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Sentenza — n. 35053/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35053/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35053/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato le istanze di riesame presentate nell'interesse di Belcastro Raffaele e Pisano Domenico avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 7/12/2020, impositiva della misura cautelare in carcere, disposta nei confronti dei predetti in ordine al delitto di associazione mafiosa di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria ( per aver preso parte, nei rispettivi ruoli di capo cosca, Pisano Domenico, e di partecipe, Belcastro Raffaele, alla cosca "Pisano", articolazione territoriale della `ndrangheta operante sul territorio di Rosarno ), nonché in ordine ai reati fine in materia di detenzione e porto d'armi, estorsione e narcotraffico, tutti aggravati dalla finalità di agevolare le attività della consorteria mafiosa di appartenenza ( di cui ai capi 2), 11) e 13), contestati ad entrambi, 3) e 12), contestati al solo Belcastro Raffaele ).

Regesto Legislator

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art. 275 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35053/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ed invero, il motivo al riguardo proposto è generico, essendosi esso limitato a far leva sulla giurisprudenza di questa Corte che ammette la rilevanza del tempo silente anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. e a prospettare che le ultime condotte sarebbero risalenti al 2O1 , ad epoca comunque non particolarmente risalente nel tempo. Né, infine, esso ha rappresentato elementi da cui desumere quanto meno l'allontanamento del Pisano dall'associazione di riferimento ( non potendosi ritenere sufficienti a tal fine l'età e le tA condizioni di salute ingDgenericamente indicate ).

Parole chiave

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inchiesta per reati di droga indagine su reati finanziari atti istruttori penali traffico di cocaina importazione illegale di stupefacenti minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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art. 275 cod. proc. pen
In punto di esigenze cautelari, con riferimento alla presunzione di pericolosità sociale di cui al novellato art. 275 cod. proc. pen., che impone, in merito al delitto di cui all'art.
art. 416-bis cod. pen
Il primo motivo, riferito alle posizioni di entrambi gli indagati in tema di gravità indiziaria in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Tanto più che da parte della giurisprudenza di questa Corte si è affermato che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Con il primo motivo si deducono i vizi di cui all'art. 606 c.1, lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PISANO DOMENICO nato a ROSARNO il 30/10/1950 BELCASTRO RAFFAELE nato a ROSARNO il 23/07/1959 avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. Santambrogio si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato le istanze di riesame presentate nell'interesse di Belcastro Raffaele e Pisano Domenico avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 7/12/2020, impositiva della misura cautelare in carcere, disposta nei confronti dei predetti in ordine al delitto di associazione mafiosa di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria ( per aver preso parte, nei rispettivi ruoli di capo cosca, Pisano Domenico, e di partecipe, Belcastro Raffaele, alla cosca "Pisano", articolazione territoriale della `ndrangheta operante sul territorio di Rosarno ), nonché in ordine ai reati fine in materia di detenzione e porto d'armi, estorsione e narcotraffico, tutti aggravati dalla finalità di agevolare le attività della consorteria mafiosa di appartenenza ( di cui ai capi 2), 11) e 13), contestati ad entrambi, 3) e 12), contestati al solo Belcastro Raffaele ).

Il Tribunale ha individuato il compendio indiziario negli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposte nel corso delle indagini/ ritenuti comprovanti i ruoli degli indagati ed i legami intercorrenti con i sodali e con altre cosche mafiose, nonché nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ritenute attendibili,in quanto riscontrate dalle risultanze delle indagini, o già positivamente valutate anche in altri procedimenti penali. La figura di vertice del sodalizio ricoperta da Pisano Domenico viene delineata a fronte delle diverse vicende in occasione delle quali lo stesso appare rivestire un ruolo direttivo nell'ambito della consorteria: al pari del fratello Pisano Salvatore, viene considerato un autorevole referente della Società di Rosarno, al quale rivolgersi per dirimere potenziali contrasti con altri `ndranghetisti ( è, ad esempio, all'indagato che Scarmato Domenico, presente alla morte di Gianluca "u sardignolo" della famiglia Pesce - storicamente affiancata al clan Pisano - ha avvertito la necessità di dare spiegazioni e chiedere una sorta di protezione da possibili ritorsioni ).

È lo stesso indagato, peraltro, ad autoaffermare la propria appartenenza alla 'ndrangheta, con ruolo di vertice, nello spiegare a Moretto Biagio il suo potere di intervenire a "stabilizzare" eventuali contrasti interni nonché di prestare tutela mafiosa a soggetti che operano in ambiti territoriali diversi da quelli di Rosarno. Il ruolo rivestito dall'indagato viene fatto emergere anche alla stregua degli elementi di indagine ritenuti idonei a sostenere la gravità indiziaria delle contestazioni di reato provvisoriamente ascritte ai capi 2), 11) e 13).

Si afferma che l'indagato risulta direttamente coinvolto nella preparazione di armi per la salvaguardia della complessiva organizzazione criminosa contro l'avversa cosca Fazzari; rivendica un ruolo di primo piano nell'attuazione delle estorsioni sul territorio ed afferma la necessità che i soggetti estorti si pieghino ed accondiscendano immediatamente alle richieste estorsive del clan ( è l'indagato a fornire indicazioni al Belcastro su come condurre l'azione estorsiva nei confronti di Nasso Giuseppe, consigliando al cognato di vincere la resistenza della vittima sequestrando il malcapitato e minacciandolo di morte );

è coinvolto nel settore del narcotraffico, principale fonte di guadagno dei Pisano - circostanza comprovata da numerose pregresse indagini in tale settore in cui sono stati coinvolti i "diavoli" ( soprannome dei Pisano ), così ad esempio l'indagine "Overloading", nonché dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia che hanno concordemente riferito di tale attività svolta nel tempo dai Pisano - in particolare, quale diretto finanziatore dell'illecita operazione di narco-importazione di cui al capo 13) dell'imputazione provvisoria. Anche con riferimento a Belcastro Raffaele, la gravità indiziaria del reato di partecipazione all'associazione mafiosa contestata al capo 1) della provvisoria imputazione viene dedotta dai reati fine contestati ai capi 2), 3), 11), 12) e 13)7 dai quali il Tribunale evince il pieno inserimento del ricorrente nel sodalizio criminoso in esame e l'impegno nell'offrire il proprio apporto nell'esecuzione delle direttive impartite dai vertici del sodalizio per la realizzazione del programma criminoso della consorteria.

Oltre al legame di parentela che il Belcastro presenta con gli esponenti della cosca, essendo coniugato con una delle figlie di Pisano Bruno, capostipite della famiglia Pisano, ben altri sono gli elementi che depongono nella ricostruzione del Vibunale per la partecipazione al sodalizio del predetto; tra questi il suo coinvolgimento nella contesa con la cosca Fazzari e, in particolare, la sua partecipazione alla preparazione delle armi per un'eventuale controffensiva armata contro la stessa; ed ancora, il coinvolgimento nell'affare di narco-importazione, emergendo dalle intercettazioni, come ricostruite dai giudici di merito, che, pur avendo egli affermato di non essere stato direttamente coinvolto dall'intermediario preposto alla raccolta della provvista di denaro, ha nondimeno ammesso di aver finanziato la parte di spettanza di Rosario Vincenzo, all'epoca detenuto, palesando in tal modo di essere stato comunque coinvolto nell'illecita vicenda; l'ammissione di responsabilità in merito alle gravissime modalità di commissione della condotta estorsiva nei confronti di Nasso Giuseppe.

In punto di esigenze cautelari, con riferimento alla presunzione di pericolosità sociale di cui al novellato art. 275 cod. proc. pen., che impone, in merito al delitto di cui all'art. 416-bis, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale ha ritenuto di confermare le argomentazioni del primo giudice non avendo, la difesa, dimostrato - né emergendo tale circostanza dagli atti - che gli indagati avessero stabilmente rescisso i propri legami con la consorteria criminosa perseguita, e conseguentemente, l'assenza del pericolo cautelare.

Ciò, anche con riferimento a Pisano Domenico, ultrasettantenne, nei confronti del quale non ha trovato applicazione la previsione normativa ex art. 275 c. 4 cod. proc. pen. )che esclude l'imposizione del presidio cautelare di massimo rigore al superamento di un certo limite di età, ravvisandosi, nel caso di specie, eccezionali esigenze cautelari, e, in particolare, il pericolo di reiterazione della condotta e di fuga, posto il ruolo di riferimento e direzione rivestito dall'indagato, che per di più vanta relazioni criminose con molteplici famiglie di `ndrangheta.2.

Il difensore di fiducia, Avv. Mario Santambrogio, ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse degli indagati, articolato in otto motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di cui all'art. 606 c.1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 125, c. 3 e 273 cod. proc. pen., in relazione al reato contestato al capo 1) dell'imputazione provvisoria, per avere il Tribunale del Riesame valorizzato un agere che, ancorché collettivo, afferiva alla soluzione di questioni aventi natura squisitamente personale. Mancano, difatti, nell'ordinanza impugnata, elementi indicativi di un programma mafioso cui avrebbero aderito gli odierni indagati, ed è assente per questi ultimi l'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale nella realizzazione del medesimo programma. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di cui all'art. 606 c.1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 125 c.3 e 273 cod. proc. pen.: viene contestato il ruolo di promotore ed organizzatore del sodalizio di Pisano Domenico, attribuito dal Tribunale del Riesame sulla scorta di mere petizioni di principio o prese di posizione del tutto indimostrate. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di cui all'art. 606 c.1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 81, 110 cod. pen in relazione al capo 2) della rubrica imputativa: si censura l'omesso confronto dell'ordinanza impugnata con le osservazioni difensive oggetto della memoria depositata all'udienza del riesame circa le riprese visive ed i supposti rumori di "scarrellamento" che, lungi dal restituire un quadro indiziario univoco sulla preparazione, da parte di Belcastro Salvatore, dell'arsenale a disposizione della consorteria per la "vicenda Fazzari", erano inconsistenti e poco chiari anche per l'assenza della necessaria nitidezza delle immagini. 2.4. Con il quarto motivo si deducono i vizi di cui all'art. 606 c.1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla contestata aggravante ex art. 416-bis c. 4 cod. pen. sulla natura armata dell'associazione, ravvisata esclusivamente in forza dei delitti di detenzione e porto di armi di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione provvisoria, non essendo, le ragioni palesate dal Tribunale, sufficienti a dimostrare che quegli episodi di possesso di armi fossero connessi al perseguimento delle finalità della cosca, a maggior ragione sulla base del rilievo che mai, nel contesto delle altre imputazioni, qualche accolito risulta aver fatto uso di armi da fuoco. 2.5. Con il quinto motivo si deduce il vizio di cui all'art. 606 c.1, lett.

b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 125, c. 3 e 273 cod. proc. pen. in relazione al capo 11) della rubrica imputativa: si contesta il quadro di gravità indiziaria riconducibile a Belcastro Raffaele e Pisano Domenico confermato dal Tribunale con riferimento alla fattispecie di tentata estorsione posta in essere dal primo nei confronti di Nasso Giuseppe e alla quale il secondo avrebbe moralmente concorso. Ciò, tuttavia, a fronte di una motivazione che non soddisfa né i presupposti e requisiti, soggettivi ed oggettivi, tipici della fattispecie di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., né le norme che disciplinano il concorso morale. 2.6. Con il sesto motivo si deduce il vizio di cui all'art. 606 c.1, lett.

b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 125, c. 3 e 273 cod. proc. pen. in relazione al capo 12) della rubrica provvisoria: il giudizio di gravità indiziaria nei confronti di Belcastro Raffaele in relazione al capo 12 dell'imputazione provvisoria, ricavato dal Tribunale per via di una diretta ammissione di responsabilità) avendo l'indagato narrato di aver minacciato e percosso la vittima Nasso Giuseppe, avrebbe dovuto trovare maggiore approfondimento, non potendosi escludere che il di lui racconto - in assenza di riscontri - fosse ispirato da ragioni di mera vanteria al cospetto del cognato Pisano Domenico. 2.7. Con il settimo motivo si deducono i vizi di cui all'art. 606 c.1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al capo 13) dell'imputazione provvisoria, perché/con motivazione illogica ed apparente, il Tribunale del riesame, nell'aderire al rilievo difensivo circa il distinto oggetto delle risultanze investigative del procedimento Magma rispetto all'operazione oggetto della conversazione captata in data 27.07.2016, ha privato la stessa del necessario elemento di riscontro per qualificarla come sufficientemente idonea ad integrare un grave panorama indiziario. 2.8. Con l'ottavo motivo si deducono i vizi di cui all'art. 606 c.1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 c.3 e 274 lett.

c) cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari relative alla posizione di Pisano Domenico. Il Tribunale ha completamente omesso di tenere conto del c.d. "tempo silente" quale elemento idoneo a scalfire il grado di esigenze di natura sociale e preventiva correlabili ad ipotesi di partecipazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen, ciò, in maniera più specifica, unito all'età ed alla documentata precarietà delle attuali condizioni cliniche del Pisano, sintomo di un ulteriore affievolimento della carica intimidatoria ravvisata all'epoca della consumazione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili. I motivi in esso contenuti sono manifestamente infondati, oltre che imperniati su elementi di fatto non valutabili in questa sede. In proposito, è necessario rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv, 269438). Nel caso in esame, l'apparato argomentativo - di cui si è dato un primo saggio nella premessa del 'ritenuto in fatto' - è caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza degli indagati ed evidenziando, al contempo, la valenza sintomatica degli indizi che depongono per la partecipazione dei ricorrenti - con ruolo apicale per il Pisano Domenico - nella associazione di stampo mafioso nota come cosca dei Pisano, detti i Diavoli, e ciò non prima di aver delineato i tratti della stessa, dando conto della sua operatività sul territorio di Rosarno e dell'implementazione della sua egemonia mafiosa attraverso una collaudata rete di cointeressenze criminose con i vertici dell'amministrazione comunale locale e con un'attività di traffici illeciti in materia di sostanze stupefacenti nonché con condotte criminose in materia di armi ed usura.

Come meglio si dirà nel prosieguo, con riferimento all'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dei singoli rilievi prospettati dai ricorrenti, non risultando "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761), l'impugnato provvedimento rimane qui non sindacabile. 1.1.. Il primo motivo, riferito alle posizioni di entrambi gli indagati in tema di gravità indiziaria in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, nello specifico, alla ritenuta partecipazione degli stessi alla cosca "Pisano", è inammissibile.

L'evidenziata assenza di elementi indicativi del programma mafioso cui i ricorrenti avrebbero aderito nonché del ruolo dinamico e funzionale loro attribuito nella realizzazione dello stesso, si traduce, in buona sostanza, in una critica al percorso argomentativo del Tribunale che suggerisce una lettura in chiave alternativa - favorevole alla tesi difensiva - del materiale istruttorio, inammissibile perché fondata su elementi di fatto e, ad ogni modo, manifestamente infondata. Sotto un primo profilo, il mancato coinvolgimento di entrambi gli indagati nel reato associativo ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 - contestato, nell'ambito dello stesso procedimento, al solo Pisano Salvatore, uno dei fratelli dell'omonima famiglia - non è idoneo, diversamente da quanto asserito nel ricorso, a smentire l'esistenza di un programma unitario e, nello specifico, di una consorteria facente capo alla famiglia Pisano.

Invero, è tipica delle associazioni di stampo mafioso l'articolazione del programma criminoso in più settori, in cui si inseriscono, come nella specie, il traffico di sostanze stupefacenti, l'esecuzione di delitti contro il patrimonio, epiù in generale ll'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione di consultazioni elettorali. Ciò, considerato unitamente alla ripartizione dei compiti tra gli associati, elemento altrettanto caratteristico delle consorterie mafiose, priva di pregio i rilievi prospettati dai ricorrenti, non essendo idonea una siffatta prospettazione difensiva a superare le altre emergenze processuali che depongono per l'operatività degli indagati negli altri settori dell'associazione.

Con specifico riferimento al reato associativo ex art. 74 D.p.R. n. 309 del 1990, i ricorrenti sostengono che, essendo lo stesso contestato al solo Pisano Salvatore, e costituendo tale attività il core business del sodalizio mafioso, la mancata contestazione dello stesso reato agli odierni indagati comporti l'impossibilità di ritenerli parte organica della cosca Pisano. Sul punto, è opportuno evidenziare che questa Corte ha, in più occasioni, avuto modo di affermare che, posta la possibilità di concorso tra i delitti associativi ex art. 416-bis cod. pen. e 74 d.p.r. 309/90 (v.

Sez. 6, Sentenza n. 563 del 29/10/2015, Viscido, Rv. 265762 - 01, Sez. 1, Sentenza n. 4071 del 04/05/2018, Rumbo, Rv. 278583 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 - 01), non rileva il fatto che la compagine delle stesse sia o meno coincidente ( Sez. 6, Sentenza n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, sul punto non massimata ). Rispetto, poi, al contrasto insorto con la famiglia Fazzari, le doglianze difensive ridimensionano la vicenda ad una questione ereditaria non rientrante in un contesto di dialogo tra cosche mafiose.

Sul punto, basti evidenziare che quanto indicato dai ricorrenti altro non è che una I " diversa valutazione del compendio probéltonolnon ammissibile in questa sede. La motivazione offerta dal Tribunale, invero, risulta completa ed immune da vizi anche riguardo a tale punto. Il coinvolgimento ed il ruolo della consorteria nella vicenda sono ben evidenziati nell'impugnata ordinanza (imp9flata. . avendo il Tribunale messo in luce, nel dare atto dei risultati captativi delle converzioni tra gli indagati, dai quali emerge la preparazione ad una eventuale azione ritorsiva nei confronti dei Fazzari, l'agire unitario della famiglia `ndranghetista Pisano e la capacità della stessa di immediato ricorso alle armi per predisporre una adeguata reazione in seguito all'affronto patito da Pisano Francesco ad opera dì Angelo Fazzari, quali elementi sintomatici dell'esistenza di una struttura organizzata pronta ad agire con le armi avute a disposizione.

Quanto alla posizione di Belcastro Raffaele, la difesa esclude la sua partecipazione al sodalizio non essendo stato menzionato da alcuno dei vari collaboratori di giustizia escussi. Il rilievo è privo di pregio, posto che l'attiva e stabile partecipazione dell'indagato alle attività del sodalizio, in linea con l'insegnamento di questa Corte (v. ex multis Sez. 2, Sentenza n. 28868 del 02/07/2020, De Falco, Rv. 279589 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20921 del 14/03/2013, Conte, Rv. 255776 - 01), risulta ampiamente riscontrata da una pluralità di comportamenti significativi ben individuati, logicamente esposti e valorizzati dal Tribunale nell'ordinanza impugnata con la quale in definitiva/ / il ricorrente mostra di non essersi adeguatamente / 1./ confrontato.

Da ultimo, con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore Albanese, priva di alcun rilievo è la lettura delle stesse offerta dalla difesa. Come correttamente evidenziato dal collegio, pur attribuendo ai Pisano una posizione subordinata rispetto ad altre cosche (Pesce, Bellocco, Cacciola), le dichiarazioni del collaboratore non hanno certamente privato quella dei Pisano del connotato di mafiosità che, anzi, risulta pienamente confermato dalle stesse. Le doglianze sviluppate con il primo motivo sono manifestamente infondate anche perché sono / dirette ad enucleare dalla motivazione del giudizio di gravitò, indiziarla singoli elementi tra quelli valutati dal giudice del merito, pretendendo di svolgere in tal modo l'analisi dell'intera struttura argomentativa.

Occorre, per l'effetto, ribadire che il difetto di motivazione, quale causa idonea ad inficiare il provvedimento che la contempla, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La motivazione, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso in sé, ma va posto in relazione agli altri. Tanto che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988;

Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chlrico ed altri, Rv. 191487). Tanto più che da parte della giurisprudenza di questa Corte si è affermato che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274;

Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998 - dep. 26/01/1999, Condello e altri,Rv. 212248). 1.2. Il secondo motivo, con il quale si contesta il ruolo attribuito a Pisano Domenico quale capo, promotore e organizzatore della cosca, è inammissibile. Le doglianze in esso contenute oltre a mostrarsi palesemente generiche - circostanza che rende già di per sé inammissibile il motivo - fanno richiamo ad elementi oggetto del motivo precedente - dei quali non si è fatto appositamente menzione nel paragrafo che precede per ragioni di semplificazione e quindi di chiarezza espositiva - non vagliabili in questa sede non solo e non tanto perché il loro vaglio implicherebbe valutazione in fatto, ma innanzitutto perché la ricostruzione alternativa offerta rimane affidata a mere congetture introduttive di una diversa valutazione.

Invero, le doglianze difensive si limitano a sminuire la portata indiziaria di due degli elementi valorizzati dal Tribunale della Libertà al fine di attribuire al Pisano il ruolo di vertice della cosca. I giudici di merito, in linea con la giurisprudenza di questa Corte che individua tale ruolo in colui che svolga incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale (Sez. 2 - , Sentenza n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua e altri, Rv. 255915 - 01), e con una motivazione tutt'altro che apparente o contraddittoria, hanno ricostruito in sequenza i diversi episodi rispetto ai quali si identifica nella persona del Pisano Domenico il soggetto preposto a risolvere i contrasti insorti sul territorio tra `ndranghetisti.

Trattasi, ad esempio, dell'episodio relativo alla morte di Pesce Gianluca "u sardignolo", allorquando Scarmato Domenico, presente alla disgrazia che aveva riguardato il giovane, si recava a dare spiegazioni a Pisano Domenico e a chiedergli protezione in quanto temeva possibili ritorsioni, o, ancora, dell'autoaffermazione di appartenenza alla `ndrangheta, con ruolo di vertice, che lo stesso Pisano Domenico effettua nei confronti di Moretto Biagio. Ad ogni modo, la difesa manca di confrontarsi con gli ulteriori elementi riferiti dal Tribunale della Libertà alla gravità indiziaria per le contestazioni di cui ai capi 2, 11 e 13 dell'imputazione provvisoria, dai quali il giudice della cautela trae conferma del ruolo rivestito dall'indagato all'interno del sodalizio ( trattasi, in particolare, del coinvolgimento dello stesso nella preparazione di armi per la salvaguardia della complessiva organizzazione criminosa contro l'avversa cosca Fazzari, della rivendicazione di un ruolo di primo piano e di rispetto nell'attuazione delle estorsioni sul territorio nonchè dell'interesse e partecipazione ad operazioni di narcotraffico indicative di rilevante spessore criminale ). 1.3.

Anche il terzo motivo è inammissibileinnanzitutto per genericità. Tutt'altro che apparente, peraltro, risulta la motivazione fornita dal Tribunale del riesame con riferimento al capo 2 dell'imputazione provvisoria, e, in particolare, al ruolo di Belcastro Salvatore nella preparazione dell'arsenale a disposizione della consorteria in vista dell'ipotetico scontro con la cosca Fazzari. Le doglianze oggetto della memoria depositata in sede di riesame, e di cui la difesa lamenta l'omesso confronto da parte del Tribunale, debbono ritenersi implicitamente disattese dal complesso motivazionale dell'impugnato provvedimento, con il quale vengono analiticamente ripercorse le risultanze investigative sul punto e, in particolare, le conversazioni intercettate in data 25 luglio 2016, giorno precedente all'incontro tenutosi tra i Pisano e i Fazzari presso la residenza di uno di questi ultimi, e dalle quali emerge il maneggiarsi di ami preposto alla preparazione di un eventuale scontro, come logicamente concluso dal giudice di merito e confermato dallo stesso Belcastro nelle conversazioni intercettate il giorno successivo al citato incontro.

Il motivo pecca, in definitiva, di genericità intrinseca ed estrinseca. 1.4. Il quarto motivo, con il quale viene contestata la natura armata dell'associazione mafiosa, è parimenti inammissibile. In linea con gli insegnamenti di questa Corte che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, ritiene configurabile la circostanza aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., quando il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi per il conseguimento dei fini del sodalizio (v.

Sez. 1, Sentenza n. 9958 del 27/10/1997, Carelli ed altri, Rv. 208936 - 01), il Collegio ha evidenziato le risultanze probatorie dalle quali emerge il carattere armato della consorteria. Insieme al contrasto insorto con la famiglia Fazzari, già richiamato supra, che, oltre che documentare l'agire unitario della famiglia Pisano, rivela l'immediata capacità di reperimento e, dunque, la diretta disponibilità di armi da parte della cosca, il Tribunale fa riferimento ad ulteriori episodi, datati 1.11.2016 e 31.5.2017, rispetto ai quali riporta integralmente le conversazioni intercettate, dalle quali emerge che entrambi gli indagati si occupano della manutenzione delle armi nella disponibilità della consorteria. 1.5.

Inammissibile è anche il quinto motivo di ricorso. Le censure prospettate con riferimento al concorso degli indagati (Belcastro quale esecutore materiale, Pisano quale determinatore e/o istigatore) nella tentata estorsione ai danni di Nasso Giuseppe /contestata al capo 11 dell'imputazione provvisoria /si fondano esclusivamente su di una lettura alternativa delle risultanze investigative, implicante anche valutazioni in fatto, non ammessa in questa sede, laddove la motivazione resa dal Tribunale risulta assolutamente logica, coerente e completa.

Tutt'altro che presunto risulta il carattere coercitivo della condotta tenuta dal Belcastro, posto che dal contenuto delle conversazioni intercettate, è lo stesso indagato a preconizzare una rappresaglia in danno del Nasso che, a seguito di una prima richiesta estorsiva, rappresentava al predetto l'impossibilità di farvi fronte. Sul punto, lungi dall'addentrarsi in valutazioni di merito non consentite in questa sede, questa Corte ritiene solo di evidenziare che l'eventuale diniego opposto dalla vittima non rileva ai fini di esclusione della integrazione del reato di tentata estorsione.

Sul punto, è assunto pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in tema di tentata estorsione, l'idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato "ex ante" sicché, ai fini della valutazione dell'idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima dopo la formulazione della minaccia (v. Sez. 2 , Sentenza n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 3793 del 11/09/2019, Fichera, Rv. 277969 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 44903 del 13/09/2017;

Cocuzza, Rv. 271062 - 01). Quanto alla condotta di Pisano Domenico, ritenuta istigatrice e rafforzativa dell'intento criminoso del Belcastro, alla suggerita rivalutazione delle risultanze probatorie, inammissibile in questa sede, si aggiunge il rilievo, privo di pregio, per il quale la condotta del Pisano si collocherebbe in una dimensione priva di rilevanza penale, essendo intervenuta successivamente e non essendo lo stesso coinvolto nell'originaria iniziativa del Belcastro. Sul punto è solo il caso di sottolineare che /ai fini della sussistenza del concorso nel reato non occorre un previo accordo.

In particolare, afferma questa Corte che ai fini della / configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso ( cfr. Sez. 1 n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 - 01 )/ laddove nel caso di specie la condotta del Pisano è stata ritenuta istigatrice e quanto meno rafforzativa dell'intento criminoso del Belcastro rispetto a tentativo in itinere. 1.6.

Il sesto motivo, riferito all'estorsione in danno di Nasso Giuseppe contestata al solo Belcastro al capo 12 dell'imputazione provvisoria, è inammissibile. La difesa si è limitata a censurare l'assenza di riscontri alla dichiarazione del Belcastro, non potendosi escludere che il racconto del ricorrente potesse essere ispirato da ragioni di mera vanteria al cospetto del cognato Pisano Domenico. Analogamente a quanto prospettato con riferimento al motivo che precede, le doglianze difensive si fondano esclusivamente su di una lettura alternativa delle risultanze investigative, non ammessa in questa sede non solo e non tanto perché implicante valutazione in fatto, ma innanzitutto perché la ricostruzione alternativa offerta rimane affidata a mere congetture introduttive di una diversa valutazione ( e ciò a fronte di una chiara e non equivoca descrizione, proveniente da parte dello stesso indagato, della condotta gravemente intimidatoria posta in essere in danno di Nasso Giuseppe ). 1.7.

Il settimo motivo ha ad oggetto la ritenuta sussistenza, in capo ad entrambi gli indagati, dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato contestato al capo 13 dell'imputazione provvisoria, censurata dalla difesa in punto di motivazione. Il motivo è manifestamente infondato, peccando sempre del medesimo superamento dei limiti del vaglio di legittimità già registrato per gli altri motivi; e non confrontandosi, esso, con la tutt'altro che illogica o carente motivazione resa del Tribunale del riesame sul punto, che si fonda, peraltro, sulle risultanze processuali e, in particolare, sui contenuti delle dichiarazioni - anche auto- indizianti - intercettate e riportate nell'impugnato provvedimento nei loro passaggi significativi ( cfr.pagg. 33 - 40), dalle quali emerge il diretto finanziamento di Pisano Domenico e Belcastro Raffaele dell'attività di narco-importazione di sostanze stupefacenti all'estero. 1.8.

Manifestamente infondato è anche l'ottavo ed ultimo motivo di ricorso, proposto nell'interesse del solo Pisano Domenico. Il ricorrente contesta la scelta del giudice, confermata dal -rribunale, in violazione di legge e con motivazione insufficiente, di avere optato, nei confronti dell'indagato ultrasettantenne, per la custodia cautelare in carcere/ ravvisando la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ex art. 275 c. 4 cod. proc. pen.; in particolare, lamenta che il collegio ha omesso di considerare l'efficacia del c.d. "tempo silente" quale elemento idoneo a scalfire il grado di esigenze di natura sociale e preventiva correlabili ad ipotesi di partecipazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., oltre che l'età e le condizioni cliniche del ricorrente.

Ebbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la misura cautelare della custodia in carcere può essere eccezionalmente disposta nei confronti di soggetti ultrasettantenni a condizione che, con specifica motivazione, si dia conto dell'esistenza di esigenze cautelari di intensità così elevata e straordinaria da rendere in concreto inadeguata ogni altra misura ( Sez. 1, Sentenza n. 18173 del 08/04/2009 Cc. (dep. 04/05/2009 ) Rv. 243867 - 01 ). In altre parole, richiede questa Corte che sia dato conto dell'elevata e straordinaria gravità dei "pericula libertatis" nel caso concreto, tali da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza per eccesso della custodia in carcere sulla base di concreti, specifici ed attuali elementi, altamente indicativi dell'esistenza di un eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto (v. ex multis Sez. 3 n.23015 del 21/05/2020, Franceschini, Rv. 279828 - 02;

Sez. 3, Sentenza n. 17746 del 16/01/2018 Cosentino, Rv. 272873 - 01). Nella specie, deve ritenersi che la motivazione resa dal Tribunale sul punto configuri una puntuale declinazione dei principi appena richiamati, posto che il Collegio ha ritenuto l'eccezionalità delle esigenze cautelari tanto in relazione al pericolo di reiterazione, quanto in relazione al pericolo di fuga in ragione del ruolo apicale assunto dal ricorrente, della costante utilizzazione delle relazioni criminose che gli hanno consentito di assicurare appoggio a diverse e molteplici famiglie di `ndrangheta; in particolare, il pericolo di fuga viene ravvisato ragionevolmente rispetto alla concreta possibilità di continuare ad utilizzare i contatti già sperimentati a fini criminosi ed a proprio vantaggio per la continuazione dell'attività criminosa di tutto il complessivo sodalizio.

Quanto al tempo silente è solo il caso di osservare che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, permane, comunque, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, attenendo la presunzione relativa dell'inadeguatezza della misura custodiale in ragione dell'età unicamente al profilo dell'adeguatezza, appunto, della custodia in carcere e non alla sussistenza delle esigenze cautelari che continuano ad essere presunte in virtù del disposto di cui al comma terzo dell'art. 275 codice di rito; di talchè un siffatto quadro cautelare, per di più caratterizzato dalla permanenza del reato ascritto al ricorrente e dalla stabilità dell'associazione di cui il Pisano è stato ritenuto uno dei vertici, è stato, in buona sostanza, giustamente, ritenuto indicativo della irrilevanza del tempo trascorso che iin ogni caso non può di per sé assurgere a elemento idoneo a superare la presunzione di pericolosità / (in mancanza di altri elementi che ne connotino la valenza ).

Ed invero, il motivo al riguardo proposto è generico, essendosi esso limitato a far leva sulla giurisprudenza di questa Corte che ammette la rilevanza del tempo silente anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. e a prospettare che le ultime condotte sarebbero risalenti al 2O1 , ad epoca comunque non particolarmente risalente nel tempo. Né, infine, esso ha rappresentato elementi da cui desumere quanto meno l'allontanamento del Pisano dall'associazione di riferimento ( non potendosi ritenere sufficienti a tal fine l'età e le tA condizioni di salute ingDgenericamente indicate ).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà degli indagati, devono e