Italian court dismisses appeal claiming false document possession was for personal use, ruling it inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for possessing a forged document for non-personal use. The appellant argued the document was for personal use and lacked evidence of intent to deliver it to a third party. The court rejected these claims, noting the lower courts found the defendant knowingly possessed the document within his residence as part of a system for falsification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497-bis, comma 1, cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.: Possession of a forged document for non-personal use constitutes a crime regardless of the holder's lack of involvement in its creation, and appeals challenging the factual appreciation of possession or intent are inadmissible if not raised at the appellate level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SATTA DJAMEL nato in ALGERIA il 20/09/1962 avverso la sentenza del 13/05/2019 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1.
Con sentenza in data 13 maggio 2019 (dep. il 22 maggio 2019) la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del 24 ottobre 2018, con la quale il Tribunale di Roma - all'esito di giudizio abbreviato condizionato - aveva dichiarato Djamel SATTA colpevole del delitto di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti sulla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con il quale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 497-bis, comma 1, cod. pen (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). Il ricorrente ha dedotto che: - il precetto appena richiamato - a differenza del comma 2 dello stesso art. 497-bis cod. pen. - incrimina il possesso per uso personale di un documento valido per l'espatrio, ipotesi che nella specie non ricorrerebbe, come si trae dalla stessa sentenza di appello; - sarebbe suggestiva e apodittica - poiché sfornita di prova - l'ipotesi che il SATTA fosse interessato alla detenzione del documento per la consegna di esso al destinatario; - e la circostanza che l'imputato nemmeno fruisse della camera da letto dell'unità immobiliare ove era occultato il documento (come riferito del teste Alì HASSAN, identificato dagli stessi operanti quale persona convivente con il SATTA al momento dell'arresto di quest'ultimo) corroborerebbe l'ipotesi che l'imputato non ne conoscesse l'esistenza e la ubicazione.
Dunque, nella specie, non potrebbe ravvisarsi l'elemento oggettivo del delitto e la Corte territoriale nulla avrebbe esposto sul punto, nonostante quanto prospettato con l'atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Questa Corte ha già chiarito che «la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma» (Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427 - 01).
2. Nel caso in esame, nei confronti del SATTA è stata elevata una contestazione alternativa, poiché l'imputazione ha espressamente richiamato l'art. 497-bis, commi 1 e 2, cod. pen. e gli ha ascritto di aver formato e comunque detenuto il documento falso de quo, (sull'ammissibilità della contestazione alternativa, cfr. Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020, Abete, Rv. 279636 - 01, che ha richiamato il condivisibile orientamento secondo cui «in presenza di una 2 "-v condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, sia nel senso di più reati, sia di fatti alternativi, in quanto tale metodo risponde a un'esigenza della difesa, posto che l'imputato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale (Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007 - dep. 2008, Laurelli, Rv. 238636, N. 38245 del 2004 Rv. 230373, N. 10109 del 2007 Rv. 236107)»; e richiamando, altresì, Sez. 6, n. 37624 del 14/06/2019, Naro, Rv. 277199;
Sez. 6, n. 11487 del 13/09/2018 - dep. 2019, Mezzasalma, Rv. 275427, ha indicato «il fondamento di ragione di siffatta opzione interpretativa [...] nella salvaguardia del diritto di difesa, in quanto l'alternativa prospettazione di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, nella loro materialità specificamente descritti, non determina violazione alcuna delle prerogative defensionali, né incide sulla prevedibilità dell'epilogo decisorio, in quanto la piattaforma del contraddittorio si esplica nella massima latitudine entro le alternative definizioni giuridiche di cui l'idem factum è suscettibile»; ed escluso - in forza di tale ultimo rilievo - «la compressione o limitazione del diritto al contraddittorio anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c.
Italia), consentendo all'imputato di contestare nel merito la alternativa contestazione già prospettata dal pubblico ministero e, dunque, del tutto prevedibile (V. Sez. 5, n. 14040 del 22/01/2014, Dolente, Rv. 260399; Sez. 2, n. 35678 del 15/05/2013, Scuderi, Rv. 257104)»). All'esito del primo grado di giudizio, il Tribunale ha ritenuto che sulla base del compendio in atti (in particolare, il rinvenimento del documento occultato nella camera da letto del SATTA, il ritrovamento di altri documenti falsi e di numerosi timbri riportanti la dicitura di uffici pubblici e privati, oggetto di sequestro in altro procedimento, il rinvenimento di un foglio con le istruzioni per il riempimento del falso documentale in imputazione), l'episodio oggetto del giudizio - nonostante quanto esposto dallo stesso imputato e dal teste addotto nel suo interesse - dovesse essere contestualizzato all'interno di un «vero e proprio sistema finalizzato alla falsificazione «presente presso l'abitazione del SATTA»; il Giudice di primo grado, invero, ha ritenuto provato «il possesso consapevole» da parte del SATTA «presso la sua abitazione del documento» contraffatto, considerandolo perciò responsabile «quanto meno del reato di cui all'art. 497 bis, comma primo, c.p.» e rendendo una statuizione di condanna per esso.
La Corte territoriale, a seguito del gravame interposto dal solo imputato (che aveva rimarcato come sulla carta di identità falsa non vi fossero né il nominativo né l'effigie del SATTA ed aveva contestato il possesso da parte dell'imputato del documento in discorso), oltre ad aver negato - in ragione di quanto addotto con l'atto di appello - l'irrilevanza ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. della circostanza che il documento riporti le generalità o la foto di chi lo detiene, ha confermato la statuizione di condanna, attribuendo al SATTA - sempre alla luce degli elementi in atti - di aver detenuto il documento in discorso con la consapevolezza della sua falsità e al fine della sua consegna «al destinatario» (affermando il concorso dell'imputato nella detenzione di documenti falsi, destinati a terzi).Dunque, i Giudici di merito, a ben vedere, hanno ritenuto che il SATTA abbia detenuto il documento contraffatto per uso non personale, condotta pure descritta nell'imputazione.
Con tale impianto argomentativo il ricorso non si è confrontato, risultando perciò generico (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), avendo prospettato l'irrilevanza penale del fatto per il difetto della destinazione all'uso personale del documento - per vero neppure addotta con l'atto di appello - e dedotto pure gli elementi di fatto già valutati dai Giudici di merito (segnatamente, relativi alla fondatezza della prospettazione dell'imputato che ha negato di aver avuto contezza della presenza del documento nell'abitazione nella propria disponibilità), chiedendone un diverso apprezzamento non consentito in questa sede di legittimità.
3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/05/2021.