Sentenza — n. 35047/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'annullamento da parte di questa Corte con la descritta sentenza rescindente, è avvenuto rilevando l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione. 1.1.Si afferma che è principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello della cd. "flessibilità" del giudicato, in ipotesi come quella in esame. Allorquando, invero, a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e quest'ultimo non sia stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 627 cod. proc. pen, art. 665 cod.proc. pen; Sentenza — n. 35047/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) del d. I. del 30 dicembre 2005, convertito con modificazione nella legge n. 49 del 2006, non avrebbe riguardato il caso di specie, in cui la condotta è stata commessa quando, per ogni tipo di stupefacente illecitamente detenuto, il trattamento sanzionatorio era comune (anni sei di reclusione e non otto) cioè il medesimo applicabile a seguito dell'intervenuto della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019. 2.1. La difesa ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, posto che il Procuratore generale, in udienza ex art. 627 cod. proc. pen., aveva chiesto la riduzione della misura della pena di un anno di reclusione e, dunque, l'ordinanza poi impugnata corrisponde alle richieste della parte pubblica avanzate nell'udienza fissata ex art. 665 cod.proc. pen. 2.2.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE RINUNCIANTE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: PEZZINO OTTAVIO nato a CATANIA il 21/12/1966 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE ,. . lette/sentitg3le conclusioni del PG e uu. 7(Q ,ceLz
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catania in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio dalla cassazione, disposto con sentenza della sezione Prima penale di questa Corte n. 20493 — 20, del 15 giugno 2020, ha rideterminato la pena relativa all'aumento irrogato a titolo di continuazione, nei confronti di Ottavio Pezzino, con sentenza della Corte di appello di Catania del 18 maggio 2017, relativamente al reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 23 gennaio 2019, nella misura di anni tredici di reclusione, riducendo l'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. in quello di anni uno di reclusione (invece che anni due di reclusione). 1.1.11 procedimento prende le mossa dall'istanza di rideterminazione della pena di anni quattordici di reclusione, di cui alla sentenza della stessa Corte di condanna, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 TU stup, quest'ultimo in relazione alla detenzione a fini di spaccio di cocaina, anfetamina ed altre droghe sintetiche, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019.
La Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, ha osservato che la decisione della Corte costituzionale n. 32 del 25/02/2014 ha determinato la reviviscenza del testo normativo in vigore antecedentemente alla modifica introdotta dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b, d.l. n. 272 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 49 del 2006, con ripristino, per le condotte relative a detenzione e cessione di droghe cd. pesanti, del trattamento minimo di anni otto di reclusione, soglia che la Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 2019, ha dichiarato illegittima nella parte anzidetta, restaurando il trattamento di sei anni di reclusione.
Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione, pure a fronte della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, ha considerato, come sopra specificato, l'aumento di pena in continuazione per la detenzione illecita di stupefacenti congruo, trascurando che tale aumento di pena riguardava anche le cd. droghe pesanti per le quali il minimo edittale, all'esito dell'intervento del giudice delle leggi, secondo la sentenza rescindente, risulta mutato in me/ius.
2. Avverso il provvedimento della Corte di appello adottato all'esito di giudizio ex art.627 cod. proc. pen., propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania, deducendo che i fatti ritenuti in continuazione sono stati commessi in data compresa tra il mese di marzo ed il mese di luglio 2009, cioè in momento in cui non era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 mentre, alla data della commissione del reato di cui al capo C, vigeva la Legge n. 49 del 21 febbraio 2006, per la quale il trattamento sanzionatorio tra droghe cd. pesanti e quelle leggere non era diversificato. Quindi, la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale .dell'art. 4-bis, comma 1, lett.
b) del d. I. del 30 dicembre 2005, convertito con modificazione nella legge n. 49 del 2006, non avrebbe riguardato il caso di specie, in cui la condotta è stata commessa quando, per ogni tipo di stupefacente illecitamente detenuto, il trattamento sanzionatorio era comune (anni sei di reclusione e non otto) cioè il medesimo applicabile a seguito dell'intervenuto della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019. 2.1. La difesa ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, posto che il Procuratore generale, in udienza ex art. 627 cod. proc. pen., aveva chiesto la riduzione della misura della pena di un anno di reclusione e, dunque, l'ordinanza poi impugnata corrisponde alle richieste della parte pubblica avanzate nell'udienza fissata ex art. 665 cod.proc. pen. 2.2.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile perché la questione posta dall'impugnante non era stata devoluta con il primo ricorso per cassazione e ritenendo che, all'esito del giudizio di rinvio, non si può rivalutare la questione devoluta ex art. 627 cod. proc. pen. in modo diverso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L'annullamento da parte di questa Corte con la descritta sentenza rescindente, è avvenuto rilevando l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione. 1.1.Si afferma che è principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello della cd. "flessibilità" del giudicato, in ipotesi come quella in esame. Allorquando, invero, a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e quest'ultimo non sia stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato (Sez.
U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697). La sentenza rescindente, aderendo alla richiesta di annullamento con rinvio del Procuratore generale, ha ribadito il principio secondo il quale la decisione della Corte costituzionale n. 32 del 25/02/2014 ha determinato la reviviscenza del testo normativo in vigore antecedentemente alla modifica introdotta dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b, d.l. n. 272 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 49 del 2006, con ripristino, per le condotte relative a detenzione e cessione di droghe cd. pesanti, del trattamento minimo di anni otto di reclusione, soglia che la Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 2019, ha dichiarato illegittima nella parte anzidetta, restaurando il trattamento di sei anni di reclusione.
E' evidente che la Corte, nella pronuncia di annullamento con rinvio, ha reputato applicabile al caso in esame detto principio nonostante le condotte per le quali vi è stata condanna per reato ritenuto in continuazione, siano state commesse — secondo la prospettazione dell'odierno ricorrente — prima della pronuncia della Corte costituzionale del 2014 n. 32.1.2. Il provvedimento censurato, in sede di rinvio, dunque, si è adeguato al principio di diritto indicato nella pronuncia rescindente e ha rivisto in melius l'aumento operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 1.3.
Rileva questa Corte, dunque, che la censura formulata non può essere proposta in questa sede, al di là della valutazione sua fondatezza. Si deve, invece, considerare il ristretto margine del giudizio di rinvio, nel quale il giudice del procedimento ex art. 627 cod. proc. pen. si è attenuto, riesaminando, come disposto dalla sentenza rescindente, l'entità della pena detentiva irrogata in aumento ex art. 81 cod. pen. Va, infatti, rilevato in via generale che nel giudizio penale — sensibile, come quello civile, allo sviluppo dinamico del rapporto processuale — il giudicato può avere una formazione progressiva.
Ciò accade non solo in caso di annullamento parziale relativo a processi cumulativi riguardanti alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia abbia ad oggetto uno o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate o ad esse inscindibilmente connesse. Il giudicato interno concerne senz'altro le questioni decise non dedotte dinanzi al giudice dell'impugnazione, come tappe del percorso diretto alla risoluzione della re-iudicanda (Sez. 5, n. 35031 del 10/06/2016, Nishku, Rv. 267893).
Tanto, a maggior ragione nel giudizio di rinvio nel quale la sentenza rescindente, da cui origina il giudizio stesso, determina un preciso regime di preclusioni, con riguardo specifico alle questioni non attinte dalla decisione di annullamento. Sul punto, invero, va ricordato il rigoroso orientamento secondo il quale la regola, posta al comma quarto dell'art. 627 cod. proc. pen., che inibisce, espressamente, la sola rilevazione delle cause di nullità o inammissibilità, costituisca applicazione del più generale principio di inoppugnabilità delle sentenze della Corte Suprema, dal quale discende la formazione del cd. giudicato progressivo per le questioni non dedotte (Sez. 5, n. 35031 del 10/06/2016, Nishku, cit.;
Sez. 5, n. 36769 del 03/10/2006, Caruso, Rv. 235015; Sez. 5, n. 10624 del 12/02/2009, Barbara, Rv. 242980). 1.4.In ogni caso si rileva che, nella specie, l'esame del giudice del rinvio non poteva riguardare la verifica di una situazione di fatto, relativa alla data di commissione del reato e, dunque, alla dedotta assenza di una modifica della pena detentiva edittale minima, mai devoluta, nei modi e con le specifiche argomentazioni indicate nel ricorso, all'attenzione del giudice dell'impugnazione.
2. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ric