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Sentenza — n. 35030/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35030/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35030/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL BADOUI NOUR EDDINE nato in MAROCCO il 10/11/1978 ELA AOUA RACHID nato in MAROCCO il 01/11/1984 Avverso la SENTENZA del 28/05/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 18 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. letta la memoria del 07 giugno 2021 dell'avvocato Barbara Soldi del Foro di Firenze, difensore di El Badoui, che conclude per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - I

Regesto Legislator

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articolo 605 cod. pen, articolo 610 cod. pen, art. 610 cod. pen, art. 605 cod. pen; Sentenza — n. 35030/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 ricorsi sono entrambi fondati, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A). 1.1. Sono fondati, in particolare, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di El Badoui e l'unico motivo proposto nell'interesse di El Aloua Rachid che pongono entrambi la questione della qualificazione giuridica della condotta descritta nel capo A), in quanto sussumibile nella fattispecie astratta di cui all'art. 610 cod. pen. Gli altri motivi restano assorbiti.

Parole chiave

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testimonianza della vittima diritto di non autoincriminarsi motivazione scritta pericolo di traffico di stupefacenti denuncia spontanea imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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articolo 605 cod. pen
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'articolo 605 cod. pen., dolendosi la Difesa della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 610 cod.
articolo 610 cod. pen
pen., dolendosi la Difesa della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 610 cod. pen.
art. 610 cod. pen
pen, in ordine alla quale il giudice del rinvio dovrà chiarire se vi sia stata, e in cosa sia consistita, la privazione della libertà di movimento ai danni della persona offesa e se non siano, piuttosto, ravvisabili gli elementi della fattispecie astratta di cui all'art. 610 cod. pen..
art. 605 cod. pen
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 605 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL BADOUI NOUR EDDINE nato in MAROCCO il 10/11/1978 ELA AOUA RACHID nato in MAROCCO il 01/11/1984 Avverso la SENTENZA del 28/05/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 18 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. letta la memoria del 07 giugno 2021 dell'avvocato Barbara Soldi del Foro di Firenze, difensore di El Badoui, che conclude per l'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - I

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto Nour Eddine El Badouni e Rachid Ela Aoua colpevoli di sequestro di persona e di cessione di modica quantità di sostanze stupefacenti - escludendo la recidiva contestata a El Aloua, e rideterminando, per entrambi gli imputati, la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione cadauno.

2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia. 2.1. Nell'interesse di El Badoui vengono svolti tre motivi: 2.1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'articolo 605 cod. pen., dolendosi la Difesa della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 610 cod. pen. 2.1.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'applicazione della misura di sicurezza di cui all'articolo 86 del Dpr 309/90. 2.1.3. difetto di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avente ad oggetto il nuovo esame della persona offesa. 2.2.

Il difensore di El AOUA Rachid svolge un solo motivo, denunciando vizio della motivazione su punti decisivi rispetto alla responsabilità penale dell'imputato in relazione al contestato sequestro di persona, nonché in relazione alla omessa valutazione della richiesta, formulata dal P.G., di rinnovazione dell'audizione della persona offesa, rigettata con clausola di stile. Si lamenta che, nonostante la Corte di appello abbia acquisito una missiva a firma della persona offesa nella quale la vittima riferisca di non avere subito alcuna condotta illecita da El Badoui, abbia omesso qualsiasi valutazione di merito su tale documento, non esplicitando le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la statuizione di condanna.

3. Il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono entrambi fondati, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A). 1.1. Sono fondati, in particolare, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di El Badoui e l'unico motivo proposto nell'interesse di El Aloua Rachid che pongono entrambi la questione della qualificazione giuridica della condotta descritta nel capo A), in quanto sussumibile nella fattispecie astratta di cui all'art. 610 cod. pen. Gli altri motivi restano assorbiti.

2. Nella condivisa esegesi di legittimità, tesa a definire la linea di confine tra il delitto di sequestro di persona e quello di violenza privata, si afferma - muovendo del carattere sussidiario e generico del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerati da altre disposizioni di legge - che, pur avendo detti reati, in,,7fl comune, l'elemento materiale della costrizione, essi si differenziano l'uno dall'altro poiché, nella violenza privata, la lesione attinge la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre, nel sequestro di persona, viene lesa la libertà di movimento (Sez. 1, n. 36465 del 26/09/2011, Rv. 250812; conf.

Sez. 5, n. 44548 del 08/05/2015; Rv. 264685). In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di sequestro di persona ai danni di una vittima costretta a salire, dopo una colluttazione, a bordo di un'autovettura (Sez. 5, n. 49610 del 14/10/2014, Rv. 261813), giacchè, ai fini dell'integrazione del delitto, è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, in modo da privarla della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando, peraltro, la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve. 2.1.

Di tale principio di diritto - pure richiamato espressamente nella sentenza impugnata - non è stata, tuttavia, fatta corretta applicazione da parte della Corte di appello, laddove ha ritenuto che la persona offesa "si è trovata...costretta....a restare chiusa con gli imputati all'interno dell'autovettura." (pg. 14). Detta affermazione ha basato sulla considerazione che la donna, pur essendo salita sul veicolo spontaneamente, avendo pregressa conoscenza con il conducente ( El Badoui Nour Eddine), dopo un po' avrebbe maturato il convincimento di voler rientrare presso il proprio domicilio, chiedendo di essere accompagnata, ciò che, però, non avveniva.

I due ricorrenti, infatti, piuttosto che assecondare tale richiesta, e pur avendo rassicurato la ragazza, promettendo di accompagnarla a casa, hanno effettuato un largo giro per le vie cittadine impegnati nell'acquisto/cessione di sostanze stupefacenti, anche consumandone durante una sosta in un'area di rifornimento di carburanti. 2.2. La valutazione della Corte di appello è illogica e contraddittoria, laddove afferma che non aver accompagnate a casa la persona offesa "ha costituito una evidente costrizione necessariamente incidente sulla libertà di determinarsi e agire in relazione alla libertà di movimento della vittima".

Non spiega, la Corte territoriale, la ragione per la quale la circostanza che i due imputati non abbiano immediatamente assecondato la richiesta della donna, che salita sull'autovettura " per andare con loro a fare un po' di festa" (pg. 5 ), aveva poi cambiato idea, abbia costituito una limitazione della sua libertà di movimento, alla luce delle concrete circostanze di fatto che hanno caratterizzato l'azione, per come emergenti sia dal racconto della vittima che dalla intercettazione. Invero, né dal resoconto della persona offesa né dalle conversazioni captate durante il tragitto in auto v'è traccia di alcuna forma di costrizione attuata dai due imputati ai danni della giovane, i quali, anzi, in plurime occasioni, a fronte dell'insistenza della ragazza, l'hanno rassicurata dicendole che l'avrebbero portata a casa, appena terminato il loro giro.

Osserva, piuttosto, il Collegio che, nella sentenza impugnata, non si dice perché i due ricorrenti avrebbero dovuto modificare i propri programmi per assecondare il, sopravvenuto, desiderio della loro ospite, né si spiega perché sia stata ravvisata una concreta limitazione della libertà fisica della persona offesa, intesa come libertà di spostarsi da un luogo all'altro, a fronte di una situazione in cui, durante il percorso, l'autovettura è rimasta anche ferma, in sosta, e il passeggero anteriore è finanche sceso dall'auto, senza che neppure dalla intercettazione sia emerso che i due imputati abbiano impedito alla giovane di uscirne a sua volta, o di allontanarsi liberamente.

Al di là del tenore congetturale e generico dell'argomento, di cui si legge in sentenza, secondo cui la ragazza, scendendo dall'auto e avviandosi a piedi, da sola, verso la propria abitazione, si sarebbe esposta a un grave pericolo per la propria incolumità, deve, piuttosto, rilevarsi che, facendo leva sulla compromissione della libertà di determinazione della vittima, detta argomentazione risulta, invece, coerente con la natura del reato di violenza personale, giacchè fa emergere il patimento ( e, dunque, il costringimento psichico) della vittima che ha dovuto sopportare, tollerare, una congrua attesa prima di essere condotta a casa, come da lei richiesto.

3. Le evidenziate criticità logiche e di coerenza argomentativa impongono, dunque, all'esito del presente scrutinio di legittimità, l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla qualificazione del reato ai sensi dell'art. 605 cod. pen, in ordine alla quale il giudice del rinvio dovrà chiarire se vi sia stata, e in cosa sia consistita, la privazione della libertà di movimento ai danni della persona offesa e se non siano, piuttosto, ravvisabili gli elementi della fattispecie astratta di cui all'art. 610 cod. pen.. Gli altri motivi restano assorbiti. 3.1. Deve infine rilevarsi, quanto al reato di cui al capo B), che, in assenza di motivi di ricorso, la decisione è definitiva, essendosi formato il giudicato in ordine alla affermazione di responsabilità. In sede di rinvio, dovrà, eventualmente, provvedersi esclusivamente alla rideterminazione della pena complessiva per i due fatti contestati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato ex art. 605 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, 16 giugno 2021 Il Consigliere estensore