizioni del teste Bianconi, della Polstrada di Lecco, e della Neri; sulle immagini estrapolate dalle riprese del sistema di videosorveglianza della stazione di servizio, raffiguranti il Meci, e sulla accertata presenza nel luogo di consumazione dei reati dell'autovettura Ford Fiesta di proprietà della madre dell'imputato (cfr. pp. 1-2 della sentenza oggetto di ricorso), che il ricorrente aggredisce in termini del tutto generici.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 6165c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del