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Sentenza — n. 36883/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36883/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36883/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Trapani in funzione di appello, ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, in data 30 novembre 2017, nei confronti di Giovanna Sieli, alla pena di euro duecento di multa, per il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. commesso in data 30 aprile 2015, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. proc. pen, art. 171 cod. proc. pen, art. 179 cod. proc. pen, art. 546 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36883/2021 — snpen · Corte di Cassazione: d) e 179 cod. proc. pen. La citazione a giudizio è avvenuta a mezzo deposito nella casa comunale di Trapani, ex art. 157 cod. proc. pen., per irreperibilità momentanea e mediante affissione dell'avviso di deposito alla casa comunale, alla porta di abitazione del destinatario, notiziato con avviso di ricevimento. Si assume che la relata di notifica non rende conto del giorno e orario dei due accessi necessari, preliminari rispetto all'avvenuto deposito presso la casa comunale e che l'iter notificatorio di cui all'art. 157 cod. proc . pen. prevede degli adempimenti cumulativi.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale rinuncia al dibattimento orale deposizione inattendibile procedimento in contumacia facoltà di astenersi dal testimoniare violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. proc. pen
La citazione a giudizio è avvenuta a mezzo deposito nella casa comunale di Trapani, ex art. 157 cod. proc. pen., per irreperibilità momentanea e mediante affissione dell'avviso di deposito alla casa comunale, alla porta di abitazione del destinatario, notiziato con avviso di ricevimento.
art. 171 cod. proc. pen
Si tratta di nullità ex art. 171 cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen
che inficia anche la sentenza per mancanza di effettiva conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio, a mente dell'art. 179 cod. proc. pen.
art. 546 cod. proc. pen
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 546 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIELI GIOVANNA nato a ERICE il 26/02/1969 avverso la sentenza del 04/02/2019 del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; udit il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo £t2.C.)-Z-C-,--‘19-j7C0 (0-v • 0--«z. (A. st, ej2-12-2- ~VG Le; Al-NaellYx"' udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Trapani in funzione di appello, ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, in data 30 novembre 2017, nei confronti di Giovanna Sieli, alla pena di euro duecento di multa, per il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. commesso in data 30 aprile 2015, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, attraverso il difensore, denunciando due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 157, 171 lett.

d) e 179 cod. proc. pen. La citazione a giudizio è avvenuta a mezzo deposito nella casa comunale di Trapani, ex art. 157 cod. proc. pen., per irreperibilità momentanea e mediante affissione dell'avviso di deposito alla casa comunale, alla porta di abitazione del destinatario, notiziato con avviso di ricevimento. Si assume che la relata di notifica non rende conto del giorno e orario dei due accessi necessari, preliminari rispetto all'avvenuto deposito presso la casa comunale e che l'iter notificatorio di cui all'art. 157 cod. proc . pen. prevede degli adempimenti cumulativi.

Si tratta di nullità ex art. 171 cod. proc. pen. che inficia anche la sentenza per mancanza di effettiva conoscenza dell'atto introduttivo del giudizio, a mente dell'art. 179 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. Pur dando atto, il giudice di secondo grado, delle due impugnazioni (una del difensore di ufficio) non viene supportata la conferma della pronuncia di primo grado da motivazione circa le ragioni del decisum, fondandosi la sentenza su affermazioni stereotipate ed apodittiche, risultando non specificamente affrontati i motivi devoluti con gli atti di gravame.

3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per essere stato rinunciato il motivo inerente la questione processuale riproposta. 3.1. La difesa di parte civile, ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese del giudizio, come da nota. 3.2.

La difesa ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c. in data 1 aprile 2021, conclusioni scritte riportandosi ai motivi di ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Si tratta di motivo di appello non valutato dal giudice di secondo grado in quanto reputato implicitamente rinunciato perché non coltivato dalla difesa in sede di discussione. Rispetto a tale motivazione nulla, specificamente, confuta il ricorso riportando, invece, il medesimo motivo di gravame, senza nulla altro aggiungere rispetto al contenuto della motivazione del provvedimento impugnato che, invece, si è espressa nel senso della operatività di una rinuncia implicita al motivo di appello.

Il ogni caso, si osserva che l'eccezione di nullità è generica e non si confronta con l'indirizzo espresso da questa Corte secondo il quale, in tema di notificazione all'imputato non detenuto, l'obbligo del secondo accesso, previsto dall'art. 157, comma 7, cod. proc. pen., disciplinato dall'art. 59 disp. att. codice di rito, ha natura ordinatoria e la sua omissione non determina nullità ma mera irregolarità, non essendo tale ipotesi prevista nell'analitica elencazione contenuta nel successivo art. 171 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 27536 del 19/04/2019, Giordano, Rv. 276352;

Sez. 4, n. 27894 del 4/05/2004, Nestola, Rv. 229264). Si è chiarito, infatti, che lo scopo perseguito dalla norma è quello di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza e il contenuto dell'atto che si realizza, comunque, con l'equivalente procedura del deposito dell'atto medesimo alla casa comunale, con l'affissione dell'avviso e la comunicazione con lettera raccomandata. Sicché la censura nella parte in cui si lamenta, genericamente, della mancata indicazione del giorno e dell'ora dei due accessi, sulla relata di notifica, senza altro precisare, è aspecifica. 1.2.II secondo motivo è, del pari, genericamente formulato, posto che si limita ad indicare come apodittica la motivazione e a rilevare la carenza di argomentazioni rispetto ai motivi di appello, senza precisare, specificamente, le ragioni in fatto e in diritto su cui la critica fonda.

La precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume, invero, rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 2.AI rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dal Tribunale di Trapani con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato. Così deciso il 9/04/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Bar ara Calaselice CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE CAA eing-kLe,0 à,(xkvk - ie d()4 a-dhe 01,02/1 (QCC (kiai‘g\ ')Lt etee o 2 í5 1 IDLY i\& eulz' 3 e)Le \\`'\ Qe tkerbikrt,_ p,k9k CAQQ1C) kegt— tnTAX\DIL\N^. COVs, ()Q.--c --\0 9k-e e:\ e_\n,'v-- ‘) e tx- \ O \e e*,, OM.Q3c:i Skito - v"Lv