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Sentenza — n. 35050/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35050/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35050/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato le istanze di riesame presentate nell'interesse di Grillo Rosario e D'Arrigo Giovanni avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 6 luglio 2020, con la quale era stata applicata nei confronti dei predetti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati, loro ascritti in concorso, di tentato omicidio ( capo a) ) e di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (capi b) e c) ), esclusa per il reato di cui al capo a) l'aggravante di cui all'art. 61 n° 5) cod. pen. e per i reati di cui ai capi b) e c) l'aggravante ex art. 416-bis cod. pen.. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 278 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35050/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Di contro, la difesa evidenzia che il ricorrente non annovera precedenti penali per il reato di cui all'articolo 416-bis; risulta aver commesso, quale mandante, un omicidio per motivi passionali; non risulta avere collegamenti accertati con la criminalità organizzata, tanto che al momento dell'arresto stava espiando la pena residua in regime di semilibertà. Si evidenzia, inoltre, che nemmeno la persona offesa era appartenente ad una famiglia collegata con la criminalità organizzata. L'aggravante, in definitiva, risulta essere stata desunta dal mero carattere dell'azione, dalla sua efficiente pianificazione, elementi tuttavia non sufficienti ad evocare rispetto alla condotta posta in essere i profili costituitivi dell'azione propria dell'associazione di tipo mafioso.

Parole chiave

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tentato omicidio aggravato assassinio qualificato reato grave attentato inchiesta penale per omicidio gravi indizi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
e per i reati di cui ai capi b) e c) l'aggravante ex art. 416-bis cod. pen..
art. 278 cod. proc. pen
rientra tra quelle di cui, a mente dell'art. 278 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'ARRIGO GIOVANNI nato a MESSINA il 05/03/1977 GRILLO ROSARIO nato a MESSINA il 02/03/1977 avverso l'ordinanza del 17/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/septite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE fd-, , eA6 e-492- (3+17,u ,i.ktev,12 . udit7difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato le istanze di riesame presentate nell'interesse di Grillo Rosario e D'Arrigo Giovanni avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 6 luglio 2020, con la quale era stata applicata nei confronti dei predetti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati, loro ascritti in concorso, di tentato omicidio ( capo a) ) e di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (capi b) e c) ), esclusa per il reato di cui al capo a) l'aggravante di cui all'art. 61 n° 5) cod. pen. e per i reati di cui ai capi b) e c) l'aggravante ex art. 416-bis cod. pen.. 1.1.

In via preliminare va rilevato che il Tribunale del Riesame di Messina è stato investito della trattazione del presente procedimento a seguito della sentenza emessa dalla I Sezione di questa Corte il 9 dicembre 2020 che ha annullato con rinvio la precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale il 30 luglio 2020. In estrema sintesi, con riferimento alla posizione di Grillo Rosario, questa Corte di Cassazione evidenziava che il Tribunale non aveva fornito ragionevole spiegazione sulle ragioni per le quali una condotta violenta originata da un atteggiamento di sfida posto in essere da Catalano Gabriel, nei confronti del Grillo, aveva, poi, originato il mandato omicidario in danno di Molonia Pippo, non essendo sufficiente a supportare tale reazione a carattere trasversale il solo fatto che l'autore della sfida si fosse presentato come "nipote di Pippo Molonia"; in secondo luogo la Corte ribadiva che il movente può fungere da fattore catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento del giudizio di responsabilità, in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti, segnalando, nel caso di specie, l'assenza di una verifica da parte del collegio al riguardo e l'insufficienza a tal fine del solo dato della "consequenzialità temporale", restando ancora da provare che il mandato a colpire Molonia provenisse proprio da Grillo.

Quanto alla posizione di D'Arrigo, ferma l'attribuzione del fatto contestato, essendo egli risultato l'esecutore materiale della condotta, si osservava nel provvedimento di annullamento che le ragioni che avevano condotto all'accoglimento del ricorso proposto da Grillo si riverberavano direttamente, incidendo sul relativo percorso argomentativo, in relazione alla valutazione delle contestate aggravanti della premeditazione e dell'articolo 416-bis.1 cod. pen..

2. Avverso la predetta ordinanza, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione gli imputati.

3. Il ricorso nell'interesse di Rosario Grillo è affidato a tre motivi: 3.1. Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 627, 273 e 292 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 110, 575 e 577 cod. pen. ed il vizio di motivazione avendo il collegio, in sede di rinvio, sostanzialmente ripetuto il percorso argomentativo già seguito in occasione della prima ordinanza, così disattendendo le direttive contenute nella sentenza rescindente. In particolare, secondo la difesa, nel valorizzare la telefonata intercorsa il giorno successivo al ferimento fra De Pasquale Andrea e De Pasquale Nadia, il collegio ancora una volta si limita ad attribuire rilievo alla "consequenzialità temporale", già censurata dalla Corte di Cassazione quale elemento idoneo a delineare la gravità indiziaria in capo a Grillo.

Inoltre, la motivazione risulta carente, secondo la prospettazione difensiva, nel punto in cui il collegio dà per scontato che il soggetto cui ha fatto riferimento il De Pasquale Andrea sia certamente Grillo, senza fornire alcuna spiegazione sulle ragioni di tale riconducibilità, nemmeno soffermandosi sui motivi per i quali il riferito componimento della lite non sia riferibile ae. D'Arrigo, soggetto individuato dalla vittima come uno degli esecutori dell'azione delittuosa. 3.2. Con il secondo motivo la difesa eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alla contestata aggravante della premeditazione, risultando violato il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per la sua configurabilità è necessario accertare che sia trascorso un apprezzabile intervallo temporale tra il proposito criminoso e l'attuazione di esso, non essendo le modalità preparatorie di "un agguato" sufficienti a dimostrare la premeditazione.

Nel caso di specie, tra l'affronto posto in essere d4atalano e l'azione delittuosa ascritta al ricorrente erano trascorse meno di tre ore, la motivazione si basa esclusivamente sulle modalità esecutive dell'agguato e, dunque, non tiene conto dei principi sopra enunziati. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa rileva il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla contestata aggravante di cui all'articolo 416-6/5.1 cod. pen.. In estrema sintesi, l'aggravante viene ricondotta esclusivamente al fatto che Grillo risiedesse alla via Alessi per affermare la sua appartenenza al clan Mangialupi ed al fatto che egli si fosse reso autore dell'omicidio di Burrascano Emanuele, ex marito della sua attuale compagna.

Di contro, la difesa evidenzia che il ricorrente non annovera precedenti penali per il reato di cui all'articolo 416-bis; risulta aver commesso, quale mandante, un omicidio per motivi passionali; non risulta avere collegamenti accertati con la criminalità organizzata, tanto che al momento dell'arresto stava espiando la pena residua in regime di semilibertà. Si evidenzia, inoltre, che nemmeno la persona offesa era appartenente ad una famiglia collegata con la criminalità organizzata. L'aggravante, in definitiva, risulta essere stata desunta dal mero carattere dell'azione, dalla sua efficiente pianificazione, elementi tuttavia non sufficienti ad evocare rispetto alla condotta posta in essere i profili costituitivi dell'azione propria dell'associazione di tipo mafioso.

4. Il ricorso nell'interesse di Giovanni D'Arrigo è affidato a due motivi: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, che denuncia, in buona sostanza, le medesime violazioni contenute nello speculare motivo articolato nel gravame prospettato da Grillo, la difesa censura l'ordinanza impugnata in quanto caratterizzata da una motivazione apparente rispetto ai rilievi contenuti nella sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, non risultando colmato il gap motivazionale relativo all'effettivo coinvolgimento di Grillo nella condotta delittuosa. 4.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio della motivazione nella parte in cui il collegio opera un richiamo al coinvolgimento di D'Arrigo in un precedente omicidio, laddove, in realtà la difesa aveva prodotto la documentazione relativa a tale diverso evento delittuoso proprio al fine di evidenziare che il ricorrente in quel contesto mai aveva avuto alcun coinvolgimento, salvo tenere un atteggiamento omertoso che gli era valso la contestazione del reato di favoreggiamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato. Con censure in buona sostanza sovrapponibili, gli indagati lamentano il mancato rispetto, da parte del collegio in sede di rinvio, dei rilievi dettati dalla sentenza rescindente di questa Corte con riferimento alla carenza argomentativa relativa all'effettivo coinvolgimento del Grillo nella condotta delittuosa. In particolare, questa Corte evidenziava che il Tribunale non aveva fornito ragionevole spiegazione sulle ragioni per le quali una condotta violenta, originata da un atteggiamento di sfida posto in essere da Catalano Gabriel, aveva, poi, originato il mandato omicidario in danno di Molonia Pippo, non essendo sufficiente a supportare tale reazione a carattere trasversale il solo fatto che l'autore della sfida si fosse presentato come "nipote di Pippo Molonia".

Rispetto a quanto censurato, deve rilevarsi che il collegio è pervenuto alla individuazione del ruolo di mandante assunto da Grillo attraverso una lettura particolareggiata di conversazioni ambientali e telefoniche, oggetto di intercettazione, sulla base delle quali viene resa una motivazione ( pagine 4 - 9 dell'impugnata ordinanza ) che si conforma pienamente alle direttive contenute nella sentenza di annullamento di questa Corte. La gravità indiziaria in capo al Grillo, difatti, si fonda su valutazioni logiche e supportate dalle risultanze istruttorie, fonti di elementi indiziari - pretermessi nella prima ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen - chiari, precisi e convergenti, rispetto ai quali l'individuato movente ha valenza confermativa e rafforzativa.

Trattasi, come anticipato, del contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche operate dopo il fatto e, in particolare, delle captazioni aventi ad oggetto conversazioni tra De Pasquale Nadia, Molonia Pippo - che insieme si trovavano nella stanza di ospedale dove quest'ultimo era ricoverato - De Pasquale Andrea e Catalano Gabriel, nonchè di quella intercorsa tra De Pasquale Nadia e suo padre De Pasquale Andrea, dalle quali emerge che successivamente al ferimento del Molonia è stata avviata una fase di intermediazione in cui la fazione facente capo alla vittima ha cercato di comporre il contrasto con la fazione degli aggressore nelle quali il Tribunale individua riferimenti alla genesi dell'agguato nonché al ruolo di determinatore assunto dal Grillo.

Sotto entrambi i profili, difatti, rileva il collegio che "il fatto di Gabriel" veniva espressamente messo in relazione con il ferimento di Molonia Filippo, e che la persona che aveva avuto il contrasto con Catalano Gabriel era "un cristiano grande" che dal balcone aveva sentito il Catalano "fare bordello" per strada, contribuendo ciò ad identificare costui nella persona del Grillo, la cui abitazione si trova di fronte al locale in cui lavorava Luciano Maria e davanti al quale sarebbe avvenuto lo scontro tra quest'ultima e il Catalano.Il motivo per il D'arrigo, a ben vedere, è inammissibile anche perché attraverso di esso si mira a mettere in discussione la partecipazione al fatto omicidiario che, come detto, non è stata oggetto di effettiva censura nella sentenza di annullamento; questa ha, invero, confermato l'originaria ordinanza cautelare relativamente alla posizione del D'Arrigo perchè il coacervo indiziario esistente nei suoi confronti era già graniticamente scolpito nel provvedimento caduto sotto la lente della verifica di legittimità.

2. Il secondo motivo dedotto nell'interesse di Grillo Rosario è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare, posto che l'aggravante della premeditazione ex art. 61 n. 5 cod. pen., con esso contestata, era stata già esclusa dal G.I.P.nell'adottare l'ordinanza del 6 luglio 2020, come espressamente riportato a pagina 1 del provvedimento impugnato.

3. Il terzo motivo dedotto nell'interesse di Grillo Rosario, con riferimento alla contestata aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen., è parimenti inammissibile per carenza di interesse. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, difatti, il riconoscimento della circostanza aggravante del metodo mafioso non si profila idoneo a determinare un prolungamento del termine di durata massima relativamente alla fase in corso al momento della pronuncia da parte del Tribunale del Riesame, ossia quello previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., iniziato a decorrere con l'esecuzione della misura, rimanendo esso comunque pari a un anno anche senza la contestazione di detta aggravante.

La circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. rientra tra quelle di cui, a mente dell'art. 278 cod. proc. pen., deve tenersi conto ai fini della determinazione della pena a tutti gli effetti utili in materia di applicazione delle misure cautelari; trattasi, infatti, di circostanza aggravante ad effetto speciale che stabilisce «per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» un aumento di pena «da un terzo alla metà».

Il riconoscimento della circostanza de qua, tuttavia, non può incidere, spostandolo in avanti, sul termine massimo di fase applicabile nella fase di riferimento; esso, anche nel caso contrario, sarebbe comunque rimasto quello, più lungo, previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen., pari ad un anno. Perché operi tale termine, infatti, è sufficiente che il titolo custodiale abbia ad oggetto il tentato omicidio semplice, non solo inserito nel catalogo dei delitti previsto dall'art. 407, comma 2, lett. a), 6 cod. proc. pen. espressamente richiamato dall'art. 303 comma 1 lett.

a) cit., ma anche sanzionato dalla legge con pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni. In definitiva, l'eventuale accoglimento del motivo, con l'eliminazione della circostanza aggravante, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata. Né potrebbe essere ravvisato interesse al riguardo in considerazione della presunzione delle esigenze cautelari che scatta ai sensi dell'art. 275 comma 3 codice di rito in caso si sussistenza di tale aggravante, non avendo il ricorrente messo in discussione il profilo cautelare del periculum.

Pertanto, ritiene questa Corte di condividere il principio già espresso nella giurisprudenza di legittimità per cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (v.

Sez. 3 , Sentenza n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256).

4. Infine, il secondo motivo dedotto nell'interesse di D'Arrigo, con il quale il ricorrente contesta il significato indiziario attribuito dal Collegio al di lui coinvolgimento in un precedente e diverso omicidio, è inammissibile. Sul punto, basti rilevare che il giudizio indiziario attinente alla posizione del D'Arrigo, quale conducente del ciclomotore con cui è stato trasportato presso l'abitazione della vittima l'esecutore materiale dell'azione criminosa, è stato espressamente confermato dalla sentenza rescindente di questa Corte che, sul punto, ha rigettato il ricorso proposto dall'indagato ( limitandone l'accoglimento, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza ivi impugnata, alle contestate aggravanti rispetto alle quali la valutazione della gravità indiziaria in punto di partecipazione del D'Arrigo non si presenta in connessione essenziale ).

Ciò, anche senza considerare che la censura difensiva si traduce, in buona sostanza, in una critica alla valutazione operata dal collegio della documentazione prodotta dal ricorrente, non ammessa innanzi a questa Corte non solo e non tanto perché implicante valutazione in fatto, ma perché introduttiva di una ricostruzione alternativa affidata a mere congetture e, ad ogni modo, manifestamente infondata. Difatti, diversamente da quanto asserito nel ricorso, ritiene questa Corte che il collegio abbia pienamente colto il ruolo avuto da D'Arrigo in quella vicenda, di favoreggiatore e non di esecutore, traendo ugualmente un giudizio circa il coinvolgimento del ricorrente in quella diversa vicenda.

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà degli indagati, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle