Sentenza — n. 34832/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGRELLI COSTANTINO nato a NAPOLI il 28/07/1990 avverso il decreto del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sere le conclusioni del PG 2.4 ci,4.ki-,-g- udito il dif sore
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34832/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di cause di inammissibilità determinate da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare per ricorrente in Euro 3.000,00, in relazione alla entità delle questioni trattate.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGRELLI COSTANTINO nato a NAPOLI il 28/07/1990 avverso il decreto del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sere le conclusioni del PG 2.4 ci,4.ki-,-g- udito il dif sore
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 4.2.2020, la Corte di Appello Sezione Misure di Prevenzione di Napoli ha revocato, in difetto dell'attualità della pericolosità del proposto, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, imposta, con provvedimento del tribunale di Napoli del 23 gennaio 2019, nei confronti di Magrelli Costantino ritenuto portatore di pericolosità qualificata ex art. 4 co. 1 lett.
b) D.Igs. 159/11, e ha, al contempo, confermato nel resto il decreto, con particolare riferimento alla confisca dei beni - somme di denaro contante rinvenute nella disponibilità materiale di De Crescenzo Elena e De Crescenzo Carmela ma ricondotte al Magrelli.
2. Avverso il suindicato decreto della corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il Magrelli tramite il difensore di fiducia, col quale ha dedotto it vizio della violazione di legge in relazione alla motivazione della confisca della somma di euro 67.687 rinvenuta presso l'abitazione della sorella del proposto, Crescenzo Elena. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello ha ritenuto la piattaforma indiziaria di cui all'articolo 74 DPR 309/90 sul mero assunto dichiarato dai collaboratori di giustizia secondo cui il Magrelli gestiva le piazze di spaccio, senza prendere in esame le argomentazioni difensive in grado di dimostrare la insussistenza dell'appartenenza del proposto ad una categoria espressione di pericolosità qualificata, così incorrendo in una motivazione meramente apparente. in particolare, ha omesso di considerare la Corte territoriale le doglianze che avevano ad oggetto la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori che si sono limitati ad affermare unicamente che il Magrelli avrebbe diretto le piazze di spaccio laddove ai fini della configurazione del delitto di cui all'articolo 74 citato occorre la partecipazione di un numero minimo di tre persone che agiscono con volontà e consapevolezza di operare in qualità di aderenti ad un'organizzazione criminale nell'ambito di una struttura organizzata, che può anche essere esile e rudimentale; dalle dichiarazioni dei tre collaboratori non è possibile individuare l'esistenza dei tre soggetti, né, sotto il profilo del dolo, la loro adesione al presunto sodalizio nella forma embrionale di organizzazione; a riprova di ciò la difesa aveva rappresentato che a seguito delle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia la Procura della Repubblica di Napoli non si era nemmeno determinata ad iscrivere il Magrelli nel registro degli indagati.
Si lamenta infine che la Corte di Appello ha invalidato la consulenza tecnica di parte che ha ricostruito i redditi della RistoPub s.a.s. in quanto " priva di qualsiasi asseverazione nel senso che si tratta di fogli di carta privi di qualsivoglia elemento che consenta di accattarne la data di formazione, la provenienza, sì che agli stessi non può effettivamente prestarsi fede non essendo possibile escluderne una natura non genuina "; sul punto però la Corte territoriale non si è confrontata con una specifica deduzione contenuta nei motivi d'appello che aveva evidenziato come il consulente avesse esplicitamente dichiarato nella premessa dell'elaborato di aver preliminarmente analizzato le scritture contabili ( puntualmente indicate nei registri iva corrispettivi, chiusure iva giornaliere di cassa, fatture acquisti, ricevute fiscali ).
Indi si conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con tutte le conseguenze di legge. 3.11 Procuratore generale, in persona del sostituto generale dr.ssa Elisabetta Ceniccola, nella requisitoria scritta pervenuta il 8.12.2020 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca. 1.1.Si contesta genericamente che la corte territoriale non abbia sufficientemente vagliato le censure mosse con l'atto di appello, in particolare abbia confermato il giudizio di pericolosità qualificata rispondendo in maniera solo apparente alla doglianza svolta al riguardo. In realtà la corte territoriale, nel controdedurre all'asserita genericità delle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia poste a base del giudizio di pericolosità del proposto, non si è limitata ad affermare che i propalanti avevano asserito che il Magrelli gestiva le piazze di spaccio ma ha specificato che, come dai medesimi illustrato, si trattava di piazze organizzate operative in Castello di Cisterna e Brusciano e che erano emersi anche i dettagli della gestione operativa delle spese e dei ricavi; e nel verificare la ricorrenza dell'attualità della pericolosità del proposto ha fatto ulteriore riferimento alle caratteristiche del gruppo organizzato costituito dagli spacciatori di Brusciano.
Né potrebbe ovviamente assumere valore dirimente la circostanza evidenziata dalla difesa secondo cui alla raccolta delle dichiarazioni dei collaboratori non avrebbe fatto subito seguito l'iscrizione del Magrelli nel registro degli indagati. 1.2.Quanto poi alla mancata considerazione della consulenza di parte, il ricorrente non considera che la corte territoriale, di là di quanto asserito in premessa dal consulente, evidenzia i limiti di tale consulenza, ritenuta, in buona sostanza, non soddisfare l'onere di asseverazione ed allegazione che incombeva sul proposto.
Ha osservato la corte territoriale che, come già fatto rilevare dal tribunale, la documentazione contabile allegata alla relazione di consulenza tecnica di parte è priva di qualsiasi asseverazione nel senso che si tratta di fogli di carta privi di qualsivoglia elemento che consenta di accertarne la data di formazione e la provenienza sicchè agli stessi non può effettivamente prestarsi fede non essendo possibile escluderne una natura non genuina;essa però, a differenza di quanto prospetta il ricorrente, non si è limitata a tale annotazione, ma ha anche evidenziato che il gestore avrebbe del resto ben potuto versare in atti la contabilità ufficiale obbligatoria e le dichiarazioni fiscali nonché i movimenti bancari o le scritture di magazzino, elementi ufficiali e riscontrabili in grado di consentire all'autorità giudiziaria il prudente apprezzamento circa l' effettiva redditività dell'impresa;
è infatti noto - prosegue la Corte territoriale - che l'onere di allegazione attenuato che incombe sul proprietario dei beni confiscati è pur sempre un onere che deve sostanziarsi in allegazioni attendibili e coerenti sicché nel caso di specie affermare di avere prodotto un reddito rilevante senza documentarlo nemmeno mediante i documenti contabili e fiscali obbligatori costituisce un obiettivo inadempimento di tale onere. Indi ha coerentemente concluso il giudice di secondo grado della prevenzione che deve dunque essere senz'altro condiviso il giudizio del tribunale circa il fatto che la documentazione allegata alla consulenza difensiva non vale a documentare che il RistoPub producesse nel periodo un reddito né se detto reddito fosse paragonabile alle somme confiscate nè se tale reddito sia stato distribuite ai soci o comunque versato anche in parte al Magrelli a qualsiasi titolo; tutte circostanze i cui dettagli e relativi documenti sono certamente nella disponibilità, quantomeno in punto di specifica dichiarazione e minima accettabile asseverazione, dello stesso Magrelli che non ha invece inteso adempiere al proprio onere di allegazione in maniera attendibile e coerente.
Tale impostazione che il ricorrente ha inteso contestare genericamente nei termini suindicati, è peraltro conforme all'orientamento costante di questa Corte secondo cui in tema di confisca di prevenzione, spetta alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il suo reddito o l'attività economica espletata, mentre è onere del proposto, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni, perché è il proposto che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva ( Sez. 2, Sentenza n. 3883 del 19/11/2019 Cc. (dep. 29/01/2020 ) Rv. 278679 - 03 ), laddove nel caso di specie il ricorrente non ha proceduto neppure in termini di idonea prospettazione ad allegare gli elementi concreti idonei a fondare la sua tesi difensiva.
Ed invero, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale ( Sez. 6, Sentenza n. 21347 del 10/04/2018, Rv. 273388 - 01 ), con la conseguenza che il proposto non può limitarsi ad affermare lo svolgimento di attività imprenditoriale potenzialmente produttiva di reddito senza neppure allegare tutte le circostanze di fatto che in relazione al caso specifico siano idonee a supportare la sua rappresentazione.
In definitiva, in tema di confisca di prevenzione, la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, "ragionevolmente e plausibilmente", ad indicare la lecita provenienza dei beni ( Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc. (dep. 02/02/2015 ) Rv. 262607 - 01, le Sezioni Unite, in applicazione del suddetto principio di diritto, hanoo precisato che, ciò che assicura la conformità del sistema acquisitivo dei beni sottoposti a confisca di prevenzione ai parametri costituzionali ed ai principi dell'ordinamento sovranazionale, è il riconoscimento al soggetto inciso della facoltà di prova contraria, che rende la presunzione "de qua" meramente relativa ); il riconoscimento di tale possibilità in capo al proposto e il rilievo attribuito alla mera allegazione degli elementi idonei ad indicare la lecita provenienza del bene assicurano entrambi la conformità del sistema ai principi costituzionali e sovranazionali; in altri termini ciò che è richiesto consistendo nella mera allegazione delle circostanze idonee a superare la presunzione non contrasta con l'onere della prova che incombe comunque sulla parte pubblica e si risolve piuttosto in modalità atta a far emergere aspetti che altrimenti difficilmente potrebbero essere portati alla luce ove solo la parte privata né è a conoscenza; l'idoneità allo scopo di quanto si allega costituisce però prerogativa essenziale dell'allegazione e ove difetti già a monte la stessa idoneità della prospettazione rimane vano ogni tentativo di riscontro.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di cause di inammissibilità determinate da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare per ricorrente in Euro 3.000,00, in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e