Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35035/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35035/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35035/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLETTI PATRIZIO nato a NAPOLI il 29/12/1959 avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO VCE9 ha concluso chiedendo;( /L( - rudito il difensore L

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 35035/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
cattiva gestione bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie omissione della contabilità patrocinio non autorizzato colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Tanto senza tenere conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLETTI PATRIZIO nato a NAPOLI il 29/12/1959 avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO VCE9 ha concluso chiedendo;( /L( - rudito il difensore L

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 16 novembre 2018, nei confronti di Marina Cresci (non ricorrente) e Patrizio Galletti, concedendo ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, per Galletti, con rideterminazione della pena in anni tre di reclusione, rideterminando anche la durata di quelle accessorie fallimentari, in una misura pari alla pena principale irrogata, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 216, comma 1, n. 1 e 2 , 219, comma 2, n. 1, 223 Legge fall. 1.1.

La pronuncia attiene alla bancarotta patrimoniale e documentale, ascritta al Galletti quale amministratore unico, dal 8 febbraio 2010 al 2 aprile 2012 ( prima dell'ultimo titolare ), della Più Gas service s.r.I., dichiarata fallita il 19 novembre 2013, attuati mediante distrazione di poste attive indicate nell'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2010, oltre ad immobilizzazioni materiali, crediti, nonché la sottrazione e distruzione delle scritture contabili, mai consegnate agli organi fallimentari.

2. Avverso la pronuncia propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando tre vizi. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216 Legge fall., comma 1 n. 2 e vizio di motivazione. Con l'appello si dava atto che Galletti aveva trasmesso le scritture contabili al successivo amministratore e, quindi, dal punto di vista dell'elemento oggettivo, non potrebbe ascriversi al precedente amministratore la sottrazione o distruzione delle scritture contabili accertata alla data del fallimento.

Ciò, peraltro, in un caso come quello in esame, in cui la declaratoria da parte del Tribunale fallimentare è avvenuta nel 2013, quasi due anni dopo il passaggio di consegne. Il precedente amministratore, secondo la difesa, non può ritenersi, dunque, responsabile della tenuta delle scritture anche dopo la dismissione della carica (si richiamano, in tale senso : Sez. 5, n. 1598 del 2019; n. 21818 del 2017) in assenza di elementi per reputare, nel periodo successivo, non dismessa di fatto la funzione gestoria dell'ente. In secondo luogo, si osserva che la sentenza non ha esteso l'indagine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, desunto dalla distrazione dell'attivo senza alcuna argomentazione sul dolo specifico richiesto. 2.2.

Con il secondo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art.216, comma 1, n. 1 Legge fall. e correlato vizio di motivazione. La posta attiva, per il valore che si assume distratto in quanto indicato nell'ultimo bilancio, al 2010, viene attribuita a Galletti senza motivazione.Tanto, a fronte del motivo di appello con il quale si era rilevato che l'attivo, indicato nella imputazione, risale a tre anni prima del fallimento senza specificare se la spoliazione sia o meno avvenuta dopo la sua dimissione. Gli atti distrattivi, per il ricorrente, devono essere inquadrati temporalmente e l'indagine deve verificare l'eventuale esistenza di accordi con il nuovo amministratore.

Si richiamano, sul punto, precedenti di legittimità. Inoltre, quanto all'elemento soggettivo del dolo generico, la difesa aveva introdotto elementi, quali il tempo trascorso tra la condotta e la dichiarazione di fallimento, la perdurante attività della società, durante l'amministrazione successiva, la stipula di un contratto di locazione, del tutto trascurati dal giudice del gravame. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è infondato. Va preliminarmente rilevato che, dalle convergenti sentenze di merito, emerge che il passivo della società fallita, si è formato integralmente nell'epoca in cui era amministratore di diritto l'odierno ricorrente, mentre la società, durante il periodo in cui era formalmente amministrata dal sedicente cittadino rumeno Alinei (a partire dal 30 gennaio 2012, con successiva cessione di quote al 100% al predetto in data 16 maggio 2012) non aveva operato, tanto da indicare quest'ultimo quale mero prestanome individuato proprio per sottrarsi al pagamento di fornitori e dell'istituto di credito per effetto delle fideiussioni rilasciate.

Dunque, alla luce di tale dato di fatto, appare non manifestamente illogico il ragionamento della Corte territoriale che ascrive al precedente amministratore la sottrazione e comunque, l'occultamento delle scritture contabili. Del resto la diversa prospettazione formulata, secondo la quale il Galletti avrebbe trasmesso le scritture contabili al successivo amministratore con conseguente insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, non può essere valutata dal giudice di legittimità perché pretenderebbe il riesame di elementi di prova e risultanze documentali non consentito in questa sede (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv.254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Alla stregua di tale ragionamento, dunque, non appare conferente al caso al vaglio la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente secondo la quale il precedente amministratore non può ritenersi responsabile della tenuta delle scritture anche dopo la dismissione della carica, perché questo indirizzo presuppone l'assenza di elementi di fatto per reputare non dismessa, di fatto, la carica nel periodo successivo.

Nel caso di specie, invece, la motivazione non manifestamente illogica della Corte territoriale valorizza l'effettiva riferibilità delle scritture al Galletti, il quale ha depositato l'ultimo bilancio, al 31 dicembre 2010, approvato con verbale del 20 marzo 2011, ha effettuato una cessione di quote al 100% al nuovo amministratore, poi in realtà risultata non effettiva e in assenza di prova del relativo pagamento. Si è sottolineata, peraltro, l'assoluta assenza di attivo registrata dagli organi della procedura, a fronte di un attivo risultante dall'ultimo bilancio come pari ad euro 1.130.044,00, con crediti esigibili per euro 780.214,00 oltre a disponibilità liquide per oltre 45.000,00 euro.

Con riferimento all'elemento soggettivo del reato è noto che, secondo questa Corte (ex multis, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904) in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa, in seno all'art. 216, comma 1, lett. b), Legge fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

Ciò posto, si osserva che dal complesso della motivazione si evince anzi che l'occultamento delle scritture contabili è stato strumento per evitare di dimostrare, in sede fallimentare, la sorte dei beni e delle attività ricevute nel periodo cruciale della vita dell'ente (anni 2010-2012), quando si è formato il passivo e durante il quale unico dominus era il ricorrente, il cui dolo specifico, quindi, risulta ampiamente descritto dal giudice di secondo grado. 1.1. Il secondo motivo è infondato. La specifica offensività della condotta ascritta all'imputato, insita nella nozione di distrazione, consiste nel distogliere un'attività, in questo caso rappresentata dal danaro liquido rimanenze, immobilizzazioni materiali, crediti, alla loro naturale funzione di garanzia della generalità dei creditori.

E', peraltro, pacifico, secondo l'insegnamento costante di questa Corte, che costituiscano distrazione le condotte che determinano fuoriuscita fisica o giuridica di cespiti o ricchezza dal patrimonio dell'impresa o quelle che, pur non passando attraverso tale fuoriuscita, determinano, comunque, un vincolo per il patrimonio dell'impresa, creando obbligazioni pertinenti alla destinazione di un bene o, in ogni caso, idonee a ricadere sul patrimonio nella sua globalità. Parimenti, è insegnamento costante quello per cui la condotta è integrata anche da quei comportamenti che, seppure tenuti nell'esercizio di facoltà legittime, si rivelino strumentali a rendere più difficoltosa la futura liquidazione del patrimonio aziendale.

Ciò, considerata la natura della bancarotta patrimoniale quale reato di pericolo, per la cui configurabilità non è necessario si verifichi un effettivo pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Inoltre, si è sostenuto che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'insolvenza non si era ancora manifestata (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942). Orbene, i giudici di merito, nella specie, hanno accertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo, nonché l'elemento soggettivo, rappresentato dal mero dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", la condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, il contesto in cui la società operava alla data dell'ultimo bilancio, evidenziando l'assenza di giustificazione per la riscontrata assoluta mancanza di poste attive, pur risultanti alla data dell'ultimo bilancio. 1.2.

Il terzo motivo è inammissibile. Si censura, invero, il giudizio di bilanciamento operato in sede di merito. Tanto senza tenere conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148;

Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Orbene la motivazione della Corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda proprio sui parametri di cui all'art. 133 cod. pen., considerato il comportamento dell'imputato, indicato come investito di responsabilità di grado consistente anche rispetto alla coimputata non ricorrente; sicché la decisione sul punto non può ritenersi né arbitraria, né illogica.2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 18/06/2021 Il consigliere estensore Il Presidente BarbA ra Calaselice g 1 il r t-ia'ut`-^n.., DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1-21.3DIZIARIO nzuise CORTE DI CASSAZTOM carreme -e`(),P - g QkkAS. A • i .1 r Q.kfws, A A ( o I u 6 \ ,‘L't r) , 9 Us, Vt,.) /VU'iLk CU, 1- 2 Cku C Q, okA \, A ),2 C , fk,t (--; A i, (, e g.\ cep,iC, L\i k- -5` eu, 9 ZA AQC, DA, A1/4