Sentenza — n. 34834/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMMARERE RAFFAELE nato a ANOIA il 01/09/1960 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/s9t<te le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO, L24- )--v1- . t, 4-3 kf 20, A:C/C1)-~s: 1-2-:e( Je. 49i L) udito il diferThore
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34834/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Indi si riporta la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla gravità indiziaria necessaria per la configurazione della partecipazione del singolo associato all'organizzazione criminale e alla necessità di riscontri della chiamata in correità relativamente alla posizione di ciascun indagato, e si conclude che nel caso di specie non sussiste la convergenza del molteplice. La motivazione è da ritenersi apparente in quanto la valutazione della prova è vincolata ai sensi della disposizione di cui all'articolo 192 codice di rito, la cui violazione viene ad integrare ora il vizio della motivazione apparente ora quello della manifesta illogicità.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMMARERE RAFFAELE nato a ANOIA il 01/09/1960 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/s9t<te le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO, L24- )--v1- . t, 4-3 kf 20, A:C/C1)-~s: 1-2-:e( Je. 49i L) udito il diferThore
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata, emessa il 9.2.2021, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Cammarere Raffaele avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 7/12/2020, impositiva della misura cautelare in carcere, disposta nei confronti del predetto in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 629, 416-bis.1 cod. pen.. In particolare con riferimento al reato di cui al capo 81 della provvisoria imputazione al ricorrente è contestato di aver preteso, con minaccia consistita nel presentarsi quale rappresentante della cosca Facchineri, da Sorace Francesco, il quale stava negoziando la compravendita di un terreno in San Giorgio Morgeto, un compenso estorsivo pari ad euro 5000 per ogni ettaro di terra che avrebbe acquistato da Riario Sforza Giovanni; la richiesta tuttavia non veniva ottemperata a causa del mancato perfezionamento della compravendita ( con l'aggravante di aver commesso il fatto con metodo mafioso e per favorire la Cosca Facchineri, in epoca antecedente al 10 novembre 2017 ).
Il tribunale osserva che, a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa, sussiste un quadro indiziario più che adeguato con riferimento al reato estorsivo nella sua corrispondente fattispecie tentata perpetrato con l'evidente finalità di agevolare la cosca Facchineri sostenendone gli interessi economici ai danni degli imprenditori locali. Elementi significativi ai fini della configurazione della contestata fattispecie criminosa nonché chiarificatori anche con riferimento alla metodologia mafiosa con la quale ha agito nel caso di specie l'odierno indagato possono essere dedotti - prosegue il collegio del riesame - dall'attività di indagine condotta dal Comando Stazione di Reggio Calabria presso cui Sorace Francesco si recava dapprima in data 17 maggio 2017 per denunciare le vicende di danneggiamento subite a molteplici piante di kiwi di sua proprietà e successivamente in data 14 luglio 2017 quando veniva convocato per essere escusso in qualità di persona informata sui fatti dalla PG operante in ordine all' attacco dinamitardo ai danni della società cooperativa O.P. Monte, circostanza in occasione della quale il denunciante riferiva altresì del tentativo estorsivo perpetrato ai suoi danni da un'esponente della cosca mafiosa Facchineri; in particolare il dichiarante precisava di aver desistito dall'acquistare alcuni terreni di Riario Sforza ubicati in San Giorgio Morgeto a causa di un compenso estorsivo richiestogli da parte di soggetti legati alla cosca Facchineri per la stipula dell'atto; riferiva che il soggetto da cui era stato avvicinato era un muratore di Anoia che ha i baffetti e si chiama Raffaele.
Il citato Raffaele veniva identificato dagli investigatori in Cammarere Raffaele, nato ad Anoia, inserito nella costa Facchineri, di professione manovale edile. Al fine di riscontrare l'ipotesi investigativa veniva successivamente convocato il Sorace per un riconoscimento fotografico, in tale occasione il predetto riconosceva nella foto del citato Cammarere il soggetto che gli aveva chiesto il compenso estorsivo.In punto di esigenze cautelari il giudice della cautela ritiene sussistente il pericolo concreto ed attuale di recidiva in considerazione delle modalità esecutive della condotta e della personalità dell'indagato oltremodo negativa ( il Cammarere si è reso disponibile per perpetuare il controllo estorsivo da parte della consorteria di appartenenza negli affari in materia di vendita di terreni avvalendosi della forza intimidatoria dettata dal richiamo alla cosca di riferimento e coartando così la libera iniziativa economica sul territorio), della trasgressività e spregiudicatezza dimostrate nella vicenda in argomento, della mancanza di un'occupazione lavorativa.
Precisa che non emergono dagli atti nè risultano acclusi nell'interesse dell'istante circostanze oggettive che facciano ragionevolmente escludere la ripetibilità di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede e con essa l'attualità delle esigenze cautelari; il rischio di recidiva specifica, tra l'altro presunta ex articolo 275 comma 3 codice di rito, in ragione del titolo cautelare costituito dai delitti aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa è di intensità tale da poter essere efficacemente salvaguardato solo con la misura cautelare in atto.
2. Il difensore di fiducia, avv. Paolo Villelli, ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse del Cammarere, deducendo i seguenti due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'intento di agevolare la cosca dei Facchinieri. In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, non sussisterebbero elementi per ravvisare la partecipazione dell'indagato a tale consorteria, non essendo nemmeno indicato il ruolo avuto dal Cammarere nell'ambito associativo, e non essendo sufficiente la mera condivisione psicologica del programma criminoso; né risulta dimostrato che egli abbia agito al fine di favorire la cosca Facchineri. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'assoluta mancanza delle condizioni che legittimano l'applicazione o il perdurare della misura della custodia in carcere.
La motivazione del provvedimento impugnato è solo apparente perché a fronte della lettura alternativa validamente offerta dalla difesa essa non fornisce alcuna risposta esauriente limitandosi a far proprie le argomentazioni della decisione del G.i.p., così incorrendo anche nei medesimi errori in cui era incorso il primo giudice. In particolare, non risulta dimostrata la sussistenza dell'associazione per delinquere che necessita di una struttura organizzativa e del vincolo associativo tendenzialmente permanente, di un programma criminoso indeterminato, della affectio societatis sceleris; nel caso di specie difetta la dimostrazione del minimum partecipativo a carico dell'odierno ricorrente; una volta dimostrata la sussistenza di un'organizzazione, caratterizzata da un apparato strutturale strumentale, basata sull'intimidazione, sull'assoggettamento e sull'omertà, occorre, per affermare la responsabilità del singolo, provare la sua consapevole appartenenza al sodalizio e la sua adesione al programma associativo; si deve pertanto escludere la illiceità di meri atteggiamenti psicologici; la prova della partecipazione del singolo all'associazione di tipo mafioso non può esaurirsi nella dimostrazione di un'adesione mono-soggettiva di carattere formale o ideale ma deve estendersi alla verifica dell'apporto anche minimo ma comunque non insignificante arrecato alla vita dell'associazione.
Indi si riporta la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla gravità indiziaria necessaria per la configurazione della partecipazione del singolo associato all'organizzazione criminale e alla necessità di riscontri della chiamata in correità relativamente alla posizione di ciascun indagato, e si conclude che nel caso di specie non sussiste la convergenza del molteplice. La motivazione è da ritenersi apparente in quanto la valutazione della prova è vincolata ai sensi della disposizione di cui all'articolo 192 codice di rito, la cui violazione viene ad integrare ora il vizio della motivazione apparente ora quello della manifesta illogicità.
La molteplicità degli elementi ai quali deve essere attribuita rilevanza deve essere valutata sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici e non esclusivamente in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personalistiche supposizioni; nel caso di special il tribunale del riesame non ha posto in essere una valutazione individualizzante quando invece era tenuto a farlo; ha verosimilmente posto in essere una duplice valutazione degli elementi di % cautela tratti dalle specifiche modalità e circostanze del fatto prima sul piano della gravita della fattispecie, poi per delineare la personalità dell'indagato sebbene sul punto la Cassazione abbia già chiarito che la disposizione in oggetto prescrive che la valutazione va desunta da comportamenti o atti concreti i quali non possono logicamente identificarsi con quegli stessi elementi che sono già stati oggetto di separata statuizione con riferimento alla gravità i nd izia ria.
Tra l'altro, l'accusa si fonderebbe sulle dichiarazioni di un soggetto che "dapprima ritiene un danneggiamento subito un invito a desistere dall'acquistare un terreno agricolo e successivamente dichiara di essere stato avvicinato dal Cammarere, portandolo a desistere dall'acquisto". In ogni caso si contesta il pericolo concreto ed attuale per l'acquisizione e la genuinità della prova e, atteso il lungo lasso di tempo trascorso dal fatto, deve ritenersi insussistente anche l'attualità del pericolo di reiterazione e il pericolo di fuga in mancanza di elmenti concreti al riguardo non emersi.
3. Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1.11 ricorso è del tutto aspecifico e va dichiarato inammissibile. Il primo motivo che, unitamente alla prima parte del secondo motivo, sostiene, da un lato, che difettino nel caso di specie i presupposti applicativi della misura cautelare, mancando la gravità indiziaria sia in relazione alla sussistenza dell'associazione che alla partecipazione ad essa da parte dell'indagato, e, dall'altro, che la motivazione resa al riguardo dal tribunale sia apparente, non considera che al Cammarere è contestato il reato di tentata estorsione, sia pure aggravato dalla finalità agevolativa del clan Facchineri et( dal metodo di tipo mafioso, e che pertanto non è in gioco la sussistenza di un'associazione e del contributo del singolo associato quanto piuttosto l'integrazione della fattispecie estorsiva contestata; e rispetto a questa non sono state avanzate critiche se non sotto il profilo della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che ebbe a denunciare la tentata estorsione, che è in ogni caso contestata in maniera generica, con la frase già sopra indicata ( "dapprima ritiene un danneggiamento subito un invito a desistere dall'acquistare un terreno agricolo e successivamente dichiara di essere stato avvicinato dal Cammarere, portandolo a desistere dall'acquisto" ) che è all'evidenza priva di significato dirimente al fine prospettato; laddove il richiamo ai principi affermati da questa Corte in punto di gravità indiziaria, chiamata in correità, convergenza del molteplice, necessità del riscontro esterno sono in realtà poco pertinenti rispetto al caso di specie in cui appunto la gravità indiziaria si fonda precipuamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute puntuali e pienamente verosimili dai giudici di merito anche alla luce del complessivo contesto in cui esse si inseriscono e della stessa personalità del Cammarere - già noto alle forze dell'ordine, anche per il suo coinvolgimento in precedente procedimento penale ( in cui gli era contestato il reato di partecipazione al clan Facchineri dal quale era però assolto ), per la sua contiguità con la criminalità organizzata.
In definitiva il ricorso non si confronta in alcun modo con la motivazione del provvedimento impugnato - di cui si è fatto cenno nel ritenuto in fatto - che nel ripercorrere la ricostruzione dell'ordinanza impositiva non solo dà contezza dello spessore valutativo di cui è intrisa la motivazione del provvedimento genetico ma si sofferma anche su diversi passaggi ricostruttivi, analizzandone i contenuti e le rispettive pregnanze indiziarie per giungere ad una complessiva valutazione del coacervo di elementi raccolti nell'ambito del procedimento e posti alla base dell'epilogo cautelare, in tal modo dando anche conto della consistenza degli argomenti della stessa ordinanza impositiva.
L'apparato argomentativo, nel caso di specie, è dunque caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, ed evidenzia, al contempo, la valenza sintomatica degli stessi. In altri termini l'atto di ricorso, lungi dal contestare la pregnanza degli indizi o dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, si limita a sostenere, in maniera peraltro del tutto generica, con mero appello ai principi regolanti la materia la apparenza della motivazione dell'ordinanza per non avere essa fornito risposte esaurienti, peraltro in ordine ad aspetti non direttamente incidenti sull'integrazione del reato contestato.
Il sistema motivazionale risulta, invece, corretto, congruo ed esaustivo ( corredato anche dalla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa), avendo i giudici dato ampiamente conto dei motivi della decisione, affrontando la posizione del Cammarere, rispetto alla consorteria a vantaggio della quale si è ritenuta finalizzata la sua azione, ai limitati fini della verifica della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione di clan di tipo mafioso ( è solo il caso di rimarcare che l'indagato ha speso il nome della cosca e la finalità di agevolare il sodalizio operante sul territorio è tracciata anche sulla base di elementi da cui si evince anche proprio la vicinanza dell'indagato a tale associazione criminale ).
In ogni caso oltre l'aggravante dell'agevolazione mafiosa risulta contestata e ravvisata anche quella del metodo mafioso che è stato correttamente ritenuto insito nelle modalità con cui il Cammarere ebbe a presentarsi alla vittima, il cui riferimento al clan Facchineri fu d'altronde eloquente e come tale fu percepito dalla vittima secondo quanto dalla medesima riferito; e tale aggravante, d'altronde, il ricorrente ha inteso contrastare limitandosi ad affermare apoditticamente che non fosse vero che il Cammarere ebbe a presentarsi alla vittima come rappresentante del clan Facchineri; mera asserzione che giustamente il tribunale ha ritenuto non idonea ad inficiare la ricostruzione accusatoria.
D'altronde secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso ( Sez. 5, Sentenza n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190 - 01 ); ed ancora, ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune ( Sez. 2, Sentenza n. 39424 del 09/09/2019 Cc. (dep. 26/09/2019 ) Rv. 277222 - 01 ), laddove nel caso di specie la forza evocativa sprigionata dal comportamento e dalle parole pronunciate dal Cammarere, adeguatamente valutata e correttamente ritenuta dai giudici di merito in conformità con gli insegnamenti di questa Corte, non è seriamente posta in discussione da parte dello stesso ricorrente.
Quanto alle esigenze cautelari è solo il caso di evidenziare che il provvedimento, in una fattispecie in cui operano le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha comunque illustrato le esigenze di cautela sussistenti, spiegando anche perché, nel caso di specie, una misura domiciliare non sia adeguata a scongiurare il pericolo di recidivanza. In particolare, in punto di esigenze cautelari il giudice della cautela ha ritenuto che fosse sussistente il pericolo concreto ed attuale di recidiva in considerazione delle modalità esecutive della condotta e della personalità dell'indagato oltremodo negativa; in mancanza peraltro di un'occupazione lavorativa ( l'indagato in sede di interrogatorio dichiarava di aver svolto in passato l'attività di muratore ma di essere allo stato disoccupato ); con la precisazione che in ogni caso non emergono dagli atti nè risultano acclusi nell'interesse dell'istante circostanze oggettive che facciano ragionevolmente escludere la ripetibilità di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede e, con essa, l'attualità delle esigenze cautelari; il rischio di recidiva specifica, tra l'altro presunta ex articolo 275, comma 3, codice di rito, in ragione del titolo cautelare costituito dai diritti aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa è stato ritenuto di intensità tale da poter essere efficacemente salvaguardato con la misura cautelare in atto, idonea a scongiurare il pericolo del ripetersi di situazioni analoghe a quelle da cui scaturì l'episodio in contestazione; ed invero, tenuto conto delle circostanze oggettive e soggettive innanzi enucleate, ritiene il collegio della cautela che solo la totale restrizione della libertà di azione sia idonea a impedire che l'indagato torni a ristabilire contatti con l'ambiente criminale di appartenenza e a intraprendere illecite iniziative che possano costituire anche per sé appetibili fonti di approvvigionamento finanziario; di contro il presidio auto custodiale non si reputa adeguato anche laddove per l'esecuzione sia indicato un luogo diverso e lontano da quello di consumazione del delitto in contestazione; l'applicazione del regime degli arresti domiciliari - sottolinea il provvedimento impugnato - presuppone infatti un particolare affidamento nel soggetto che vi è sottoposto impegnandolo ad osservare con estrema diligenza la regola fondamentale dell'assoluto divieto di allontanamento da proprio domicilio o dal diverso luogo di custodia senza una preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria; gli effetti restrittivi della libertà personale conseguenti all'applicazione della misura sono in tal caso rimessi essenzialmente alla personale capacità di autogestione del soggetto che vi è sottoposto, requisito che il riferimento al caso in disamina non è ravvisabile in capo al prevenuto per i fattori oggettivi e soggettivi sopra evidenziati; indi conclude il tribunale, sulla scorta di inter logico-argomentativo congruo ed esauriente, che la misura in atto si deve considerarsi l'unica idonea a scongiurare il pericolo di recidivanza e assolutamente adeguata e proporzionata alla pena che potrà essere irrogata all'esito del giudizio di merito D'altronde è solo il caso di aggiungere che in tema di applicazione di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per determinate fattispecie incriminatrici, prevista dagli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati in caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.), atteso che il generico riferimento ai «delitti» in tal guisa aggravati, indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è comprensivo di ogni fattispecie delittuosa, sia consumata che tentata ( Sez. 2, Sentenza n. 22096 del 03/07/2020 Cc. (dep. 23/07/2020 ) Rv. 279771 - 01, fattispecie in tema di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, in cui la Corte ha precisato che si deve, invece, escludere l'operatività delle presunzioni ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti tentati in relazione alle ipotesi di reato indicate in modo specifico dal legislatore ). 2.Non può che derivare da tutto quanto esposto la declaratoria di inammissiìbilità del ricorso.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle a