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Sentenza — n. 36909/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36909/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36909/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 13 giugno 2019 (dep. il 9 settembre 2019) la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa il 23 settembre 2013 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato: - aveva affermato la responsabilità di Giuseppe VITA e Francesco VITA per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione (in esso assorbito il reato di appropriazione indebita in contestazione) e documentale; - e - concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta - li aveva condannati alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale per entrambi e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale in favore del solo Giuseppe VITA; ha determinato in anni due la durata delle pene accessorie fallimentari nei confronti di entrambi gli imputati, confermando nel resto la sentenza gravata.

Regesto Legislator

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art. 108 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36909/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di appello, nell'interesse di entrambi gli imputati, è stato proposto ricorso per cassazione con un unico atto, denunciando la violazione della legge processuale stabilita a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), a cagione dell'annessa concessione da parte della Corte territoriale del differimento dell'udienza del 13 giugno 2019, richiesto dal difensore di entrambi gli imputati in ragione della propria nomina con contestuale revoca di quella del professionista che in precedenza li aveva assistiti.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ricorso per cassazione bancarotta fraudolenta revoca del fallimento motivi di cassazione procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 108 cod. proc. pen
Questa Corte ha in più occasioni chiarito che «la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VITA GIUSEPPE nato a TAURIANOVA il 28/02/1977 VITA FRANCESCO nato a TAURIANOVA il 29/01/1974 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA FILIPPI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 13 giugno 2019 (dep. il 9 settembre 2019) la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa il 23 settembre 2013 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato: - aveva affermato la responsabilità di Giuseppe VITA e Francesco VITA per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione (in esso assorbito il reato di appropriazione indebita in contestazione) e documentale; - e - concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta - li aveva condannati alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale per entrambi e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale in favore del solo Giuseppe VITA; ha determinato in anni due la durata delle pene accessorie fallimentari nei confronti di entrambi gli imputati, confermando nel resto la sentenza gravata.

2. Avverso la sentenza di appello, nell'interesse di entrambi gli imputati, è stato proposto ricorso per cassazione con un unico atto, denunciando la violazione della legge processuale stabilita a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), a cagione dell'annessa concessione da parte della Corte territoriale del differimento dell'udienza del 13 giugno 2019, richiesto dal difensore di entrambi gli imputati in ragione della propria nomina con contestuale revoca di quella del professionista che in precedenza li aveva assistiti.

3. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti. 3.1. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che «la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua - sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione», sempreché non si versi in ipotesi di abuso delle facoltà processuali (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823 - 01;

Sez. 2, n. 5773 del 10/01/2019, Ciervo, Rv. 275523 - 01; cfr. già Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 - dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 - 01). 3.2. Nel caso in esame, risulta che all'udienza del 13 giugno 2019: - l'avvocato Fausto BRUZZESE ha depositato gli atti di nomina quale difensore di entrambi gli imputati, contenenti la revoca del precedente difensore, ed ha chiesto la concessione di un termine a difesa; - la Corte di appello ha rigettato l'istanza difensiva ritenendo «l'insussistenza delle ipotesi previste» dal codice di rito «per la concessione dei termini a difesa»; - il difensore ha, dunque, eccepito la violazione della legge processuale (cfr. verbale dell'udienza cit.).

Ricorre, pertanto, - non constando alcun abuso delle facoltà difensive - la denunciata nullità, tempestivamente eccepita. Ragion per cui la sentenza 2 G# impugnata deve essere annullata con rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 15/06/2021. Il Consigliere estensore Il resid nte Giovanni Francolini Gr iccoli L2._) DEPOSITATA