Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of formal court stamp proving lawyer appointment change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the procedural argument regarding the notification of the appeal citation was based on an unproven change of defense counsel. The appellant claimed the citation was sent to the wrong lawyer, but the court found no formal court stamp on the subsequent appointment document to verify its deposit. Consequently, the court ruled that the appointment could not be established as a matter of fact, rendering the defense argument manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged procedural error lacks sufficient factual basis, specifically when the absence of a court stamp on an appointment act prevents verification of the lawyer's valid designation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRILLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 05/03/1966 avverso la sentenza del 30/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava in senso favorevole al reo, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Nola, in data 13.11.2012, aveva condannato Cirillo Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando violazione di legge, in quanto, il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'avv. Silvio Beneduce, difensore di fiducia del Cirillo in primo grado, laddove avrebbe dovuto essere notificato all'avv. Antonio Pollio, nominato successivamente difensore di fiducia con revoca di ogni altra nomina in data 7.10.2013, con atto depositato in cancelleria 1'8.10.2013.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. L'assunto difensivo, infatti, non trova adeguato riscontro nella realtà processuale, in quanto, come si evince dalla lettura degli atti processuali, consultabili in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo, l'atto di nomina dell'avv. Pollio non reca formale attestazione di avvenuto deposito presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente, difettando l'apposizione nell'atto in questione del timbro dell'ufficio presso il quale esso sarebbe stato depositato.
Come è stato, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, se è pur vero che il deposito degli atti e dei documenti processuali in cancelleria costituisce una semplice attività materiale ed i relativi adempimenti non sono soggetti ad alcuna formalità, è altrettanto vero che è il cancelliere che, nel ricevere l'atto, si assume la responsabilità della sua esistenza e della sua autenticità, attestate proprio attraverso l'apposizione del timbro dell'avvenuto deposito (cfr. Cass., Sez. 4, n. 3616 del 11.12.1998, Rv. 212406), nel caso in esame, come si è detto, mancante.
Non potendosi, pertanto, ritenere dimostrata l'avvenuta nomina dell'avv. Pollio, in sostituzione del precedente difensore, né risultando agli atti elementi inequivocabili dai quali la designazione del suddetto difensore, con revoca dell'avv. Beneduce, potesse essere desunta dalla corte territoriale per "facta concludentia", l'eccezione difensiva appare manifestamente infondata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616,, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000)
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9.6.2021. Il Consigli E