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Sentenza — n. 36920/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36920/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36920/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 giugno 2020 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto dal Pubblico ministero, ha confermato la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, emessa in data 13 marzo 2019 da G.u.p. del Tribunale di Lecco nei confronti di Alberto MINASI DELLA ROCCA, imputato del reato continuato di falsità materiale commessa dal privato in un atto facente fede fino a querela di falso (artt. 81, comma 2, 482 cod. pen., in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen.).

Regesto Legislator

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art. 489 cod. pen; Sentenza — n. 36920/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Lecco nei confronti di Alberto MINASI DELLA ROCCA, imputato del reato continuato di falsità materiale commessa dal privato in un atto facente fede fino a querela di falso (artt. 81, comma 2, 482 cod. pen., in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen.).

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico ricusazione del pubblico ministero violazione dei doveri professionali procedura disciplinare degli avvocati doveri del ministero pubblico legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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art. 489 cod. pen
pen.), poiché la decisione impugnata sarebbe stata resa anche in relazione al reato di cui all'art. 489 cod. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI MILANOnel procedimento instaurato nei confronti di MINASI DELLA ROCCA ALBERTO nato a GIOIA TAURO il 08/05/1982 avverso sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - la memoria presentata dagli avvocati ROBERTO RALLO e LUISA FORTUNATI che, nell'interesse dell'imputato, hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 giugno 2020 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto dal Pubblico ministero, ha confermato la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, emessa in data 13 marzo 2019 da G.u.p. del Tribunale di Lecco nei confronti di Alberto MINASI DELLA ROCCA, imputato del reato continuato di falsità materiale commessa dal privato in un atto facente fede fino a querela di falso (artt. 81, comma 2, 482 cod. pen., in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen.).

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano che ha formulato un unico motivo di ricorso, denunciando l'erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), poiché la decisione impugnata sarebbe stata resa anche in relazione al reato di cui all'art. 489 cod. pen. Il ricorrente: - ha prospettato la necessità di valutare gli elementi costitutivi di tale delitto, indicati nell'utilizzo dell'atto, nell'intesse sotteso e nel dolo generico; e l'obbligo del giudice «di entrare nei particolari del fatto per poter ritenere sussistente l'ipotesi di reato contestata anche e solo [...] ex art 489 cp»; - ha rassegnato che, nel caso di specie, sarebbero indubbi l'«utilizzo dell'atto per lo scopo conforme alla sua stessa natura» e la sussistenza in capo all'imputato del dolo generico (rispetto al quale è irrilevante il movente) da individuarsi nella coscienza e volontà di utilizzare gli atti contraffatti come se fossero autentici, atteso che egli - di professione avvocato - era «dotato degli strumenti tecnici per comprendere» quanto a lui riferito dai funzionari dell'UNEP; ragion per cui i Giudici di secondo grado avrebbero «erroneamente [...] valutato i fatti e quindi il comportamento dell'imputato, quale espressione di una condotta di buona fede, rilevando l'assenza di dolo».

3. Il ricorso è inammissibile. Invero: - «il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01);- il ricorso, nei termini appena esposti, ha prospettato proprio tale ultimo ordine di censure ossia, per l'appunto, un vizio di motivazione; - dunque, esso è stato avanzato per un motivo non consentito dalla legge processuale (cfr. art. 428, comma 3 -bis, cod. proc. pen:

«contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606»). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che le censure sono state articolate mediante enunciati del tutto generici nei quali non può ravvisarsi un effettivo confronto con il provvedimento impugnato, che ha esposto le ragioni per cui non era meritevole di accoglimento il gravame anche in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 489 cod. pen. con particolare riferimento al prescritto elemento soggettivo (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.. Così deciso il 23/06/2021. Il Consigliere estens