Sentenza — n. 36937/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 4 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno - quale giudice del rinvio a seguito della sentenza di annullamento resa da questa Corte il 10 luglio 2020 - ha rigettato l'istanza di concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà avanzata nell'interesse di Gazim KACI.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 36937/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza del 4 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno - quale giudice del rinvio a seguito della sentenza di annullamento resa da questa Corte il 10 luglio 2020 - ha rigettato l'istanza di concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà avanzata nell'interesse di Gazim KACI.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KACI GAZIM nato in ALBANIA il 08/08/1969 avverso l'ordinanza del 04/11/2020 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 4 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno - quale giudice del rinvio a seguito della sentenza di annullamento resa da questa Corte il 10 luglio 2020 - ha rigettato l'istanza di concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà avanzata nell'interesse di Gazim KACI.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del KACI, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 627 comma 3, e 125 cod. proc. pen., nonché agli artt. 47, 47-ter e 50 O.P. Il difensore ha dedotto che il provvedimento del Giudice del rinvio avrebbe nuovamente rigettato la richiesta di concessione delle predette misure alternative alla detenzione senza uniformarsi al decisum di questa Corte e, comunque, rendendo una motivazione apparente in ordine al difetto dei presupposti per concederle, argomentando unicamente sulla scorta dell'irreperibilità del condannato - tratta dalla relazione dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere il 2 novembre 2020 (unico atto citato nel 'provvedimento) - tuttavia smentita del ricevimento a mani proprie da parte dello stesso KACI della notificazione dell'avviso dell'udienza celebrata innanzi allo stesso Tribunale il giorno 2 ottobre 2020, come rassegnato dalla difesa al medesimo Giudice del rinvio; e senza svolgere alcuna istruttoria.
3. Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono. L'ordinanza impugnata - come esposto resa a seguito di un precedente annullamento con rinvio disposto da questa Corte - ha rigettato l'istanza difensiva, affermando che nella specie non sussistono i presupposti per concedere una misura alternava alla detenzione, in quanto - come esposto dai Carabinieri nell'informativa redatta in data 2 novembre 2020 - il condannato è risultato domiciliato (in San Tammaro, via Nazionale Appia, 7 bis) all'interno della sede di un mercatino dell'usato la cui attiva è cessata - giusta ordinanza comunale - nel giugno del 2018; e da allora ha fatto perdere le proprie tracce rendendosi irreperibile.
Tuttavia, come rassegnato dal difensore, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza dei 4 novembre 2020, all'esito della quale è stata resa l'ordinanza impugnata è stata eseguita a mani proprie dell'imputato dalla Polizia municipale di San Tannmaro il giorno 2 ottobre 2020, dato questo, con evidenza distonico rispetto alla rassegnata irreperibilità dal giugno 2018 ed atto a incidere sulle conclusioni cui è pervenuto,. il Tribunale di sorveglianza, del tutto pretermesso dall'ordinanza impugnata la quale, pertanto, non può dirsi compiutamente e congruamente argomentata (cfr.
Sez. 6 , n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01; Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457 - 01). Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Salerno, fermi i princìpi già posti da questa Corte con la sentenza in data 10 luglio 2020.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Salerno per nuovo esame. Così deciso il