Sentenza — n. 35029/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato - rideterminando le sole pene accessorie - la decisione del Tribunale di quella stessa città, nei confronti di Virgilio Tilesi, dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta documentale, con l'aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, per avere, quale amministratore di fatto della società Project Line s.r.l. dichiarata fallita il 29 luglio 2012 dal Tribunale di Roma, ( e come amministratore della Domiziana s.r.I., anch'essa fallita), in concorso con l'amministratore formale, Giacomo Cherubini, prestanome del ricorrente, sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili della società in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 521 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35029/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anche il terzo e il quarto motivo, tra loro collegati, risultano infondati. La deduzione difensiva con la quale si denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, declinato dall'art. 521 cod. proc. pen., non tiene conto delle modalità di contestazione prescelte dall'organo dell'Accusa che, nel descrivere il fatto ascritto al ricorrente, legittimamente, ha contemplato, alternativamente, tanto la sottrazione/distruzione delle scritture contabili quanto la impossibilità della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 3.1.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TILESI VIRGILIO nato a AMATRICE il 10/03/1947 Avverso la SENTENZA del 03/02/2020 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 17 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - I
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato - rideterminando le sole pene accessorie - la decisione del Tribunale di quella stessa città, nei confronti di Virgilio Tilesi, dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta documentale, con l'aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, per avere, quale amministratore di fatto della società Project Line s.r.l. dichiarata fallita il 29 luglio 2012 dal Tribunale di Roma, ( e come amministratore della Domiziana s.r.I., anch'essa fallita), in concorso con l'amministratore formale, Giacomo Cherubini, prestanome del ricorrente, sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili della società in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge quattro motivi: 2.1. vizio di motivazione per il mancato riscontro da parte della Corte di Appello di Roma ad una specifica doglianza formulata nell'atto di appello, avente ad oggetto la effettiva conoscenza da parte dell'imputato dell'invito rivoltogli dal curatore a consegnare le scritture contabili. 2.2. insufficienza degli accertamenti svolti, tanto dal curatore quanto dalla Guardia di Finanza, rispetto alla verifica della effettiva sottrazione delle scritture contabili. 2.3. violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stata affermata la penale responsabilità per la impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari a fronte di una contestazione che faceva riferimento alla sottrazione o distruzione. 2.4. vizio della motivazione nello scrutinio dell'elemento soggettivo, che viene ricondotto al dissesto, elemento non idoneo a delineare l'intento di sottrarre o distruggere le scritture contabili al fine di conseguire un profitto o di danneggiare i creditori.
3. Il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato. 1.E' manifestamente infondato il primo motivo, che tende a rimettere, inammissibilmente, in discussione gli accertamenti di merito, senza confrontarsi con la motivazione offerta, sul punto, dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato come, a prescindere dall'invito rivolto dal curatore all'imputato, e dall'averlo quest'ultimo ricevuto o meno, non è ragionevole dubitare che il ricorrente abbia avuto piena cognizione della contestazione formulata nei suoi confronti. Da qui la evidente infondatezza della doglianza, avendo la sentenza posto efficacemente posto in evidenza come il ricorrente, pur avendo acquisito piena conoscenza delle accuse che gli venivano mosse, non si è mai attivato, in nessuna fase del procedimento, per assicurare o tentare quantomeno di assicurare alla disponibilità della procedura concorsuale la documentazione contabile.
Correttamente, dunque, la Corte di appello si è avvalsa del principio di diritto che, ir/ i presenza della posizione di garanzia e dell'onere di tenuta e conservazione delle scritture, in ordine alla quale non v'è discussione, pone a carico chtz'tanpu ,roAD una volta dimostratane l'inosservanza, la prova che il mancato rinvenimento delle scritture fosse dipeso da cause non imputabili al ricorrente, il quale si è limitato a prospettare una versione congetturale, ipotetica, e comunque smentita dai fatti.
2. Considerazioni, quelle che precedono, che rendono, all'evidenza, infondato anche il secondo motivo, in ordine al quale deve solo aggiungersi che non può che concordarsi con quanto ha scritto la Corte di appello, ovvero che, in assenza di qualsivoglia indicazione sulla ubicazione della sede sociale e sul luogo di custodia delle scritture, nessuna ulteriore attività poteva pretendersi dalla curatela e dalla Guardia di Finanza; accertamenti, peraltro, neppure specificamente indicati dal ricorrente, che si è limitato a una astratta quanto generica deduzione.
3. Anche il terzo e il quarto motivo, tra loro collegati, risultano infondati. La deduzione difensiva con la quale si denuncia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, declinato dall'art. 521 cod. proc. pen., non tiene conto delle modalità di contestazione prescelte dall'organo dell'Accusa che, nel descrivere il fatto ascritto al ricorrente, legittimamente, ha contemplato, alternativamente, tanto la sottrazione/distruzione delle scritture contabili quanto la impossibilità della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 3.1.
La possibilità di operare una simile contestazione alternativa è ammessa dalla giurisprudenza di questa stessa sezione che, anche recentemente, ha ribadito che "È ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione" .(Sez. 5, n. 8902 del 19.1.2021, Rv. 280572).
E' noto, infatti, che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, la quale, invece, costituisce una fattispecie di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr.
Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). 3.2.Nella giurisprudenza di questa Corte si è, infatti, da tempo evidenziato che, per la ipotesi c.d. "generale" , la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, mentre il dolo specifico, configurato dalla locuzione " con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori" è richiesto esclusivamente per le ipotesi di c.d. bancarotta documentale "specifica".
L'utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandí), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904;
Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep. 2015, rv. 263242). 3.3. Nell'operare una ricostruzione dell'orientamento che considera legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, sia nel senso di più reati, sia di fatti alternativi, Sez. 5 n. 27930 del 01/07/2020 Rv. 279636, rilevando che tale metodo risponde a un'esigenza della Difesa, posto che l'imputato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, ha ricordato che il fondamento di siffatta opzione interpretativa si rinviene, appunto, nella salvaguardia del diritto di difesa, giacchè la prospettazione di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, nella loro materialità specificamente descritti, non determina violazione alcuna delle prerogative defensionali, né incide sulla prevedibilità dell'epilogo decisorio, in quanto la piattaforma del contraddittorio si esplica nella massima latitudine entro i possibili esiti alternativi (peraltro, per una ipotesi di contestazione alternativa in tema di bancarotta documentale, v.
Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271753). Per siffatte considerazioni, la qui ribadita interpretazione della disciplina processuale non collide con il fondamentale principio di equità del processo nella dimensione interna (art. 111, terzo comma, Cost.) e convenzionale (art. 6, par. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ( in tal senso anche Sez. 5 - n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572). 3.2. Ciò posto, in linea teorica, è agevole osservare come, in specie, il capo di imputazione contenga un chiaro riferimento alle condotte alternativamente previste nella prima parte dell'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., ivi compresa la fattispecie a dolo generico, la cui sussistenza, una volta acclarata, rende superfluo l'accertamento del dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata. 3.3.Ebbene , la Corte territoriale ha, innanzitutto, rilevato come gli amministratori, di diritto e di fatto, abbiano sottratto o distrutto la contabilità e altra documentazione fiscale "nella consapevolezza che ciò che avrebbe reso impossibile o estremamente difficile ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari della società fallita", in tale intento rinvenendo lo scopo pratico di danneggiare i creditori che, di fatto, non avevano potuto rivalersi st) alcun attivo acquisito, o di procurarsi un ingiusto vantaggio.
Ha sottolineato, il Giudice distrettuale, come "le modalità della condotta e le conseguenze prodotte dalla stessa, stante la situazione di grave dissesto economico che progressivamente aveva travolto l'attività economica, rendono evidente lo scopo di danneggiare i creditori sociali, con altrettanto vantaggio per la società e loro stessi". In tal modo, è stata fornita congrua argomentazione a sostegno della ritenuta sussistenza del dolo specifico richiesto per le fattispecie di bancarotta c.d. specifica.3.4. Giova, però, evidenziare che la Corte distrettuale non ha omesso di considerare che l'animus nocendi non è affatto richiesto per la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2 prima e seconda ipotesi, L.F. laddove venga contestata, come nel caso di specie, seppure alternativamente, la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, in quanto fattispecie a dolo generico, ricorrente nel caso di specie. 3.5.
Nessun vizio di motivazione si registra, quindi, nella sentenza impugnata, che, al contrario, è corredata di una trama argomentativa di indubbia tenuta logica, laddove ha sottolineato come la mancata disponibilità delle scritture contabili debba essere direttamente correlata con l'ingente passivo pari ad euro 700.000 e con la totale assenza di attivo, dati di fatto assolutamente sintomatici di un dolo non solo generico ma anche specifico, in quanto rivelatore, con assoluta evidenza, della volontà di arrecare pregiudizio all'erario ed ai lavoratori che avevano promosso l'istanza di fallimento.
Conseguentemente infondati risultano anche i rilievi in punto di elemento soggettivo. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 16 giugno 2021 Il Consiglie