Cassation court annuls appeal judgment due to statute of limitations on fraud bankruptcy charge while dismissing civil claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding the criminal charge of fraudulent bankruptcy against Emanuele Profili, ruling that the statute of limitations had expired. While the criminal prosecution was extinguished due to the passage of time, the court declared the civil appeal inadmissible because the statute of limitations for civil claims had not yet run out. Consequently, the defendant was ordered to pay the civil party's legal costs despite the acquittal on criminal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: The rule on statute of limitations is binding in appellate proceedings, requiring the annulment of a judgment declaring a crime extinguished by prescription without remittal.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROFILI EMANUELE nato a ARCEVIA il 26/08/1977 avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO ( ah ha concluso chiedendo. i udito il difensore L e. 47 (3 C,12-A EJA' • Ck '
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, del 12 dicembre 2016, la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza emessa, in data 15 ottobre 2014, dal Tribunale in sede, nei confronti di Emanuele Profili e Roberto Rotatori (non impugnante), ha dichiarato non doversi procedere per il coimputato, diversamente qualificato il reato di cui al capo d), in quello di cui all'art. 217, comma 2, Legge fall., per intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli, nonché ha rideterminato la pena, per Profili, in quella di anni tre di reclusione, con conferma delle restanti statuizioni di primo grado. 1.1.
La pronuncia, parzialmente riformata, aveva condannato Profili per il delitto di cui al capo b), di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, in relazione all'art. 223 Legge fall., alla pena di anni tre mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, con condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. 1.2.Si tratta delle vicende inerenti il fallimento della Stilnovo s.r.l. di cui Profili era stato amministratore di diritto, dal 2 febbraio 2004 al 4 dicembre 2006, dichiarata fallita il 17 marzo 2008, con contestazione della bancarotta fraudolenta fallimentare per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari e di aver tenuto le scritture in modo irregolare attraverso l'utilizzazione di elementi fittizi, introdotti utilizzando fatture inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi, condotta contestata e descritta al capo e).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo nei motivi di seguito riassunti, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., cinque vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione. Si deduce il travisamento di prove acquisite al processo, con particolare riferimento alla deposizione del teste Petrolati, contabile della fallita e di Bucari, l'amministratore di fatto della società. Questi ha sostenuto che la tenuta delle scritture contabili è sempre stata curata presso la sede della società ed era di proprio esclusivo controllo, senza interferenze di terzi tranne che del proprio commercialista.
Non si può ricavare, dunque, a parere del ricorrente, dalla mera carica di amministratore di diritto, la responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale, dovendosi applicare la giurisprudenza maturata in relazione alla bancarotta patrimoniale, per la quale occorre, ai fini del concorso, la piena prova della consapevolezza del soggetto cd. testa di legno, dei disegni criminosi dell'amministratore di fatto. Né tale responsabilità può derivare, soltanto, dalla carica formale e da comportamenti esclusivamente negligenti.2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216 Legge fall., in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Non è emerso dall'istruttoria, a parere del ricorrente, quali scritture contabili siano mancanti o irregolari, mentre è provata la circostanza della consegna da parte dell'amministratore di diritto alla data del fallimento, delle scritture al curatore. L'imputato era al corrente che la contabilità era affidata a professionisti dunque, al più potrebbe configurarsi la fattispecie di cui all'art. 217 Legge fall. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza o illogicità. La condotta è ascrivibile a mera colpa, dunque la Corte territoriale non rende motivazione specifica sul rilievo, mosso con l'atto di appello, risultando indimostrato e non motivato l'elemento soggettivo doloso del reato ritenuto in sede di merito. 2.4.
Con il quarto motivo si rileva, diversamente qualificato il reato ascritto all'imputato, in quello di cui all'art. 217 Legge fall., l'intervenuta prescrizione. 2.5. Con il quinto motivo si chiede, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi, la riforma della sentenza di appello, con riferimento alla liquidazione del danno in favore della costituita parte civile.
3. Il Procuratore generale, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1.La parte civile ha concluso chiedendo la conferma della sentenza e delle statuizioni civili e ha depositato nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato ma, stante l'illegalità delle pene accessorie fallimentari irrogate in primo grado non modificate, quanto alla durata, dalla sentenza censurata, consegue l'intervenuta prescrizione del reato ascritto all'imputato. Il ricorso, invece, agli effetti civili è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1.11 primo motivo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati. Si rileva, infatti, che la sentenza di secondo grado fonda la conferma della condanna su un'articolata e logica motivazione che contiene il chiaro riferimento all'effettiva partecipazione da parte dell'amministratore di diritto, nonché sull'esistenza della posizione di garanzia che, all'assunzione formale della carica, incombe sul medesimo quanto alla tenuta delle scr -ure contabili.Tanto, in linea con l'orientamento pacifico di questa Corte di legittimità secondo il quale, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cd. testa di legno).
Ciò in quanto sussiste il diretto e personale obbligo, in capo all'amministratore formale, di tenere regolarmente e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione - nella specie ricavabile, secondo la motivazione non manifestamente illogica della Corte territoriale, dal comportamento non inerte o di mero prestanome assicurato dal medesimo Profili - dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire o rendere difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari (ex multis, Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950).
Quanto all'elemento soggettivo, si ricava dalla complessiva lettura della motivazione dei conformi provvedimenti di merito, la sussistenza del dolo generico necessario ad integrare la fattispecie contestata. Tanto in linea con l'orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831;
Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225). Peraltro, la Corte territoriale, all'uopo valorizza condotte espressione del ruolo non inerte e di mero prestanome assicurato dal Profili, oltre alle condotte che hanno integrato la contestazione di cui al capo e) (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). In particolare, la pronuncia descrive il ruolo del Profili assumendo che questo si è sostanziato in effettive operazioni per la società (assunzione e licenziamento di dipendenti, dichiarazioni fiscali, prelevamento di contanti presso istituto di credito per la società).
Quindi, questi non era stato del tutto assente dall'esecuzione di atti gestori veri e propri, profilo della motivazione con la quale il ricorso non si confronta specificamente. 1.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla censura relativa alla esistenza di un terzo al quale era stata affidata la tenuta delle scritture contabili si osserva che è principio pacifico, espresso reiteratamente da questa Corte di legittimità, quello secondo il quale non può escludersi la responsabilità dell'imprenditore e, comunque, dell'amministratore di diritto, ove la contabilità sia affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, dovendosi logicamente presumere che la contabilità sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità.
E', infatti, diretto e personale l'obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 25795001; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251) connesso ai doveri di vigilanza e controllo che derivano dalla accettazione della carica (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816).Circa il dedotto intervenuto deposito dei libri contabili agli organi fallimentari, si devolve una censura che presupporrebbe un (ri)esame preliminare delle risultanze probatorie e documentali, inibito a questa Corte. 1.2.
Il quarto motivo è assorbito nella declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso che contesta la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale, mentre il quinto motivo è inammissibile posto che presupporrebbe l'accoglimento del ricorso e la riforma della sentenza di appello in punto responsabilità anche agli effetti civili. 2.Deve essere rilevata, di ufficio, l'illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari, fissate dal primo giudice nella misura fissa di anni dieci, confermata dal giudice d'appello. Tanto a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222/ 2018.
E' noto, infatti, che con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, u. c. Legge fall. nella parte in cui dispone: la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni".
La sostituzione operata dalla sentenza citata, determina, dunque, l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, nella misura fissa di anni dieci, da rideterminare secondo i parametri fissati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, a cura del giudice del rinvio (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 : le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 della Corte Cost., così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.).
La non inammissibilità dell'impugnazione, sebbene per quanto concerne il limitato punto del trattamento sanzionatorio, circa la sopravvenuta illegalità della durata delle pene accessorie fallimentari irrogate, impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370; Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965; Sez. 5, n. 2334 del 18/11/2015, dep. 2016, Rodomonte, Rv. 266414; Sez. 2, n. 10515 del 12/12/2014, dep. 2015, Tiberi, Rv. 262568; Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976;
Sez. 5, n. 43051 del 30/09/2010, Defraia, Rv. 249338). Nel giudizio di legittimità, la regola posta dall'art. 129 cod. proc. pen. è vincolante, a norma dell'art. 609 dello stesso codice, senza che possano valere i limiti della formazione progressiva del giudicato, quale disciplinata dall'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. Pertanto, la sentenza impugnata, ove sia maturato il termine relativo, deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione (Sez. 6, n. 7903 del 15/05/1998, Vetrario, Rv. 211377; conf. Sez. 3, n. 11155 del 28/10/1997, Di Cosola, Rv. 209170;
Sez. 3, n. 12913 del 13/10/1998, Petruzzi, Rv. 213340; Sez. 2, n. 13061 del 25/11/1998, Pema, Rv. 211916).2.1.Ciò posto si osserva che a fronte di sentenza dichiarativa di fallimento del 17 marzo 2008, il termine massimo di prescrizione, determinato ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen. (anni dodici mesi sei, tenuto conto della pena edittale massima prevista per il delitto per il quale si procede) per essere intervenute nei termini plurime cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 15 ottobre 2014) è compiuto il 17 settembre 2020.
Vanno aggiunti, però, i periodi di sospensione del corso della prescrizione maturati in sede processuale, dal 24 ottobre 2019 al 19 marzo 2020, per 147 giorni e dal 20 marzo 2020 all'il maggio 2020 per 52 giorni ex art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020, con conseguente spirare del termine di prescrizione in data 3 marzo 2021, dunque dopo la sentenza di secondo grado. 3.Deve, dunque, prendersi atto del decorso del termine di prescrizione del reato ascritto all'imputato, agli effetti penali, nell'insussistenza della prova della sua innocenza e dell'inammissibilità del ricorso, agli effetti fini civili, con conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate in base alla nota spese, tenuto conto della soccombenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato e' estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, curatela del fallimento Stilnovo s.r.I., che liquida in complessivi euro 2.100,