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Sentenza — n. 35037/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against second instance judgment regarding criminal prescription and evidence sufficiency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35037/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Francesco and Silvio Mauro inadmissible, upholding the Second Instance Court's partial reform of their convictions. The appellants argued for acquittal on grounds of prescription and insufficient evidence for specific crimes like theft and violation of seals. The Court rejected these claims, noting that the cited precedents did not match the specific facts of extracting inert material from a quarry versus riverbeds, and that the seal violation occurred before the seals were removed and re-applied.

Regesto Legislator

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Art. 349 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals based on erroneous application of criminal law or lack of evidence are inadmissible when the cited precedents differ factually from the case at hand, and when the alleged procedural vices are not substantiated by the record.

Parole chiave

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criminal prescription violation of seals insufficient evidence inadmissible appeal theft aggravation quarry extraction second instance reform abuso di materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 349 cod. pen.
La pronuncia, parzialmente riformata, aveva condannato gli imputati oltre che per reati urbanistici dichiarati prescritti, Francesco Mauro per il reato di cui al capo c) (art. 349 cod. pen.) e i) (art .
Art. 648 cod. pen.
Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. La Corte d'appello affermerebbe, senza motivazione, la sussistenza del delitto di ricettazione, nell'assenza di prova del delitto presupposto necessario ai fini della configurazione del reato.
Art. 616 cod. proc. pen.
3.Segue la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n.
Art. 97 r.d n. 523 del 1904
Sulla dedotta diversa qualificazione, quanto al reato di furto come illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 97 r.d n. 523 del 1904, quindi, si osserva che il caso di specie, dal punto di vista dell'oggetto della sottrazione, è del tutto diverso da quello affrontato nella pronuncia citata.
Art. 23, d.lgs. n. 152 del 1999
La difesa ha chiesto, tempestivamente, la trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
Artt. 624 e 625, n.7, cod. pen.
152 del 1999, e non anche il delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, n.7, cod. pen., poiché la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il loro concorso deve ritenersi solo apparente".
art. 349 cod. pen
La pronuncia, parzialmente riformata, aveva condannato gli imputati oltre che per reati urbanistici dichiarati prescritti, Francesco Mauro per il reato di cui al capo c) (art. 349 cod. pen.) e i) (art .
art. 648 cod. pen
Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen.
art. 633 cod. pen
e sul delitto di cui all'art. 633 cod. pen.
artt. 624 cod. pen
523 del 1904 e gli artt. 624 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
ric. Padricelli
La pronuncia della sezione Quarta penale di questa Corte, ric. Padricelli, richiamata anche nei motivi nuovi depositati, infatti, è in tema di ghiaia o sabbia, per uso industriale, estratte dall'alveo di un fiume.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MAURO FRANCESCO nato a CROTONE il 12/02/1988 MAURO SILVIO nato a ROCCA DI NETO il 14/03/1965 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato FURFARO SANDRO quale sostituto processuale dell'avvocato SAPORITO MARIO si riporta ai motivi di ricorso; quale difensore dell'imputato MAURO SILVIO nonché quale sostituto processuale del codifensore SAPORITO TIZIANO, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha riformato la condanna emessa dal Tribunale di Crotone, il 25 gennaio 2018, nei confronti di Francesco e Silvio Mauro, dichiarando non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi a), s), d) ed e) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena irrogata a Francesco Mauro in anni uno mesi quattro giorni dieci di reclusione ed euro 450 di multa e quella irrogata a Silvio Maurio in anni tre mesi uno di reclusione ed euro 450 di multa, con conferma, nel resto, del provvedimento impugnato. 1.1.

La pronuncia, parzialmente riformata, aveva condannato gli imputati oltre che per reati urbanistici dichiarati prescritti, Francesco Mauro per il reato di cui al capo c) (art. 349 cod. pen.) e i) (art . 648 cod. pen.), Silvio Mauro, per il reato di cui al c) (art. 349 cod. pen.), f) (art. 633, 639-bis cod. pen.), capo g) (art. 349 cod. pen.) e h) (art. 110, 624 e 625, n. 2, 5 e 7 cod. pen.). Le imputazioni che residuano, attengono alla contestata appropriazione pluriaggravata, a carico di Silvio Mauro, in concorso con altri, mediante attività di scavo, di materiale inerte di proprietà dell'Agenzia Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricoltura (ARSSA), in località Barretta, nonché alla descritta occupazione arbitraria del terreno descritto al capo d); inoltre si procede per la ricettazione, ascritta a Francesco Mauro, quale titolare della s.r.l.

Mauro Francesco costruzioni, di 75 metri cubi del predetto materiale inerte, provento del descritto delitto di furto. Sono ascritte, poi, agli odierni ricorrenti i delitti di violazione di sigilli, di cui ai capi c) e g).

2. Avverso la pronuncia propongono distinti ricorsi gli imputati. Francesco Mauro devolve due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 349 cod. pen. Alla data del 15 giugno 2011 il cantiere non era più sottoposto a sequestro, come rilevato con l'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. La Corte d'appello affermerebbe, senza motivazione, la sussistenza del delitto di ricettazione, nell'assenza di prova del delitto presupposto necessario ai fini della configurazione del reato.

Questo, infatti, deve risultare dagli atti del processo anche se non si richiede che sia accertato con sentenza, mentre nella specie il fatto ascritto al coimputato, qualificato come furto, integra soltanto un illecito amministrativo disciplinato dall'art. 97 del r.d. n. 523 del 1904 (impossessamento di materiale litoide).Si richiama fattispecie analoga, in tema di prelievo abusivo di acque da sottosuolo ed un precedente di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 29920 del 17/01/2019) che ha qualificato la fattispecie come illecito amministrativo, con riferimento specifico ad un caso, indicato come simile a quello in esame, di estrazione di sabbia o ghiaia dall'alveo di un fiume.

3. Silvio Mauro devolve due vizi. 3.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art.349 cod. pen. Alla data del 15 giugno 2011 il cantiere non era più sottoposto a sequestro, come rilevato con l'atto di appello. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 633 e 639-bis cod. pen., 624, 625, cod. pen. La Corte d'appello affermerebbe, senza motivazione, la sussistenza dei delitti di cui ai capi f), g) ed h) in assenza di motivazione. La fattispecie in esame, per il ricorrente, ricade nella diversa qualificazione, quanto al reato di furto di cui all'art. 97 rd n. 523 del 1904, mero illecito amministrativo, richiamando principi affermati da questa Corte in tema di prelievo abusivo di acque dal sottosuolo per uso industriale. Trattasi di norma speciale che prevale su quella di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. e sul delitto di cui all'art. 633 cod. pen.

4. Risultano depositati a mezzo p.e.c. del 17 maggio 2021, motivi nuovi nell'interesse di Silvio Mauro con i quali si deduce che l'accoglinnento del primo motivo di ricorso deve condurre all'elisione dell'aumento a titolo di continuazione per il reato di violazione di sigilli. 4.1.Con riferimento al secondo motivo si rileva che, in caso di concorso tra fattispecie penali e violazioni amministrative, in forza dell'art. 9 della Legge n. 689 del 1981 si applica la sanzione amministrativa. Nella specie vi sarebbe, anche, identità del fatto in senso storico-naturalistico.

Si chiarisce che, in tema di prelievo di acqua dal sottosuolo per uso industriale la cassazione, sent. ricorrente Padricelli, della sezione penale Quarta di questa Corte, ha ritenuto la fattispecie soggetta a sanzione amministrativa, applicando l'art. 97 r.d. 152 del 1904. Sussisterebbe, per la difesa, concorso apparente di norme tra l'art. 97 r.d. n. 523 del 1904 e gli artt. 624 cod. pen. e 633, 639-bis cod. pen., in rapporto tra loro di omogeneità in quanto regolano la stessa materia (invasione di terreno e impossessamento di bene altrui).

5. La difesa ha chiesto, tempestivamente, la trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con nnodificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44.5.1.All'esito della discussione, all'odierna udienza, il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la difesa ha insistito nell'accoglimento e, in caso di adesione a diverso indirizzo, la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono manifestamente infondati o, comunque, devolvono censure non consentite in sede di legittimità. 1.11 primo motivo proposto da Francesco Mauro è inammissibile. Il reato di violazione di sigilli, ascritto al ricorrente al capo c), attiene all'area sottoposta a sequestro in data 28 marzo 2009, ancora soggetta a vincolo alla data del 19 maggio 2011, della quale anzi lo stesso Francesco era stato nominato custode. Sicché la deduzione svolta non è pertinente, posto che fa riferimento ad epoca (15 giugno 2011) successiva all'accertamento del reato contestato come commesso in epoca antecedente e prossima al 19 maggio 2011.

Del resto, la stessa motivazione della Corte territoriale evidenzia come nell'ambito del procedimento vi sia stato un provvedimento di sequestro annullato in sede di riesame; tuttavia la critica non è specifica, con particolare riferimento al capo c), non risultando alcun puntuale riferimento alla circostanza che i sigilli apposti al cantiere, secondo la Corte territoriale comunque prima rimossi e poi riapposti, non fossero vigenti alla data della consumazione del reato, già perfezionato in epoca antecedente e prossima al 19 maggio 2011. E' appena il caso di osservare, infatti, che è noto che il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, attraverso l'uso del bene sottoposto a vincolo (Sez. 3, n. 3545 del 13/01/2016, Du, Rv. 266139;

Sez. 3, n. 13147 del 02/02/2005, Savarese, Rv. 231218; Sez. 3, n. 37398 del 07/07/2004, Priolo, Rv. 230043). E', infatti, da rilevare che oggetto specifico della tutela penale è l'interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile, al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva (Sez. 3, n. 24684 del 18/02/2015, Di Gennaro, Rv. 263882). 1.1.11 secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello affermerebbe, senza motivazione, la sussistenza del delitto di ricettazione, nell'assenza di prova del delitto presupposto necessario ai fini della configurazione del reato. Sul punto, tuttavia, si richiama la motivazione svolta al § 2.2. per la posizione di Silvio Mauro, quanto alla provenienza illecita del materiale inerte entrato nel possesso del ricorrente. A Si richiama, inoltre, il ragionamento svolto nel medesimo paragrafo, circa la non applicabilità al diverso caso di specie sub iudice, del precedente di questa Corte in tema di prelievo abusivo di acque da sottosuolo (Sez. 4, n. 29920 del 17/01/2019, ric.

Padricelli, rv. 276583).

2. I motivi devoluti nell'interesse di Silvio Mauro sono manifestamente infondati. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il sequestro cui si riferisce la contestazione mossa al Mauro al capo g) ha ad oggetto due autocarri, sottoposti a sequestro in data 19 maggio 2011. Sicché la censura che valorizza la dedotta intervenuta rimozione dei sigilli al cantiere sottoposto a sequestro è del tutto fuori fuoco. Anche in relazione al delitto di violazione di sigilli di cui al capo c) la censura non è centrata. La stessa motivazione della Corte territoriale evidenzia come nell'ambito del procedimento vi sia stato un provvedimento di sequestro annullato in sede di riesame; tuttavia la critica non è specifica, con particolare riferimento al capo c), non risultando alcun puntuale riferimento alla circostanza che i sigilli apposti al cantiere, secondo la Corte territoriale comunque prima rimossi e poi riapposti, non fossero vigenti alla data del perfezionamento della condotta di violazione dei sigilli contestata come commessa in epoca antecedente e prossima al 19 maggio 2011. 2.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va precisato che il precedente, richiamato dalla difesa, non è aderente al diverso caso di specie. La pronuncia della sezione Quarta penale di questa Corte, ric. Padricelli, richiamata anche nei motivi nuovi depositati, infatti, è in tema di ghiaia o sabbia, per uso industriale, estratte dall'alveo di un fiume. La stessa sentenza richiama un precedente, sempre in materia di acque, secondo il quale, con riferimento specifico al tema del concorso tra reato ed illecito amministrativo "l'impossessamento abusivo di acque pubbliche in misura eccessiva e con modalità diverse da quelle stabilite dall'ente gestore integra esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 23, d.lgs. n. 152 del 1999, e non anche il delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, n.7, cod. pen., poiché la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il loro concorso deve ritenersi solo apparente".

Sulla dedotta diversa qualificazione, quanto al reato di furto come illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 97 r.d n. 523 del 1904, quindi, si osserva che il caso di specie, dal punto di vista dell'oggetto della sottrazione, è del tutto diverso da quello affrontato nella pronuncia citata. Si tratta, infatti, nel caso al vaglio, di materiale inerte estratto da una cava, presso un cantiere, rispetto alla quale il fiume Neto non risulta essere prossimo; né emerge dai convergenti provvedimenti di merito, che il l'estrazione fosse avvenuta dall'alveo del corso d'acqua.La critica, peraltro, è diversa e, dunque, inedita, rispetto alla censura che è stata devoluta con l'atto di gravame, come risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello di cui a pag. 2 della sentenza e che si incentrava sulla diversa materialità della condotta, secondo la tesi difensiva sviluppata in sede di appello, diretta al riempimento di una buca piuttosto che all'estrazione di materiale dalla cava. 2.3.

Anche i motivi nuovi, depositati tempestivamente nell'interesse del ricorrente, sono inammissibili. Il primo motivo è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, in quanto attiene al trattamento sanzionatorio che sarebbe derivato in caso di accoglimento dello stesso. Le argonnentazioni di cui al secondo motivo sono manifestamente infondate e confutate richiamando quanto esposto al § 2.2. 3.Segue la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila