Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35049/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35049/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35049/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RIZZO FRANCESCO nato a BRINDISI( ITALIA) il 26/08/1977 CATANZARO PAOLA nato a BRINDISI il 29/09/1975 avverso il decreto del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; n r ,, lette is le conclusioni del PG Cik-"- C"-- - 4"-- Ce-u-t- e-, .-:' X -.' ,s2 -,1-----<.__._e C =------: rrd,. , -.-,-., C , t \ ; RITENUTO IN FATTO 1. Il provvedimento impugnato ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Lecce, del 15 febbraio 2019, con il quale è stata applicata ai coniugi Paola Catanzaro e Francesco Rizzo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre, nonché la confisca di beni mobili ed immobili loro riconducibili (immobili, mobili registrati, polizze assicurative, danaro). 1.1.11 primo provvedimento aveva riconosciuto i proposti raggiunti da sufficienti elementi atti a dimostrare la loro pericolosità sociale, in quanto appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011, perché dediti a vivere dei proventi della attività associativa diretta alla perpetrazione di truffe anche aggravate commesse dai primi anni 1990 fino al 2017. La pericolosità sociale era stata tratta dall'esistenza di un procedimento penale presso il Tribunale di Brindisi per associazione a delinquere e truffa, per fatti commessi ai danni di Michele Balena, dal gennaio 2011 in poi, nonché ai danni di numerose altre parti lese, per fatti commessi nei sei anni precedenti all'emissione dell'ordinanza cautelare adottata a loro carico, confermata dal Tribunale del riesame, nonché dall'esame degli atti di indagine di quel procedimento, oltre che dalle risultanze di altri procedimenti per truffa aggravata, nei confronti di numerose parti lese, dal novembre 2007 al 2011, ancora pendenti nelle indagini preliminari. 2.Avverso il provvedimento propongono ricorso Francesco Rizzo e Paola Catanzaro denunciando quattro vizi con i motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, ex artt. 606 lett. b) cod. proc. pen. e 20 e 22 del d. Igs. n. 159 del 2011. L'originaria proposta era diretta ad ottenere, oltre che la misura personale, anche il sequestro di urgenza ai sensi dell'art. 22 TU, inaudita altera parte, invece è stato disposto il sequestro ordinario ex art. 20 TU cit., non soggetto a convalida. Si denuncia l'illegittimità del provvedimento così adottato in quanto privo di domanda del pubblico ministero e, comunque, non convalidato. Peraltro, il sequestro di urgenza, ove non siano rispettate le cadenze temporali previste, perde efficacia. La giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello per rilevare l'inammissibilità di detta censura non si attaglierebbe, per i ricorrenti, al caso di specie in quanto relativa a decreto di sequestro anticipato adottato dal Tribunale in composizione collegiale invece che dall'organo di Presidenza. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 7 d. Igs. n. 159 del 2011, art. 581 lett. b) cod. proc . pen., 666 comma 5, cod. proc. pen. e 185 disp. att. codice di rito, con riferimento al rigetto delle richieste istruttorie.Con l'appello i difensori avevano censurato l'ordinanza del Tribunale del 15 gennaio 2019, con la quale era stata rigettata l'istanza istruttoria della difesa perché reputata tardiva e perché la lista testimoniale era generica. Dette argomentazioni, con l'atto di appello erano state specificamente confutate con particolare riferimento alla tardività facendo rilevare che il rito applicabile, nella specie, è quello previsto dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. che lascia ampio spazio al giudicante nell'acquisire informazioni o documenti. Peraltro, si osserva che il termine richiamato dal Tribunale di cinque giorni prima dell'udienza fissata, di cui all'art. 127 comma 2, cod. proc. pen. e 7, comma 3, d Igs. n. 159 del 2011 è soltanto ordinatorio. Dunque, la richiesta di escutere testi non era tardiva, essendo peraltro istanza di natura ontologicamente diversa dalla presentazione di memorie. La lista testimoniale, poi, era la stessa presentata ed ammessa in sede di cognizione, davanti al Tribunale di Brindisi competente per il dibattimento. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 7 comma 1, 1 lett. b) e 4 lett. c) d. Igs. n. 159 del 2011, in relazione all'attualità della pericolosità sociale dei proposti. I fatti relativi ai cd. progetti delle croci e alle consegne di danaro, connesse a tale progetto sono risalenti. I rapporti con le persone offese, infatti, sorgono nel 2005 e cessano al più tardi nel dicembre 2016 e comunque i fatti narrati vanno dal 2005 al 2013 e solo alcuni sino al dicembre 2016. La pericolosità, si assume, deve esistere al momento della esecuzione della misura e tale pericolosità non potendosi ricavare dall'esito di un procedimento penale, deve essere valutata in concreto, tenuto conto del decorso apprezzabile di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio di prevenzione. Si denuncia, sul punto, vizio di motivazione posto che si assume che i provvedimenti di merito nulla motiverebbero circa l'attualità della pericolosità. Si trascurerebbe, poi, il provvedimento amministrativo del Questore di Brindisi, del 28 novembre 2018, successivo alla proposta, con il quale si è deciso sulla cessazione immediata dell'attività di ciarlatano, rilevando la carenza di attualità. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e 7 del d. Igs. n. 159 del 2011 per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente in ordine alla provenienza illecita dei beni, in particolare di quelli intestati a Rizzo Francesco. Si assume che le polizze assicurative frutto di smobilizzazione di precedenti prodotti finanziari, non sono di provenienza illecita, pur se derivanti a dazioni della persona offesa Boraso. Inoltre si sarebbe del tutto trascurata la consulenza Botrugno. 3.11 Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.3.1. La difesa ha fatto pervenire memoria replica alla requisitoria alla quale si allega consulenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza richiamata nel provvedimento censurato, conferma, più in generale, che esistono diverse modalità di accesso per accedere al sequestro di prevenzione e che, oltre al sequestro ordinario di cui all'art. 20 TU cit., esistono altri schemi eterogenei per accedere all'ablazione dei beni di soggetto proposto per l'applicazione di misure di prevenzione, i quali si affiancano al modello ordinario indicato dall'art. 20 cit. che, peraltro, è adottabile anche d'ufficio a fronte di proposta degli organi all'uopo deputati (cfr. art. 20, comma 1, d. lsg. n. 159 del 2011). Si tratta di strumenti che, però, si distinguono per il quantum di urgenza e dunque, di cautela da imprimere all'intervento di prevenzione patrimoniale, posto che i presupposti sostanziali per la sequestrabilità dei beni sono i medesimi di quelli di cui alla previsione dell'art. 20. Ancora, le modalità, alternative, contemplate dall'art. 22 cit. si presentano eterogenee dal punto di vista strutturale, in quanto vengono adottate da un organo monocratico, mentre quella di cui all'art. 24 del d. Igs. n. 159 del 2011 (cd. sequestro differito) presenta peculiarità con riferimento alla fase in cui interviene, in quanto disposto, a differenza di quello di cui all'art. 22 del d. Igs. cit., a contraddittorio già instaurato e non può essere adottato inaudita altera parte. Si osserva, dunque, che non vi sono ragioni per ritenere, nei casi in cui è previsto il sequestro anticipato o urgente, impedita l'adozione del sequestro di cui all'art. 20 del d. Igs. n. 159 del 2011, facendo ricorso all'ordinaria procedura di sequestro, di competenza collegiale, tenuto conto che, in ogni caso, anche nelle ipotesi di richiesta di sequestro cd. anticipato o urgente, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 cit., deve esservi sempre una proposta di prevenzione presentata dai soggetti legittimati istituzionalmente all'uopo e che, comunque, la misura patrimoniale è adottabile sempre che ne ricorrano le condizioni fissate, in via generale, dall'art. 20 cit., quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi. Sicché, manifestamente infondata è la censura proposta quanto alla dedotta carenza di domanda del pubblico ministero, così come l'assenza di convalida nel caso in esame è critica irrilevante, stante la qualità del sequestro adottato. Da ultimo si osserva che la censura relativa alla perdita di efficacia della proposta, secondo le cadenze temporali di cui all'art. 22, comma 1, d. Igs n. 159 del 2011, per violazione del termine perentorio di trenta giorni fissato a pena di inefficacia dalla norma citata, è manifestamente infondata. La disposizione appena indicata, infatti, stabilisce il termine in questione per l'ipotesi di sequestro disposto di urgenza dal presidente del tribunale e si spiega per la finalità di porre ug\ limite temporale all'efficacia di un vincolo reale imposto da un organo monocratico, quale è il presidente del tribunale, in assenza di una decisione dell'organo collegiale, cui ordinariamente compete, nell'ambito della disciplina delle misure di prevenzione, il potere di provvedere (anche) ai fini cautelari. Non vi è perciò alcuna ragione letterale o logico-sistematica che possa indurre ad interpretare l'art. 22 cit. in senso estensivo (cfr. nel senso che lo stesso art. 22, comma 1, non impone al tribunale di provvedere, a pena di inefficacia, nel termine di trenta giorni sulle richieste di applicazione della misura del sequestro anticipato dei beni, Sez. 6, n. 3924 del 24/11/2015, dep. 2016, Valentino, Rv. 265921). 1.1.11 secondo motivo è inammissibile per genericità, rispetto alla motivazione non apparente resa dalla Corte territoriale. Peraltro, la critica si presenta generica in quanto si sofferma su una delle due rationes decidendi del provvedimento di rigetto, confermato dalla Corte territoriale, ma non contiene specifiche argomentazioni in ordine alla rilevata non decisività delle prove da espletarsi o espletate nel giudizio di merito, nel presente procedimento di prevenzione. E' noto, invero, il principio dell'autonomia dei due procedimenti che ha consentito a questa Corte di affermare, costantemente, che, nel giudizio di prevenzione, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen. (né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti : Sez. 5, n. 24237 del 21/01/2021, Ciancio Sanfilippo, n.m.; Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049; Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Buggea, Rv. 273036; Sez. 5, n. 49853 del 12/11/2013, Rv. 258939, Sez. 1, n. 20160 del 29/04/2011, Bagalà, Rv. 250278). Orbene, si rileva che, nel complesso, la motivazione della Corte territoriale valorizza, per confermare il provvedimento di rigetto del Tribunale, la non decisività delle prove richieste, anche con particolare riferimento all'esame del consulente tecnico, stante l'avvenuta acquisizione dell'elaborato scritto agli atti del procedimento di prevenzione, ragione con la quale il ricorso non si confronta in alcuna parte. La critica formulata, dunque, si appalesa generica e non assistita dalla precisa, puntuale indicazione degli effetti, in concreto, che l'uso non corretto delle norme processuali che si assumono violate, avrebbe apportato rispetto ad una, diversa, ricostruzione a carico del proposto, anche ai fini della sussistenza dei presupposti oggettivi per la misura patrimoniale adottata (cfr. nel senso che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti :Sez. 5, n. 12952, del 29/11/2019, Grim Karim, Sidal, n.m.; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). 1.2. Il terzo motivo è inammissibile. Va, preliminarmente, rammentato che il ristretto perimetro del controllo affidato al giudice di legittimità in materia di misure di prevenzione patrimoniali, è limitato per volontà del legislatore (ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004; n. 106 del 15 aprile 2015, che ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da questa sezione Quinta penale, in data 22 luglio 2014) alla sola violazione di legge, sulla base del combinato disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011 (e in precedenza degli artt. 4, comma 11, della Legge n. 1423 del 1956 e 3-ter, comma 2, della legge n. 575 del 1965). Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che si possa dedurre, in sede di legittimità, il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., potendo contestare il punto della motivazione solo nel caso in cui la stessa sia assolutamente mancante o meramente apparente, ovvero inidonea a rappresentare le ragioni della decisione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 49180 del 06/07/2016, Barberio, Rv. 268652; Sez. 1, n. 8641 del 26/02/2009, Rv. 242887). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici, concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni quando le stesse siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 cit.) o, comunque, non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Tanto premesso in linea generale, si osserva, quanto al caso in esame, che il provvedimento impugnato non appare affetto, sul punto devoluto con il terzo motivo di ricorso, da violazione di legge, neanche sub specie della carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati. La motivazione del decreto impugnato, invero, rende conto in modo, ampio e articolato, delle emergenze processuali esaminate e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione assente né di quella apparente, con riferimento alla ritenuta attualità della pericolosità sociale (cfr. pagg. 10 e 11 del decreto impugnato). E' inibita, poi, in questa sede, la valutazione di elementi di fatto sopravvenuti (provvedimento amministrativo del Questore di Brindisi, del 28 novembre 2018, successivo alla proposta) peraltro indicati senza la specifica precisazione della loro decisività sull'operato giudizio di pericolosità dei ricorrenti. 1.3.11 quarto motivo è inammissibile. Si richiamano, in questa sede, le valutazioni espresse al § 1.2. in relazione al perimetro dell'esame consentito a questa Corte di legittimità in tema di mancanza di motivazione e/o motivazione apparente. Circa la provenienza illecita dei beni, in particolare di quelli intestati a Rizzo Francesco, vi è solo da precisare che la motivazione espressa dalla Corte d'appello anche richiamando le argomentazioni ampie ed articolate svolte dai giudici di primo grado, non si presenta in alcuna parte apparente nel senso sopra precisato. E' vero che la motivazione censurata opera rinvio generale alle valutazioni operate dalla Guardia di Finanza, indicate nel decreto di primo grado, condividendole.In ogni caso, si osserva che il motivo di ricorso estrapola uno stralcio della motivazione che, invece, a pag. 9 e 10 precisa le ragioni della ritenuta sproporzione, rispetto al reddito lecito prodotto da Rizzo e Catanzaro, degli incrementi che risultano nel periodo, non soltanto in relazione all'intervenuto acquisto di polizze, ma anche attraverso beni mobili registrati di valore e immobili, al netto delle spese per necessità. La motivazione, peraltro, rende puntuale conto delle ingenti liberalità ricevute dalla coppia Boraso-Munari, precisando che il calcolo della sproporzione al momento degli acquisti, è stato espletato dalla polizia giudiziaria al netto di detta liberalità. Peraltro, è appena il caso di osservare che, come notato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, anche i redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta da Rizzo, sono risultati provenire, secondo gli accertamenti di polizia giudiziaria di cui danno conto i convergenti provvedimenti di prevenzione, nell'interesse di società riconducibili ad una delle persone offese. 2. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna, di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35049/2021 — snpen · Corte di Cassazione: , -.-,-., C , t \ ; RITENUTO IN FATTO 1. Il provvedimento impugnato ha rigettato l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Lecce, del 15 febbraio 2019, con il quale è stata applicata ai coniugi Paola Catanzaro e Francesco Rizzo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre, nonché la confisca di beni mobili ed immobili loro riconducibili (immobili, mobili registrati, polizze assicurative, danaro). 1.1.11 primo provvedimento aveva riconosciuto i proposti raggiunti da sufficienti elementi atti a dimostrare la loro pericolosità sociale, in quanto appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011, perché dediti a vivere dei proventi della attività associativa diretta alla perpetrazione di truffe anche aggravate commesse dai primi anni 1990 fino al 2017. La pericolosità sociale era stata tratta dall'esistenza di un procedimento penale presso il Tribunale di Brindisi per associazione a delinquere e truffa, per fatti commessi ai danni di Michele Balena, dal gennaio 2011 in poi, nonché ai danni di numerose altre parti lese, per fatti commessi nei sei anni precedenti all'emissione dell'ordinanza cautelare adottata a loro carico, confermata dal Tribunale del riesame, nonché dall'esame degli atti di indagine di quel procedimento, oltre che dalle risultanze di altri procedimenti per truffa aggravata, nei confronti di numerose parti lese, dal novembre 2007 al 2011, ancora pendenti nelle indagini preliminari. 2.Avverso il provvedimento propongono ricorso Francesco Rizzo e Paola Catanzaro denunciando quattro vizi con i motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, ex artt. 606 lett. b) cod. proc. pen. e 20 e 22 del d. Igs. n. 159 del 2011. L'originaria proposta era diretta ad ottenere, oltre che la misura personale, anche il sequestro di urgenza ai sensi dell'art. 22 TU, inaudita altera parte, invece è stato disposto il sequestro ordinario ex art. 20 TU cit., non soggetto a convalida. Si denuncia l'illegittimità del provvedimento così adottato in quanto privo di domanda del pubblico ministero e, comunque, non convalidato. Peraltro, il sequestro di urgenza, ove non siano rispettate le cadenze temporali previste, perde efficacia. La giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello per rilevare l'inammissibilità di detta censura non si attaglierebbe, per i ricorrenti, al caso di specie in quanto relativa a decreto di sequestro anticipato adottato dal Tribunale in composizione collegiale invece che dall'organo di Presidenza. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 7 d. Igs. n. 159 del 2011, art. 581 lett. b) cod. proc . pen., 666 comma 5, cod. proc. pen. e 185 disp. att. codice di rito, con riferimento al rigetto delle richieste istruttorie.Con l'appello i difensori avevano censurato l'ordinanza del Tribunale del 15 gennaio 2019, con la quale era stata rigettata l'istanza istruttoria della difesa perché reputata tardiva e perché la lista testimoniale era generica. Dette argomentazioni, con l'atto di appello erano state specificamente confutate con particolare riferimento alla tardività facendo rilevare che il rito applicabile, nella specie, è quello previsto dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. che lascia ampio spazio al giudicante nell'acquisire informazioni o documenti. Peraltro, si osserva che il termine richiamato dal Tribunale di cinque giorni prima dell'udienza fissata, di cui all'art. 127 comma 2, cod. proc. pen. e 7, comma 3, d Igs. n. 159 del 2011 è soltanto ordinatorio. Dunque, la richiesta di escutere testi non era tardiva, essendo peraltro istanza di natura ontologicamente diversa dalla presentazione di memorie. La lista testimoniale, poi, era la stessa presentata ed ammessa in sede di cognizione, davanti al Tribunale di Brindisi competente per il dibattimento. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 7 comma 1, 1 lett. b) e 4 lett. c) d. Igs. n. 159 del 2011, in relazione all'attualità della pericolosità sociale dei proposti. I fatti relativi ai cd. progetti delle croci e alle consegne di danaro, connesse a tale progetto sono risalenti. I rapporti con le persone offese, infatti, sorgono nel 2005 e cessano al più tardi nel dicembre 2016 e comunque i fatti narrati vanno dal 2005 al 2013 e solo alcuni sino al dicembre 2016. La pericolosità, si assume, deve esistere al momento della esecuzione della misura e tale pericolosità non potendosi ricavare dall'esito di un procedimento penale, deve essere valutata in concreto, tenuto conto del decorso apprezzabile di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio di prevenzione. Si denuncia, sul punto, vizio di motivazione posto che si assume che i provvedimenti di merito nulla motiverebbero circa l'attualità della pericolosità. Si trascurerebbe, poi, il provvedimento amministrativo del Questore di Brindisi, del 28 novembre 2018, successivo alla proposta, con il quale si è deciso sulla cessazione immediata dell'attività di ciarlatano, rilevando la carenza di attualità. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e 7 del d. Igs. n. 159 del 2011 per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente in ordine alla provenienza illecita dei beni, in particolare di quelli intestati a Rizzo Francesco. Si assume che le polizze assicurative frutto di smobilizzazione di precedenti prodotti finanziari, non sono di provenienza illecita, pur se derivanti a dazioni della persona offesa Boraso. Inoltre si sarebbe del tutto trascurata la consulenza Botrugno. 3.11 Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.3.1. La difesa ha fatto pervenire memoria replica alla requisitoria alla quale si allega consulenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza richiamata nel provvedimento censurato, conferma, più in generale, che esistono diverse modalità di accesso per accedere al sequestro di prevenzione e che, oltre al sequestro ordinario di cui all'art. 20 TU cit., esistono altri schemi eterogenei per accedere all'ablazione dei beni di soggetto proposto per l'applicazione di misure di prevenzione, i quali si affiancano al modello ordinario indicato dall'art. 20 cit. che, peraltro, è adottabile anche d'ufficio a fronte di proposta degli organi all'uopo deputati (cfr. art. 20, comma 1, d. lsg. n. 159 del 2011). Si tratta di strumenti che, però, si distinguono per il quantum di urgenza e dunque, di cautela da imprimere all'intervento di prevenzione patrimoniale, posto che i presupposti sostanziali per la sequestrabilità dei beni sono i medesimi di quelli di cui alla previsione dell'art. 20. Ancora, le modalità, alternative, contemplate dall'art. 22 cit. si presentano eterogenee dal punto di vista strutturale, in quanto vengono adottate da un organo monocratico, mentre quella di cui all'art. 24 del d. Igs. n. 159 del 2011 (cd. sequestro differito) presenta peculiarità con riferimento alla fase in cui interviene, in quanto disposto, a differenza di quello di cui all'art. 22 del d. Igs. cit., a contraddittorio già instaurato e non può essere adottato inaudita altera parte. Si osserva, dunque, che non vi sono ragioni per ritenere, nei casi in cui è previsto il sequestro anticipato o urgente, impedita l'adozione del sequestro di cui all'art. 20 del d. Igs. n. 159 del 2011, facendo ricorso all'ordinaria procedura di sequestro, di competenza collegiale, tenuto conto che, in ogni caso, anche nelle ipotesi di richiesta di sequestro cd. anticipato o urgente, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 cit., deve esservi sempre una proposta di prevenzione presentata dai soggetti legittimati istituzionalmente all'uopo e che, comunque, la misura patrimoniale è adottabile sempre che ne ricorrano le condizioni fissate, in via generale, dall'art. 20 cit., quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi. Sicché, manifestamente infondata è la censura proposta quanto alla dedotta carenza di domanda del pubblico ministero, così come l'assenza di convalida nel caso in esame è critica irrilevante, stante la qualità del sequestro adottato. Da ultimo si osserva che la censura relativa alla perdita di efficacia della proposta, secondo le cadenze temporali di cui all'art. 22, comma 1, d. Igs n. 159 del 2011, per violazione del termine perentorio di trenta giorni fissato a pena di inefficacia dalla norma citata, è manifestamente infondata. La disposizione appena indicata, infatti, stabilisce il termine in questione per l'ipotesi di sequestro disposto di urgenza dal presidente del tribunale e si spiega per la finalità di porre ug\ limite temporale all'efficacia di un vincolo reale imposto da un organo monocratico, quale è il presidente del tribunale, in assenza di una decisione dell'organo collegiale, cui ordinariamente compete, nell'ambito della disciplina delle misure di prevenzione, il potere di provvedere (anche) ai fini cautelari. Non vi è perciò alcuna ragione letterale o logico-sistematica che possa indurre ad interpretare l'art. 22 cit. in senso estensivo (cfr. nel senso che lo stesso art. 22, comma 1, non impone al tribunale di provvedere, a pena di inefficacia, nel termine di trenta giorni sulle richieste di applicazione della misura del sequestro anticipato dei beni, Sez. 6, n. 3924 del 24/11/2015, dep. 2016, Valentino, Rv. 265921). 1.1.11 secondo motivo è inammissibile per genericità, rispetto alla motivazione non apparente resa dalla Corte territoriale. Peraltro, la critica si presenta generica in quanto si sofferma su una delle due rationes decidendi del provvedimento di rigetto, confermato dalla Corte territoriale, ma non contiene specifiche argomentazioni in ordine alla rilevata non decisività delle prove da espletarsi o espletate nel giudizio di merito, nel presente procedimento di prevenzione. E' noto, invero, il principio dell'autonomia dei due procedimenti che ha consentito a questa Corte di affermare, costantemente, che, nel giudizio di prevenzione, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen. (né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti : Sez. 5, n. 24237 del 21/01/2021, Ciancio Sanfilippo, n.m.; Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049; Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Buggea, Rv. 273036; Sez. 5, n. 49853 del 12/11/2013, Rv. 258939, Sez. 1, n. 20160 del 29/04/2011, Bagalà, Rv. 250278). Orbene, si rileva che, nel complesso, la motivazione della Corte territoriale valorizza, per confermare il provvedimento di rigetto del Tribunale, la non decisività delle prove richieste, anche con particolare riferimento all'esame del consulente tecnico, stante l'avvenuta acquisizione dell'elaborato scritto agli atti del procedimento di prevenzione, ragione con la quale il ricorso non si confronta in alcuna parte. La critica formulata, dunque, si appalesa generica e non assistita dalla precisa, puntuale indicazione degli effetti, in concreto, che l'uso non corretto delle norme processuali che si assumono violate, avrebbe apportato rispetto ad una, diversa, ricostruzione a carico del proposto, anche ai fini della sussistenza dei presupposti oggettivi per la misura patrimoniale adottata (cfr. nel senso che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti :Sez. 5, n. 12952, del 29/11/2019, Grim Karim, Sidal, n.m.; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). 1.2. Il terzo motivo è inammissibile. Va, preliminarmente, rammentato che il ristretto perimetro del controllo affidato al giudice di legittimità in materia di misure di prevenzione patrimoniali, è limitato per volontà del legislatore (ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004; n. 106 del 15 aprile 2015, che ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da questa sezione Quinta penale, in data 22 luglio 2014) alla sola violazione di legge, sulla base del combinato disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011 (e in precedenza degli artt. 4, comma 11, della Legge n. 1423 del 1956 e 3-ter, comma 2, della legge n. 575 del 1965). Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, questa formula fa escludere che si possa dedurre, in sede di legittimità, il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., potendo contestare il punto della motivazione solo nel caso in cui la stessa sia assolutamente mancante o meramente apparente, ovvero inidonea a rappresentare le ragioni della decisione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 49180 del 06/07/2016, Barberio, Rv. 268652; Sez. 1, n. 8641 del 26/02/2009, Rv. 242887). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici, concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni quando le stesse siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 cit.) o, comunque, non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Tanto premesso in linea generale, si osserva, quanto al caso in esame, che il provvedimento impugnato non appare affetto, sul punto devoluto con il terzo motivo di ricorso, da violazione di legge, neanche sub specie della carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati. La motivazione del decreto impugnato, invero, rende conto in modo, ampio e articolato, delle emergenze processuali esaminate e non è riconducibile né all'area semantica della motivazione assente né di quella apparente, con riferimento alla ritenuta attualità della pericolosità sociale (cfr. pagg. 10 e 11 del decreto impugnato). E' inibita, poi, in questa sede, la valutazione di elementi di fatto sopravvenuti (provvedimento amministrativo del Questore di Brindisi, del 28 novembre 2018, successivo alla proposta) peraltro indicati senza la specifica precisazione della loro decisività sull'operato giudizio di pericolosità dei ricorrenti. 1.3.11 quarto motivo è inammissibile. Si richiamano, in questa sede, le valutazioni espresse al § 1.2. in relazione al perimetro dell'esame consentito a questa Corte di legittimità in tema di mancanza di motivazione e/o motivazione apparente. Circa la provenienza illecita dei beni, in particolare di quelli intestati a Rizzo Francesco, vi è solo da precisare che la motivazione espressa dalla Corte d'appello anche richiamando le argomentazioni ampie ed articolate svolte dai giudici di primo grado, non si presenta in alcuna parte apparente nel senso sopra precisato. E' vero che la motivazione censurata opera rinvio generale alle valutazioni operate dalla Guardia di Finanza, indicate nel decreto di primo grado, condividendole.In ogni caso, si osserva che il motivo di ricorso estrapola uno stralcio della motivazione che, invece, a pag. 9 e 10 precisa le ragioni della ritenuta sproporzione, rispetto al reddito lecito prodotto da Rizzo e Catanzaro, degli incrementi che risultano nel periodo, non soltanto in relazione all'intervenuto acquisto di polizze, ma anche attraverso beni mobili registrati di valore e immobili, al netto delle spese per necessità. La motivazione, peraltro, rende puntuale conto delle ingenti liberalità ricevute dalla coppia Boraso-Munari, precisando che il calcolo della sproporzione al momento degli acquisti, è stato espletato dalla polizia giudiziaria al netto di detta liberalità. Peraltro, è appena il caso di osservare che, come notato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, anche i redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta da Rizzo, sono risultati provenire, secondo gli accertamenti di polizia giudiziaria di cui danno conto i convergenti provvedimenti di prevenzione, nell'interesse di società riconducibili ad una delle persone offese. 2. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna, di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

Parole chiave

Generato dall'IA
indagine per furto prova del rischio persecuzione atti istruttori penali truffa all'assistenza sociale perseguimento penale per truffa assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo