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Sentenza — n. 36934/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36934/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36934/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il PM, che, col primo motivo, ha lamentato l'errata applicazione dell'art 459/3 cpp, poiché il Giudice aveva ritenuto carente la prova offerta dall'Ufficio di accusa,pronosticando immotivatamente la non acquisibilità di elementi di prova. Il ricorrente ha citato sul punto giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp è consentita solo in caso di evidente prova positiva di innocenza dell'imputato oppure di evidente impossibilità di acquisire prove della responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36934/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Fattispecie che nel caso non ricorrono. 2.Nel secondo motivo il PM ha dedotto la manifesta illogicità di motivazione in quanto il Gip aveva evidenziato il dato che l'imputata fosse usuaria dell'immobile ove si trova il contatore manomesso, trattandosi di un elemento da valutare nel merito, ed in seguito aveva ritenuto apoditticamente l'impossibilità di acquisire la prova. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Gip per l'ulteriore corso.

Parole chiave

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sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici azione di manutenzione abbandono del procedimento per truffa materiale elettrico e apparecchiature radio abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
In tal senso questa Corte regolatrice ha affermato il principio per il quale il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: CHIARAMONTE CALOGERA CLAUDIA nato a PALERMO il 16/01/1985 avverso la sentenza del 22/10/2020 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/Mcittele conclusioni del PG 122_ 2.2 tu,.

RITENUTO IN FATTO

3 l Gip presso il Tribunale di Palermo, a seguito di richiesta di emissione del decreto penale nei confronti dell'imputata per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza su cose destinate a pubblico servizio, ha emesso sentenza ex art 129 cpp perché il fatto non costituisce reato, potendo trovare riscontro l'affermazione dell'imputata secondo la quale era nell'abitazione da soli venti giorni e non essendo acquisibile la prova del fatto-reato addebitatole.

1. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il PM, che, col primo motivo, ha lamentato l'errata applicazione dell'art 459/3 cpp, poiché il Giudice aveva ritenuto carente la prova offerta dall'Ufficio di accusa,pronosticando immotivatamente la non acquisibilità di elementi di prova. Il ricorrente ha citato sul punto giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp è consentita solo in caso di evidente prova positiva di innocenza dell'imputato oppure di evidente impossibilità di acquisire prove della responsabilità.

Fattispecie che nel caso non ricorrono. 2.Nel secondo motivo il PM ha dedotto la manifesta illogicità di motivazione in quanto il Gip aveva evidenziato il dato che l'imputata fosse usuaria dell'immobile ove si trova il contatore manomesso, trattandosi di un elemento da valutare nel merito, ed in seguito aveva ritenuto apoditticamente l'impossibilità di acquisire la prova. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Gip per l'ulteriore corso.

La difesa dell'imputata ha depositato tramite pec del 25/04/2021 memoria difensiva di replica, con la quale ha sostenuto le ragioni a sostegno della pronunzia liberatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Entrambe le censure proposte dal PM ricorrente colgono nel segno, poiché il Gip ha espresso un giudizio di insufficienza probatoria sugli elementi presentati dall'Accusa, a seguito del quale, ex art 459/3 cpp, avrebbe dovuto restituire gli atti al PM. In tal senso questa Corte regolatrice ha affermato il principio per il quale il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e non anche perchè la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 530, comma 2, stesso codice, atteso che queste categorie, in quanto non richiamate dall'art. 129 cit., possono acquisire rilievo soltanto quando le parti, compreso il pubblico ministero, abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla prova.

Sez. 3, Sentenza n. 36240 del 26/11/2020 Cc. (dep. 17/12/2020) Rv. 280186. Massime precedenti conformi: N. 15034 del 2013 Rv. 258013 - 01, N. 29538 del 2013 Rv. 256149 - 01, N. 45934 del 2014 Rv. 260941 .Per altro verso l'opinione del Giudice, secondo la quale mancherebbe la prova della responsabilità oppure non sarebbe acquisibile appare assolutamente immotivata, tanto da rappresentare una motivazione mancante o apparente, come tale costituente violazione di legge in relazione agli artt 125/3 cpp e 606 lett c) cpp. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di Palermo per il corso ulteriore.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso. Deciso il 4 Maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presi