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Ordinanza — n. 36932/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36932/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36932/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA ok.5. sul ricorso proposto da: CUSANO RICCARDO nato a NAPOLI il 14/01/1988 avverso la sentenza del 28/10/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IgliZt2tati±ezhttp~D1d2ffl vdttrr-rhttfeTT5(5re, Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord, sull'accordo delle parti ex art 444 cpp, ha applicato all'imputato la pena di anni due di reclusione, per i delitti di cui a all'art 497 bis cp. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente, che ha lamentato il vizio di motivazione manifestamente illogica quanto alla mancata concessione delle attenunati generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36932/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA ok.5. sul ricorso proposto da: CUSANO RICCARDO nato a NAPOLI il 14/01/1988 avverso la sentenza del 28/10/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IgliZt2tati±ezhttp~D1d2ffl vdttrr-rhttfeTT5(5re, Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord, sull'accordo delle parti ex art 444 cpp, ha applicato all'imputato la pena di anni due di reclusione, per i delitti di cui a all'art 497 bis cp. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente, che ha lamentato il vizio di motivazione manifestamente illogica quanto alla mancata concessione delle attenunati generiche.

Parole chiave

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procedimento per falsità documenti d'identità falsa dichiarazione della parte uso di false generalità contraffazione di merci identificazione credibile
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Testo completo

seguente ORDINANZA ok.5. sul ricorso proposto da: CUSANO RICCARDO nato a NAPOLI il 14/01/1988 avverso la sentenza del 28/10/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IgliZt2tati±ezhttp~D1d2ffl vdttrr-rhttfeTT5(5re,

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord, sull'accordo delle parti ex art 444 cpp, ha applicato all'imputato la pena di anni due di reclusione, per i delitti di cui a all'art 497 bis cp. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente, che ha lamentato il vizio di motivazione manifestamente illogica quanto alla mancata concessione delle attenunati generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, presentato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 23.6.2017 n.103, risulta inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, ipotesi esclusa dal nuovo testo dell'ad 613 cpp, per come modificato dalla citata legge ed è inammissibile ai sensi dell'art 591 lett.

a) cpp, poiché proposto da un soggetto non legittimato. Sez. 5, Sentenza n. 53203 del 07/11/2017 Cc. (dep. 22/11/2017 ) Rv. 271780, che ha chiarito come la novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., incida non già sul diritto ad impugnare, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio, non avendo rilievo la data di emissione del provvedimento impugnato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che stimasi equo definire in euro quattromila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende di euro quattromila. Deciso il 4.5.2021 Il consigliere estensore Il Presidente dr Edua