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Sentenza — n. 36894/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36894/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36894/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLAJ ARBEN nato il 04/10/1989 avverso la sentenza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Busto Arsizio, in data 18.4.2018, aveva condannato Colaj Arben alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati ascrittigli nei capi A) e B) dell'imputazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36894/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta del 13.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni scritte del 3.6.2021 l'avv. Rota, difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso, chiedendo in subordine che vengano investite le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale evidenziato dal ricorrente sulla questione di diritto da quest'ultimo prospettata.

Parole chiave

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documenti d'identità istanza di revisione penale dubbio circa il carattere di infrazione ricorso per cassazione guida nonostante revoca della patente atti impugnabili
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLAJ ARBEN nato il 04/10/1989 avverso la sentenza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Busto Arsizio, in data 18.4.2018, aveva condannato Colaj Arben alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati ascrittigli nei capi A) e B) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato ex art. 477, in relazione all'art. 482 ‹ c.p., di cui al capo A) dell'imputazione, in quanto la corte territoriale non ha tenuto che il documento sequestrato al Colaj non aveva nessuna validità, né quale titolo abilitativo idoneo alla guida nel territorio nazionale, non avendo i requisiti previsti dagli artt. 135 e 136,„ Codice della strada, né quale documento idoneo per l'identificazione personale. 2.2.

Con requisitoria scritta del 13.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni scritte del 3.6.2021 l'avv. Rota, difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso, chiedendo in subordine che vengano investite le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale evidenziato dal ricorrente sulla questione di diritto da quest'ultimo prospettata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché la violazione di legge su cui si fonda l'impugnazione del Colaj, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale e dallo stesso atto di appello, costituisce un motivo nuovo, che determina l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p., essendo stato dedotto per la prima volta in questa sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il