Italian Court dismisses appeals regarding deportation measures, ruling they are not accessory penalties but revocable security measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals filed by two defendants against a second-instance judgment that partially reformated a theft conviction and applied deportation measures. The defense argued that deportation should be treated as a security measure subject to revocation, while the prosecution contended it was a fixed accessory penalty. The court ruled that deportation is a security measure whose prerequisites, including family obstacles, must be re-evaluated at the time of execution, thereby validating the lower court's application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 235 cod. pen.; Art. 19, comma 2, lett. c) d. Igs. n. 286/1998: Deportation is a personal security measure, not an accessory penalty, and its prerequisites must be re-examined at the time of execution to balance social security with family unity.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MIKIC DEJAN nato a ROMA il 09/04/1983 HAZDOVIC CELENTANO nato a TORINO AIL 30/06/1989 Avverso la SENTENZA del 16/09/2020 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 19 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Letta la memoria, del 07 giugno2021, dell'avvocato Francesco RICCIARDI, difensore di MIKIC che, in replica alle richieste del Procuratore generale, insiste nell'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato - riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena - la decisione del Tribunale di quella stessa città, nei confronti di Mikic Dejan e Hadzovic Celentano, dichiarati colpevoli di furto in appartamento, pluriaggravato, con l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici pubblici, e dell'espulsione dal territorio dello Stato, all'esito della espiazione della pena principale, ai sensi dell' art. 235 cod. pen.
2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia. 2.1. Mikic Dejan si duole della declaratoria di inammissibilità della richiesta del difensore di revoca della misura di sicurezza, pronunciata sul presupposto che essa, essendo stata formulata solo in sede di discussione, costituisse motivo nuovo. Sostiene, invece, la Difesa ricorrente che l'espulsione disposta ai sensi dell'articolo 235 cod. pen. sarebbe da equiparare a una misura cautelare e, pertanto, i presupposti di applicabilità e la conseguente revoca potrebbero essere richiesti anche in udienza e indipendentemente dai motivi di appello. 2.2. Hadzovic Celentano lamenta il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato in capo all'imputato.
3. Il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità dei ricorsi.
4. Il difensore di Mikic ha depositato in data 07 giugno 2021 memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale. Sul presupposto che l'espulsione di cui all'art. 235 cod. pen. costituisca, non pena accessoria, ma misura di sicurezza personale, il cui presupposto ( la pericolosità sociale) è rivedibile in ogni momento dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 208 cod. pen., insiste nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati. 1.Quello di Mikic parte da una prospettiva errata, ovvero che la misura dell'espulsione fosse stata applicata provvisoriamente dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 206 cod. pen. Così non è, giacchè, invece, la misura è stata oggetto di statuizione al momento della pronuncia della sentenza di primo grado da parte del Tribunale, poi venendo confermata dalla Corte di appello. 1.1. E' opportuno, altresì, sgombrare il campo da equivoci circa la natura dell'espulsione dal territorio dello Stato di uno straniero (o dell'allontanamento di un cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea) di cui all'art. 235, primo comma, cod. pen., che costituisce, secondo l'orientamento espresso da questa Corte di legittimità, una misura di sicurezza personale facoltativa (Sez. 1 n. 51161 del 09/05/2018 Rv. 274652 ).
Essa, quindi, trova la sua disciplina generale negli artt. 199 e ss. cod. pen., è può, pertanto, essere disposta soltanto se il giudice di merito, con congrua e logica motivazione, accerti - alla luce dei criteri posti dall'art.133 cod. pen. (come richiamati dall'art. 203 cod. pen.) - la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato (Sez. 4, n. 15447 del 14/03/2012, Nnake, Rv. 253507; Sez. 2, n. 39359 del 20/07/2016, Adna, Rv. 268303). Questo indirizzo, in linea di principio da condividersi e ribadirsi, si fonda sulla considerazione che la misura di sicurezza personale di cui si tratta non presenta alcun profilo di automatica obbligatorietà, essendo rimessa - al pari delle altre misure di sicurezza, a cui afferisce il regime giuridico stabilito in via generale dall'art. 202 cod. pen. - alla discrezionalità del giudice di merito, il quale la applica ogni volta che abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale.
La natura in tal senso facoltativa della misura prevista dall'articolo 235 cod. pen. trova conferma nella lettera della norma, differente da quella che disciplina altri casi di espulsione, in particolare quello di cui all'art. 86 D.P.R. n. 309 del 1990 (il quale prescrive, in modo più stringente, che la misura "deve" essere disposta ogni volta in cui si riconosca la pericolosità sociale del condannato). Questa diversità si riflette sugli oneri motivazionali incombenti sul giudice, che è tenuto a esplicitare comunque la valutazione in ordine alla pericolosità sociale (anche sulla scorta di Corte cost., sent. n. 58 del 1995), pur se negativa, con conseguente mancata applicazione della misura, in caso di obbligatorietà della misura, ciò che non gli è invece richiesto laddove si tratti di misura facoltativa regolata dall'art. 235 cod. pen. (Sez. 1, n. 18901 del 21/03/2019 Rv. 276186). 1.2.
Ciò posto, e ribadito che, nella specie, la misura non è stata applicata in via provvisoria ( ai sensi dell'art. 206 cod. pen., in relazione agli artt. 312 e ss. cod. proc. pen. ) ma, all'esito del giudizio, ne discende che non viene in rilievo il principio della rivedibilità in ogni momento della sussistenza dei presupposti della misura di sicurezza ( e art. 206 cit.), che assegna al giudice della cognizione che procede, e non al Magistrato di sorveglianza ( come per il caso di misure applicate con la sentenza, ex art. 208 cod. pen.), la competenza a decidere in ordine alla revoca o alla modifica della misura di sicurezza applicata in via provvisoria (Sez. 1, n. 22122 del 05/11/2015 (dep. 2016 ) Rv. 266884).
Invece, avrebbe dovuto essere formulata una specifica doglianza con il gravame di merito, articolando un motivo di impugnazione che aggredisse il punto della sentenza di primo grado contenente la statuizione con cui veniva decretato l'allontanamento dal territorio dello Stato. Ciò che non è avvenuto nel caso di specie, in cui la Difesa appellante ha, peraltro, in modo assolutamente generico, come è dato evincere dal verbale di udienza, prospettato la questione della insussistenza della misura di sicurezza per difetto della pericolosità solo in sede di conclusioni dinanzi alla Corte di appello. 1.3.
Non è superfluo, a questo punto, ricordare che, ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen., disposizione di legge che disciplina i poteri officiosi del Giudice di appello, il gravame di merito attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. E' la positivizzazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum" secondo il quale il giudice decide su tutte le questioni astrattamente ipotizzabili in ordine al punto impugnato, in quanto oggetto dell'appello sono i punti della decisione e non i motivi, come invece accade nel ricorso per cassazione.
A tal fine, giova ricordare che le Sezioni Unite hanno chiarito che, per "capo della sentenza", deve intendersi "ciascuna decisione emessa relativamente a uno dei reati attribuiti all'imputato", quale "atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza". In altri termini, una fattispecie nella quale la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale. Il "punto della decisione", invece, ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, di talchè, se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo, luogo, all'accertamento della responsabilità e alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza.
Ne consegue che, a ogni capo, corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può ritenersi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica , l'esistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio. ( Sez.
U. n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 ; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 Rv. 268965 Aiello e altro). Alla stregua della distinzione tra capi e punti della sentenza, la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni.
Ne consegue che, in caso di condanna, la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la quantificazione della pena, ovvero quando sussiste un potere di rilevazione ex officio del giudice dell'impugnazione, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate ulteriormente. (Sez. 5, n. 46513 del 14/07/2014 Rv. 261036;
Sez. 3, n. 7676 del 10/01/2012 Rv. 251970; Sez. 3, n. 6983 del 18/12/2007 Rv. 239274). 1.4. Per quanto in precedenza osservato, nel caso di specie, dunque, è mancata, in sede di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, la devoluzione al giudice di appello del punto relativo alla applicazione della misura di sicurezza, cosicchè la questione, prospettata dinanzi al giudice di legittimità risulta inammissibilmente prospettata.1.4. Né a dire che la, pur generica, prospettazione difensiva al momento di rassegnare le conclusioni nel giudizio di secondo grado, potesse integrare un, consentito, motivo nuovo.
Innanzitutto per la sua irrimediabile tardività, rispetto al termine legale di cui all'art. 585 cod. 4 cod. proc. pen.. Ma anche perché la facoltà conferita al ricorrente dalla stessa disposizione ora citata deve trovare riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (Sez. 1, n. 46950 del 2 novembre 2004, Sisic, rv. 230181): ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli con i quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alleghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere ammessa l'introduzione di censure nuove in deroga ai termini tassativi entro i quali il ricorso va presentato.
I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a), (Sez. 6, n. 73 del 21 settembre 2011 (dep. 2012), rv. 251780, conf. Cass Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 (dep. 2013) Rv. 254301). 1.5. Giova, infine, ricordare - a fronte della deduzione difensiva circa la sussistenza, in favore del ricorrente, delle condizioni ostative all'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 19 co. 2 lett.
c) del T.U. dell'immigrazione, essendo egli nato in Italia, dove vive la sua intera famiglia - che, come già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, è necessario, non soltanto il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (v. l'approfondita analisi di Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, 261378).
Si è altresì affermato che la verifica della situazione ostativa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c.) d. Igs. n. 286 del 1998, all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione deve essere effettuata anche con riferimento all'attualità, ossia al momento in cui il provvedimento di espulsione, all'esito dell'espiazione della pena, viene posto concretamente in esecuzione, anche quando la situazione ostativa intervenga in tempo susseguente all'inizio del relativo procedimento e prima della sua conclusione (Sez. 1, n. 40529 del 09/05/2017 Rv. 270984; conf.
Sez. 1, n. 22100 del 28/04/2011, Ben Abdallah, Rv. 250241). E' con riguardo a tale momento, infatti, che il giudice deve poter apprezzare la situazione familiare che legittima, per la preminenza dell'interesse all'unità del nucleo familiare, il divieto di dare luogo al provvedimento espulsivo. Cosicchè, i presupposti stabiliti dall'art. 19, comma 2, lett. c), d. Igs. n. 286 del 1998 risultano integrati pur se essi si sono concretati in epoca susseguente alla commissione del reato ed alla decisione di cognizione.
2. L'assoluta genericità del ricorso presentato nell'interesse di Celentano Hadzovic, avente un contenuto del tutto astratto, esso fondandosi essenzialmente sul richiamo a principi di carattere generale, nella totale assenza di un confronto effettivo con il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Appello di Roma, lo rende manifestamente infondato. E' noto, infatti, che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett.
c) all'inammissibilità (per tutte Sez. Un. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Peraltro, deve essere evidenziato che la Corte di appello ha dato atto, nell'incipit della parte motiva, che "la mancata contestazione del merito e del coinvolgimento degli imputati tra i motivi di appello esonera questa Corte dall'analizzare il relativo giudizio di responsabilità" ( pg. 6). Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e co