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Sentenza — n. 35041/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35041/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35041/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BEVACQUA GIUSEPPE ROBERTO nato a COMO il 28/07/1966 LIBERALI PIER FELICE nato a PAVIA il 11/07/1959 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; upito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE cha concluso chiedendo e 0LA,ee e il difensore A` “Ce la-ve,e4,v2 9n1/ 13 cil—_,C, 2i, e. 13+1

Regesto Legislator

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art. 326 cod. pen, articolo 12 c.p, articolo 270 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35041/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Del tutto errata è, poi, la motivazione - ad avviso della difesa - rispetto alla riconosciuta ulteriore ipotesi di connessione di cui all'articolo 12 lettera c) c.p.p., ritenuta sussistente dalla sola arte di appello e non anche dal -tribunale, dal momento che gli accessi al sistema informatico del 4.1.2014 e del 4.2.2014 non potevano costituire né il fine, nè il mezzo per commettere od occultare il tentativo di estorsione che si era consumato in epoca antecedente. Al più la richiesta di accesso poteva essere finalizzata a sapere se il Liberali stesso avesse denunce a carico, il che costituisce scopo volitivo svincolato dalla commissione del reato di estorsione.

Parole chiave

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abuso di un impianto per l'elaborazione di dati protezione delle comunicazioni regime di segreto controinterrogatorio del ministero pubblico istruzione giudiziaria spionaggio nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 326 cod. pen
pen., di accesso abusivo a sistema informatico, e di cui all'art. 326 cod. pen., di rivelazione di segreto di ufficio.
articolo 12 c.p
La difesa, in particolare, segnala la insussistenza della connessione ex articolo 12 c.p.p.
articolo 270 c.p
Ciò posto, discende la manifesta infondatezza, e la conseguente inammissibilità, del secondo e del terzo motivo di ricorso le cui argomentazioni poggiano - come evidenziato dalla difesa - proprio sulla ritenuta violazione dell'articolo 270 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la inammissibilità dei ricorsi; ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BEVACQUA GIUSEPPE ROBERTO nato a COMO il 28/07/1966 LIBERALI PIER FELICE nato a PAVIA il 11/07/1959 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; upito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE cha concluso chiedendo e 0LA,ee e il difensore A` “Ce la-ve,e4,v2 9n1/ 13 cil—_,C, 2i, e. 13+1

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 3/2/2021 la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa il 25/9/2019 dal Tribunale di Alessandria, che aveva condannato Bevacqua Giuseppe Roberto e Liberali Pier Felice, alle rispettive pene di giustizia, in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 615-ter commi 2 n. 1 e 3 cod. pen., di accesso abusivo a sistema informatico, e di cui all'art. 326 cod. pen., di rivelazione di segreto di ufficio. In particolare, è contestato agli imputati di avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con condotta consistita per il Bevacqua - tenente colonnello in servizio presso il Reparto Operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Alessandria - nell'introdussi nell'interesse del Liberali, che gliene aveva fatto richiesta, nel sistema informatico denominato S.D.I. - sistema di indagini -, in dotazione alle forze di polizia in particolare, e nell' eseguite il 04/01/2014 dalle 08:58 alle 09:05 e, in data 04/02/2014, alle 14:59, due interrogazioni sul nominativo di Piccoli Christian, accedeva abusivamente a tale sistema informatico protetto da misure di sicurezza, utilizzava la propria password di servizio abilitante l'accesso alla banca dati e in tal guisa, sebbene non dovesse svolgere nessun indagine sul conto del predetto Piccoli, apprendeva notizie riservate afferenti la sfera privata e le vicende giudiziarie dello stesso Piccoli, e successivamente comunicava gli esiti dell'interrogazione al Liberarli, che, in tal modo, veniva a conoscenza dell'esistenza di indagini in corso sul Piccoli, notizie che dovevano rimanere segrete ( con l'aggravante del fatto commesso da pubblico ufficiale con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la sua funzione nonché con l'aggravante del accesso abusivo a sistema informatico contenente informazioni relative all'ordine pubblico e/o alla sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico; in Alessandria nelle date del 4 gennaio 2014 e del 4 febbraio 2014. ).

2. Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi. 3.11 ricorso nell'interesse di Liberali Pier Felice. Con unico motivo di ricorso la difesa segnala il vizio di motivazione di entrambe le sentenze di merito rispetto all'accertamento in capo al ricorrente dell'elemento soggettivo del reato. Sul punto si lamenta la mancata valutazione da parte della Corte di Appello della specifica eccezione sollevata nel motivo di appello ed il totale ripiegamento da parte del collegio di secondo grado sulle motivazioni rese dal Tribunale che, con specifico riferimento alla condotta posta in essere dall'extraneus, ovvero dal Liberali, si caratterizzavano per la estrema genericità e per la valorizzazione di elementi non emersi dalla istruttoria dibattimentale.

In sintesi, il ricorrente si era rivolto al Bevacqua, ufficiale dell'Arma, da lui conosciuto perché prendeva parte come pilota alle gare di rally organizzate dal medesimo Liberali, rappresentando la sua preoccupazione rispetto alle condotte poste in essere da Piccoli Cristian; di qui - assume la difesa - una richiesta di informazioni che non può in alcun modo essere intesa come una istigazione a violare le regole di accesso al sistema informativo e ad ottenere notizie riservate, non emergendo da alcun elemento che egli avesse consapevolezza della natura riservata delle notizie comunicate dal coimputato; né la Corte territoriale, a fronte di tali argomenti già esposti in appello, ha fornito spiegazioni esaustive.

Aggiunge la difesa che se, in un'ottica generale di prevenzione dei reati il Bevacqua ha ritenuto a ragione di aver agito nel giusto, essendosi peraltro egli limitato a chiedere - e non ad istigare - informazioni al colonello perché sentiva sé e la propria famiglia in pericolo in quanto minacciata dal Piccolo e voleva 2quindi2avere semplicemente la conferma che il Piccoli detenesse armi e fosse persona già coinvolta in situazioni penalmente rilevanti, mal si comprende come le imputazioni possano mutuarsi sull'extraneus, del tutto a digiuno delle complesse dinamiche che regolano l'utilizzo del sistema, sulle quali, peraltro, come dato atto in sentenza non vi è nemmeno uniformità di vedute, non avendo d'altronde il Bevacqua - convinto della liceità della sua condotta - giammai informato il Liberali della illiceità della richiesta.

Il Liberali non chiede al Bevacqua di accedere al sistema informatico ma si limita a raccontare i fatti occorsi e a chiedere, piuttosto, all'ufficiale consiglio e aiuto. Né - a differenza di quanto fanno i giudici di merito - possono essere tratti elementi sufficienti al riguardo dai contenuti delle telefonate intercettate. 4.11 ricorso nell'interesse di Bevacqua Giuseppe Roberto. 4.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in procedimento diverso e della violazione degli articoli 12 e 270 c.p.p., nonché degli artt. 533 codice di rito e 615- ter cod. pen..

La difesa, in particolare, segnala la insussistenza della connessione ex articolo 12 c.p.p. fra i reati contestati nel presente procedimento e quelli di lesione aggravata e tentativo di estorsione giudicati dal Tribunale di Piacenza e dalla Corte di Appello di Bologna. Sul punto la Corte di Appello si è limitata a prendere atto della riconosciuta continuazione fra i summenzionati reati da parte del Tribunale di Alessandria )che era stata invocata dalla difesa del Liberali solo in un'ottica di più favorevole trattamento sanzionatorio, senza tuttavia svolgere i necessari approfondimenti sulla effettiva sussistenza del medesimo disegno criminoso che pur si imponevano al fine di risolvere l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ex articolo 270 c.p.p..

Indi si contesta l'utilizzabilità delle intercettazioni in virtù della connessione di cui alla lettera b) dell'art. 12 codice di rito, innanzitutto perché, ove pure si volesse ravvisare la continuazione tra i suindicati reati e quelli oggetto del presente procedimento, essa sarebbe comunque riferibile unicamente al Liberaliiche rispondeva di quei reati nell'altro procedimento in cui furono eseguite le intercettazioni, e non potrebbe essere estesa anche al Bevacqua2rimasto del tutto estraneo a quel processo ( nei cui confronti le intercettazioni in parola rimarrebbero,quindi /comunque inutilizzabili ).

Col secondo punto del primo motivo si contesta la ritenuta sussistenza, in capo ad entrambi gli imputati, e quindi anche allo stesso Liberali, della continuazione o del nesso finalistico ex art. 12 lett.

b) e c) cod. proc. pen y e la conseguente utilizzabilità delle intercettazioni confluite nel procedimento in esame ex art. 270 codice di rito nei confronti di entrambi gli imputati. Tra i due procedimenti in questione sussiste un collegamento meramente occasionale senza che tra essi sussista alcun intimo nesso oggettivo o finalistico, dovendo viceversa sussistere ai fini della utilizzabilità in argomento la condizione imprescindibile che i reati per cui si procede gli 'siano stati commessi per eseguire o occultare gli altri o in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Quanto alla medesimezza del disegno criminoso la arte di appello si è limitata a motivare -A ecependo acriticamente la sentenza del tribunale e a rimarcare che l'unitarietà del disegno criminoso traspare dalla condotta del Lberali che dopo aver inviato un inequivoco messaggio al piccoli con ciò riferendosi al tentativo di estorsione si preoccupò di entrare in possesso delle informazioni su costui e sulle / di lui contromosse servendosi del rapporto privilegiato con il Bevacqua; né la sentenza delTribunale, richiamata dalla Corte di appello, aveva in parte qua offerto un impianto motivazionale che potesse essere di supporto alla motivazione della pronuncia di secondo grado, essendosi essa, a sua volta, limitata ad affermare - in sede di unificazione dei reati quoad poenam - che può essere riconosciuta la continuazione con i fatti di cui al procedimento di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna, come chiesto dal difensore del Liberali/trattandosi proprio dei fatti in relazione ai quali il Liberali aveva chiesto informazioni su Piccoli.

Del tutto errata è, poi, la motivazione - ad avviso della difesa - rispetto alla riconosciuta ulteriore ipotesi di connessione di cui all'articolo 12 lettera c) c.p.p., ritenuta sussistente dalla sola arte di appello e non anche dal -tribunale, dal momento che gli accessi al sistema informatico del 4.1.2014 e del 4.2.2014 non potevano costituire né il fine, nè il mezzo per commettere od occultare il tentativo di estorsione che si era consumato in epoca antecedente. Al più la richiesta di accesso poteva essere finalizzata a sapere se il Liberali stesso avesse denunce a carico, il che costituisce scopo volitivo svincolato dalla commissione del reato di estorsione.

Sul punto la motivazione appare non congrua e l'errore in cui è incorsa la orte di appello costituisce la spia della complessiva fallacia del percorso argomentativo dalla medesima seguito. 4.2.Con il secondo motivo si segnala la violazione degli articoli 192, 530 cpv, 533 c.p.p. e 615 ter cod. pen.. Una volta rilevata la inutilizzabilità delle intercettazioni, viene meno il presupposto sul quale poggiava la natura abusiva dell'accesso, ricondotta allo sviamento di potere riferibile al ricorrente, il quale avrebbe agito non per esigenze istituzionali, ma al solo fine di soddisfare l'esigenza di Liberali di sapere se Piccoli lo avesse denunziato e se quest'ultimo fosse gravato da precedenti di polizia.

In assenza dei contenuti delle intercettazioni - dai quali è stato desunto il presunto accordo illecito tra gli imputati - la prova dell'accesso al sistema informatico per finalità diverse ed estranee a quelle istituzionali non può dirsi conseguita. 4.3.Con il terzo motivo di ricorso si trae una ulteriore conseguenza dalla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni. In assenza della prova della abusività dell'accesso, viene meno anche il reato di cui all'art. 326 cod. pen.; potrebberal più/ configurarsi il diverso reato di cui all'articolo 12 della legge 121/1981, di rivelazione delle informazioni custodite dalla Banca Dati istituita presso il Dipartimento della Sicurezza del Ministero dell'Interno, in luogo di quello di cui all'art. 326 cod. pen..

5. Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Con atto pervenuto il 25.6.21, la difesa del Bevacqua ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale, contestando i rilievi di inammissibilità formulati nella requisitoria scritta, e ribadendo i principali argomenti svolti in ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1.11 ricorso nell'interesse del Bevacqua. 1.1.Manifestamente infondato e, dunque, inammissibile è il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa di Bevacqua. Sul tema della utilizzabilità delle intercettazioni operate nel procedimento definito con la sentenza della Corte di Appello di Bologna ed avente ad oggetto il tentativo di estorsione e le lesioni personali ai danni di Piccoli, per i quali il Liberali ha riportato condanna, è solo il caso di osservare quanto segue. Premesso che anche secondo la recente sentenza delle Sezioni Unite Cavallo n. 51/20 del 28.11.2019, dep.2020, Rv. 277395 - 01, la connessione di cui all'art. 12 codice di rito costituisce parametro di valutazione della diversità o meno dei procedimenti, laddove rimane escluso a tali fini solo quello del collegamento occasionale o probatorio di cui all'art. 271 codice di rito implicante relazioni deboli ( collegamento occasionale da non confondere con la connessione occasionale di cui alla lett.

c) dell'art. 12 codice di rito di cui pure fa cenno la sentenza impugnata nell'affrontare la questione in scrutinio ), si osserva che !nel caso di specie, di là della ricorrenza della continuazione - che è stata riconosciuta dal1 -r7ibunale su richiesta del coimputato Liberali e confermata, in sede di vaglio della sussistenza della connessione di cui all'art. 12 lett.

b) codice di rito, dalla torte territoriale (che ne ha ulteriormente tratteggiato la sussistenza evidenziando come l'unitarietà della deliberazione criminosa traspaia dalla condotta del Liberali che, dopo aver inviato un inequivoco << messaggio » al Piccoli nel dicembre 2012, si preoccupa di entrare in possesso di informazioni su costui e sulle di lui 'contromosse' proprio servendosi del suo rapporto privilegiato col Bevacqua ), la questione sollevata non è dirimente, non essendosi prospettata la decisività delle intercettazioni ai fini dell'affermazione di responsabilità che si è inteso attaccare deducendo la inutilizzabilità delle stesse.

Ciò che rende la censura palesemente infondata è la circostanza che non si sia in alcun modo calibrato il motivo in relazione alle altre risultanze processuali, limitandosi ad argomentare il divieto di utilizzabilità delle intercettazioni in diverso procedimento, senza alcun accenno specifico in ordine alla tenuta o meno della motivazione senza l'utilizzo degli esiti delle intercettazioni contestate. Ed invero, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento ( ex multis, Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014 Rv. 259452;

Sez. 2, Sentenza n. 30271 del 11/05/2017 Ud. (dep. 16/06/2017 ) Rv. 270303 - 01). Più specificamente, costituisce arresto pacifico che, in tema di intercettazioni di comunicazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte indicare specificamente non solo l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato, ma anche la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416; Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini, Rv. 266774); talchè è inammissibile il ricorso con il quale ci si dolga dell'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., senza l'indicazione specifica delle ragioni per cui gli atti inficiano o compromettano in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione ( Sez. 6, n. 18725 del 19/04/2012 - dep. 16/05/2012, Ponzoni, Rv. 25264401 ); mentre la difesa non ha indicato in maniera chiara e puntuale il contenuto delle specifiche intercettazioni coinvolte dalla eccezione - se non attraverso stralci estratti dalle pronunce di merito in particolare da quella di primo grado - né la loro incidenza sul perimetro cognitivo generale del compendio probatorio, essendosi limitata ad affermare genericamente che l'inutilizzabilità delle intercettazioni su cui si fonda l'affermazione di responsabilità del Bevacqua non è « vulnerata dalla prova, altrimenti emersa, dell'accesso allo S.D.I. perché verrebbe a mancare la prova che tale accesso ( effettuato da soggetto autorizzato e senza forzatura del sistema ) sarebbe stato ontologicamente orientato a fini diversi da quelli istituzionali, in esecuzione della richiesta fatta dal Liberali » ( laddove altri sono gli elementi che hanno consentito di chiudere il cerchio, primi tra tutti quelli emergenti dagli accertamenti espletati dagli inquirenti allo S.D.I. e dalle stesse dichiarazioni rese dagli imputati che hanno ammesso, secondo quanto riportato nelle pronunce di merito, la prima parte della condotta vale a dire l'accesso eseguito dal Bevacqua alla banca dati il 4.1.2014 e la successiva rivelazione al Liberali di quanto appreso, fornendo, invece, in ordine al secondo accesso motivazione non ritenuta attendibile dai giudici di merito, cfr. in particolare pag. 13 della sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata ); sicché risulta inibito il preliminare giudizio sulla rilevanza della questione. 1.2.

Ciò posto, discende la manifesta infondatezza, e la conseguente inammissibilità, del secondo e del terzo motivo di ricorso le cui argomentazioni poggiano - come evidenziato dalla difesa - proprio sulla ritenuta violazione dell'articolo 270 c.p.p. e quindi sulla premessa della inutilizzabilità delle intercettazioni, laddove, come già evidenziato, le risultante intercettive si intrecciano, nell'ordito ricostruttivo-motivazionale delle pronunce di merito, con gli altri elementi emersi, tra i quali quelli risultanti dalle dichiarazioni rese dagli stessi imputati.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di Liberali. Il ricorso, nel riproporre questioni già affrontate e risolte dalla Corte territoriale con risposte congrue ed adeguate, ha finito, altresì, col prospettare inammissibili rivalutazioni probatorie, involgenti anche aspetti in fatto della vicenda; e in ciò è incorso, tra l'altro, anche mediante generici argomenti di tipo logico non dotati di efficacia disarticolante. Si assume, invero, la mancanza di consapevolezza da parte del Liberali della illiceità di quanto il Bevacqua avrebbe posto in essere a seguito delle sue richieste di informazioni, da lui poste come semplice cittadino ignaro dei meccanismi tipici del sistema in cui operava l'ufficiale, laddove è, piuttosto, emerso - come sottolineato nelle conformi pronunce di merito - che il Bevacqua agì su precisa sollecitazione del Liberali; indi, di là degli specifici contenuti delle istanze rivolte al Bevacqua, comunque ricostruibili e ricostruite, come già sopra esposto, anche sulla base delle stesse affermazioni rese dagli imputati, in termini implicanti la piena consapevolezza del ricorrente, rimane il dato indefettibile che esse - sia quelle sull'esistenza di eventuale denuncia sporta dal Piccoli nei confronti del Liberali sia quelle relative alle vicende giudiziarie del Piccoli - furono rivolte al Bevacqua in quanto tenente colonnello dei carabinieri che poteva, in tale qualità, reperire informazioni utili al Liberali.

Ed invero, premesso quanto sopra detto, nell'esaminare il ricorso del Bevacqua, in ordine agli elementi che riscontrano l'ipotesi accusatoria - pure al netto degli esiti delle intercettazioni la cui utilizzabilità non è comunque contestata dal Liberali risultando egli il diretto destinatario della ritenuta continuazione tra i reati di cui ai due distinti procedimenti, ravvisata dal giudice di merito su sua espressa richiesta - , è apparso evidente ai giudici di merito che a fronte del coacervo probatorio passato in rassegna non potesse dubitarsi del pieno coinvolgimento del Liberali nella vicenda illecita che vide come autore delle condotte illecite di abusivo accesso al sistema informatico il Bevacqua e come concorrente-istigatore il Liberali medesimo nel cui interesse furono evidentemente posti in essere gli accessi abusivi, ai quali faceva seguito la illecita rivelazione di quanto appreso.

In particolare, si sottolinea nelle sentenze di merito come lo stesso imputato Bevacqua, dopo aver ricostruito la natura dei suoi rapporti con Liberali, abbia ricondotto la sua iniziativa ad un colloquio con il predetto del 3 gennaio in cui questi sarebbe apparso spaventato dalla querelle col Piccoli, anche per aver subito un furto in casa ad opera di ignoti; ammettendo anche che il controllo fu positivo nel senso che costui risultava detentore di armi ed era interessato ad un episodio di « trascinamento di una persona», sia pur nell'ottica del Bevacqua fosse da ritenersi ordinariamente finalizzato - così lo giustifica l'imputato - alla verifica sulla detenzione di armi per la successiva segnalazione alla prefettura competente per territorio ( salvo poi a riferire, contraddittoriamente, come evidenziato dai giudici di merito di non aver poi proceduto alla segnalazione perché il reato che intendeva denunciare il Liberali era quello di minaccia, procedibile a querela ); e, quanto al secondo accesso, pure ricostruito dagli inquirenti sulla base dei plurimi elementi emergenti dalle risultanze processuali, il Bevacqua assumeva che il riferimento era a tale Bossalini di Piacenza, pilota di rally, e non al Piccoli, in un contesto di perquisizioni eseguite quei giorni dalle forze dell'ordine ( laddove il riferimento operato è stato ricondotto dagli inquirenti sempre al Piccoli e i giudici di merito hanno evidenziato come la versione dell'imputato fosse illogica e non attendibile).

I giudici di merito danno altresì conto del fatto che anche il Liberali ha, a sua volta, reso spontanee dichiarazioni in cui ha ribadito le proprie preoccupazioni per la vicenda Piccoli, ammettendo in buona sostanza i fatti, sia pur sostenendo che il coimputato Bevacqua gli avrebbe dato solo un aiuto morale, trattandosi di informazioni che lui già possedeva. In particolare, quelli di primo grado, nel sottolineare la inattendibilità delle giustificazioni offerte dal Bevacqua a fronte dell'evidenza dei fatti, evidenziano come, in realtà, il Bevacqua, sebbene avesse motivato 1"accesso con necessità di ufficio aveva poi omesso di informare i colleghi territorialmente competenti, "trattandosi di reato perseguibile a querela ", né tanto meno aveva provveduto ad annotare le proprie ricerche; e come la stessa versione resa al riguardo del secondo accesso fosse del tutto priva di senso, essendo il Liberali perfettamente in grado di verificare l'iscrizione di un pilota ad un rally perché intraneo al sistema organizzativo delle corse.

Quindi le sentenze di primo e secondo grado concordano piuttosto nel ritenere che il Liberali, dopo aver consumato il tentativo di estorsione, in concorso con altro soggetto, ai danni del Piccoli solo in data 13/12/2012, ossia non molto tempo prima del primo accesso allo SDI - oggetto dell'altro procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna definitiva nei confronti del Liberali - si era preoccupato di venire a sapere - facoltà ovviamente preclusa ad un normale cittadino salvo il ricorso al canale ordinario ex articoli 335 codice di rito e 110 disp. attuaz. codice di rito - se gli inquirenti erano risaliti anche a lui, oltre che di usufruire di notizie riservate sul conto del Piccoli.

L'accesso allo SDI vi fu, e su questo nulla questio, afferma la Corte territoriale, e fu abusivo proprio perché in realtà sganciato da qualunque aspetto di interesse investigativo e legato al mero interesse privato del Liberali di procurarsi con immediatezza non soltanto notizie su eventuali denunce da parte del Piccoli, così liberandosi dalle pastoie degli articoli 335, 110 citati, ma soprattutto riguardo ad eventuali precedenti di polizia di costui, considerata la forte contrapposizione maturata tra gli stessi, poi sfociata nella vicenda esitata nella già citata sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna.

Il Liberali è stato anzi ritenuto il vero deus ex machina; dapprima manda un suo emissario a tentare di piegare il Piccoli, imprenditore riottoso, ad assoggettarsi alle sue regole, quindi, al fine di contrastarne le prevedibili mosse e di predisporne a sua volta altre, si serve della collaborazione di un ufficiale dei carabinieri in possesso delle chiavi per accedere alla banca dati del ministero dell'Interno. L'interesse precipuo del Liberali a un determinato tipo di informazioni è stato, dunque, posto a base della consapevolezza della natura delle sollecitazioni che lo stesso rivolse al militare, Bevacqua; come affermato dal giudice di primo grado, e riportato nella pronuncia impugnata, l'elemento soggettivo deve essere ravvisato anche in capo al Liberali, sebbene non fosse una persona che aveva seguito dei corsi di formazione sulle modalità e sui limiti di accesso alla banca dati SDI; ciò che rileva sotto tale profilo non è la conoscenza specifica della banca dati di cui Liberali poteva anche ignorare la denominazione ma la circostanza che egli fosse consapevole che il Bevacqua a cui si era rivolto fosse abilitato ad accedere a un sistema informatico per acquisire notizie per lui altrimenti non accessibili ( costituendo tale facoltà di accesso circostanza nota in quanto modalità operativa tipica delle forze dell'ordine, che, per di più, nel caso di specie, non poteva essere ignorata costituendo essa la premessa logica su cui si fondavano le stesse richieste del Liberali ).

Con tale ricostruzione, coerente con le risultanze istruttorie esaminate, il ricorrente mostra, in definitiva, di non confrontarsi; in particolare, il ricorrente non si confronta col passaggio motivazionale suindicato attraverso il quale si mette in luce come, di là del riferimento specifico della richiesta a informazioni tramite lo S.D.I. - su cui continua a far leva il ricorso - ciò che rileva è che il tipo di informazioni richieste non poteva che comportare accessi a banche dati contenenti notizie non accessibili e che una siffatta caratteristica non possa ritenersi ignorata da parte del Liberali, tenuto anche conto che il destinatario di essa fu non a caso proprio una persona che in virtù del ruolo svolto poteva accedere a un siffatto tipo di informazioni.

Il ricorso, invero, evidentemente conscio dei limiti del suo ragionare, finisce peraltro col far leva anche sui motivi per i quali il Liberali agì, giungendo ad una commistione tra informazioni e motivazione della loro richiesta che, peraltro, invece di dar conto della mancanza di dolo che si assume in tal modo di dimostrare, sotto certi aspetti ne corrobora, invece, la sussistenza. Il tutto di là delle implicazioni in fatto che l'impostazione del ricorso sottende che già di per sé lo avrebbero reso inammissibile.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la inammissibilità dei ricorsi; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così