Sentenza — n. 35036/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta formale e rituale rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia del 19 maggio 2021). d) cod. proc. pen., non consegue, nel caso di specie, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1.Ed invero, questa Corte di legittimità ha reiteratamente affermato che l'inammissibilità dell'impugnazione per rinuncia dell'impugnante e sopravvenuta carenza di interesse, non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione medesima (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916). 2.1.1.Nella specie, in ogni caso, si osserva che è intervenuto tra le parti atto di transazione, il 18 maggio 2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35036/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta formale e rituale rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia del 19 maggio 2021). d) cod. proc. pen., non consegue, nel caso di specie, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1.Ed invero, questa Corte di legittimità ha reiteratamente affermato che l'inammissibilità dell'impugnazione per rinuncia dell'impugnante e sopravvenuta carenza di interesse, non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione medesima (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916). 2.1.1.Nella specie, in ogni caso, si osserva che è intervenuto tra le parti atto di transazione, il 18 maggio 2021.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PACIOTTI ANTONELLA nato a BRACCIANO il 07/01/1968 nel procedimento a carico di: RAZZINO ROBERTO nato a TEANO il 17/03/1954 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; tedTìcill Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO n I tch,ha concluso chiedendo--(, te,COV ItlOsì, .0..iìdifensore OC1U Lie -lel:\ OttA-Le-- — Clid4)
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha riformato la condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia, in data 6 maggio 2015, nei confronti di Roberto Razzino, assolvendo l'imputato dai reati di cui agli artt. 61 n. 9, 611 cod. pen. (capo a), 54, comma 3, 490 cod. pen. (capo b), 54, comma 3, 479 cod. pen. (capo c) perché il fatto non sussiste, compensando tra le parti le spese processuali. 1.1. Il primo giudice aveva condannato l'imputato, all'esito di rito abbreviato, alla pena di anni uno mesi otto di reclusione, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, riconosciuta la continuazione, per i reati indicati, con risarcimento del danno in favore della parte civile, cui veniva riconosciuta una provvisionale di euro diecimila.
2. Avverso la pronuncia propone tempestivo ricorso per cassazione la parte civile, per il tramite del difensore, munito di procura speciale, denunciando tre vizi. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di minaccia, quanto al delitto di cui all'art. 611 cod. pen. di cui al capo a, sulla base della testimonianza del teste Girbono, considerata dalla Corte territoriale non convergente con la deposizione della persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al punto della sentenza di appello che esclude per la prospettazione di una sanzione disciplinare che questa possa costituire minaccia e che questa irrogazione fosse nella disponibilità dell'imputato. 2.3.
Con il terzo motivo si denuncia mancanza di motivazione in relazione al punto relativo alla asserita mancanza di valenza minatoria della prospettazione di un procedimento disciplinare, anche con riferimento alla mancata confutazione delle motivazioni della pronuncia di primo grado . 3.La ricorrente ha depositato, a mezzo p.e.c., dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, a fronte dell'intervenuto atto transattivo tra le parti del 18 maggio 2021, che ha allegato. 3.1.11 Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.2.
Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c., conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, a fronte della rinuncia fatta pervenire dalla ricorrente.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per rinuncia.
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta formale e rituale rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia del 19 maggio 2021).
2. All'inammissibilità per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
d) cod. proc. pen., non consegue, nel caso di specie, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1.Ed invero, questa Corte di legittimità ha reiteratamente affermato che l'inammissibilità dell'impugnazione per rinuncia dell'impugnante e sopravvenuta carenza di interesse, non determina la soccombenza e la condanna alle spese, quando il venir meno dell'interesse alla decisione sia correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione medesima (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916). 2.1.1.Nella specie, in ogni caso, si osserva che è intervenuto tra le parti atto di transazione, il 18 maggio 2021.
Si tratta di atto successivo all'impugnazione proposta ai soli effetti civili e che disciplina, integralmente, in base ad accordo intervenuto tra le parti, detti effetti. Ciò impone di prendere atto dell'assenza di soccombenza della parte rinunciante all'impugnazione. Sicché, non consegue alla rinuncia, visto il tenore della transazione allegata, la condanna alle spese della rinunciante, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 18/06/2021 Il consigliere estensore arba