Sentenza — n. 35034/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl primo motivo è inammissibile per assenza di specificità.Al riguardo, occorre chiarire che il vizio motivazionale che si traduca nel travisamento della prova, ossia nell'utilizzazione - qui specificamente lamentata - di un'informazione inesistente (o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti), assume rilievo in quanto emerga la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (v., ad es., i principi ribaditi, di recente, da Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117 - 01.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35034/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 200, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ripercorrendo i motivi già in esso esposti.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMITO NICOLA nato a ROMA il 12/10/1945 avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; u.5,1to il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO cKha concluso chiedendo 2,-z‹.7: 2-3 e_ (3 2-`2 I o il difensore .2,2 Cu'
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di Comito Nicola, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, seconda ipotesi, contestati con riferimento al fallimento della Icla s.r.I., dichiarato il 29/02/2012, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari in anni quattro, confermando nel resto. In particolare, al Comito è contestato di avere, quale legale rappresentante - liquidatore dal 18/01/2010 al 29/02/2012 - della Icla s.r.l. distratto la somma di 114.720 euro in favore della neocostituita Consultservice s.r.l. della quale il Comito era socio, nonché di avere distratto merci e beni strumentali del valore di 200.000 euro circa, e di avere altresì tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
2. Avverso la pronuncia del giudice del gravame ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, sviluppando otto motivi di impugnazione, di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Denuncia, innanzitutto, vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione all'affermazione di responsabilità relativamente alla distrazione della somma di euro 114.720 in favore della Consultservice s.r.I.. La sentenza della Corte, territoriale nel motivare la sussistenza del reato di bancarotta per distrazione delle somme di danaro in favore della società testè indicata, è incorsa in un decisivo, evidente, vizio motivazionale che ha compromesso l'intera impostazione ricostruttiva della fattispecie.
In particolare - osserva il ricorrente - fa riferimento a fatture emesse dalla società fallita verso la Consultservice per importi corrispondenti a quelli di cui alla movimentazione bancaria laddove fu la Consultservice ad emettere fatture verso la Icla per le somme che si assumono distratte. Tale errore motivazionale ha comportato che la corte territoriale omettesse del tutto di argomentare e ragionare sulla reale finalità dei versamenti effettuati in favore della Consultservice, giustificati proprio dalle fatture da quest'ultima emesse nei confronti della Icla. 2.2.
Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla distrazione delle somme in favore della Consultservice con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.La Corte territoriale non ha fatto buon governo degli insegnamenti di questa Corte in punto di dolo generico e quindi di consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Ed infatti essa, al fine di dimostrare la sussistenza della componente soggettiva in capo al Comito, nella sua motivazione, avrebbe dovuto seriamente valorizzare gli indici della distrazione e cioè argomentare, in maniera logica e priva di contraddizioni, quantomeno che i versamenti asseritamente distrattivi in favore della Consultservice erano stati consapevolmente predisposti ed eseguiti dal Comito per finalità diverse dall'adempimento delle obbligazioni societarie.
Così non è stato, con evidente omissione di un preciso dovere motivazionale. La Corte territoriale, oltre a non argomentare e a non valutare gli indici di presunzione dell'effettiva pericolosità dei versamenti delle somme eseguiti in favore della Consultservice rispetto all'integrità del patrimonio societario della Icla, non ha neppure dedotto alcunché in merito all'accertamento della consapevolezza e volontà del Comito rispetto alla sua condotta pericolosa, e, in modo evidentemente contraddittorio con la ritenuta sussistenza del dolo per l' assenza di ipotesi ricostruttiva alternativa, ha comunque rappresentato che le somme, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero state il compenso del Comito quale liquidatore della Icla.
La imputabilità di tali somme al compenso di liquidatore è in ogni caso supportata da una delibera assembleare acquisita agli atti, antecedente agli esborsi, e confermata sia dai soci che dai consulenti escussi in dibattimento. Il Comito ebbe ad effettuare quei versamenti in suo favore con la convinzione di eseguire il pagamento del proprio compenso quale liquidatore e con la consapevolezza che essi non avrebbero potuto rappresentare un pericolo per la garanzia patrimoniale della società, tenuto conto che nel patrimonio di questa figuravano un immobile, una serie di crediti, liquidità di conto corrente, rendite per l'affitto dell'immobile. 2.3.
Col terzo motivo deduce violazione di legge e vizio argomentativo in relazione alla distrazione di merce e beni strumentali, con riferimento alla ritenuta sussistenza sia dell'elemento oggettivo che soggettivo del reato. Si è invero dimostrato che le merci non rinvenute erano state in parte vendute prima del fallimento (come da fatture allegate e liquidità esistente sui conti correnti della società che ancora all'epoca del fallimento ammontavano ad euro 170.000), e, in altra parte, erano oggetto di furto. La corte territoriale, nel confutare tali argomenti posti a giustificazione del mancato rinvenimento dei beni, ha sovrapposto aspetti diversi facendo confusione.
Ha innanzitutto sovrapposto differenti circostanze trattando unitariamente, e senza soluzione di continuità, il tema delle rimanenze di magazzino a quello rappresentato dal pagamento di una fattura emessa dalla società fallita, evidenziando in particolare che trattasi di fattura (utilizzando il singolare) priva di causale e che non era stata ammessa al passivo; laddove la difesa aveva prodotto una pluralità di fatture a giustificazione della mancanza delle rimanenze di merci. Ciò peraltro senza considerare che non potesse ritenersi neppure certa la esistenza delle rimanenze, estrapolata da un mero dato contabile, non verificato nel suo valore patrimoniale effettivo. 2.4.
Col quarto motivo deduce erronea applicazione della legge processuale in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all'art. 521 codice di rito. La Corte territoriale, includendo nella motivazione come indice della contestata distrazione il pagamento della fattura di importo di oltre 150.000 euro emessa dalla Ico s.r.l. per lavori di ristrutturazione del capannone di proprietà della Icla, quando la stessa era in liquidazione, ossia una condotta non oggetto di contestazione, ha finito col violare il principio di correlazione di cui all'art. 521 citato. 2.5.
Col quinto motivo deduce violazione di legge e vizio argomentativo in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo. Ancorché nel capo di imputazione venga evidentemente contestata una condotta inquadrabile nella bancarotta documentale cosiddetta generica, nella motivazione della sentenza, invece, nel passaggio motivazionale in cui si descrive la giustificazione dell'accertamento del reato distrattivo, la Corte di Appello ragiona in termini di scomparsa della documentazione contabile con evidente riferimento all'accertamento della condotta dell'imputato di sottrazione o distruzione dei documenti contabili societari, e cioè con riferimento all'ipotesi di bancarotta documentale cosiddetta specifica.
La Corte territoriale è quindi incorsa in una manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di accertamento dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta documentale indicando illegittimamente a carico del Connito entrambe le ipotesi alternative ed inconciliabili del reato di bancarotta documentale in esame. Contestualmente la Corte è intervenuta in una grave omissione perché nulla motiva in ordine all'accertamento del dolo richiesto dalla fattispecie di bancarotta documentale in questione. Innanzitutto non si evince nella motivazione della sentenza l'accertamento del dolo specifico che sarebbe richiesto dalla fattispecie di bancarotta documentale specifica; e, pur valendo ritenere che la Corte territoriale abbia fatto riferimento solo alle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale generica (e ciò in contrasto con l'affermata scomparsa della documentazione), nella motivazione della sentenza impugnata non si rinvengono comunque argomenti idonei a giustificare la ritenuta piena consapevolezza da parte del ricorrente della condotta diretta a rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società fallita (richiesta ai fini dell'integrazione della fattispecie cosiddetta di bancarotta generica). 2.6.
Col sesto motivo deduce violazione di legge e vizio argomentativo in relazione al risarcimento del danno, facendo leva sulla circostanza dell'intervenuto accordo risarcitorio col curatore del fallimento, e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; oltre che in relazione alla omessa valutazione dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, ult. comma, i.fall. 2.7. Col settimo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego della rinnovazione istruttoria, ai sensi dell'art. 603 codice di rito, per una nuova escussione del curatore del fallimento in merito all' accordo risarcitorio con la curatela, intervenuto successivamente alla deposizione del predetto in dibattimento, a cui aveva fatto seguito l'effettivo, integrale, risarcimento del danno da parte dell'imputato. 2.8.
Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio argomentativo in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la emergenze di diversi elementi positivi di valutazione al riguardo (tra i quali in particolare l'incensuratezza e il comportamento assunto nell'ottica di elidere le conseguenze del reato . Indi insta per l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 200, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ripercorrendo i motivi già in esso esposti.
4. È stata depositata memoria difensiva nell'interesse dell'imputato contenente note di replica e conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità.Al riguardo, occorre chiarire che il vizio motivazionale che si traduca nel travisamento della prova, ossia nell'utilizzazione - qui specificamente lamentata - di un'informazione inesistente (o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti), assume rilievo in quanto emerga la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (v., ad es., i principi ribaditi, di recente, da Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117 - 01.
Ora, il rilievo che la sentenza impugnata reiteratamente affermi che è stata la fallita a emettere fatture è una svista che non incide sul fatto che la medesima sentenza esattamente individua i prelievi operati durante la liquidazione in favore della Consultservice s.r.I., sottolinea che quest'ultima società era riconducibile al Comito ed era inattiva, puntualizza che di tali somme non è stata trovata traccia significativa (se non per importo minimo) nei conti della destinataria. In altre parole, l'errata menzione delle fatture non elide la portata dei restanti dati.
In altri termini, l'equivoco nel quale incorre l'estensore non rappresenta l'utilizzo di una prova inesistente, perché la prova indicata - che non esiste - non è logicamente stata utilizzata per fondare la decisione. Nel motivo di ricorso viene poi fatto un cenno all'attività di consulenza per liquidatore e staff, richiamando la delibera assembleare del 05/02/2010. Tuttavia, per quanto emerge dalle indicazioni del ricorso, il compenso sarebbe stato deliberato per Comito e non in favore della società. In ogni caso, il ricorrente solo in memoria osserva che i sindaci non erano mai stati sentiti (laddove la sentenza impugnata fa riferimento agli accertamenti operati dal curatore quanto alla mancata conoscenza da parte dei sindaci stessi del compenso, talché il rilievo difensivo è privo di specificità) e del tutto genericamente, sempre nella memoria, si confronta con il dato che il compenso non fosse registrato nelle scritture, a conferma della valutazione di inattendibilità della documentazione prodotta: si tratta di valutazione di merito che non presenta alcun profilo di illogicità.
2. Quanto ai secondo motivo si osserva che lo stesso principio di diritto, affermato nella giurisprudenza di questa Corte, a cui ha inteso fare riferimento il ricorrente per contestare la prova della sussistenza della distrazione della somma di euro 114.720 - quello secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa ( Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017„ Sgaramella, Rv. 27076301) - impone di ritenere manifestamente infondata la censura mossa sulla scorta di esso.
Ed invero, nel caso di specie, la corte territoriale ha piuttosto messo in evidenza, innanzitutto, proprio come il versamento delle somme in favore del Comito - che non contesta l'introito risultante peraltro da bonifici ed assegni - fosse intervenuto tramite società di recente costituzione di cui era socio lo stesso ricorrente, la Consultservice s.r.I., e come tale fuoriuscita di danaro, per le ragioni esplicitate nell'esame del primo motivo, fosse rimasta priva di una idonea e legittima giustificazione; e ha al contempo sottolineato anche che la pluralità dei debiti societari della Icla erano venuti a maturazione già nel 2009 - nell'anno antecedente all'assunzione della carica di liquidatore da parte del Cornito - risalente al 18/01/2010 - per l'insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare l'intera posizione debitoria della società (circostanza che determinava uno stato di insolvenza irreversibile sfociato nella dichiarazione di fallimento), citando al riguardo il decreto ingiuntivo e relativo precetto emessi nei confronti della società in tale periodo.
Ha, in particolare, la Corte territoriale pure inteso porre in luce che la Consultsevice, ovvero la società in favore della quale il Comito aveva emesso bonifici per complessivi euro 144.000 senza una causale, di nuova costituzione - risultando costituita subito dopo la nomina a liquidatore del Comito - era inattiva, e ciò nonostante risultava essere stata destinataria, oltre che delle somme oggetto di distrazione, di fatture emesse dalla Icla nei suoi confronti. Fattori tutti, questi, ritenuti evidentemente idonei a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei crediti, comunque già esistenti all'epoca della distrazione, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa posta in essere.
A ciò si aggiunge che la giustificazione addotta dal ricorrente in ordine all'introito della somma di 114.720 è stata ritenuta palesemente inattendibile dai giudici di merito.Invero, come sopra rilevato, esiste non solo una diversità, formale e sostanziale, tra il creditore del compenso (il Comito, fosse pure il corrispettivo destinato anche a retribuire un non meglio precisato staff del primo) e il percettore delle somme, ma soprattutto quest'ultimo è risultato essere una società di capitali amministrata da altri priva di risorse, e in sostanza inattiva, nonché sconosciuta a tutti i soci della Icla s.r.1; si è, inoltre, osservato che il preteso compenso che sarebbe stato stabilito in favore del Comitato dall'assemblea dei soci il 05/02/2010 - il cui verbale è documentato semplicemente da un foglio separato e neppure trascritto, come detto, nei libri sociali - non coincide affatto con le ingenti somme elargite alla Consultservice s.r.1.; infatti in quel verbale viene stabilito in favore del liquidatore esclusivamente l'emolumento di 63.000 € (comprensivo della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali) fino al 31/10/2010 e non oltre; emolumento sulla cui congruità, a fronte di una liquidazione non complessa, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, è dato di per sé sollevare dei dubbi - così testualmente nella sentenza di primo grado - laddove si consideri che la società Icla era inattiva e versava evidentemente già in una situazione di dissesto che sfociava nella dichiarazione di fallimento.
Lo stesso collegio sindacale, come precisato dalla corte territoriale, non era risultato a conoscenza, per quanto accertato dal curatore, della circostanza del compenso stabilito in favore del liquidatore Comito. In altri termini, è proprio la puntuale ricostruzione materiale delle condotte a sorreggere le conclusione della consapevole volontà dell'autore di mettere concretamente a repentaglio le ragioni creditorie. La pericolosità è confermata dall'estraneità dei versamenti rispetto ai fini imprenditoriali in un contesto nel quale, secondo la sentenza impugnata, l'insolvenza rimonterebbe al 2009, mentre le condotte imputate al Comito risalgono all'assunzione della carica di liquidatore nel gennaio 2010.
Il riferimento del ricorso alle attività è del tutto generico, poiché esse vanno valutate in relazione alle passività della società. Né è dato cogliere alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza, laddove, da un lato, assume l'estraneità della destinataria dei pagamenti ai rapporti negoziali con la fallita e, dall'altro valorizza, la riferibilità della prima all'imputato. La critica sovrappone piani che vanno tenuti distinti: l'estraneità della destinataria rispetto alla fallita sottolinea la sottrazione di risorse non giustificata da impegni negoziali assunti dalla seconda nei confronti della prima - e quindi il carattere distrattivo dell'operazione; la riconducibilità della destinataria al Comito illumina in termini solari l'elemento soggettivo del reato attribuito a quest'ultimo, diretto beneficiario della distrazione stessa.
3. Il terzo motivo che contesta la distrazione delle rimanenze di merci e dei beni strumentali è meramente reiterativo e, quindi, aspecifico, avendo la Corte di appello fornito congrua risposta a quanto già analogamente esposto al riguardo in appello. Innanzitutto, deve premettersi che il dato delle rimanenze (parquet, infissi, porte, legname, ecc.) risulta pacificamente acclarato anche alla stregua delle risultanze dibattimentali, come emergenti dalla ricostruzione delle conformi pronunce di merito, e che non è stato ritenuto invece parimenti acclarato quello dell'asserito furto denunciato nel 2010 dal Comito, che, secondo l'impostazione difensiva, avrebbe interessato le rimanenze non oggetto di alienazione durante la fase liquidatoria; tale circostanza è rimasta affidata alla prospettazione del ricorrente e alla generica affermazione di qualche testimone, superate dalle puntuali dichiarazioni del teste oculare, Santini, titolare di impresa operante nella medesima sede della fallita, che ebbe a riferire di avere avuto modo di assistere all'asporto, nel periodo antecedente al fallimento, dei beni della Icla che erano stati portati via mediante ripetuti e regolari carichi su camion (laddove la denuncia faceva riferimento ad un limitato quantitativo di materiale ai danni peraltro anche di altra impresa).
D'altronde anche per le asserite vendite di una parte della merce, che il ricorrente assume essere intervenute in contanti, sono adombrati seri dubbi dai giudici di merito che razionalmente evidenziano, oltre al dato già di per sé anomalo della riscossione in contanti dei corrispettivi - comunque non rinvenuti - e dell'assenza di riscontri contabili, anche la circostanza che esse risultavano in parte intervenute in favore dei soci e di una società, la Trading Italia, che già all'epoca era inattiva e non reperibile. Il ricorrente nel riproporre i temi qui trattati, non si è adeguatamente confrontato con tali congrue annotazioni che hanno indotto i giudici di merito a concludere per la sussistenza anche della distrazione delle merci e dei beni strumentali.
A conferire definitiva pregnanza alle ragioni poste a base delle conformi pronunce di merito, si rammenta che in ogni caso il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (cfr.
Sez. 5 n. 44891/2008); di talché esso può intervenire anche mediante la vendita del bene. L'ablazione è attività astrattamente legittima e lecita se mira alla realizzazione delle finalità dell'impresa. La liceità, però, è un valore che va accertato in concreto. Anche un atto tipico dell'impresa può essere considerato infatti "distrattivo" o "dissipativo" del patrimonio aziendale, quando viene compiuto con finalità diverse rispetto a quelle compatibili con l'oggetto sociale e vi è un'accettazione preventiva, esplicita o implicita, del risultato negativo di una determinata operazione nei confronti della massa dei creditori.
La cessione a titolo oneroso, il distacco del bene e dell'attività, con adeguata contropartita, persegue una finalità aziendale, quando viene conservata, con l'acquisizione della controprestazione, l'integrità del detto patrimonio sociale. Il rapporto sinallagmatico deve però, ovviamente, essere integrale, effettivo e non fittizio, perché, diversamente, la bancarotta per distrazione si configura pienamente nelle ipotesi sia di apparente cessione del bene, occultato a vantaggio dell'imprenditore, sia di apparente acquisizione del corrispettivo, rimasto nella propria o nell'altrui disponibilità e mai entrato nella effettiva della società fallita, sia, infine, di acquisizione di un corrispettivo parziale; e nel caso di specie, per stessa ammissione del ricorrente, si sarebbe in ogni caso trattato di vendita con corrispettivo in contanti, della cui sorte non sono state fornite notizie precise e documentate, giacché, in difetto di ogni puntuale indicazione, è meramente congetturale il riferimento del ricorrente agli importi risultanti in cassa, come il frutto delle alienazioni delle quali si tratta.
Ancora, il ricorso è generico, poiché contesta l'assenza di materiale illustrazione o ricognizione dei beni assistita da inventario (ma nell'esame del quinto motivo, lo stesso ricorrente ammette che l'esistenza dei beni emerge dal bilancio al 2009), menziona non meglio specificate fatture; menziona furti aventi oggetti non chiari, valorizza un saldo di conto corrente solo congetturalmente riferibile alle vendite. Indi, in conclusione, trattandosi, nel primo caso di cui al secondo motivo, di imputare specifici prelievi a determinate destinazioni, e nel secondo di cui al presente motivo, di individuare le sorti dei beni della società non rinvenuti e del denaro che si assume ricevuto in corrispettivo delle vendite effettuate, in mancanza di dati certi, le indicazioni offerte si risolvono, in buona sostanza, in mere prospettazioni non idonee a costituire quella valida giustificazione richiesta anche dalla giurisprudenza di questa Corte affinché l'atto di distacco di un bene della società possa ritenersi, appunto, lecito e coerente con l'attività della fallita.
4. Il quarto motivo è inammissibile, per carenza di interesse, in quanto il riferimento alla fattura per 150.000 euro, emessa dalla Ico s.r.l. nei confronti della fallita, per presunti lavori di ristrutturazione del capannone nella fase della liquidazione, a cui pure fanno riferimento i giudici di merito, serve nell'economia della decisione solo ad esprimere, senza alcuna reale ricaduta decisionale, una ritenuta anomalia gestionale. Ma, come detto, né assume significato dimostrativo dei fatti attribuiti all'imputato né fonda l'attribuzione di fatti non contestati, né è stato valorizzato ai fini della dosimetria della pena.
5. Il quinto motivo è inammissibile per assenza di specificità, in quanto sposta il fuoco della motivazione della pronuncia impugnata dando peso ad un aspetto - scomparsa della documentazione contabile - che non costituisce affatto il fulcro della decisione in punto di confermata sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale cd. generica (quella di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216 I.fall.) e che è stato indicato, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente, in occasione della motivazione relativa alla bancarotta patrimoniale ( ritenuta supportata anche dall'assenza di riscontri contabili); esso pertanto è del tutto inconferente e privo di pregio.
La Corte territoriale, lungi dal ravvisare il reato di bancarotta fraudolenta documentale per occultamento in luogo o in aggiunta di quello contestato, si limita semplicemente a rilevare, ai fini che occupano, che parte della documentazione contabile non risultava proprio consegnata al curatore - senza che fossero fornite indicazioni in ordine a tale mancanza - e che in ogni caso riguardo a quella rinvenuta ed analizzata si dovesse ritenere raggiunta la prova della sua tenuta in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; e quanto all'elemento soggettivo ha evidenziato che, da parte dell'imputato, non vi era stata neppure - a compensazione della inadeguatezza contabile - una collaborazione finalizzata a rendere in qualche modo ricostruibile le vicende societarie da parte del Comito (che come precisato nella pronuncia di primo grado era comunque un ragioniere).
D'altra parte, occorre aggiungere che il giudizio di impossibilità o di estrema difficoltà ricostruttiva del patrimonio e del movimento degli affari va apprezzato in termini complessivi e non esclude che da singoli dati contabili possano trarsi elementi utili per la verifica di ipotesi distrattive. In altri termini, se dalle scritture ad una certa data si apprezza la consistenza dei beni di magazzino (come si anticipava, è proprio in questo luogo che il ricorrente coglie nel bilancio al dicembre 2009 l'indicazione dei beni di magazzino) è ben possibile fondare su tali risultanze l'onere del fallito di spiegare la destinazione dei beni laddove la successiva documentazione contabile, assente o mal tenuta, non consenta di seguire le sorti degli stessi.In tale contesto, il riferimento ad un frammento di dichiarazione del curatore non scalfisce il giudizio di inidoneità ricostruttiva delle scritture contabili e ancor meno si apprezza, alla luce della generica formulazione del ricorso, il significato che dovrebbe assumere l'attestazione del professionista allegata all'istanza di concordato preventito.
6. Quanto alle attenuanti delle quali si lamenta il mancato riconoscimento col sesto motivo, è solo il caso di osservare che i giudici di merito hanno al riguardo precisato che la proposta transattiva di restituzione della omnicomprensiva somma di 36.000 euro di cui all'accordo transattivo datato 01/07/2016 - peraltro risalente, secondo quanto indicato nello stesso ricorso, ad epoca successiva all'inizio del giudizio - , che sarebbe rimasta senza effetto secondo quanto riporta la corte territoriale nella sentenza impugnata, non può ritenersi questione rilevante ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen., tenuto anche conto dell'entità del divario esistente tra il passivo accertato e l'attivo.
Il ricorrente assume di aver comunque versato la somma di cui all'accordo transattivo, ma di là di tale circostanza ciò che qui rileva è che, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen., presuppone che la riparazione sia integrale, sicché non configura la predetta attenuante la transazione il cui oggetto risarcitorio sia caratterizzato dalla non integralità, implicando ordinariamente una parziale rinuncia alle pretese creditorie (Cfr. tra tante, Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019 Rv. 278315 - 01, che, in applicazione del principio, ha ritenuto esente da censure la sentenza che, in assenza di attestazione di integrale ristoro, aveva escluso la circostanza attenuante in relazione all'accordo transattivo intervenuto tra l'imputato e la curatela); integralità che nel caso di specie risulta esclusa dalla corte territoriale con motivazione che, alla luce delle condotte distrattive che sono rimaste accertate, non presenta alcun profilo di illogicità.
Quanto poi alla ulteriore attenuante, quella di cui all'art. 219, ult. comma, I.fall. pure invocata in conseguenza dell'intervenuto accordo transattivo, si osserva che l'entità delle distrazioni accertate e la rilevanza delle irregolarità contabili rende la doglianza priva di qualunque specificità. A fronte di tali dati, peraltro, il ricorrente non ha offerto specifici elementi valutativi ai fini della attenuante in questione; di talché il motivo si appalesa sul punto generico (ed invero, in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti:
Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, Rv. 277243 - 01 ). Manifestamente infondato è poi il richiamo al risarcimento del danno, per l'assorbente ragione che l'art. 219, ult. co ., I. fall. individua come oggetto della valutazione il pregiudizio provocato dai fatti di cui al primo comma dello stesso art. 219, che si cristallizzano con la dichiarazione di fallimento: in altre parole, il risarcimento è un posterius che può assumere distinta rilevanza mitigatrice ma ch nulla ha a che fare con la misura del danno provocato - in questo caso - dai fatti distrattivi.
Anche in questo caso, pertanto, le doglianze, come nei restanti motivi, presentano profili di manifesta infondatezza o assenza di specificità e vanno giudicate i na m mssi bili.
7. Il diniego della rinnovazione istruttoria, censurato genericamente col settimo motivo, è stato oggetto di motivazione da parte della corte territoriale che ha affrontato la questione del riesame del curatore dando specifica risposta al riguardo; peraltro, attraverso la complessiva motivazione resa in punto di valutazione dell'accordo transattivo (alla luce delle considerazioni di cui al punto 6 della presente motivazione), sono da ritenere ulteriormente spiegate le ragioni per le quali è stata ritenuta superflua la nuova escussione del curatore.
8. Quanto, infine, al rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è il caso di rammentare che costituisce jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); di talché deve ritenersi giustificato il detto diniego anche se si fondi sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili; laddove nel caso di specie sono state individuate, con indicazione adeguata e logica, le ragioni del mancato riconoscimento in determinate circostanze specifiche, quali l'importanza del contributo offerto dall'imputato per la realizzazione delle condotte criminose e del danno arrecato alla massa fallimentare.
La concessione delle attenuanti generiche richiede, infatti, l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva; ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette - come certamente nel caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460;
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768); laddove, peraltro, l'incensuratezza non è più sufficiente, dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concessione dell'attenuante in parola.
9. Dalle ragioni esposte deriva pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e c