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Sentenza — n. 35042/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for lack of reasoning regarding de facto administrator qualification in fraud bankruptcy case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35042/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment confirming the defendant's conviction for fraudulently aggravated and documentary bankruptcy. The defendant argued that the lower court improperly shifted the burden of proof and failed to substantiate his status as a de facto administrator. The court ruled that while the defendant's commercial activities were relevant, the appeal judgment lacked sufficient reasoning to justify why these actions constituted the continuous management required for de facto administrator liability.

Regesto Legislator

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Art. 2639 c.c.; Art. 223-septies comma 2 disp. att. c.c.: The statutory provision regarding de facto administrators in bankruptcy is interpreted as confirming established case law; a conviction requires the court to explicitly justify why specific actions demonstrate continuous management and why the burden of proving non-involvement was improperly placed on the accused.

Parole chiave

Generato dall'IA
de facto administrator bankruptcy fraud lack of reasoning burden of proof societal liability criminal appeal motivation vices bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2639 c.c.
Né può ritenersi che una tale distinzione sia stata introdotta dal testo riformato dell'art. 2639 c.c.
Art. 223-septies comma 2 disp. att. c.c.
2639 c.c., ma con esclusivo riferimento ai reati societari previsti nel Titolo XI del Libro V dello stesso codice, senza possibilità di indebite estensioni non espressamente stabilite dal legislatore, come dimostrerebbe il disposto dell'art. 223-septies comma 2 delle disp.
art. 2639 c.c
Né può ritenersi che una tale distinzione sia stata introdotta dal testo riformato dell'art. 2639 c.c.
artt. 157 c.p
Pertanto, rilevato che i reati sono stati commessi il 22 aprile 2004, data del fallimento della Crivellin Montaggi s.r.I., deve ritenersi più favorevole la disciplina prevista dal previgente testo degli artt. 157 c.p., con la conseguenza che il termine di prescrizione non si compirà comunque prima del 16 giugno 2026.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 36630 del 05/06/2003, Gori
Sez. 5, Sentenza n. 19145 del 13/04/2006, Binda
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Testo completo

o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ameno Paolo, nato a Torino, il 21/9/1958; avverso la sentenza del 20/1/2020 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Sascia Caterisano, che ha concluso chiedendo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di Ameno Paolo per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale pluriaggravata e bancarotta fraudolenta documentale commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della Crivellin Montaggi s.r.I., fallita nell'aprile del 2004.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sette motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'attribuzione all'Ameno della qualifica di amministratore di fatto della fallita. In proposito osserva come la Corte territoriale, invertendo l'ordine logico della dimostrazione che era tenuta a fornire e riversando sull'imputato l'onere probatorio gravante invece sull'accusa, avrebbe radicato la prova della suddetta qualifica sul fatto che l'Ameno non abbia dimostrato la sua completa estraneità alla gestione della fallita e non già sull'accertamento degli effettivi indici rivelatori della qualifica soggettiva ipotizzata.

E sempre con riguardo alla configurabilità della suddetta qualifica, analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo, nel quale il ricorrente eccepisce anzitutto come in realtà la stessa non possa essere evocata con riguardo ai reati fallimentari, posto che l'unica disposizione che costituisce la responsabilità dell'amministratore di fatto è l'art. 2639 c.c., ma con esclusivo riferimento ai reati societari previsti nel Titolo XI del Libro V dello stesso codice, senza possibilità di indebite estensioni non espressamente stabilite dal legislatore, come dimostrerebbe il disposto dell'art. 223-septies comma 2 delle disp. att. c.c. In secondo luogo, osserva che in ogni caso non sarebbe stato dimostrato lo svolgimento in maniera continuativa di significativi atti gestionali espressivi dell'assunzione della guida apicale della società, non ravvisabile nel fatto che l'Ameno si sia occupato - per stessa ammissione del Crivellin, ossia l'amministratore di diritto - esclusivamente della parte commerciale e dell'acquisizione della clientela della fallita.

Men che meno, secondo il ricorrente, possono costituire prova della assunzione di fatto dell'amministrazione della fallita le circostanze menzionate dalla sentenza e cioè che il Crivellin seguisse l'attività di cantiere, che l'imputato non potesse assumere formalmente cariche sociali a causa delle sue precedenti condanne, che sua moglie fosse la socia di maggioranza della fallita e si occupasse della gestione amministrativa della medesima ovvero che la società avesse la sede legale ed il magazzino in comune con la Melodoro Montaggi, amministrata in precedenza dall'Ameno.

Peraltro anche l'assunto per cui le due società fossero l'una la "continuazione" dell'altra sarebbe smentita dal fatto che la fallita, società effettivamente operativa, venne costituita addirittura prima della Melodoro, per fallire solo pochi mesi dopo quest'ultima. Irrilevante sarebbe poi la circostanza che le attrezzatture della prima siano passate alla seconda. 2.2 Sempre gli stessi vizi vengono dedotti anche con il terzo motivo in merito alla sussistenza dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.Quanto al primo il ricorrente lamenta che la sentenza in alcun modo avrebbe dimostrato la partecipazione dell'imputato alle condotte distrattive accertate, anche solo in qualità di concorrente extraneus, né mai allo stesso sarebbe stato contestato il reato ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p. sulla base di una mera responsabilità di "posizione".

Parimenti, con riguardo all'elemento soggettivo del reato, escluso che l'Ameno possa ritenersi amministratore di fatto della fallita, alcun elemento dimostrerebbe la sua consapevolezza del dissesto della fallita. Con riferimento alla bancarotta documentale viene eccepito che alcun elemento dimostrerebbe che l'imputato fosse a conoscenza dello stato delle scritture contabili, tenute dall'amministratore di diritto, talchè il reato non potrebbe essergli attribuito nemmeno a titolo di dolo eventuale. 2.3 Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono denunziati con il quarto motivo in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219 comma 1 legge fall.

In tal senso evidenzia il ricorrente come la Corte abbia ritenuto la configurabilità della menzionata fattispecie facendo riferimento a parametri valutativi come l'entità del passivo o del disavanzo e non già, come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità, a quella della diminuzione patrimoniale cagionata dalle condotte incriminate. 2.4 Gli stessi vizi vengono dedotti con il quinto motivo in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, punto della decisione di primo grado specificamente devoluto con il gravame di merito al giudice dell'appello sul quale la Corte avrebbe omesso di motivare, non considerando nemmeno il tentativo riparatorio effettuato dall'Ameno attraverso il versamento di 1.000 euro.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la mancata esclusione della contestata recidiva pluriqualificata e reiterata, evidenziando come la sentenza impugnata non abbia considerato la risalenza dei precedenti fondanti richiamati a sostegno della valutazione di maggior pericolosità sociale dei nuovi reati, senza peraltro alcuna motivazione in merito alla loro ritenuta espressività. 2.5 Infine con il settimo motivo vengono dedotti i vizi di cui alle lett.

b) ed e) dell'art.606 c.p.p. anche in riferimento all'applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. Il ricorrente osserva come il Tribunale abbia riconosciuto la continuazione tra i reati per cui si procede e quelli relativi al fallimento della Melodoro Montaggi per i quali l'imputato ha patteggiato la pena nel 2007, ritenendo però più gravi gli illeciti commessi nell'ambito del fallimento della Crivellin Montaggi. Statuizione che aveva costituito oggetto di specifica doglianza con il gravame di merito e che nuovamente la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente ignorato, nonostante la fondatezza dei motivi proposti in relazione al più rilevante dissesto della prima società ed al modesto importo delle distrazioni contestate nell'odierno procedimento.

3. Con memoria il difensore dell'imputato ha proposto motivi nuovi, ribadendo i motivi quarto e sesto del ricorso principale ed osservando come dal loro accoglimento consegua comunque l'estinzione dei reati contestati per sopravvenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Pregiudiziale risulta peraltro l'esame dell'eccezione di prescrizione proposta con i motivi nuovi in relazione ai motivi quarto e sesto del ricorso principale. Peraltro la causa estintiva evocata dal ricorrente non è allo stato maturata, posto che nel merito è stata riconosciuta sia l'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 legge fall. che la recidiva reiterata e qualificata, mentre le censure proposte con il ricorso su tali punti della decisione impugnata devono considerarsi inammissibili. Quanto alla configurabilità dell'aggravante le doglianze articolate nel quarto motivo risultano invero inedite, trattandosi di un punto della decisione di primo grado non specificamente devoluto al giudice dell'appello.

Generiche e versate in fatto risultano invece quelle relative alla conferma della contestata recidiva e di cui al sesto motivo di ricorso, posto che nel complessivo svolgimento del discorso giustificativo la Corte ha ben evidenziato le ragioni della ritenuta espressività dei reati per cui si procede, mentre il ricorrente non ne ha tenuto conto, limitandosi a manifestare la propria valutazione sul punto. Pertanto, rilevato che i reati sono stati commessi il 22 aprile 2004, data del fallimento della Crivellin Montaggi s.r.I., deve ritenersi più favorevole la disciplina prevista dal previgente testo degli artt. 157 c.p., con la conseguenza che il termine di prescrizione non si compirà comunque prima del 16 giugno 2026.

3. Ancora pregiudiziale è l'esame della prima doglianza svolta con il secondo motivo di ricorso, che è peraltro manifestamente infondata. Come infatti chiarito da questa Corte già all'indomani della riforma del Titolo XI del Libro V del codice civile, nei reati di bancarotta in ambito societario, soggetto attivo può essere anche colui che svolga in via di mero fatto le funzioni di amministratore, poiché le fattispecie legali non introducono alcuna distinzione tra ruolo corrispondente ad una carica formale ed analoga funzione esercitata in via di fatto.

Né può ritenersi che una tale distinzione sia stata introdotta dal testo riformato dell'art. 2639 c.c. ove la responsabilità di colui che svolga in via di mero fatto le funzioni tipiche del diritto societario è stata espressamente prevista quanto alle relative fattispecie criminose, giacché il legislatore ha semplicemente inteso fornire un riscontro letterale ad una soluzione già consolidata in via interpretativa, anche con riferimento all'ambito penale fallimentare (Sez. 5, Sentenza n. 36630 del 05/06/2003, Gori, Rv. 228308). In definitiva la disposizione collocata dal legislatore nell'ambito della disciplina dei reati societari viene evocata non già per rivendicarne la diretta applicazione nella materia fallimentare, quanto, piuttosto, per la sua natura interpretativa di approdi ermeneutici già fatti propri dalla giurisprudenza anche in materia penale fallimentare ben prima della sua introduzione.

4. Ciò premesso, devono invece ritenersi fondate le critiche svolte dal ricorrente alla motivazione della sentenza impugnata nel primo e nella restante parte del secondo motivo. Infatti con il gravame di merito erano state avanzate specifiche obiezioni, in riferimento anche a precise risultanze fattuali, sulla possibilità di attribuire all'imputato la qualifica di amministratore di fatto della fallita. Obiezioni che non hanno trovato la loro doverosa confutazione nella motivazione resa dalla Corte, che si è limitata a ribadire circostanze (come, ad esempio, il fatto che l'Ameno avrebbe intrattenuto i rapporti con le banche) senza confrontarsi con i rilievi difensivi in proposito e senza indicare le fonti processuali delle proprie affermazioni.

La sentenza ha poi omesso di indicare le ragioni per cui l'attività di procacciamento d'affari svolta dall'Ameno debba ritenersi indicativa dell'assunzione di fatto della gestione della fallita o quale sia effettivamente la diversa attività riconducibile al medesimo sintomatica dell'assunzione della qualifica attribuitagli. In proposito va infatti ricordato come, per il consolidato insegnamento di questa Corte, non è la qualifica formale ricoperta in seno all'organizzazione dell'ente a rivelare che l'agente è amministratore di fatto di una società, quanto il contenuto delle funzioni concretamente svolte in maniera continuativa e l'incidenza che queste assumono - sempre in concreto - nell'indirizzo della gestione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 19145 del 13/04/2006, Binda, Rv. 234428).

La direzione del settore "commerciale" di una società può dunque, ad esempio, essere o meno indicativa della gerenza di fatto della stessa a seconda del significato che tale ruolo assume in concreto nella vita dell'ente e dell'autonomia con la quale essa viene condotta. Ma il significato attribuito all'azione dell'agente deve trovare adeguata giustificazione nella motivazione della sentenza, che non può, come invece avvenuto nel caso di specie, sostanzialmente ribaltare sull'imputato l'onere di dimostrare la sua estraneità alla gestione della fallita.5.

Alla luce degli evidenziati vizi motivazionali la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso non espressamente trattati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo e