Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35052/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35052/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35052/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame presentata da Aguí Roberto avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 5/1/2021 impositiva della misura cautelare della custodia in carcere, disposta nei confronti del predetto in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ( capo A dell'imputazione ). Essendo intervenuta, in data 22/06/2020, sentenza di condanna a carico dell'Aguì per gli stessi fatti per i quali è stata applicata la misura cautelare personale, il Tribunale del riesame si è astenuto dalla rivalutazione della gravità indiziaria, concentrandosi sullo specifico tema delle esigenze cautelari, in relazione al quale ha condiviso le considerazioni espresse dal primo giudice che, in adesione al disposto di cui all'art. 275 c. 1 bis codice di rito, aveva riconosciuto la sussistenza dei pericula di cui alle lettere b) e c) dell'art. 274 codice di rito, anche in virtù della doppia presunzione ex art. 275 c. 3 codice di rito, comprovata dalle modalità e dalle circostanze delle condotte criminose ascritte all'imputato ( ritenuto essere partecipe della "Locale di Bovalino", con il compito di assicurare le comunicazioni tra associati ed interfacciandosi con esponenti apicali della `ndrangheta, come Pelle Giuseppe, esponente apicale dell'omonima cosca, ed elemento di vertice dell'intero mandamento jonico ).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 416 bis c.p, art. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35052/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state infatti valorizzate a tal fine le argomentazioni spese dal giudice del merito che è pervenuto a un giudizio di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.. Il ricorrente, a fronte della suddetta motivazione, ripropone doglianze di merito e per di più destituite di fondamento, sollecitando una rilettura valutativa del contenuto delle intercettazioni non proponibile in questa sede di legittimità allorquando le argomentazioni espresse dal giudice della cautela sono, come nel caso di specie, immuni da vizi logici e giuridici. Il ricorso appare d'altra parte censurare la corretta motivazione del giudice del riesame senza considerare che sul punto è intervenuta sentenza di condanna del giudice della cognizione.

Parole chiave

Generato dall'IA
pericolo di traffico di stupefacenti attività criminosa inchiesta per reati di droga rapina qualificata traffico aggravato di cocaina correità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 416 bis c.p
del medesimo Tribunale in data 5/1/2021 impositiva della misura cautelare della custodia in carcere, disposta nei confronti del predetto in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.
art. 416-bis cod. pen
con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGUI' ROBERTO nato a BOVALINO il 31/10/1971 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avv. Minniti si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame presentata da Aguí Roberto avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 5/1/2021 impositiva della misura cautelare della custodia in carcere, disposta nei confronti del predetto in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ( capo A dell'imputazione ). Essendo intervenuta, in data 22/06/2020, sentenza di condanna a carico dell'Aguì per gli stessi fatti per i quali è stata applicata la misura cautelare personale, il Tribunale del riesame si è astenuto dalla rivalutazione della gravità indiziaria, concentrandosi sullo specifico tema delle esigenze cautelari, in relazione al quale ha condiviso le considerazioni espresse dal primo giudice che, in adesione al disposto di cui all'art. 275 c. 1 bis codice di rito, aveva riconosciuto la sussistenza dei pericula di cui alle lettere b) e c) dell'art. 274 codice di rito, anche in virtù della doppia presunzione ex art. 275 c. 3 codice di rito, comprovata dalle modalità e dalle circostanze delle condotte criminose ascritte all'imputato ( ritenuto essere partecipe della "Locale di Bovalino", con il compito di assicurare le comunicazioni tra associati ed interfacciandosi con esponenti apicali della `ndrangheta, come Pelle Giuseppe, esponente apicale dell'omonima cosca, ed elemento di vertice dell'intero mandamento jonico ).

In particolare, il procedimento ha accertato la partecipazione e l'intervento dell'Aguì a due incontri presso la casa di Pelle Giuseppe con altri sodali, espressione di distinte locali di ‘ndrangheta, nel corso dei quali venivano rispettivamente discusse questioni di innegabile rilievo associativo, la chiusura della 'ndrina Schiavo (13/04/2010) e la richiesta da parte del capo locale di Spropoli, Marcello Antonio, al Pelle, di avvalersi della forza per risolvere una questione con un imprenditore edile (15/04/2020); incontri durante i quali l'Aguì interveniva e dimostrava la consapevolezza e la condivisione delle regole e dei principi dei sodalizi mafiosi.

In presenza di tale quadro cautelare, il Tribunale ha ritenuto insufficiente a scalfire l'attualità dei pericula che la misura cautelare deve scongiurare, la risalenza nel tempo delle condotte contestate, soprattutto perché poste in essere in un contesto di chiara matrice `ndranghetistica caratterizzato da atavica stabilità e da una struttura complessa che ne agevola la sopravvivenza. L'inserimento in contesti di criminalità organizzata, inoltre, veniva rilevato dalla presenza di una precedente condanna per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, notoriamente costituente il core business delle cosche di 'ndrangheta del Mandamento Jonico, in particolare della cosca Pelle.

2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'indagato avverso tale ordinanza si affida ad un unico motivo, con il quale deduce il travisamento del fatto e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274 lett.

b) e c), 275 c. 1 bis e 3 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ( capo A dell'imputazione provvisoria ) per avere, il Tribunale del riesame, ritenuto non superata la doppia presunzione ex art. 275 c. 3 cod. proc. pen., richiedendo, in ossequio ad un'interpretazione restrittiva della citata disposizione, la presenza positiva di prova dell'avvenuta rescissione del vincolo associativo. Nella specie, risulta, invece, pienamente superata ogni presunzione di pericolosità sociale in ordine al contestato reato, stante l'acquisizione di elementi, direttamente evincibili dagli atti, manifestamente dimostrativi, in modo obiettivo e concreto, dell'effettivo allontanamento dell'imputato dal gruppo criminale - trattasi, in particolare, del considerevole intervallo temporale tra la verificazione dei fatti contestati e l'emissione dell'avversato provvedimento cautelare, dell'intervenuto percorso familiare risocializzativo intrapreso dal ricorrente con la moglie Giorgi Teresa e dell'attività lavorativa di dipendente dell'azienda di Poste Private "Ro.Ter Servizi".

Il contestato reato associativo, invero, è stato ascritto all'imputato esclusivamente sulla scorta di due sporadici ed isolati accessi per accertati motivi di lavoro presso l'abitazione di Giuseppe Pelle - in qualità di dipendente dell'Azienda di Poste Private "Ro.ter Servizi" - e di conversazioni prive di alcuna propulsiva e funzionale contribuzione alle dinamiche associative, peraltro, già oggetto di radicato giudizio cautelare favorevole al ricorrente (G.I.P. Locri 07/07/2017 e G.I.P. Reggio Calabria 26/07/2017).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso contiene censure inammissibili per genericità e anche perchè imperniate su elementi di fatto, non valutabili in questa sede. In proposito, è necessario ricordare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv, 269438). Ed invero, l'apparato argomentativo, nel caso di specie, come meglio si dirà nel prosieguo, è caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, alle condotte poste in ," essere dall'imputato - come accertate nel giudizio di primo grado - la valutazione cautelare afferente le esigenze poste a base dell'applicazione della misura.

Sono state infatti valorizzate a tal fine le argomentazioni spese dal giudice del merito che è pervenuto a un giudizio di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.. Il ricorrente, a fronte della suddetta motivazione, ripropone doglianze di merito e per di più destituite di fondamento, sollecitando una rilettura valutativa del contenuto delle intercettazioni non proponibile in questa sede di legittimità allorquando le argomentazioni espresse dal giudice della cautela sono, come nel caso di specie, immuni da vizi logici e giuridici. Il ricorso appare d'altra parte censurare la corretta motivazione del giudice del riesame senza considerare che sul punto è intervenuta sentenza di condanna del giudice della cognizione.

Va richiamato a tale riguardo il preminente principio di assorbimento della regiudicanda cautelare indiziaria nell'area del positivo giudizio probatorio offerto dall'intervenuta sentenza di condanna (pur non definitiva) per il medesimo reato. Il medesimo principio è stato del resto espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/1996 e ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità (ex pluribus: Cass., Sez. 6, 19 giugno 2008, n. 41104, Scozia, rv. 241483; cfr. altresì Sez. 1, n. 40133 del 30/04/2019 Rv. 277448 - 01, che si è pronunciata relativamente al caso specifico dell'applicazione sopravvenuta della misura cautelare a seguito della sentenza di condanna di primo grado, e ha precisato che i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione o per il mantenimento di una misura cautelare personale, possono essere desunti anche dal solo fatto storico dell'avvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, attestato dalla cancelleria, e che ciò che rileva, e che consente il superamento pure di eventuali precedenti pronunce reiettive, è che la richiesta cautelare intervenga - come avvenuto nel caso di specie - dopo la pronuncia della sentenza di condanna, costituente il novum valutativo, così in motivazione; pronuncia di condanna che peraltro nel caso di specie è stata espressamente richiamata, nella parte relativa all'Aguì, nel provvedimento cautelare genetico emesso dal tribunale ).

Permane per contro l'interesse dell'imputato alla procedura di riesame quando siano dedotti elementi di prova nuovi (evenienza qui non riscontrabile), suscettibili di dare ingresso a una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare. D'altro canto, va, anche, rilevato come l'atto di ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, in effetti sostiene il "travisamento dei fatti" oggetto di analisi - che sarebbero stati erroneamente amplificati e ricondotti alla partecipazione associativa - , sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale è stata, in definitiva, dalla difesa proposta una apodittica spiegazione alternativa - riconducente gli incontri e le conversazioni riservate col Pelle rispettivamente all'attività lavorativa svolta dall'Aguì e al rapporto di amicizia che lo avrebbe legato allo stesso - alla interpretazione data dal Tribunale del Riesame nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente, che finisce peraltro con l'involgere anche la valutazione dello spessore della partecipazione associativa di Aguì, compiutamente vagliata in sede di apprezzamento delle esigenze cautelari ( cfr. pagg. 2 e 3 della impugnata ordinanza ).

Nel merito, invero, il Dibunale rileva che Arguì aveva riportato, per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. commesso sino al 22/6/2020 - data della pronuncia di condanna a fronte della contestazione aperta o a consumazione in atto - una condanna a ben 13 anni e mesi 6 di reclusione ( quale partecipe operante sul territorio di Bovalino ) conseguente al ruolo di rilievo da lui ricoperto all'interno del sodalizio ( ritratto sulla scorta dei plurimi elementi desunti dalle risultanze processuali, passati in rassegna nel provvedimento impugnato, come già detto, nelle pagine 2 e 3, ed in particolare in considerazione della sua diretta interlocuzione rispetto a questioni delicate, di primaria rilevanza nelle dinamiche associative, di cui evidentemente si poteva essere ammessi a parlare, e per di più nell'ambito di riunioni dedicate, solo se si aveva voce in capitolo per la posizione rivestita all'interno del clan ) te che l'imputato era stato anche già condannato - a testimonianza del suo stabile inserimento in contesti di criminalità organizzata - per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, notoriamente costituente il core business delle cosche di nrandgheta del mandamento jonico, in particolare della cosca Pelle, con cui il ricorrente è risultato essere in rapporto.

Indi i Giudici del riesame ritengono che, non avendo egli manifestato alcuna resipiscenza né un distacco dagli ambienti 'ndranghetisti, non vi fossero concreti elementi da cui evincere la sua presa di distanza dalle logiche criminali e, dunque, per ritenere vinta la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., considerato che, d'altra parte, non potrebbe revocarsi in dubbio la perdurante operatività della storica associazione, di cui l'imputato è stato considerato componente, caratterizzata da particolare stabilità. Tale sistema motivazionale risulta corretto anche con riferimento alla valutazione del quadro cautelare.

Al riguardo va detto, innanzitutto, che se è vero che in tema di custodia cautelare in carcere L applicata nei confronti dell'indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso, per il quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, solo qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio ( Sez. 6 n. 19863 del 04/05/2021 Rv. 281273 - 02;

Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018 - dep. 16/04/2018, Morabito, Rv. 272919 ), è altrettanto vero però che nel caso di specie il tribunale ha fornito congrua motivazione sul punto della sussistenza e della attualità delle esigenze cautelari e non si è trincerato dietro la presunzione di pericolosità di cui alla disposizione suindicata, avendo imperniato il giudizio cautelare anche proprio sull'esame delle condotte di rilievo tenute da Aguì in ambito associativo ( ritenute indicative, tra l'altro, anche del suo compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati ).Nella specie, il Tribunale ha proceduto alla rinnovazione del giudizio di pericolosità sociale dell'imputato, proprio sulla scorta del quadro indiziario emerso nel corso del giudizio svoltosi dinanzi ad esso, indicativo, per l'appunto, di rapporti qualificati dell'Aguì con esponenti della consorteria `ndranghetista di cui è stato ritenuto partecipe, interfacciandosi egli direttamente con lo stesso Pelle Giuseppe, capo del mandamento jonico, oltre che col capo locale di Spropoli, Morello Antonio, per discutere di rilevanti e delicati questioni di 'ndrangheta che interessavano una pluralità di locali ; e ha - di là dei riferimenti a pronunce di questa Corte che/ ai fini del superamento della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma terzo, codice di rito, ritengono irrilevante il tempo silente trascorso e richiedono la prova della dissociazione quanto meno nel caso delle cd. mafie storiche - ,in buona sostanza, concluso che un siffatto quadro cautelare, per di più caratterizzato dalla permanenza del reato ascritto all'Aguì e dalla stabilità ed attuale operatività dell'associazione di cui è stato ritenuto partecipe, deponesse piuttosto per la piena sussistenza delle esigenze cautelari e che a fronte di esso il tempo intercorso rispetto alle riunioni a cui ebbe a partecipare l'Aguì non potesse di per sé assurgere a elemento idoneo a superare la presunzione di pericolosità; e quanto alla confermata sussistenza del pericolo di fuga ha adeguatamente osservato - alla luce del disposto di cui all'art. 275, comma-1 bis, cod. proc. pen. - che alla entità della pena dovessero aggiungersi anche le caratteristiche operative del clan di appartenenza dell'Aguì ( la cui capacità di assicurare la latitanza e di avvalersi della rete di protezione garantita dal sodalizio è nota ).

D'altronde il motivo nella parte in cui tenta di dimostrare che deve ritenersi avvenuto l'allontanamento dell'Aguì dal contesto ‘ndranghetista di riferimento è palesemente generico e inconferente risultando affidata la prospettazione di una siffatta evenienza unicamente al fatto che il ricorrente avrebbe partecipato a un percorso familiare risocializzativo, laddove la pure addotta attività lavorativa è in realtà risalente già all'epoca delle riunioni ‘ndranghetiste a cui evidentemente il predetto ebbe a partecipare nonostante svolgesse tale lavoro.

Indi nel caso in esame non solo non è emerso né è stato dimostrato un allontanamento dal clan, tale da indicare il superamento della presunzione semplice, di cui all'art. 275 c. 3, c.p.p., ma sono stati ravvisati elementi, da considerarsi in un quadro di insieme, indicativi del contrario. D'altronde nella nozione di "elementi di favore" rientrano soltanto i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, con esclusione delle mere posizioni difensive negatorie o delle prospettazioni di tesi interpretative alternative, assorbite nell'apprezzamento complessivo cui procedeva il Giudice de libertate.

Ne consegue la linearità e piena congruità della motivazione adottata dal Tribunale anche sul punto specifico ed il conseguente profilo di inammissibilità delle censure in questione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria