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Sentenza — n. 35039/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35039/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35039/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIANNOTTI ENNIO nato il 11/06/1977 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; ud/i‹o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE c,V ha concluso chiedendo \2xat31 (9,~2-9. e. 13 312-0 i ktel;e4,QA4-: k-e() - 0-:(21A0 o il difensoregi.g&z 6244-,A,» 0Le, a.)1` e gidonil, rt,c . X/He r--rì (224,1,9

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, articolo 24 della Costituzione, articolo 157 c.p, art. 165 c.p, art. 133 c.p, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 35039/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004) Rv. 229768 - 01). 1.5. Il quinto motivo di ricorso è, invece, fondato sotto entrambi i profili evidenziati in ricorso che si intersecano, a ben vedere, tra loro, risultando la motivazione della sentenza impugnata carente sul punto della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno sia perché non affronta adeguatamente la questione specifica al riguardo sollevata in appello, rinviando alla valutazione discrezionale del primo giudice, sia perché non considera che una siffatta valutazione, pur nella sua discrezionalità, implica il vaglio degli elementi di cui all'articolo 133 cod. pen. oltre che delle condizioni economiche dell'imputato.

Parole chiave

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risarcimento del danno civile risarcimento alle vittime di reati obbligo di ridurre il danno godimento dei diritti civili circostanza attenuante risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
articolo 24 della Costituzione
articolo 157 c.p
1.1.Preliminarmente si osserva che non è decorso il termine di prescrizione, che, ai sensi degli art. 157- 161 cod.
art. 165 c.p
b) ed e) - in relazione agli art. 165 c.p.
art. 133 c.p
1 c.p., è necessario che vengano osservate le regole imposte dall'art. 133 c.p.
art. 62-bis cod. pen
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.
articolo 133 cod. pen
1 c.p., è necessario che vengano osservate le regole imposte dall'art. 133 c.p.
articolo 165, comma 1 cod. pen
b) ed e) - in relazione agli art. 165 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5146/2014
Sez. 2, n. 47035/2013
Sez. 2, n. 47035/2013, Giugliano, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIANNOTTI ENNIO nato il 11/06/1977 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; ud/i‹o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE c,V ha concluso chiedendo \2xat31 (9,~2-9. e. 13 312-0 i ktel;e4,QA4-: k-e() - 0-:(21A0 o il difensoregi.g&z 6244-,A,» 0Le, a.)1` e gidonil, rt,c . X/He r--rì (224,1,9

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 1/2/2021 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva condannato Giannotti Ennio alla pena, condizionalmente sospesa, subordinata al pagamento del risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Romano Pompeo, di mesi tre di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 582 cod. pen., per avere cagionato al predetto lesione personale - ferita lacero contusa alla regione sopraccigliare destra e trauma contusivo frontale con prognosi di giorni 27 . 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia deducendo: con i primi due motivi di ricorso, il vizio di motivazione e il travisamento della prova e la violazione di legge con riguardo alla conferma dell'affermazione della penale responsabilità del Giannotti )nonostante le censure avanzate con l'atto di appello in cui la difesa aveva innanzitutto richiesto una più stringente valutazione delle prove addotte da Romano Pompeo, essendosi quest'ultimo costituito parte civile ed avendo pertanto un chiaro interesse all'esito del processo; e ciò senza neppure considerarsi, da parte del collegio territoriale, le prove a discarico dell'imputato la cui valutazione è stata omessa o motivata non esaustivamente, così con particolare riferimento alla certificazione medica relativa alle lesioni subite dal ricorrente e alla testimonianza di Longo Cesira; e idi contro/ per di più affermando, la eo. rte territoriale, in violazione dello ius tacendi e dell'articolo 24 della Costituzione oltre che delle norme sovranazionali, che "è corretto ricavare elementi di conferma della versione di una delle parti basandosi sull'assenza dell'altra parte, soprattutto in un caso come questo in cui già vi sono corpose prove a carico della parte che ha preferito non comparire laddove non è consentito al giudice desumere dalla rinuncia dell'imputato a rendere l'interrogatorio, e più in generale dalla sua mancata comparizione, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova grava sull'accusa; con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa; con il quarto motivo, violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione; con il quinto motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione nel subordinare la sospensione della pena al pagamento integrale del danno, lamentando, in particolare, la mancata valutazione dei motivi di appello formulati sul punto;con il sesto motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alle statuizioni civili; con il settimo motivo, la violazione dell'articolo 157 c.p., in relazione al tempo trascorso dalla commissione del delitto.

3. Con atto pervenuto tramite pec il 29.6.2021 si è formulato, in relazione, in particolar modo, al quinto motivo ( pagine da 16 a 17 del ricorso per cassazione ), la seguente censura aggiuntiva ex art. 606, c. 1 lett.

b) ed e) - in relazione agli art. 165 c.p. e 133 c.p. e, quindi, alla sottoposizione della concessione del beneficio della sospensione della pena al pagamento integrale del danno nonché per carente/assente motivazione sul medesimo punto - osservando che la sentenza andrà, in ogni caso) cassata, poiché, come già dedotto nel motivo inserito nel ricorso, la Corte di Appello di Napoli ha omesso, in violazione di legge, di motivare in ordine alla sottoposizione del beneficio della sospensione della pena all'integrale pagamento del risarcimento del danno.

La Corte di Appello, senza aggiungere alcunché alla motivazione fornita dal precedente Giudice e senza adeguatamente motivare l'omesso accoglimento del relativo motivo di appello, conferma detta statuizione. Orbene, anche in relazione al potere discrezionale del Giudice, come previsto dall'art. 165, co. 1 c.p., è necessario che vengano osservate le regole imposte dall'art. 133 c.p. Inoltre, alcun preventivo, seppure sommario, apprezzamento delle condizioni economiche del signor Giannotti Ennio è stato posto in essere (cfr. Cassazione penale sez.

VI, 06/10/2020, n.1867), e ciò nonostante vi fossero segnali chiari di una situazione disagiata. Il signor Giannotti Ennio, come emerso nel corso del dibattimento, assisteva un anziano parente, allettato. I fatti per cui è processo, pacificamente, si sono svolti nell'ambito di una piccola dimora, in un piccolo paesino dell'entroterra sannita. Tali indici di una condizione economica non florida, almeno non abbastanza da poter far fronte al risarcimento del danno stabilito dal Giudice e posto quale condizione necessaria per non scontare la pena inflitta, sono emersi nel corso del dibattimento.

La Corte di Appello di Napoli era, dunque, perfettamente a conoscenza di tale stato di fatto. La subordinazione della sospensione della pena al pagamento del risarcimento, infatti, pur essendo discrezionale, deve essere comunque adeguatamente motivata sia in relazione alla gravità del danno ed alla personalità del reo sia alla sua capacità, in concreto, di poter onorare il risarcimento del danno. In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione ( cfr.

Cassazione penale sez. II, 24/07/2020, n.26958 ).Sempre in relazione al medesimo motivo di ricorso, si ritiene di poter formulare un ulteriore motivo aggiunto, ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., poiché la Corte di Appello di Napoli, nel motivare il diniego della richiesta di revoca della condizione apposta alla pena sospesa, ha ritenuto di poter riferirsi all'operato del primo giudicante, stabilendo che, questo ultimo, "ha fatto buon uso del potere discrezionale", senza altro aggiungere, pur in presenza di chiari motivi di appello vertenti su tale circostanza, di talchè non si può in tal caso evocare neppure lo schema della motivazione per relationem [cfr., tra le altre, Cassazione penale sez. III, 22/11/2019, (ud. 22/11/2019, dep. 19/02/2020), n.6517]. Non si tratta, quindi, di una "doppia conforme", ma di una sentenza di appello che, senza tener conto dei motivi del gravame, nel motivare la subordinazione della sospensione della pena al pagamento del risarcimento del danno, si riporta, con clausole di stile, alla sentenza del primo grado.

4. Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, le parti hanno così concluso: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; il difensore della parte civile ha concluso come da memoria in atti e relativa nota spese; il difensore del ricorrente ha fatto pervenire i suindicati motivi aggiunti con pec del 29.6.2021 e memoria conclusiva il 13.7.21, con cui, controdeducendo ai rilievi del Procuratore Generale, conclude per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento integrale del danno; esso è invece inammissibile nel resto avendo ad oggetto, prevalentemente, doglianze aspecifiche, meramente ripetitive rispetto alle deduzioni d'appello, a cui, come si dirà, la Corte aveva già dato risposte concrete ed esaurienti, o, comunque, motivi diversi da quelli consentiti, laddove versati sostanzialmente in fatto. 1.1.Preliminarmente si osserva che non è decorso il termine di prescrizione, che, ai sensi degli art. 157- 161 cod. pen., è nel caso di specie, tenuto conto della pena edittale massima prevista per il reato contestato e ritenuto in sentenza, pari a sette anni e mezzo, che, in considerazione della data di commissione del reato, risalente al 29.7.2012, e dei periodi di sospensione del decorso del termine prescrizionale ( per complessivi giorni 583 ) decorreranno solo a settembre 2021 ( 29.7.2012 + 7 anni e mezzo = 29.1.2020 + 583 gg = 3.9.2021 ).

Manifestamente infondato è, dunque, il settimo motivo di ricorso.1.2.1 primi due motivi di ricorso sono inammissibili per aspecificità e perché involgono rivalutazioni delle risultanze processuali, oltre che in fatto, non ammissibili in sede di legittimità. Deve rilevarsi in primo luogo che, diversamente da quanto eccepito nell'interesse del Giannotti, il giudice di secondo grado si è puntualmente attenuto al principio di diritto secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto ( Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015 - dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 26510401 ); e, a fronte dei rilievi difensivi circa la inattendibilità della persona offesa, ha preso in considerazione le numerose fotografie che documentano le ferite al volto della persona offesa e il contenuto del certificato medico attestante la consistenza delle stesse, ritenute compatibili solo con i pugni in faccia di cui fa parola la vittima nel ricostruire il fatto; indi - di là del silenzio serbato dall'imputato risultando la versione alternativa rimasta affidata alla prospettazione difensiva e alle dichiarazioni rese dalla madre del Giannotti - la corte territoriale ritiene di poter confermare il giudizio di responsabilità, precipuamente, in considerazione del dato oggettivo della tipologia delle lesioni subite dalla persona offesa non conciliabili con l'ipotesi avversa secondo cui il Romano se le sarebbe procurate sbattendo contro la parete per aver perso l'equilibrio; e ciò la 6o> rte territoriale evidenzia non tanto allo scopo di riscontrare le propalazioni della parte offesa, ma al fine di sottoporle alla necessaria verifica critica richiesta per ogni testimonianza ed a maggior ragione per quella proveniente dalla persona offesa, che ha un interesse verso l'esito del giudizio, pur se non costituita parte civile.

Le censure sollevate sono quindi manifestamente infondate. Va anche premesso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Inoltre, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), pertanto, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Il travisamento della prova è invero configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo, o un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146/2014, Del Gaudio, Rv. 258774;

Sez. 2, n. 47035/2013, Giugliano, Rv. 257499). In questa cornice di principi, il giudice della cognizione ha offerto argomentazioni non manifestamente illogiche per disattendere i rilievi difensivi evidenziando il dato oggettivo delle ferite subite, rispetto al quale è stato ritenuto ) giustamente , di valenza recessiva l'affermazione della madre dell'imputato, dovendosi le leggere lesioni riscontrate all'imputato piuttosto ricondursi alla reazione che evidentemente ebbe la persona offesa a fronte dell'aggressione subita. Esaminata in quest'ottica, la motivazione della pronuncia impugnata - che ha in definitiva ritenuta acclarata la lesione inferta da parte dell'imputato costituente iperaltro/dato difficilmente superabile alla stregua delle prove orali e documentali esaminate dalle conformi pronunce di merito - si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il provvedimento impugnato ha rappresentato, in maniera esente da evidenti incongruenze e da interne contraddizioni, le ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a ravvisare la ricorrenza di una piattaforma probatoria idonea a sostenere il peso dell'affermazione di responsabilità dell' imputato per il fatto contestatogli: ragioni che gli argomenti opposti dal ricorrente non sono riusciti a disarticolare nella loro tenuta logica e giuridica, avendo anzi esso con la riproposizione degli stessi dimostrato di non essersi confrontato colle argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, che ha, in realtà, già puntualmente fornito le risposte sollecitate coi motivi di appello.

Quanto al secondo motivo, che è una diretta derivazione della errata impostazione del primo motivo di cui si è sopra fatto cenno, è solo il caso di aggiungere che esso, pur riferendosi a principi certamente validi, primo tra tutti quello secondo cui non possono trarsi elementi di prova dal silenzio serbato dall'imputato, non considera però che la ricostruzione dei giudici di merito, e quindi l'affermazione di responsabilità, si fonda su ben altri elementi rispetto ai quali la Grte territoriale, in buona sostanza, solo ad colorandum chiosa evidenziando come, tra l'altro, l'imputato fosse rimasto silente rispetto alle accuse mosse nei suoi confronti. 1.3.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso. La decisione della Corte di Appello riflette i contenuti della istruttoria dibattimentale che ragionevolmente conducono alla esclusione della invocata scriminante. Le doglianze difensive, di contro, si basano sulla rivisitazione del materiale probatorio ed implicano una riconsiderazione del merito che non può trovare ingresso in sede di giudizio di legittimità; esse sono per di più rimaste sostanzialmente affidate alla prospettazione difensiva e alla deposizione della madre dell'imputato secondo cui l'azione della persona offesa - l'anziano parente dell'imputato - sarebbe peraltro consistita in una non meglio precisata aggressione con la scopa.

Ed invero, più in generale è stato correttamente osservato da questa Corte che nell'ordinamento processuale penale, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è tuttavia prospettabile un onere -di allegazione, in virtù del quale lo stesso è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018 Ud. (dep. 19/03/2019) Rv. 275284 - 01 ).

Allorquando trattasi di fatti o circostanze che possono e devono essere introdotte dall'imputato per essere conosciute - quanto meno in termini tali da consentire l'abbrivio di un accertamento - rimane evidente che ove ciò non avvenga'il medesimo difficilmente potrà dolersi della loro mancata emersione e quindi della loro mancata valutazione; né una siffatta conclusione implica un illegittimo sindacato sulle sue scelte difensive perché non sono qui messi in discussione la sua facoltà di optare per il silenzio, né il suo diritto di avvalersene; ma solo che una siffatta libera e consapevole scelta, che non rimane ovviamente nell'ambito dell'astrazione ma si cala in un ordito sostanziale e processuale regolato da regole predeterminate, ben può comportare delle conseguenze sia sul piano probatorio che valutativo ( perchè ciò che è inibito è solo trarsi - tout court - elemento di colpevolezza dal silenzio serbato ). 1.4.

Anche il quarto motivo di ricorso si basa su una mera reinterpretazione del fatto in chiave favorevole alla tesi difensiva che, oltre alla legittima difesa, prospetta, sempre genericamente, l'ipotesi della provocazione; esso è in parte qua aspecifico; mentre nella parte in cui si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche si fonda, invero, su una valutazione della Corte di Appello del tutto ragionevole e strettamente correlata agli esiti della istruttoria dibattimentale, in particolare alla entità delle lesioni inferte alla persona offesa.

E' jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è infatti necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); e nel caso di specie, coerentemente ai principi indicati, la gravità della condotta, insita nel danno che ne è scaturito, unita all'assenza di elementi positivi (diversi dall'incensuratezza, non più sufficiente, dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concessione dell'attenuante in parola) è stata ritenuta tale da non giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio (in questo senso Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Ud.

Rv. 270986 - 01 ). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è d'altronde oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud. (dep. 22/09/2017 ) Rv. 271269 - 01;

Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004) Rv. 229768 - 01). 1.5. Il quinto motivo di ricorso è, invece, fondato sotto entrambi i profili evidenziati in ricorso che si intersecano, a ben vedere, tra loro, risultando la motivazione della sentenza impugnata carente sul punto della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno sia perché non affronta adeguatamente la questione specifica al riguardo sollevata in appello, rinviando alla valutazione discrezionale del primo giudice, sia perché non considera che una siffatta valutazione, pur nella sua discrezionalità, implica il vaglio degli elementi di cui all'articolo 133 cod. pen. oltre che delle condizioni economiche dell'imputato.

Innanzitutto, infatti, il giudice del gravame è tenuto a disaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie. Né l'onere di motivazione può ritenersi assolto dalla pura e semplice affermazione di condivisione delle valutazioni espresse dal giudice nel provvedimento impugnato, senza alcun reale vaglio critico dei motivi di censura e senza una risposta puntuale in merito ad essi. Costituisce, infatti, compito indeclinabile del giudice della impugnazione quello di valutare attentamente i motivi di ricorso alla luce del proprio prudente apprezzamento e, quindi, di esternare le ragioni logiche che rendono preferibile e corretta una conclusione anziché un'altra.

Diversamente opinando, si finirebbe per vanificare il senso stesso del giudizio d'appello, che deve consistere in una rivalutazione effettiva della regiudicanda alla luce delle doglianze mosse dal ricorrente, e che deve garantire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione per azionare, se del caso, l'ulteriore mezzo d'impugnazione previsto dal sistema processuale ed al giudice di legittimità - eventualmente investito del ricorso - di esercitare appieno il proprio sindacato ( Sez. 6, n. 48428 in data 8/10/2014, dep. 21/11/2014, Barone e altri, Rv. 261248;

Sez. 6, n. 53420 del 4/11/2014, dep. 22/12/2014, Mairajane, Rv. 261839 ) ; laddove nel caso di specie la corte territoriale si è, invece, limitata ad osservare « che il primo giudice, in questo episodio di violenta aggressione verso lo stretto parente, ha fatto uso del potere discrezionale di cui all'articolo 165, comma 1 cod. pen., di subordinare la pena sospesa al pagamento integrale del danno già liquidato equitativamente in primo grado >>. La carenza di una siffatta motivazione balza ancor più evidente se si considera che sul giudicante gravava specifico obbligo di motivazione costituente presidio irrinunciabile nel caso di esercizio di un potere discrezionale, che andava quindi assolto nella fattispecie in scrutinio versandosi nell'ipotesi della subordinazione ai sensi dell'art. 165 comma 1 cod. pen., che, a differenza di quella di cui al comma secondo dell'art. 165 cod. pen., non è imposta dalla legge, ma è frutto dell' apprezzamento del giudice.

Ne consegue che il giudice che, in esplicazione di tale potere, opera tale subordinazione, deve dare conto dei motivi sottesi alla decisione di modulare, anche mediante tale imposizione, il giudizio prognostico sotteso al riconoscimento del beneficio in parola ( se del caso dovrebbe indicare anche le ragioni per le quali ha ritenuta consona una determinata modalità di condizionamento, essendo diverse le ipotesi previste dall'art. 165 comma 1 cit. di talchè tra queste andrebbe scelta quella che meglio si attaglia al caso concreto, tenendo anche conto delle possibilità economiche dell'imputato ).

Se è vero che mediante la subordinazione si realizza la salvaguardia di interessi di terzi (nel caso del risarcimento del danno, si avvantaggia la persona pregiudicata dal fatto reato), è altrettanto vero che una siffatta previsione ricade, comunque, sull'imputato che deve adempiere all'obbligo imposto dal giudice con la conseguenza che essa deve trovare adeguata giustificazione, di cui dar conto in motivazione, alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., risolvendosi in definitiva l'obbligo a carico dell'imputato in un ulteriore impegno che si aggiunge a quello di non commettere ulteriori reati nei termini e nei modi indicati dall'art. 168 cod. pen., pena - sia nell'uno che nell'altro caso - la revoca del beneficiol.\9 Un principio analogo è stato, d'altronde, già affermato da questa Corte, terza sezione penale, sia pure in relazione ai reati edilizi - ma ovviamente l'affermazione è valida con riferimento anche ad altre ipotesi di reato e di subordinazione discrezionale; si è in particolare ritenuto che il giudice, nella sentenza di condanna, può legittimamente subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, dovendo, tuttavia, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio ( Sez. 3, Sentenza n. 39471 del 18/07/2017, Rv. 272503 - 01 . conf. 3, Sentenza n. 17729 del 10/03/2016, Rv. 267027 -01 ).

In altri termini il potere discrezionale di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 cod. pen, è correttamente esercitato quando, in considerazione delle circostanze di fatto, la prognosi di astensione del reo dal commettere nuovi reati può essere positivamente pronunciata solo in presenza di una manifestazione di effettivo ravvedimento, che si traduce nell'adempimento di un obbligo di "facere" direttamente funzionale al ripristino del bene offeso ( Sez. 3, n. 3139 del 03/12/2013 - dep. 23/01/2014, Domingo e altro, Rv. 258587;

Sez. 3, sentenza n. 43576 del 20altro, Rv. 258587; Sez. 3, sentenza n. 43576 del 2014, ric. Principalli ed altro, non nnassimata). E' necessario quindi spiegare perché, sul piano prognostico di cui all'art. 164 c.p., comma 1, si ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Altrimenti ragionando si finirebbe peraltro per elidere ogni differenza tra l'ipotesi, facoltativa, di cui all'art. 165 c.p., comma 1, e quella, obbligatoria, di cui all'art. 165, comma 2, cod. pen..

Ne discende che la prognosi favorevole non può che investire anche la possibilità di adempimento dell'obbligo imposto con la subordinata perché altrimenti perderebbe di significato il riconoscimento del beneficio medesimo ove subordinato a qualcosa che in partenza si appalesa come non realizzabile. Come quando si formula la prognosi sul futuro comportamento di astensione dal commettere altri reati si deve verificare se una tale evenienza sia sostenibile sulla base degli elementi concreti, così anche in relazione all'adempimento dell'obbligo oggetto della subordinata si devono operare i preliminari accertamenti sulle condizioni economiche dell'imputato perché non avrebbe senso una sua previsione ove si dovesse escludere ab initio la possibilità di un concreto adempimento.

Una siffatta anticipata valutazione al momento della cognizione consentirà al giudice anche di scegliere l'obbligo che meglio si attaglia al caso concreto, evitando di prevedere adempimenti che sono destinati a rimanere sulla carta in quanto non assolvibili da parte del condannato e che possono di fatto pregiudicare la concreta possibilità di fruizione del beneficio. In definitiva, questo Collegio non condivide l'indirizzo ermeneutico, sostenuto in alcune pronunce di questa Corte, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato - così Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, Rv. 260555 -, in quanto rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione valutare l'assoluta impossibilità di adempiere che impedisce la revoca del beneficio ( Sez. 3, n. 38345 del 25/06/2013, Corsano, Rv. 256385 ); laddove si tratta, come detto, innanzitutto di vagliare a monte tutte le implicazioni di una siffatta subordinazione nell'ambito della valutazione complessiva afferente il riconoscimento della sospensione condizionale della pena ( valutazione complessiva che attenendo all'an della concessione del beneficio evidentemente solo il giudice della cognizione può operare ).

Si ritiene, invece, condivisibile il principio già affermato da questa Corte secondo cui il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno ha l'obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancor di più, quando vi sia un accenno di prova dell'incapacità di questo di sopportare l'onere del pagamento risarcitorio ( cfr. Sez. 5 n. 40041 del 18/06/2019, Rv. 277604 - 01, in motivazione, questa Corte ha altresì evidenziato come l'obbligo in questione sia coerente con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art.3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena prevista dall'art. 27 Cost.).

Un onere di motivato apprezzamento sussiste, d'altronde, anche secondo l'orientamento intermedio ( secondo cui il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergono elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengono forniti dalla parte interessata in vista della decisione, così Sez. 5, n. 40480 del 24/06/2019, Rv. 278381 - 02 , Sez. 5, n. 21557 del 02/02/2015, Rv. 263675 - 01, Sez. 5, n. 14205 del 29/01/2015, Rv. 263185 - 01 ), di talchè deve concludersi che l'apprezzamento motivato deve intervenire, quanto meno - essendo questo il caso di specie - , quando dagli atti emergono elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta, ovvero quando tali elementi vengono forniti dalla parte interessata in vista della decisione.

In conclusione, il giudice del rinvio dovrà indagare lo spessore delle difficoltà economiche, invocate come ostative della possibilità di adempiere in concreto al pagamento del risarcimento del danno, e motivare sul punto, al fine di rendere la statuizione di subordinazione della sospensione condizionale della pena effettiva e non equivalente ad un mero passaggio formale irrealizzabile e, dunque, inesigibile dall'imputato, attese le conseguenze che da una siffatta impossibilità possono derivare anche in termini di revoca del beneficio ( e prima ancor si sarebbe dovuto dar conto delle ragioni per le quali nella dinamica del riconoscimento del beneficio si sia reputata necessaria la subordinazione laddove la corte territoriale si è limitata ad un accenno alla gravità del fatto ).1.6.Inammissibile è il sesto motivo di ricorso.

La congruità del danno liquidato in primo grado viene affermata dalla Corte di Appello sulla base della documentazione medica e fotografica che attestano la gravità delle conseguenze patite dalla vittima. A fronte di tali risultanze nessuna censura può essere formulata rispetto ad una valutazione discrezionale che risponde ai canoni della chiarezza e logicità e non è, dunque, censurabile in sede di legittimità. Ed invero, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria ( ex muitis Sez. 5 - , Sentenza n. 7993 del 09/12/2020 Ud. (dep. 01/03/2021 ) Rv. 280495 - 02 ).

E quanto al danno morale è solo il caso di aggiungere che in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento ( Sez. 6 n. 48086 del 12/09/2018 Ud. (dep. 22/10/2018 ) Rv. 274229 - 01 ).

2. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, che, facendo corretta applicazione dell'art. 165 c.p., proceda a nuova valutazione sul punto della quale darà conto con motivazione adeguata ed esaustiva, seguendo le coordinate sopra indicate. Dalle argomentazioni svolte deriva, altresì, la declaratoria di inammissibilità del ricorso relativamente agli altri motivi. Spese al definitivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, li