Italian Court dismisses appeal against theft conviction for lack of admissible grounds and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marius Constantin TODERITA inadmissible regarding four grounds challenging his theft conviction. The defendant argued for a different legal qualification of the act, non-punishability due to minor offense, and a suspended sentence, while the prosecution requested dismissal. The court rejected these claims because the lower courts correctly assessed the facts, the appeal arguments were insufficient to challenge the penalty determination, and the conditions for a suspended sentence were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 173 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds raised do not constitute a valid challenge to the lower court's judgment or fail to meet the strict requirements for admissibility under criminal procedure law.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TODERITA MARIUS CONSTANTIN nato in ROMANIA il 20/06/1998 avverso la sentenza del 25/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1.
Con sentenza in data 25 ottobre 2019 (dep. il 5 novembre 2019) la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del 25 giugno 2019, con la quale il Tribunale di Agrigento - all'esito di giudizio abbreviato - aveva dichiarato Marius Constantin TODERITA colpevole del delitto di furto in abitazione aggravato (artt. 624-bis, 625, nn. 2 e 3, cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione e euro seicento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Più in particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile di essersi impossessato di un ciclomotore, custodito al piano terra dell'abitazione della madre del proprietario dello stesso mezzo (Diego CURTO), nella quale il TODERITA ha fatto ingresso dopo averne scardinato la porta, avendo agito portando con sé un coltello a serramanico.
2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e la mancanza di motivazione in relazione all'erronea qualificazione della condotta dell'imputato quale furto in abitazione aggravato come in contestazione (artt. 624-bis, 625, nn. 2 e 3, cod. pen.) e non anche come furto ex artt. 624 e 625, n. 3, cod. pen. 2.2.
Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla commisurazione della pena. 2.4. Con il quarto motivo sono state assunte la violazione di legge e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione a cagione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Con il primo motivo di ricorso sono state allegate la violazione della legge penale e la mancanza di motivazione, rappresentando che il fatto dell'imputato sarebbe stato erroneamente sussunto nell'ipotesi delittuosa di furto in abitazione pluriaggravato, dovendosi invece qualificare come furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 3, cod. pen. Il ricorrente ha rappresentato: - di aver esposto con l'atto di appello che l'imputato era stato colto all'esterno del magazzino dove era custodito il mezzo;- che gli elementi in atti non consentirebbero di attribuirgli l'impossessamento del veicolo dopo aver fatto ingresso nel detto luogo (atteso che il TODERITA ha dichiarato di averlo rinvenuto davanti al portone aperto, egli non è stato colto in possesso della bicicletta che pure non è ivi stata rinvenuta, l'operante STAGNITTO ha affermato che l'imputato non aveva attrezzi da scasso, le immagini riprese dalle telecamere ubicate nei pressi non dimostrano che egli abbia fatto ingresso con violenza nel magazzino e prelevato il mezzo, agendo in concorso con altri); - che il magazzino non può considerarsi luogo di privata dimora o pertinenza dell'abitazione de qua, trattandosi di uno spazio con ingresso autonomo vicino alla vecchia casa abbandonata della nonna defunta di Vincenzo CURTO. 1.2.
L'impugnazione ha riproposto le doglianze già avanzate con l'atto di appello, corrispondenti alle difese svolte innanzi al Giudice di primo grado che, per quel che attiene alla ricostruzione della dinamica del fatto, a ben vedere non costituiscono una rituale censura della motivazione bensì prospettano un diverso apprezzamento valutazione di merito dei dati probatori già valutati dal Tribunale e dalla Corte territoriale, apprezzamento che questa Corte di legittimità non può compiere. Inoltre, il ricorso non si è confrontato neppure compiutamente con l'impianto argomentativo della sentenza impugnata, che ha rigettato il gravame sul punto facendo riferimento (come già la pronuncia di primo grado) ai dati esposti dalla polizia giudiziaria relativi sia all'effrazione della porta di accesso al magazzino, alle dichiarazioni delle persone offese, al tempo dell'intervento rispetto quello della segnalazione del furto.
Ne discende l'inammissibilità delle censure in discorso, come esposto versate in fatto e non specifiche (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). Il ricorso è poi manifestamente infondato nella parte in cui ha dedotto la violazione della legge penale, atteso che questa Corte ha già chiarito che «integra il reato previsto dall'art. 624- bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora» (Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, C., Rv. 273597 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019 - dep. 2020, Gemottine, Rv. 278446 - 01).
Tanto più che, anche sul punto, il ricorso deve ritenersi generico e versato in fatto allorché ha assunto, in maniera del tutto apodittica e senza neppure addure un travisamento della prova con la prescritta specificità, che il locale in discorso sarebbe prossimo a una casa abbandonata di una congiunta ormai defunta della persona offesa (dovendosi ritenere che il ricorrente abbia inteso riferirsi a Diego CURTO, pur indicando il rapporto di parentela della proprietaria dell'immobile con Vincenzo CURTO).
2. Con il secondo motivo sono state allegate la violazione di legge e la mancanza di motivazione, assumendo che nel caso di specie avrebbe dovuto essere esclusa la punibilità del fatto per la sua particolare tenuità, previa riqualificazione di esso (nei termini di cui al primo motivo di ricorso).2.1. Il motivo in esame è inammissibile. Il Tribunale e la Corte di appello correttamente hanno escluso che nella specie potesse operare l'istituto in esame, proprio sulla scorta della pena edittale prevista per il reato di cui il TODERITA è stato ritenuto responsabile. Rispetto a tale conclusione - con evidenza conforme al diritto, se solo si ha riguardo alla sanzione detentiva prevista per il fatto oggetto del giudizio - il ricorrente si è limitato a reiterare la propria prospettazione già disattesa dai Giudici di merito.
3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione sulla commisurazione della pena, adducendo che i Giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere - oltre alle circostanze attenuanti generiche - anche la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. in ragione del valore esiguo del motoveicolo che, alla luce di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, avrebbe consentito di irrogare una pena inferiore, la cui misura il difensore ha indicato nel ricorso. 3.1. Anche il motivo in esame è inammissibile. Invero: - con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. il giudice deve motivare in ordine al valore intrinseco ed economico della cosa» (Sez. 4, n. 20303 del 09/03/2004, Benedetti Rv. 228580 - 01;
Sez. 5, n. 43268 del 19/10/2011, Termine Rv. 251711 - 01); - e «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.» e non è utilmente censurabile nel giudizio di cassazione la determinazione della pena che «non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01).
Nel caso in esame, a fronte della motivazione resa al riguardo dalla Corte territoriale - che, argomentando in ossequio al principio di diritto sopra esposto, ha ritenuto infondata la prospettata speciale tenuità del danno sulla scorta del fatto che l'oggetto materiale del delitto era un ciclomotore di corrente produzione e regolarmente circolante, oltre che del pregiudizio cagionato dal danneggiamento della porta di ingresso all'immobile de quo, ed ha pure~etri per la commisurazione della pena, peraltro determinata nel minimo edittale quanto alla reclusione, e quelli in virtù dei quali è stato compiuto il bilanciamento tra le circostanze) - il ricorso si è limitato in maniera peraltro del tutto apodittica a chiedere a questa Corte di legittimità una diversa determinazione della pena, giungendo pure a indicare la misura da considerare congrua.
4. Con il quarto motivo sono state dedotte la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare il motivo di gravame con il quale si era prospettava la concessione del beneficio assumendo che, alla luce della riqualificazione della condotta contestata al TODERITA, andava riconsiderato il disvalore del suo fatto e l'entità della pena inflitta, trattandosi di soggetto incensurato. 4.1. Anche il motivo in esame è inammissibile.
Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la Corte territoriale si è espressa sulla concessione del beneficio, non ravvisando elementi utili a compiere una prognosi favorevole; ed ha affermato - come già il Tribunale - che le modalità dell'azione e i motivi sottesi all'agire illecito dell'imputato non consentano di affermare che egli si asterrà dal commettere altri reati in particolare finalizzati alla realizzazione di illeciti profitti (cfr. Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087 - 01: «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione»).
Con tale argomentazione il ricorso non si è confrontato, riproponendo in maniera pedissequa la prospettazione avanzata con il gravame che aveva fatto leva anche sotto tale punto di vista su una riqualificazione del fatto - di cui, si è già esposto, correttamente i Giudici di merito non hanno ravvisato i presupposti - e sull'incensuratezza del TODERITA.
5. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas