Sentenza — n. 35033/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: COPPOLA ANTONINO nato a ALCAMO il 07/03/1930 CAVARRETTA ROSA nato a ALCAMO il 28/07/1937 COPPOLA GIANFRANCO nato a ALCAMO il 18/05/1970 CANNIZZARO PIETRA nato a PALERMO il 29/12/1972 COPPOLA ILLUMINATO nato a ALCAMO il 03/01/1960 COPPOLA MARGHERITA nato a ALCAMO il 06/11/1961 avverso la sentenza del 28/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; \u—d-rt-di il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO , ‘ , thit ha concluso chiedendo; t tLICA--Uà4,- ('D'i eir,i2.- - à-1 Ci -----1--c- ct- eg- 1, re c ( L-A?( re q,k Q A -t)'(:-:) (L'-'')/Ge--, :3)._,9-- • (udirepil difensore La c_e_tA A ( e RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, del 28 novembre 2018, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Trapani, il 28 aprile 2015, nei confronti di Antonino Coppola, Rosa Cavarretta, Gianfranco Coppola, Pietra Cannizzaro, Illyuminato Coppola e Margherita Coppola, assolvendo gli imputati dal reato di cui all'art. 392 cod. pen. perché il fatto non sussiste, nonché da quello di cui all'art. 594 cod. pen. perché non previsto come reato, rilevando l'intervenuta prescrizione dei delitti di minaccia grave, con revoca delle statuizioni civili per i primi due reati e conferma di quelle adottate in relazione ai reati di minaccia. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando con motivo unico, vizio di motivazione in ordine ai reati di minaccia aggravata, violazione di legge processuale e travisamento della prova, illegittima utilizzazione delle dichiarazioni delle parti lese, in violazione degli artt. 197-bis, 210, 64, comma 3, cod. proc. pen., violazione dell'art. 238-bis codice di rito. 2.1.La difesa aveva prodotto, nel giudizio di merito, due sentenze irrevocabili che avevano assolto gli imputati per fatti analoghi a quelli per i quali si procede, ai danni delle stesse parti civili, produzione ammessa dalla Corte territoriale. Di tali sentenze, tuttavia, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto né avrebbero dato peso al valore probatorio dei fatti in essi indicati. Si tratta di fatti analoghi, commessi ai danni delle medesime parti offese Francesco Paolo Cavarretta e suoi familiari, attestanti l'annosa, aspra conflittualità tra le parti, che vede contrapposti due gruppi familiari, aggravata dai rapporti di parentela che ha dato luogo a diversi procedimenti penali a parti invertite. Si tratta di circostanza di fatto, del tutto ignorata dalla Corte territoriale che, invece, assume l'assenza di prova circa fatti per i quali gli odierni imputati avevano assunto la veste di parti lese, mostrando di non aver esaminato le sentenze irrevocabili indicate. 2.2. Si osserva, inoltre, che proprio la veste di persone offese, imputate in altro giudizio, dei dichiaranti escussi nel presente procedimento, nella qualità di testimoni, renderebbe illegittime dette dichiarazioni, posto che queste sarebbero state raccolte in violazione degli artt. 197-bis, 210, 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen. Inoltre, queste dichiarazioni sarebbero state poste a base della condanna senza vaglio della credibilità oggettiva e soggettiva. Ciò, tenendo conto che è stata già ritenuta l'inattendibilità delle dichiarazioni delle odierne parti lese, nell'ambito di diverso procedimento, per fatti analoghi a quelli per i quali si procede. 2.3.Con particolare riferimento ai fatti accaduti il 5 e 6 agosto 2009, si sostiene, inoltre, che le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state del tutto smentite dalla relazione di servizio della polizia giudiziaria, in base alla quale sarebbe emerso che non vi era alcuna lite in corso.Con riferimento, poi, al fatto accaduto in data 5 agosto 2009, si sottolinea la mancanza di una relazione di servizio da parte dei militari che, invece, risultano essere intervenuti sul posto, evidentemente per non aver ravvisato fatti costituenti reato. 3. Con memoria del 11 febbraio 2020, le parti civili, in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti lese, si riportano alla motivazione della sentenza, a pag. 1 e 2. Si evidenzia che i fatti già giudicati sono stati commessi in contesti del tutto diversi, indicando l'inapplicabilità dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. Si ripropone, inoltre, secondo le parti civili, analogo motivo di censura, già vagliato dalla Corte territoriale e non assistito da specificità. Infine, si esclude che, nelle due sentenze citate dai ricorrenti, si sia mai adombrato il minimo dubbio circa l'esistenza di intento menzognero e calunniatorio nei confronti degli imputati, da parte delle odierne parti civili. Si sottolinea, da ultimo, che la Corte territoriale ha svolto il giudizio di credibilità di entrambe le parti lese. Si richiama precedente di questa Corte di legittimità, Sez. 5, n. 68 del 2019 del 11/01/2019, ricorrente Francesco Paolo Cavarretta, odierna parte civile. 4. Il Procuratore generale ha concluso, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44., con requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4.1. La Parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto, in via principale, di volere dichiarare inammissibile il ricorso o, in via subordinata, che lo stesso venga rigettato perché manifestamente infondato. Chiede, inoltre, di volere condannare gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali di costituzione di parte civile sostenute dai propri assistiti per il giudizio di legittimità, come da allegata nota. 4.2. La difesa ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.La difesa ha riproposto, in questa sede, analoghe censure già devolute alla Corte territoriale che questa ha risolto con motivazione non manifestamente illogica ed immune da censure di ogni tipo (cfr. pagg. 1 e 2). Sicché il vizio dedotto è inammissibile perché reiterativo del motivo di gravame (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 1.1.In ogni caso, si rileva che la censura proposta è generica. E' ampiamente consolidata, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione che l'incompatibilità a testimoniare, in capo a coloro che ricoprono contestualmente la veste di imputati e persone offese di reati reciproci, non sussiste in relazione a quei reati che, seppur formalmente tali — nel senso, cioè, di essere stati commessi "da più persone in danno reciproco le une delle altre", così come recita l'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. — siano tuttavia stati consumati in contesti spaziali e temporali del tutto distinti ed estranei e perciò non riconducibili alla previsione della disposizione citata. Invero, se così non fosse, si lascerebbe spazio alla possibilità di denunce strumentalmente finalizzate a creare situazioni di incompatibilità a testimoniare, venendo inammissibilmente ad incidere sul corretto esercizio della giurisdizione, laddove la negazione ai soggetti che versano nella descritta situazione di reciprocità della piena capacità di testimoniare deve ritenersi costituzionalmente legittima unicamente se il presupposto dell'incompatibilità sia ancorato ad un elemento oggettivo, come tale non soggettivamente determinabile a piacimento. Dunque, si ritiene che soltanto se i reati siano stati commessi reciprocamente nel medesimo contesto causale, di spazio e tempo, sussiste la delineata incompatibilità, dovendosi per l'effetto escludere, nel solco di una interpretazione costituzionalmente orientata, le ipotesi il cui il vincolo della reciprocità sia determinato dal comportamento di uno dei soggetti coinvolti (Sez. 2, n. 26819 del 10/04/2008, Rv. 240947; Sez. 5, n. 1898 del 28/10/2010, dep. 2011, in mot.; Sez. 3, n. 26409 del 8/05/2013, Rv. 255578; Sez. 2, n. 4128 del 09.01.2015, Rv. 262369; Sez. 6, n. 6938 del 22/01/2019, Ricciardi, Rv. 275081). Ciò posto, si evidenzia che la censura proposta è affetta da aspecìficità posto che il ricorso non delinea, puntualmente, in che modo il pregresso procedimento renderebbe il presente processo a parti invertite e reciproche, considerato che, invece, si valorizzano soltanto gli annosi rapporti conflittuali tra le parti e l'esistenza di pronunce che vedono coinvolti, nella qualità di imputati, le parti offese del presente procedimento, escusse nella veste di testimoni. 1.1.2. Si osserva, inoltre, che le dichiarazioni testimoniali utilizzate nell'ambito del presente procedimento sono state sottoposte, dalla Corte territoriale, ad approfondita valutazione con riferimento all'attendibilità e credibilità delle persone offese (cfr. pag. 4 della pronuncia impugnata). E' pacifico, poi, che in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non riscontrate né puntualmente dedotte nella specie (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, infatti, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione, nel caso al voglio concluso in senso positivo. 1.1.2.Con particolare, riferimento ai fatti accaduti il 5 e 6 agosto 2009, in definitiva la censura proposta finisce per invocare una (ri)lettura di emergenze probatorie e il (ri)esame di atti (relazione di servizio della polizia giudiziaria) e prove logiche, del tutto inammissibile in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 2. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2.1. Segue, altresì, la condanna degli imputati in solido tra di loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge, sulla base della nota spese depositata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido tra di loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 4.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 392 cod. pen, art. 594 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35033/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 392 cod. pen. perché il fatto non sussiste, nonché da quello di cui all'art. 594 cod. pen. perché non previsto come reato, rilevando l'intervenuta prescrizione dei delitti di minaccia grave, con revoca delle statuizioni civili per i primi due reati e conferma di quelle adottate in relazione ai reati di minaccia. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando con motivo unico, vizio di motivazione in ordine ai reati di minaccia aggravata, violazione di legge processuale e travisamento della prova, illegittima utilizzazione delle dichiarazioni delle parti lese, in violazione degli artt. 197-bis, 210, 64, comma 3, cod. proc. pen., violazione dell'art. 238-bis codice di rito. 2.1.La difesa aveva prodotto, nel giudizio di merito, due sentenze irrevocabili che avevano assolto gli imputati per fatti analoghi a quelli per i quali si procede, ai danni delle stesse parti civili, produzione ammessa dalla Corte territoriale. Di tali sentenze, tuttavia, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto né avrebbero dato peso al valore probatorio dei fatti in essi indicati. Si tratta di fatti analoghi, commessi ai danni delle medesime parti offese Francesco Paolo Cavarretta e suoi familiari, attestanti l'annosa, aspra conflittualità tra le parti, che vede contrapposti due gruppi familiari, aggravata dai rapporti di parentela che ha dato luogo a diversi procedimenti penali a parti invertite. Si tratta di circostanza di fatto, del tutto ignorata dalla Corte territoriale che, invece, assume l'assenza di prova circa fatti per i quali gli odierni imputati avevano assunto la veste di parti lese, mostrando di non aver esaminato le sentenze irrevocabili indicate. 2.2. Si osserva, inoltre, che proprio la veste di persone offese, imputate in altro giudizio, dei dichiaranti escussi nel presente procedimento, nella qualità di testimoni, renderebbe illegittime dette dichiarazioni, posto che queste sarebbero state raccolte in violazione degli artt. 197-bis, 210, 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen. Inoltre, queste dichiarazioni sarebbero state poste a base della condanna senza vaglio della credibilità oggettiva e soggettiva. Ciò, tenendo conto che è stata già ritenuta l'inattendibilità delle dichiarazioni delle odierne parti lese, nell'ambito di diverso procedimento, per fatti analoghi a quelli per i quali si procede. 2.3.Con particolare riferimento ai fatti accaduti il 5 e 6 agosto 2009, si sostiene, inoltre, che le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state del tutto smentite dalla relazione di servizio della polizia giudiziaria, in base alla quale sarebbe emerso che non vi era alcuna lite in corso.Con riferimento, poi, al fatto accaduto in data 5 agosto 2009, si sottolinea la mancanza di una relazione di servizio da parte dei militari che, invece, risultano essere intervenuti sul posto, evidentemente per non aver ravvisato fatti costituenti reato. 3. Con memoria del 11 febbraio 2020, le parti civili, in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti lese, si riportano alla motivazione della sentenza, a pag. 1 e 2. Si evidenzia che i fatti già giudicati sono stati commessi in contesti del tutto diversi, indicando l'inapplicabilità dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. Si ripropone, inoltre, secondo le parti civili, analogo motivo di censura, già vagliato dalla Corte territoriale e non assistito da specificità. Infine, si esclude che, nelle due sentenze citate dai ricorrenti, si sia mai adombrato il minimo dubbio circa l'esistenza di intento menzognero e calunniatorio nei confronti degli imputati, da parte delle odierne parti civili. Si sottolinea, da ultimo, che la Corte territoriale ha svolto il giudizio di credibilità di entrambe le parti lese. Si richiama precedente di questa Corte di legittimità, Sez. 5, n. 68 del 2019 del 11/01/2019, ricorrente Francesco Paolo Cavarretta, odierna parte civile. 4. Il Procuratore generale ha concluso, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44., con requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4.1. La Parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto, in via principale, di volere dichiarare inammissibile il ricorso o, in via subordinata, che lo stesso venga rigettato perché manifestamente infondato. Chiede, inoltre, di volere condannare gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali di costituzione di parte civile sostenute dai propri assistiti per il giudizio di legittimità, come da allegata nota. 4.2. La difesa ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.La difesa ha riproposto, in questa sede, analoghe censure già devolute alla Corte territoriale che questa ha risolto con motivazione non manifestamente illogica ed immune da censure di ogni tipo (cfr. pagg. 1 e 2). Sicché il vizio dedotto è inammissibile perché reiterativo del motivo di gravame (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 1.1.In ogni caso, si rileva che la censura proposta è generica. E' ampiamente consolidata, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione che l'incompatibilità a testimoniare, in capo a coloro che ricoprono contestualmente la veste di imputati e persone offese di reati reciproci, non sussiste in relazione a quei reati che, seppur formalmente tali — nel senso, cioè, di essere stati commessi "da più persone in danno reciproco le une delle altre", così come recita l'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. — siano tuttavia stati consumati in contesti spaziali e temporali del tutto distinti ed estranei e perciò non riconducibili alla previsione della disposizione citata. Invero, se così non fosse, si lascerebbe spazio alla possibilità di denunce strumentalmente finalizzate a creare situazioni di incompatibilità a testimoniare, venendo inammissibilmente ad incidere sul corretto esercizio della giurisdizione, laddove la negazione ai soggetti che versano nella descritta situazione di reciprocità della piena capacità di testimoniare deve ritenersi costituzionalmente legittima unicamente se il presupposto dell'incompatibilità sia ancorato ad un elemento oggettivo, come tale non soggettivamente determinabile a piacimento. Dunque, si ritiene che soltanto se i reati siano stati commessi reciprocamente nel medesimo contesto causale, di spazio e tempo, sussiste la delineata incompatibilità, dovendosi per l'effetto escludere, nel solco di una interpretazione costituzionalmente orientata, le ipotesi il cui il vincolo della reciprocità sia determinato dal comportamento di uno dei soggetti coinvolti (Sez. 2, n. 26819 del 10/04/2008, Rv. 240947; Sez. 5, n. 1898 del 28/10/2010, dep. 2011, in mot.; Sez. 3, n. 26409 del 8/05/2013, Rv. 255578; Sez. 2, n. 4128 del 09.01.2015, Rv. 262369; Sez. 6, n. 6938 del 22/01/2019, Ricciardi, Rv. 275081). Ciò posto, si evidenzia che la censura proposta è affetta da aspecìficità posto che il ricorso non delinea, puntualmente, in che modo il pregresso procedimento renderebbe il presente processo a parti invertite e reciproche, considerato che, invece, si valorizzano soltanto gli annosi rapporti conflittuali tra le parti e l'esistenza di pronunce che vedono coinvolti, nella qualità di imputati, le parti offese del presente procedimento, escusse nella veste di testimoni. 1.1.2. Si osserva, inoltre, che le dichiarazioni testimoniali utilizzate nell'ambito del presente procedimento sono state sottoposte, dalla Corte territoriale, ad approfondita valutazione con riferimento all'attendibilità e credibilità delle persone offese (cfr. pag. 4 della pronuncia impugnata). E' pacifico, poi, che in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non riscontrate né puntualmente dedotte nella specie (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano, infatti, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e parti lese, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione, nel caso al voglio concluso in senso positivo. 1.1.2.Con particolare, riferimento ai fatti accaduti il 5 e 6 agosto 2009, in definitiva la censura proposta finisce per invocare una (ri)lettura di emergenze probatorie e il (ri)esame di atti (relazione di servizio della polizia giudiziaria) e prove logiche, del tutto inammissibile in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 2. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2.1. Segue, altresì, la condanna degli imputati in solido tra di loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge, sulla base della nota spese depositata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido tra di loro alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 4.