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Sentenza — n. 35051/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against detention orders due to lack of evidence for less restrictive measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35051/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals inadmissible, upholding the detention orders against two suspects for mafia-style extortion. The defense argued procedural flaws and questioned the credibility of victim statements, but the court relied on surveillance footage and the defendants' extensive criminal history. The ruling established that when specific aggravating circumstances exist, the burden shifts to the defendant to prove why less restrictive measures are sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 416-bis 1 cod. pen.: In cases of mafia-style crimes, a relative presumption of social danger and the adequacy of prison detention applies, requiring the defendant to provide concrete evidence of diminished danger or the suitability of alternative measures.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia-style extortion preliminary detention relative presumption less restrictive measures procedural inadmissibility criminal history burden of proof atti istruttori penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
280471 - 01 che ha, tra l'altro, affermato che in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod.
Art. 416-bis 1 cod. pen.
pen., a fronte della contestazione, come nella specie, di un delitto commesso avvalendosi del metodo mafioso - quindi aggravato ex art. 416-bis 1 cod. pen. - opera una doppia presunzione relativa, avente ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria.
Art. 606 cod. proc. pen.
la nullità dell'ordinanza del Tribunale per i vizi di cui all'art. 606 lett.
articolo 337 cod. pen
art. 275 cod. proc. pen
280471 - 01 che ha, tra l'altro, affermato che in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod.
art. 606 cod. proc. pen
la nullità dell'ordinanza del Tribunale per i vizi di cui all'art. 606 lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5 n. 36891 del 23/10/2020 Rv. 280471
Sez. 5 n. 36891 del 23/10/2020 Rv. 280471 - 01 che ha, tra l'altro, affermato che in tema di custodia cautelare in carcere, l'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO PAOLO nato a NAPOLI il 10/09/1995 DE LUCIA PAOLO nato a VILLARICCA il 18/12/1965 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; 19t/e/sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE Il Proc. Gen. conclude per l'inamnnissibilita l 42')(24, udito il difensore J4_)

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Esposito Paolo e De Lucia Paolo avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 5/2/2021, impositiva della misura cautelare della custodia in carcere, disposta nei confronti dei predetti in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 629 c. 1 e 2, 416-bis.1 e 56 e 629, 416-bis 1 cod. pen. ( perché - in concorso con Caso Gennaro e Grimaldi Davide - mediante minacce esplicite consistite nel prospettare ad Accurso Gennaro Accurso Salvatore ed Accurso Marco conseguenze pregiudizievoli per loro stessi, le loro famiglie e le loro attività commerciali, costringevano le predette persone offese a consegnare loro la somma di euro 3.000; e compivano altresì atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi consegnare quattro IPHONE 12 ed infine l'ulteriore somma di euro 7.000 ).

In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto di confermare il provvedimento del primo giudice, fondato principalmente sulle dichiarazioni delle tre persone offese, ritenute pienamente,credibili - essendole: divergenze rilevate dalla difesa non particolarmente rilevanti , e corroborate dai filmati del sistema di videosorveglianza installato presso la ditta "MACO ON LINE" di Accurso Gennaro, oltre che da una individuazione fotografica operata dalle persone offese con esito positivo. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale rimarca la forte personalità criminale dei ricorrenti, emersa non solo nella vicenda in esame, ma altresì dai gravissimi e plurimi precedenti penali esistenti a loro carico.

2. Il difensore di fiducia, Avv. Salvatore D'Antonio, ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse degli indagati, col quale si contesta, con due motivi, rispettivamente: 2.1. la nullità dell'ordinanza del Tribunale per i vizi di cui all'art. 606 lett.

b) ed e) codice di rito, per essere la motivazione mancante, contraddittoria ed illogica, con particolare riferimento al vaglio di credibilità soggettiva delle persone offese e di attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni e per essere stata travisata la prova relativa ai filmati di videosorveglianza in relazione all'incontro tra Accurso Salvatore ed Esposito Paolo, nonché quella risultante dall'individuazione fotografica operata dall'Accurso Gennaro, che riconosceva il De Lucia Paolo quale soggetto presente unicamente all'episodio del 21/12/2020; in ogni caso,non è stata vagliata la censura difensiva relativa all'insussistenza e all'improspettabilità di una condotta attiva del De Lucia agli incontri del 21.12.20 e del 23.12.2020; 2.2. la nullità dell'ordinanza impugnata per i vizi di cui all'art. 606 lett.

e) codice di rito per avere, i giudici del riesame, omesso di valutare il rilievo difensivo relativo alla posizione di Esposito Paolo, avente ad oggetto la richiesta di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari in territorio lontano (Scalea) dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto del procedimento; nonché, con riferimento alla posizione di De Lucia Paolo, per avere, il Tribunale, pur riconoscendo il ruolo secondario dell'indagato nella vicenda, espresso un giudizio prognostico negativo in riferimento a misure cautelar' autogestite in virtù di un carico pendente erroneamente indicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse di entrambi gli indagati è inammissibile perché avente ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate. La difesa non si è in sostanza confrontata con buona parte delle puntuali argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata e ha, nel contempo, proposto una rilettura degli elementi probatori alternativa a quella operata dal Tribunale, affidata a mere congetture. Al riguardo, prima di procedere all'analisi specifica delle doglianze dedotte dai ricorrenti, si ritiene opportuno rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen..

Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce a questa Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25/05/1995, Tonto'', Rv. 201840; Sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv, 269438; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

Ed invero, come meglio si dirà nel prosieguo, l'apparato argomentativo è caratterizzato da completezza, congruenza e coordinazione logica. 1.1. Il primo motivo, riferito alle posizioni di entrambi gli indagati in tema di gravità indiziaria, è inammissibile. Quanto censurato dalla difesa con riferimento al vizio di motivazione, sotto il profilo di apparenza, contraddittorietà e travisamento della prova, si traduce, in buona sostanza, in una critica al percorso argomentativo del Tribunale ed in una lettura in chiave alternativa - favorevole alla tesi difensiva - del materiale istruttorio.

Sotto un primo profilo, si osserva che l'atto di ricorso, lungi dal proporre ripetuti "travisamenti della prova" vale a dire incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento tali da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostiene, in realtà, il "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, peraltro, nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Ciò vale con riferimento alle divergenze rilevate nel contenuto delle dichiarazioni dei fratelli Accursio riguardanti le modalità di pagamento della richiesta economica avanzata dagli indagati e, in particolare, al travisamento del contenuto delle dichiarazioni dell'Accursio Marco, ritenuto dalla difesa contrastante con le versioni fornite dai fratelli Accursio Gennaro e Salvatore, al contrario del Tribunale, che ne evidenziava la sostanziale coerenza.

Discorso analogo per il travisamento della prova dedotto nell'interesse di De Lucia Paolo rispetto alla di lui ricognizione fotografica operata dai fratelli Accursio Gennaro e Salvator5 dalla quale erroneamente si sarebbe desunta la presenza dell'indagato in entrambi gli incontri datati 21.12.2020 e 23.12.2020, laddove egli sarebbe stato presente solo al primo. Tale deduzione, che non considera peraltro che il riconoscimento del De Lucia fu operato da entrambi i fratelli Accurso Salvatore e Gennaro, presenti a due distinte 'visite' presso la sede dell'impresa facente capo alle persone offese, soprattutto non tiene conto dei parametri dettati da questa Corte in materia di travisamento della prova.

Il ricorrente, lungi dall'indicare i contenuti completi degli atti che si assumono travisati, in particolare delle denunce sporte dai fratelli Accurso, si limita a dedurre l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale sulla base di stralci di tali atti processuali, finendo per tal via col suggerire una valutazione alternativa a quella fornita dal Tribunale, sostenendo la presenza dell'indagato solamente al primo dei due citati episodi. Stima utile il Collegio rammentare che laddove si lamenti la mancanza di rispondenza delle valutazioni compiute dal giudice di merito alle acquisizioni processuali, essa può essere dedotta sub specie del vizio di travisamento della prova a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu ocull", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006 - dep. 20/07/2006, Stojanovic, Rv. 23416701, Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006 - dep. 14/06/2006, Francia, Rv. 23409901); con il risultato di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice).

Priva di rilievo è, altresì, l'ulteriore ipotesi di travisamento della prova dedotta nell'interesse di Esposito Paolo. Trattasi dei filmati di videosorveglianza relativi all'episodio rispetto al quale, diversamente da quanto rappresentato in motivazione, la difesa prospetta come dagli stessi si evinca che era stato l'Esposito a mostrare ad Accurso Salvatore un tatuaggio su cui era impresso il nome Umberto e non viceversa. A tale scopo, vengono allegate le s.i.t. rese in data 25.01.2021 dall'Accursio Salvatore e la nota della Questura di Napoli - Squadra Mobile V Sezione del 20.01.2021.

Attraverso una valutazione complessiva dell'apparato motivazionale, tuttavia, anche volendo ammettere il verificarsi dell'ipotesi di travisamento dedotta, è evidente che si tratta di un vizio relativo a circostanza del tutto marginale /e certamente non destinata ad inficiare e compromettere in modo decisivo la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, essendo, essa, del tutto inidonea ad introdurre profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Invero, la deducibilità in questa sede del vizio di "travisamento della prova" quale utilizzo di un'informazione inesistente od omessa valutazione di una prova esistente agli atti, è subordinata alla decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (cfr.

Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, P.M. in proc. Todisco, Rv. 234162). Al riguardo, afferma questa Corte che "in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova - desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente - è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio" (Sez. 1, Sentenza n. 24667 del 15/06/2007, Mesumeci, Rv. 237207 - 01).

In particolare, spetta al ricorrente indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (v. ex multis Sez. 6, Sentenza n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). Tale decisività non è stata scrutinata dal ricorrente, che si è limitato ad affermare genericamente che "il travisamento della prova abbia portato a delle argomentazioni illogiche, contraddittorie, in quanto partono da un presupposto di fatto erroneo".

Sotto altro profilo, riguardo le ulteriori censure motivazionali, basti segnalare l'assoluta completezza e logicità della motivazione resa dal collegio, sia nel fornire adeguata giustificazione in relazione al fatto che le vittime fossero legate da un vincolo di parentela con Accurso Umberto, esponente apicale del clan Vinella-Grassi, e che tale circostanza di contiguità alla criminalità organizzata non fosse affatto incompatibile con il loro assoggettamento a pretese estorsive, sia nel rendere un'adeguata giustificazione rispetto ai non essenziali difetti di convergenza manifestatisi tra le deposizioni rese dalle persone offese in separati e, cronologicamente distanziati, contesti.

Di qui l'assoluta aspecificità e manifesta infondatezza anche dei rilievi mossi al riguardo. 1.2. Il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, è inammissibile perché manifestamente infondato. Tutt'altro che assente risulta essere la motivazione del Tribunale del riesame in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari relativamente alla posizione di Esposito Paolo. Ed invero, il Tribunale ha chiaramente esposto le ragioni che hanno determinato l'applicazione della misura di massimo rigore, essendo state correlate tanto all'intenso, recente ed allarmante vissuto criminale, quanto al ruolo assunto rispetto ai fatti contestati, traendo un giudizio finale di assoluta inidoneità di ogni e diversa misura cautelare personale a rescindere i legami ed i contatti con l'ambiente criminale in cui le vicende sono maturate, così chiaramente fornendo una risposta alla difesa che chiedeva di commutare il provvedimento coercitivo in atto con gli arresti domiciliari in Scalea.

Ciò in ossequio al pacifico assunto per il quale la giurisprudenza di questa arte ritiene che il silenzio su una specifica deduzione prospettata per il gravame non sia censurabile in sede di legittimità quarto la stessa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata (Sez. 5, Sentenza n. 6746 del 13/12/2018, Curro', Rv. 275500 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01). Parimenti inammissibili per manifesta infondatezza sono le censure prospettate nell'interesse di De Lucia Paolo. L'eccezione difensiva avente ad oggetto la mancanza di un riscontro agli atti del carico pendente per il reato di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, richiamato dal Tribunale in punto di valutazione della personalità dell'indagato, difatti, è priva di pregio.

Anche a voler assumere tale circostanza quale erronea rappresentazione di un dato attinente alle esigenze cautelari, la stessa non è tale da inficiare il precorso logico motivazionale svolto sul punto dai giudici del riesame, costituendo, il carico pendente contestato, soltanto uno dei plurimi elementi valorizzati ex art. 274 lett.

c) cod. proc. pen.. Il negativo giudizio prognostico sulla personalità dell'indagato, invero, si fonda sulle condanne dallo stesso riportate, attribuendo esso particolare rilievo alle quattro aventi ad oggetto il delitto di cui all'articolo 337 cod. pen., alle cinque per evasione, alle plurime per spaccio di sostanze stupefacenti, ad una per estorsione, ad una ulteriore per favoreggiamento, e, infine, alla dichiarazione di abitualità nel delinquere emessa in data 21/10/2009. La correttezza e completezza di una valutazione negativa in relazione al rispetto di misure cautelari autogestite ed al pericolo di reiterazione, fondata sui richiamati elementi documentali, non risulta certamente scalfibile dalla asserita insussistenza di un carico pendente.

Quale ulteriore profilo di irrilevanza delle deduzioni difensive prospettate in questa sede, nonché, sotto diverso profilo, quale conferma dell'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare custodiale in carcere, alle valutazioni prognostiche svolte dal Tribunale della libertà in relazione alla personalità di entrambi gli indagati, tali da delineare un profilo criminale che rende necessario un costante controllo sul loro operato, si aggiunge la presunzione sancita dall'art. 275 cod. proc. pen.. Difatti, in ossequio al combinato disposto degli artt. 275, comma 3 e 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., a fronte della contestazione, come nella specie, di un delitto commesso avvalendosi del metodo mafioso - quindi aggravato ex art. 416-bis 1 cod. pen. - opera una doppia presunzione relativa, avente ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria.

Sotto il primo profilo, detta presunzione è superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato o desumibile dagli atti, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare; quanto al secondo profilo, invece, è necessaria la prova di elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure meno afflittive. Nella specie, in difetto di detta prova, dunque in assenza di elementi concreti dai quali desumere un'attenuazione o un'elisione delle esigenze cautelari, o l'adeguatezza di misure cautelari meno afflittive, la decisione del Tribunale della libertà impugnata appare immune da censure.

Ciò, a maggior ragione, se si considera che, se, da un lato, in assenza delle citate presunzioni è richiesta una precisa motivazione, a favore di una misura maggiormente afflittiva, sull'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, dall'altro, ove tali presunzioni esistano, la struttura della motivazione si "inverte": la custodia in carcere è la misura presuntivamente adeguata, e la sua applicazione risulta giustificata in assenza di elementi concretamente indicativi della idoneità preventiva di cautele meno afflittive (v. Sez. 5 n. 36891 del 23/10/2020 Rv. 280471 - 01 che ha, tra l'altro, affermato che in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti ).

Nel caso di specie, la motivazione è stata corroborata da ulteriori elementi, in positivo, tali da attualizzare la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riferimento, si è detto, alla forte personalità criminale emersa non solo dal ruolo svolto nella vicenda in esame - con esclusivo riferimento alla figura dell'Esposito -, ma altresì da gravissimi precedenti penali ( riguardanti entrambi gli imputati e in particolare il De Lucia ).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in f