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Sentenza — n. 36945/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36945/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36945/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Termini Imerese ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. in sede ritenendo non conforme alle disposizioni del codice di rito l'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta a giudizio per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 550 cod. proc. pen, art. 625 cod. pen, art. 725 cod. pen; Sentenza — n. 36945/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, per la costante giurisprudenza di questa Corte per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., doveva procedersi con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta norma doveva attribuirsi alla sua introduzione successiva all'entrata in vigore del codice di rito e al mancato adeguamento normativo.

Parole chiave

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ritardo del ministero pubblico impedimento processuale lite temeraria ricusazione del pubblico ministero impedimento di un atto dell'autorità permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
in sede ritenendo non conforme alle disposizioni del codice di rito l'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta a giudizio per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.
art. 550 cod. proc. pen
deve procedersi a citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.
art. 625 cod. pen
Ad esso, si riteneva, era possibile supplire in via interpretativa, essendo il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen., inserito tra quelli elencati dall'art.
art. 725 cod. pen
nel genus con il richiamo dell'art. 725 cod. pen.); un' identità frutto non solo di profili 'tecnici', ma anche di aspetti sociali o criminologici ritenuti meritevoli di considerazione da parte del legislatore" (Sez.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento nei confronti di Pandolfo Antonino, nato a Palermo il 23/10/1956 e Costanzo Cerro Sebastiano, nato a Termini Imerese il 9/2/1969 avverso l'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 3/3/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degq atti al Tribunale di Termini Imerese per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Termini Imerese ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. in sede ritenendo non conforme alle disposizioni del codice di rito l'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta a giudizio per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese deducendo l'abnormità del provvedimento e richiamando il costante orientamento di legittimità secondo cui per il delitto ci. furto in abitazione e di furto con strappo previsti dall'art. 624-bis cod. pen. deve procedersi a citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è fondato. Prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, per la costante giurisprudenza di questa Corte per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., doveva procedersi con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta norma doveva attribuirsi alla sua introduzione successiva all'entrata in vigore del codice di rito e al mancato adeguamento normativo.

Ad esso, si riteneva, era possibile supplire in via interpretativa, essendo il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen., inserito tra quelli elencati dall'art. 550, comma secondo, lett. f), cod. proc pen e, punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni. (Sez. 5, n. 3807 del 28/11/2017, dep. 2018, Cipolletti e altre, Rv. 272439; Sez. 5, Sentenza n. 22256 del 12/04/2011, Rv. 250577; Sez. 6, n. 29815 del 24/04/2012, Levakovic, Rv. 253173. Per questa Corte, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato l'art. 624-bis cod. pen. solo innalzando i minimi edittali (da uno a tre anni di reclusione nel primo comma e da tre a quattro anni nel secondo), e ha lasciato immutati i massimi che continuano ad essere i medesimi di quelli previsti dall'art. 625 cod. pen. per il furto aggravato, si procede a citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen. e ciò avuto riguardo alla ratio della scelta legislativa di escludere l'udienza preliminare che è da ravvisarsi nella "volontà di limitare l'utilizzo di risorse, da ottimizzare favore di reati che il legislatore ha ritenuto meritevoli di un più meditato accesso al dibattimento" Per questa Corte regolatrice "non sono limitate variazioni della pena che possono incidere su quelle valutazioni, aventi nel loro fuoco l'identità tipologica del reato ( inteso come furto, indicato dall'art. 550 cod. proc. pen. nel genus con il richiamo dell'art. 725 cod. pen.); un' identità frutto non solo di profili 'tecnici', ma anche di aspetti sociali o criminologici ritenuti meritevoli di considerazione da parte del legislatore" (Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, dep. 2019, PMT C/Nastasi, Rv. 275078).

Ciò posto e condividendo questo Collegio l'orientamento sopra riportato, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata ha determinato una regressione processuale non rimediabile se non attraverso il ricorso al giudice di legittimità in quanto è impossibile reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, perché già annullato, né si può procedere con una nuova richiesta di rinvio a giudizio da inoltrare al giudice dell'udienza preliminare poiché, avuto riguardo al titolo di reato, l'esercizio dell'azione penale verrebbe effettuato con una forma non corretta. (Sez. 5, n 38743 del 10/7/2019, PMT C/ di Martino, Rv. 277638;

Sez. 6, n. 52160 del 16/11/2016, Belville, Rv. 268623). Il provvedimento impugnato deve, dunque, considerarsi abnorme essendo affetto da un'anomalia funzionale che lo rende radicalmente incompatibile rispetto al sistema processuale. Esso, dunque, deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti per il giudizio al Tribunale di Termini Imerese.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio al Tribunale di Termini Imerese. Così deciso in Roma, il 23 gi