Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35054/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order for lack of reasoning on presumptive illicit accumulation of assets in extended confiscation cases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35054/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal order issued by the Naples Tribunal regarding a preliminary seizure for extended confiscation. The appellant argued that the lower court improperly reversed the burden of proof and failed to consider her own financial capacity. The court held that while the prosecution must prove the third party's lack of actual control, the lower court also failed to provide specific factual reasoning for presuming illicit accumulation, which is required under the relevant statute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 240-bis c.p.; The presumption of illicit accumulation of assets does not apply when the seized asset is formally held by a third party, and the court must explicitly detail the indicia supporting the finding of actual availability by the accused.

Parole chiave

Generato dall'IA
extended confiscation presumption of illicit accumulation fictitious transfer of title burden of proof adequacy of reasoning preliminary seizure third party ownership prova della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 240-bis c.p.
356/1992 (ora art. 240- bis c.p.) in quanto ritenuta interposta fittizia per conto del padre, Di Lorenzo Francesco, indagato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa ed altro.
Art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992
confisca allargata a norma dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 (ora art.
art. 240- bis c.p
356/1992 (ora art. 240- bis c.p.) in quanto ritenuta interposta fittizia per conto del padre, Di Lorenzo Francesco, indagato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa ed altro.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 27556 del 27/05/2010, Buompane
Sez. 5, Sentenza n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci
247722; Sez. 5, Sentenza n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Di Lorenzo Valentina, nata a Napoli, il 8/10/1998; quale terza interessata nel procedimento nei confronti di: Di Lorenzo Francesco avverso l'ordinanza del 26/2/2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da Di Lorenzo Valentina avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva respinto la sua istanza di dissequestro di tre immobili a lei intestati e sottoposti a sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 12-sexies I. n. 356/1992 (ora art. 240- bis c.p.) in quanto ritenuta interposta fittizia per conto del padre, Di Lorenzo Francesco, indagato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa ed altro.

2. Avverso l'ordinanza ricorre la Di Lorenzo a mezzo del proprio difensore di fiducia articolando tre motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale in merito alla mancata dimostrazione della disponibilità mediata degli immobili da parte dell'indagato. In tal senso eccepisce come l'ordinanza impugnata si limiti sul punto ad un giudizio presuntivo, ritenuto impermeabile alla prova fornita dalla difesa dell'origine lecita della capienza finanziaria della ricorrente in termini compatibili con l'acquisto degli immobili sequestrati.

In tal modo, però, il Tribunale avrebbe illegittimamente ribaltato l'onere dimostrativo del presupposto della confisca allargata in caso di asserita interposizione fittizia. Con il secondo motivo eccepisce la natura meramente apparente della motivazione con la quale i giudici del merito hanno ritenuto non provata l'origine lecita delle somme percepite dalla Di Lorenzo. In particolare il Tribunale non avrebbe tenuto conto, quanto alle regalie ricevute dai nonni, che la lecita disponibilità finanziaria di questi ultimi è stata riconosciuta per l'uno dal G.i.p. e per l'altro dal giudice del riesame.

In ogni caso - anche con riguardo alla somma prestata alla ricorrente dallo zio dunque - il giudice dell'appello illegittimamente non avrebbe arrestato la propria valutazione all'accertamento dell'origine delle somme transitate sul conto della ricorrente. Analogo vizio viene dedotto con il terzo motivo in merito all'immotivata attribuzione a Di Lorenzo Francesco dell'effettivo acquisto degli immobili, pur avendo acquisito la prova che la relativa provvista era giunta alla ricorrente da soggetti diversi dall'indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Invero inammissibili sono il secondo ed il terzo motivo. La ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione e l'erronea applicazione di legge, tende in sostanza a confutare, nell'illustrazione delle doglianze, la motivazione del provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze di fatto emerse e di togliere così valenza indiziaria agli elementi che sorreggono il giudizio di sproporzione formulato e posto alla base del provvedimento cautelare reale adottato nei suoi confronti. Quelli prospettati sono dunque meri vizi di motivazione, improponibili in sede di legittimità nell'incidente cautelare, posto che il Tribunale ha argomentato in maniera tutt'altro che apparente sull'origine della provvista utilizzata per l'acquisto degli immobili e sull'incapienza della ricorrente.

3. Coglie invece nel segno il primo motivo. Ai fini dell'operatività, nei confronti del terzo, del sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata a norma dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 (ora art. 240-bis c.p.), grava sull'accusa l'onere di provare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con la dovuta certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista dalla disposizione citata, infatti, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo, ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione medesima (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 27556 del 27/05/2010, Buompane, Rv. 247722; Sez. 5, Sentenza n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 269711). Il giudice ha dunque, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, evidenziando gli elementi di natura indiziaria idonei a far ritenere che il condannato conservi la disponibilità del bene pur non avendone la formale titolarità.

Elementi che non possono esaurirsi negli esiti dell'indagine sulla capienza patrimoniale e reddituale del terzo intestatario, che altrimenti verrebbe privato di significato l'autonomo requisito della disponibilità in capo al prevenuto del bene. Il provvedimento impugnato, pur evocando nell'inquadramento preliminare dell'istituto dal Tribunale il suddetto requisito, non ha poi precisato in alcun modo le ragioni per cui ha ritenuto che i beni sequestrati possano ritenersi nell'effettiva disponibilità del Di Lorenzo Francesco, né ha indicato gli elementi fattuali che tale conclusione legittimerebbero, limitandosi, apparentemente, a far derivare la medesima dall'accertata incapienza della figlia formale intestataria, il che, per le ragioni illustrate, non è di per sé sufficiente.

4. All'evidenziato difetto di motivazione consegue pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Così deciso il 9/9/2021 Il Consigliere, nsore Il Presidente istore an(i.of I. S