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Sentenza — n. 35043/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft, citing lack of specific surveillance and recidiva rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35043/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Stefano Palatucci inadmissible regarding his conviction for aggravated theft of liquor cases. The appellant argued for lack of motivation, erroneous application of the public exposure aggravating circumstance due to missing surveillance, and prescription issues involving recidiva. The court rejected these claims, ruling that video surveillance does not preclude the aggravating circumstance and that recidiva must be counted separately from generic mitigating factors for prescription calculations.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma primo, n. 7 c.p.; Art. 157, comma terzo c.p.; Art. 616 c.p.p. The appeal is inadmissible when the appellant fails to specify objections or when the lower court correctly applies established case law regarding the necessity of effective preventive surveillance for the aggravating circumstance of public exposure and the exclusion of mitigating factors from prescription periods in recidiva cases.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft public exposure video surveillance recidiva prescription inadmissible appeal criminal procedure penal code circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma primo, n. 7 c.p.
Art. 157, comma terzo c.p.
Art. 69 c.p.
157, comma terzo, c.p., il quale espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 dello stesso codice (ex multis Sez.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020
(ex multis Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020, dep.
Sez. 2, Sentenza n. 4178 del 05/12/2018
69 dello stesso codice (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 4178 del 05/12/2018, dep.
Sez. U, Sentenza n. 20808 del 25/10/2018
Principio questo che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che non è in contrasto con quanto affermato da Sez. U, Sentenza n. 20808 del 25/10/2018, dep.
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Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Palatucci Stefano, nato a Salerno, il 13/10/1986; avverso la sentenza del 16/9/2020 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di Palatucci Stefano per il reato di furto aggravato di alcune casse di liquori sottratte all'interno di un supermercato, previa riqualificazione del fatto originariamente contestato come furto in luogo di privata dimora pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo lamenta difetto di motivazione in merito alle doglianze proposte con il gravame di merito in ordine all'affermazione di responsabilità. Con il secondo deduce erronea applicazione della legge penale in merito alla sussistenza della ritenuta aggravante dell'esposizione alla pubblica fede delle cose sottratte, esclusa dalla presenza all'interno del supermercato di telecamere di sorveglianza e di personale addetto alla vigilanza. Analogo vizio viene denunziato con il terzo motivo in riferimento alla mancata rilevazione della prescrizione da ritenersi maturata già prima della pronunzia della sentenza impugnata in ragione della ritenuta equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche con la contestata recidiva pluriqualificata e reiterata. Con il quarto ed ultimo motivo si lamenta infine il difetto di giustificazione della quantificazione del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è intrinsecamente generico, atteso che il ricorrente non precisa quali siano le obiezioni svolte con il gravame di merito che non avrebbero trovato risposta nella motivazione della sentenza, che ha ampiamente argomentato l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato, posto che il giudice dell'appello ha fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di questa Corte per cui la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il furto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Sala, Rv. 280157).

Né risulta dalla sentenza, come invece assertivamente adombrato dal ricorso, che fosse attivo un servizio di vigilanza continuativa da parte del personale dell'esercizio commerciale, circostanza peraltro smentita dal fatto che l'imputato ha potuto allontanarsi indisturbato con la refurtiva e caricare la stessa sull'autovettura a bordo della quale lo attendeva un complice.Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, posto che ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente, come si ricava dal dettato dell'art. 157, comma terzo, c.p., il quale espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 dello stesso codice (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899).

Principio questo che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che non è in contrasto con quanto affermato da Sez. U, Sentenza n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, evocata dal ricorrente, in merito alla necessità che il riconoscimento della recidiva avvenga in maniera espressa. Generiche sono infine le censure proposte con l'ultimo motivo in merito alla quantificazione della pena, punto della decisione sul quale la sentenza ha reso ampia motivazione con la quale sostanzialmente il ricorrente non si è confrontato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos