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Sentenza — n. 34835/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34835/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34835/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPADA GIUSEPPE nato a POLICORO il 11/06/1979 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/septite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO g,ì r, I 1--c k 9, c L uditfo il difensore aD 1.3 2c:

Regesto Legislator

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artt. 110 c.p, art. 453 c.p, art. 74 D.P.R. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34835/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'indagato ha fatto pervenire nota conclusionale con cui, nel controdedurre agli argomenti posti dal Sostituto Procuratore Generale a sostegno delle sue conclusioni, ha ulteriormente illustrato i motivi proposti col ricorso insistendo nell'accoglimento.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è nel suo complesso aspecifico e va dichiarato inammissibile. 1.1.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti trasmissione spontanea di mezzi di prova dipendenza da sostanze stupefacenti diritto di non autoincriminarsi corrispondenza con il difensore testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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artt. 110 c.p
art. 453 c.p
309/90, per avere, in concorso con Pace Giuseppe_e Dimonte Salvatore, offerto in vendita a persone non potute identificare sostanza stupefacente del tipo cocaina (contestato al capo 56), in relazione al delitto di cui all'art. 453 c.p.
art. 74 D.P.R. 309/90
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue che ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPADA GIUSEPPE nato a POLICORO il 11/06/1979 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/septite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO g,ì r, I 1--c k 9, c L uditfo il difensore aD 1.3 2c:

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 19.2.21, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Spada Giuseppe avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 7/1/2021, impositiva della misura cautelare in carcere, disposta nei confronti del predetto in ordine al delitto di cui agli artt. 73, 80 D.P.R. n. 309/90 per avere acquistato o, comunque, ricevuto e destinato allo spaccio mezzo quintale di sostanza stupefacente del tipo hashish, vendendola quasi tutta al prezzo di C 1.500 al chilo ed offrendola in vendita anche a Pace Giuseppe (contestato al capo 54 della provvisoria imputazione), in relazione al delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 D.P.R. n. 309/90, per avere, in concorso con Pace Giuseppe_e Dimonte Salvatore, offerto in vendita a persone non potute identificare sostanza stupefacente del tipo cocaina (contestato al capo 56), in relazione al delitto di cui all'art. 453 c.p. per avere contraffatto banconote per un valore complessivo di 5/6.000.000 di euro, che vendeva successivamente a persone di Rosarno non meglio identificate (contestato al capo 57).

Il Tribunale individua il compendio indiziario negli esiti delle intercettazioni telefoniche disposte nel corso delle indagini e comprovanti sia la sussistenza del reato di cui al capo 56 che quello di cui al capo 57, che quello di cui al capo 54 alla stregua dei quali la gravità indiziaria è stata ritenuta pienamente integrata dalle dichiarazioni auto-indizianti effettuate dall'indagato nel corso delle conversazioni captate della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare in considerazione della loro spontaneità. In punto di esigenze cautelari il giudice della cautela ha ritenuto che fosse sussistente il pericolo concreto ed attuale di recidiva in considerazione delle condotte poste in essere dall'indagato, delle modalità esecutive e dell'abitualità nella loro perpetrazione.

2. Il difensore di fiducia, avv. Antonio Mancaniello, ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Spada, deducendo cinque motivi. 2.1.Col primo motivo deduce violazione degli articoli 24 e 111, Cost., in relazione all'articolo 309 comma 6 codice di rito. Con notifica del decreto di fissazione di udienza in camera di consiglio dell' 11 Febbraio 2021, emesso dal tribunale del riesame, veniva ritualmente comunicata la fissazione dell'udienza innanzi al medesimo tribunale relativa alli ordinanza impugnata, da celebrarsi nelle forme del cosiddetto processo penale da remoto secondo quanto disciplinato dalla normativa d'emergenza finalizzata alla mitigazione del rischio di contagio da COVID-19 presso gli uffici giudiziari; mediante tale provvedimento veniva perentoriamente esclusa dal tribunale la possibilità di partecipazione all'udienza da parte del prevenuto ( si dispone attivazione di collegamento tramite remoto, programma Times, esclusivamente con i difensori ); la perentoria disposizione del tribunale ha in realtà escluso ab origine qualsiasi eventuale richiesta al riguardo, di fatto limitando il diritto di rango costituzionale alla partecipazione da parte dell' indagato all'udienza, andando così a ledere o comunque comprimere il diritto di difesa. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 24, 111, Cost., in relazione agli articoli 127, 309 e 311 codice di rito; la modalità di collegamento, così come disposta dal tribunale, ha permesso la possibilità di assistenza e di partecipazione di intervento del difensore esclusivamente per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento della discussione difensiva al termine della quale il collegamento veniva quindi interrotto con riserva di decisione del collegio giudicante; dopo circa 14 giorni dalla udienza intervenuta il 18 Febbraio 2021, considerate le limitazioni di accesso alle cancellerie, i vani tentativi di contatto telefonico con la stessa, la difesa non avendo più ricevuto comunicazioni in seguito alla chiusura del collegamento telematico formulava richiesta di informazione alla cancelleria del tribunale del riesame all'esito della quale veniva comunicato che il dispositivo di rigetto era stato depositato già alla data del 19 Febbraio 2021 senza comunicare il periodo di riserva stabilito dal tribunale per il deposito delle motivazioni; in data 8 Aprile 2021, avendo oramai la difesa rilevato il superamento dei termini massimi di legge per il deposito delle motivazioni ex articolo 309 codice di rito, in quanto risultavano essere trascorsi 47 giorni dal deposito del dispositivo senza il ricevimento di alcuna notifica al riguardo, veniva inoltrata un'ulteriore richiesta via pec alla quale solo in data 9 Aprile 2021 la cancelleria rispondeva notificando il provvedimento; dalla lettura di esso emerge come dalla data di deposito delle motivazioni avvenuta il 19 Marzo 2021 fossero già passati ben 20 giorni senza che venisse fornito alcun avviso di deposito al difensore nè tantomeno direttamente all'indagato; tale circostanza è di particolare gravità costituendo una evidente violazione o quantomeno grave limitazione del diritto di difesa; infatti l'oggettivo inspiegabile ritardo di ben 20 giorni decorsi tra il deposito delle motivazioni e la notifica dell'avviso di deposito avvenuta in modo alquanto anomalo solo in seguito all'insistenza della difesa ha di fatto limitato e compromesso le garanzie difensive di Spada anche in considerazione delle finalità di cui all'articolo 311 codice di rito, geneticamente predisposto nelle sue forme finalizzate alla celerità della decisione;

è il caso di evidenziare inoltre che ai fini dell' impugnabilità dell'ordinanza del riesame la stessa norma attribuisce fondamentale rilievo alla avvenuta comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito indicato quale specifico momento dal quale far decorrere il termine di 10 giorni per la proposizione del ricorso. 2.3.Col terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 274 e 292, comma 1 lett. C e C bis, codice di rito, in relazione ai requisiti di concretezza e di autonoma valutazione degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.

La motivazione del provvedimento impugnato risulta oggettivamente di difficile lettura a causa dei numerosissimi incisi che la rendono del tutto priva di coerenza logica e dimostrano come il tribunale abbia solo apparentemente effettuato una valutazione autonoma degli indizi in concreto, essendosi limitato di fatto a riportare stralci di intercettazioni e rielaborazioni di glosse già formulate dagli inquirenti; quindi si conclude che la motivazione è meramente apparente e contraddittoria sfociando peraltro in più punti in una sostanziale inversione dell'onere probatorio allorquando attraverso il generico riferimento ad ipotesi indiziarie e alla ricostruzione accusatoria sono state ritenute infondate le doglianze difensive che risultano invece supportate da concreti elementi di fatto, precisamente rappresentati al tribunale ( in particolare attraverso i motivi aggiunti presentati ex art. 309 comma 6 codice di rito ).

Indi sì passano in rassegna i contenuti di alcuni passaggi delle conversazioni intercettate così come già evidenziati nei motivi aggiunti al fine di evidenziare l'illogicità e la mancanza di concreti indizi in ordine alla ricostruzione accusatoria, come recepita dal tribunale, che si risolve piuttosto in mere supposizioni investigative. Il tribunale del riesame omette inoltre di effettuare una valutazione complessiva e unitaria della prospettazione difensiva; era stato precisamente rappresentato dalla difesa che le evidenti vanterie criminali millantate dallo Spada fossero palesemente finalizzate al convincimento della sua affidabilità al fine dì riuscire a concludere l'affare di compravendita di un veicolo con il Pace Giuseppe attraverso l'intermediazione di Dimonte Salvatore Antonio ( i protagonisti dell'unica captazione a cui lo Spada partecipa ); anche in tal caso la conclusione raggiunta dal tribunale del riesame non tiene conto di quanto ha rappresentato al riguardo la difesa alla stregua di elementi di tipo fattuale e non di mere congetture, tenuto conto tra l'altro che è innegabile che lo Spada e il Pace non si conoscessero sino all'incontro in oggetto e che il ricorrente non voleva essere <<sottomesso» dal suo interlocutore; e ciò senza considerare neppure che un quintale e mezzo di fumo è un quantitativo oggettivamente esorbitante e privo di per sé di alcuna credibilità.

Inoltre dalla captazione emerge chiaramente come solo in seguito a tale affermazione il Pace viene posto a conoscenza dell'esistenza di sostanza stupefacente nella disponibilità dello Spada di cui precedentemente non emerge mai la reale ed effettiva esistenza e riconducibilità; circostanza questa che finisce con lo svuotare di significato l'assunto accusatorio acriticamente supportato dal tribunale secondo cui l'incontro sarebbe stato concordato allo specifico scopo di concludere un affare di droga. Quindi si riporta uno stralcio dell'intercettazione a supporto di quanto si sostiene in ordine alla vanteria portata avanti dallo Spada nei confronti del Pace e si conclude che dalla conversazione intercettata non si possa in alcun modo evincere che vi sia stata una proposta di vendita di stupefacente formulata da parte di Spada.

In ogni caso il tribunale smentisce la tesi difensiva della vanteria affermando che lo Spada è un soggetto incensurato e al contempo che lo stesso denoti elevata capacità criminale, vantando lo Spada evidenti e risalenti collegamenti con individui appartenenti alle consorterie criminali radicate sul territorio lucano e pugliese, ma in realtà il tutto viene affermato sulla base dell'unica conversazione intercettata ( laddove nonostante i numerosi indagati del medesimo procedimento non risultano captati ulteriori contatti con Spada ). 2.4.Col quarto motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'articolo 274 comma 1 lettera c) codice di rito, in relazione al concreto rischio di reiterazione delle condotte e all'attualità delle esigenze cautelari.

Trattasi innanzitutto di condotta indefinibile sotto il profilo della collocazione temporale nè emerge alcun indizio concreto al riguardo risultando gli elementi dì valutazione desunti esclusivamente dalle dichiarazioni indizianti captate nell'ambito dell'unico episodio riguardante lo Spada, soggetto peraltro incensurato, avvenuto in data 10 gennaio 2018; le narrazioni dello Spada si riferiscono a fantomatici episodi dei quali risulta impossibile individuare la collocazione temporale nè risultano altre captazioni riguardanti lo Spada; la conversazione è comunque risalente a più di tre anni fa con la conseguenza che nel caso di specie difetta anche l'attualità delle esigenze cautelari. 2.5.Col quinto motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'articolo 274 comma 1 lettera c) e dell'art. 275 comma 1, 3 e 3-bis codice di rito, in relazione ai requisiti di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata; in particolare si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui dà conto dei motivi per i quali è stata ritenuta inadeguata la misura degli arresti domiciliari, avendo il tribunale finito anche col confondere le finalità proprie caratterizzanti l'istituto della misura cautelare con quelle ben diverse della misura di prevenzione; il tribunale ha in definitiva omesso qualsiasi valutazione concreta al riguardo fornendo esclusivamente riferimenti all'asserita e presunta pericolosità sociale dell'indagato, snaturando così la previsione normativa di cui all'articolo 274 lettera c) codice di rito relativa alla valutazione della personalità dell'indagato in relazione agli specifici fatti contestati.

Indi insta per l'annullamento del provvedimento impugnato e per la rimessione libertà di Spada.

3. Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'indagato ha fatto pervenire nota conclusionale con cui, nel controdedurre agli argomenti posti dal Sostituto Procuratore Generale a sostegno delle sue conclusioni, ha ulteriormente illustrato i motivi proposti col ricorso insistendo nell'accoglimento.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è nel suo complesso aspecifico e va dichiarato inammissibile. 1.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre al riguardo rammentare che, come ha di recente avuto modo di affermare questa Corte nel suo massimo consesso, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. ( Sez.

U - , Sentenza n. 11803 del 27/02/2020 Cc. (dep. 09/04/2020 ) Rv. 278491 - 01 ). Non vi è alcuna ragione per affermare che tale regola non debba rimanere valida anche in caso di trattazione da remoto del procedimento di riesame ossia di trattazione telematica del procedimento in virtù della normativa emergenziale, che rende anzi, sotto certi aspetti, ancor più impellente, per l' emergenza epidemiologica, l'esigenza di semplificazione e speditezza della procedura che, unitamente alle altre motivazioni indicate dalle Sezioni Unite nella pronuncia indicata, tutte correlate alla natura e alla finalità del procedimento del riesame, è sottesa alla procedura cautelare.

Ne discende che in mancanza di richiesta di partecipazione all'udienza da parte del detenuto - di cui non fa cenno neppure la difesa - correttamente la trattazione attraverso Teams, il programma per il collegamento da remoto utilizzato, è stata riservata unicamente al difensore. 1.2.11 secondo motivo è anch'esso privo di pregio, dal momento che il termine per impugnare è evidentemente decorso comunque dall'avviso di deposito formalmente ricevuto, laddove eventuali doglianze sulla scarsa tempestività nelle comunicazioni da parte della cancelleria, a fronte peraltro di una asserita attivazione da parte dello stesso difensore, non potrebbero avere alcuna incidenza sul provvedimento impugnato, risultando comunque rispettati, secondo la stessa prospettazione difensiva, tutti i termini processuali e non essendo l'ipotesi paventata in ricorso prevista da alcuna disposizione normativa ( potendo eventuali ritardi al più ripercuotersi sulla giustificazione del mantenimento della detenzione ove questa dovesse poi essere annullata ).

Più in generale, l'omessa notifica dell'avviso di deposito - o il ritardo nell'eseguirlo - non determina la perdita di efficacia del provvedimento, in quanto non incide sulla possibilità di far valere i vizi del provvedimento, ma solo sulla decorrenza dei termini per proporre l'impugnazione ( cfr. Sez. 6 , n. 13421 del 05/03/2019, Rv. 275983 - 01 ). 1.3.11 terzo motivo non sì confronta in alcun modo con la motivazione del provvedimento impugnato che nel ripercorrere la ricostruzione dell'ordinanza impositiva non solo dà contezza dello spessore valutativo di cui è intrisa la motivazione del provvedimento genetico ma si sofferma anche su diversi passaggi ricostruttivi desunti dalle conversazioni intercettate - che non si esauriscono affatto in quella del 10 gennaio 2018 indicata dalla difesa costituente piuttosto unicamente l'epilogo di una serie di altre conversazioni intercettate tra il medesimo Pace e i soggetti coi quali lo stesso parlava dell'affare che avrebbe dovuto concludere con Spada - che vengono riportati nei loro tratti salienti non già come inutili glosse ma per consentire l'immediata analisi dei contenuti e delle rispettive pregnanze indiziarie; il tutto per giungere - a differenza di quanto assume la difesa - ad una valutazione complessiva del coacervo di elementi raccolti nell'ambito del procedimento e posti alla base dell'epilogo cautelare ( quali tra i principali, gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di video riprese, appostamenti, osservazioni e pedinamenti, mentre le dichiarazioni del collaboratore Bruzzese hanno costituito unicamente l'abbrivio per la ricostruzione del contesto che ha poi condotto alla individuazione dello Spada e della sua attività illecita, avendo piuttosto la complessiva attività investigativa dispiegata permesso di acclarare la radicata operatività criminale sul territorio di Rosarno della cosca di 'ndrangheta (a base essenzialmente famílística) dei Pisano, detti comunemente i Diavoli, e che tra le principali attività del sodalizio vi fosse il traffico di sostanze stupefacenti, tant'è che gli esiti investigativi consentivano di registrare un fortissimo collegamento - direttivo e operativo - con l'articolazione criminale dedita al narcotraffico, contestata al capo 29), avente la propria sede direttiva principale in Rosarno ma con articolazioni territoriali operative anche in Campania e Basilicata; e in tale ambito proprio il monitoraggio dell'utenza in uso a Pace Giuseppe - promotore, dirigente, organizzatore e finanziatore dell'associazione ex art. 74 D.P.R. 309/90 di cui sopra - consentiva di appurare la presenza di contatti con l'odierno indagato Spada, finalizzati alla perpetrazione di alcune cessioni di sostanza stupefacente ).

Invero, nel corso dell'attività di indagine il primo riferimento all'odierno ricorrente si aveva in data 07.01.2018, allorquando veniva intercettata una conversazione tra Pace Giuseppe e Celano Antonio, alias "Trinchetta, altro soggetto, stanziato in Basilicata, con il quale Pace Giuseppe intratteneva rapporti; in tale occasione, Pace Giuseppe raccontava dell'autorevolezza criminale di tale "Spada", in relazione al quale, la certa identificazione nell'odierno ricorrente era resa pacifica dall'espresso riferimento all'attività circense, menzionata anche dalla difesa come settore nel quale operava l'indagato; i riferimenti però proseguivano anche nei giorni successivi fino a giungere alle intercettazioni del 10.1.2018, in particolare a quella che registrò l'incontro intervenuto tra Pace Giuseppe e Dimonte Antonio in cui i due parlavano di una terza persona che avrebbe dovuto raggiungerli a breve, che, in virtù dei contatti registrati nei giorni precedenti - dai quali si evinceva che l'incontro era stato organizzato dall'odierno indagato - si accertava essere Spada Giuseppe (il riferimento è alla RIT 2091/17 Prog. 1929 del 10.01.2018 ore 10:02:14 espressamente indicata dal tribunale ).

Alle ore 10.20 circa, infatti, giungeva proprio quest'ultimo e i tre uomini si appartavano per discutere dei loro futuri affari. Dal tenore del discorso captato si intuiva - evidenzia il tribunale - che i tre volevano stringere una alleanza, avvalendosi dell'appoggio anche di un mafioso pugliese, facente parte di una famiglia importante, che Spada Giuseppe conosceva bene e che sapeva essere vicino ai Bellocco. A tale ultimo proposito, a comprova dei suoi legami con la malavita pugliese, l'ordinanza impugnata sottolinea come nel prosieguo della conversazione, lo Spada raccontava ai presenti un episodio inerente sempre al traffico di sostanze stupefacenti - di cui era stato protagonista assieme ad alcuni personaggi facenti capo alla famiglia "Parisi" (famiglia mafiosa pugliese).

Indi - venendo ai fatti contestati al capo 54 della provvisoria imputazione - il tribunale rappresenta come Spada Giuseppe, dopo aver riferito qualcosa di incomprensibile sulla cocaina, confessava che lui si era rifornito di mezzo quintale di hashish, di cui gli erano rimasti solo 30 chili, avendo venduto quasi tutta la droga ad C 1.500 al chilo, notizia che suscitava l'entusiasmo di Pace Giuseppe, il quale si mostrava interessato a comprare una parte di quella rimasta, pur contestando allo Spada - che gliela offriva in vendita - che il prezzo era troppo elevato per essere all'ingrosso.

Di tal che - venendo al capo 56 della provvisoria imputazione, sottolinea sempre il tribunale - gli interlocutori passavano a confrontarsi sulla qualità della sostanza stupefacente di cui Spada Giuseppe aveva la disponibilità destando la curiosità del Pace ( al che lo Spada, dopo esséhi vantato della sua ventennale esperienza nel settore, a dimostrazione della veridicità di quanto affermava invitava l'interlocutore ad andare con lui a Cerignola dove loro avevano la loro base operativa ); lo Spada puntualizzava, altresì, ad ulteriore dimostrazione della sua dimestichezza col settore, che bisognava prima raccogliere i soldi, in modo da definire il quantitativo da acquistare, invitando Pace Giuseppe a verificare l'entità della quota con cui era in grado di finanziare l'acquisto.

Spada Giuseppe chiedeva, poi, nel prosieguo della conversazione, a Pace Giuseppe di recuperare un campione di sostanza stupefacente da esibire ai cessionari in modo da poter concludere subito l'affare, una volta ricevuta la risposta in merito alla volontà di perfezionare l'acquisto. Spada Giuseppe specificava, inoltre, che i cessionari gli avrebbero dovuto indicare la quantità che volevano acquistare, tenuto anche conto della loro attuale disponibilità economica, avendo preannunciato di volerne comprare almeno 10 chili.Viene poi riportata dal tribunale la conversazione intervenuta il giorno successivo, 11.01.2018, alle ore 09:00, tra Pace Giuseppe e tale Scarcia nel corso della quale il primo proponeva al secondo l'acquisto di sostanza stupefacente che, verosimilmente era il frutto dell'incontro programmato il giorno precedente con Spada Giuseppe; il tenore del dialogo captato era inequivocabile - sottolinea il tribunale - atteso che dal medesimo emergeva che Pace Giuseppe esibiva a Scarda Salvatore un campione della sostanza in questione, al fine di consentire al medesimo di valutarne la qualità così lasciando intendere di avere avviato una concreta negoziazione con lo Spada in ordine alla fornitura di sostanza stupefacente.

In data 15.01.2018, veniva captata una conversazione tra Pace Giuseppe e Montenegro Teodoro, parimenti riportata dal tribunale perché il suo contenuto é ritenuto indicativo del fatto che l'affare discusso con Spada Giuseppe era andato a buon fine, essendo stata già spedita la droga, che sarebbe giunta a destinazione a breve: Pace Giuseppe raccontava a Montenegro Teodoro che aveva chiesto a Spada Giuseppe di chiamare il corriere in modo da poter effettuare la consegna di droga a metà strada, lamentandosi del fatto che lo Spada stesso avesse fatto problemi al riguardo poiché il corriere aveva richiesto per il trasporto C 4.000,00 (circostanza che aveva imposto al Pace Giuseppe di trovare lui i soldi necessari per il pagamento del viaggio e di inviare la somma al corriere, che avrebbe effettuato la consegna del carico entro due giorni ).

Ebbene, alla luce di tali emergenze, il tribunale conclude che non controverso è da ritenersi - oltre che l'identificazione del soggetto nello Spada - anche l'oggetto delle conversazioni intercettate, in quanto le stesse ineriscono, tutte, in maniera più o meno criptica, all'ambito degli stupefacenti, tanto che il più delle volte gli interlocutori non usano nemmeno l'accortezza - riscontrata in altri frangenti dell'attività intercettiva - di simulare la liceità delle operazioni svolte attraverso il celato riferimento a beni commerciabili, rendendo in tal modo più che inequivoco quale fosse il tenore delle trattative; e che per tali motivi del tutto fuorviante fosse l'appunto difensivo tendente a ricollegare la legittimità dei rapporti attenzionati rimarcando come nell'incipit della conversazione intercettata in data 10.01.2018 si facesse riferimento ad una autovettura, di tal che il motivo dell'incontro tra i due indagati sarebbe da ricollegare esclusivamente alla compravendita del citato veicolo (laddove nell'ambito del complessivo dato indiziario il citato riferimento è del tutto trascurabile e marginale, costituendo tutt'al più una sorta di prologo o di intercalare, esaurito il cui argomento i propalanti si incentravano sul reale oggetto del loro incontro ).

Ciò posto, per quanto concerne il capo 54), dal contenuto della conversazione captata appare evidente secondo la compiuta ricostruzione del provvedimento impugnato il quadro dì gravità indiziaria emerso a carico del ricorrente, il quale, con le sua dichiarazioni auto-indizianti, ha spontaneamente riferito - in assenza di alcuna sollecitazione di sorta da parte del conversante - l'acquisto e la detenzione, a fini di spaccio, di mezzo quintale di sostanza stupefacente del tipo hashish, quasi interamente venduta al prezzo di C 1.500 al chilo, il cui quantitativo residuo - pari a trenta chili - veniva offerto in vendita allo stesso Pace.

Considerazioni di tenore analogo possono svolgersi con riferimento alla offerta in vendita di sostanza stupefacente di cui al capo 56), in quanto il contenuto delle conversazioni captate ha palesato indiscutibilmente l'avvio di una trattativa tra il Pace e lo Spada finalizzata alla fornitura di un campione di prova .ai cessionari e l'offerta in vendita della sostanza. Con riferimento agli episodi delittuosi di cui ai capi 54) e 57), il tribunale non aveva peraltro mancato già di evidenziare come privo di qualsiasi pregio argomentativo fosse il rilievo difensivo, qui pedissequamente riproposto, secondo il quale la narrazione offerta dallo Spada avrebbe avuto una mera finalità millantatoria, in quanto una tale asserzione - spiega in maniera logica e congruente il tribunale - trova facile smentita nella consolidata caratura criminale dell'indagato, il quale vanta - malgrado il suo stato di incensuratezza - oltre ad un curriculum criminale di lunga data (avendo lo stesso riferito, nel corso della conversazione con il Pace, di avere una ultraventennale esperienza nel settore) anche un cospicuo seguito tra i referenti locali, tale da indurre il Pace a rivolgersi a lui per dirimere un contrasto circa una partita di droga sorto con tale Vincenzo Porcelli ( di talchè le sue esternazioni trovano in definitiva supporto nello stesso modo di atteggiarsi delle conversazioni e nei risvolti concreti che esse ebbero oltre che nei riferimenti che lo Spada, nei suoi racconti, fa a persone e circostanze specifiche, in quanto tali suscettibili di verifica da parte dell'interlocutore ) .

Di contro, nessun significativo elemento, utile ai fini di una ricostruzione alternativa degli avvenimenti - annota infine il tribunale - proviene dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, essendosi costui limitato a negare il proprio coinvolgimento sia negli episodi di acquisto e cessione della sostanza stupefacente, sia in quelli di contraffazione delle banconote, riferendo di non avere mai visto prima (e dopo) Pace Giuseppe, insistendo nella strategia difensiva volta a far apparire l'incontro come finalizzato alla vendita di una autovettura e le dichiarazioni captate quali mere millanterie di cui si era servito per aumentare la propria credibilità agli occhi del Pace.

L'apparato argomentativo, nel caso di specie, è dunque caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, ed evidenzia, al contempo, la valenza sintomatica degli stessi. D'altro canto, va, anche, rilevato come l'atto di ricorso, lungi dal contestare la pregnanza degli indizi o dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, si limita a sostenere, in maniera peraltro del tutto generica, da un lato, la apparenza della motivazione dell'ordinanza per l'impostazione con cui è stata redatta - che, come visto, nulla toglie, invece, alla sostanza della ricostruzione che è anzi caratterizzata da valutazione analiticamente incentrata sui singoli passaggi dei colloqui intercettati - e, dall'altro, ipotesi ricostruttiva alternativa che, come ben spiegato dal tribunale, non trova alcuna rispondenza nel tenore degli eloquenti contenuti intercettati che depongono per ben altra ricostruzione. 1.4.

Quanto al profilo cautelare, parimenti aspecifici sono i rilievi mossi dal ricorrente a fronte degli argomenti svolti nel provvedimento impugnato che, a differenza di quanto assume la difesa, non sono apoditticamente affermati dal tribunale pure a fronte dell'incensuratezza dell'indagato; ed invero, essi traggono valenza dagli stessi contenuti delle intercettazioni, che, come ben evidenziato dallo stesso giudice della cautela, e già sopra messo in evidenza, depongono per l'inserimento di Spada nei circuiti criminali del traffico degli stupefacenti; di talchè congruamente il tribunale pone a sostegno della valutazione cautelare anche tale aspetto relativo alla personalità criminale dello Spada come emergente in maniera palmare dagli stessi discorsi intrattenuti dai conversanti.

Significativo in particolare è stato ritenuto l'episodio del contrasto col Porcelli relativo ad una partita di droga - di cui si è già sopra fatto cenno -, ritenuto indicativo della piena intraneità dello Spada al settore degli stupefacenti, restituendo l'analisi di tale vicenda il profilo di un soggetto aduso a trattare e a rapportarsi con individui di non esiguo calibro delinquenziale e dotato anche dell'autorevolezza per far valere le proprie ragioni nei loro confronti. Del resto, osserva il tribunale, la movimentazione di quantitativi certamente non modesti di sostanza stupefacente trova una valida giustificazione solamente a fronte della inclusione del ricorrente in circuiti gestiti e riforniti da più ampi sodalizi dediti al narcotraffico, al cui accesso l'indagato è evidentemente legittimato proprio in virtù della sua rinomanza determinata dalla longeva frequentazione di ambientì delinquenziali specifici.

Oltre che concreto - sottolinea il collegio della cautela - il pericolo di reiterazione del reato deve ritenersi anche attuale, poiché il tempo trascorso dalla commissione dei fatti - in ragione delle evidenziate modalità di commissione degli stessi e della abitualità nella loro perpetrazione - non deve ritenersi sufficiente a sterilizzare la pericolosità dell'indagato, la cui formale assenza di precedenti specifici non consente, a fronte delle evidenziate emergenze, di formulare una positiva prognosi circa la futura astensione dalla commissione di condotte specifiche, tali da porre nuovamente in pericolo la pubblica incolumità.

Il tribunale con motivazione esente dai vizi denunciati ha infine anche precisato che la misura massimamente afflittiva costituisce, pertanto, in ragione del contesto nel quale sono maturati i fatti e della loro stretta attinenza al territorio di appartenenza dell'indagato, la sola in grado di porre un argine alla trasgressiva personalità dello Spada, in quanto, limitando massimamente la libertà di movimento e di comunicazione del ricorrente e recidendo il collegamento • dello stesso con il contesto criminale di provenienza, consente di evitare che si concretizzino occasioni di ripetizione di condotte di tenore analogo a quelle contestate. 2.Non può che derivare da tutto quanto esposto la declaratoria di inammissiìbilità del ricorso.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.

P. Q. M. Dichiara in