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Sentenza — n. 34831/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34831/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34831/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa il 23/11/2020 la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, per carenza di legittimazione, non ricorrendo una ipotesi di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 166 bis disp. att. c.p, art. 593 cod. proc. pen, art. 585 c.p, art. 568 comma 3 cod. proc. pen, art. 593-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 34831/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le parti a cui spetta il diritto ad impugnare, secondo l'art. 568 comma 3 cod. proc. pen., hanno pertanto lo stesso termine per proporre impugnazione, che decorre, per il solo Procuratore generale, dalla comunicazione dell'avviso di deposito dei provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice del distretto (art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.). Se è previsto un diverso momento di decorrenza del termine di impugnazione ciò, tuttavia, non significa che il Procuratore generale abbia termine per impugnare più lungo rispetto alle altre parti e questo, nell'ipotesi di comunicazione in pari data della pronuncia della sentenza, viene ad essere allineato a quello delle altre parti.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico motivi di cassazione legittimazione a ricorrere ricusazione del pubblico ministero impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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art. 166 bis disp. att. c.p
L'ordinanza sarebbe altresì inosservante dell'art. 166 bis disp. att. c.p.p., che demanda al P.G.
art. 593 cod. proc. pen
Sotto un primo profilo il Pubblico Ministero può appellare le sentenze di condanna solo quando modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593 cod.
art. 585 c.p
pen., hanno pertanto lo stesso termine per proporre impugnazione, che decorre, per il solo Procuratore generale, dalla comunicazione dell'avviso di deposito dei provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice del distretto (art. 585, comma 2, lett.
art. 568 comma 3 cod. proc. pen
Le parti a cui spetta il diritto ad impugnare, secondo l'art. 568 comma 3 cod. proc. pen., hanno pertanto lo stesso termine per proporre impugnazione, che decorre, per il solo Procuratore generale, dalla comunicazione dell'avviso di deposito dei provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice del distretto (art.
art. 593-bis cod. proc. pen
In altri termini, non è la proposizione dell'appello da parte della Procura della Repubblica che rende a posteriori inammissibile l'appello del Procuratore generale, ma è la dimostrata acquiescenza, secondo la chiara lettera dell'art. 593-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCEnel procedimento nei confronti di VERGARI Bruna Letizia, nata a Scorrano il 10/07/1971 avverso l'ordinanza del 23/11/2020 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 23/11/2020 la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, per carenza di legittimazione, non ricorrendo una ipotesi di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, che ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 593 bis, 591 c.p.p. e 166 bis disp. att. c.p.p. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente applicato le norme sulla legittimazione ad appellare, in quanto il P.G. ha impugnato la sentenza di assoluzione di primo grado, non avendo il P.M. proposto autonoma appello; in tal senso, ricorrerebbe dunque una ipotesi di acquiescenza del P.M., e dunque la legittimazione sussidiaria del P.G. L'ordinanza sarebbe altresì inosservante dell'art. 166 bis disp. att. c.p.p., che demanda al P.G. la promozione di intese o di forme di coordinamento con tutti i Procuratori della Repubblica del distretto, al fine di acquisire informazioni sulla volontà o meno di impugnare; potere esplicitato mediante adozione del decreto n. 1891 del 15/03/2018 del P.G. di Lecce.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con le recenti riforme in materia di impugnazione, tra cui quella del d.lgs del 6 febbraio 2018, n. 11, in vigore dal 06/03/2018, sono state introdotte modificazioni e limitazioni alle impugnazioni del Pubblico Ministero. Sotto un primo profilo il Pubblico Ministero può appellare le sentenze di condanna solo quando modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art. 593 cod. proc. pen.) e le sentenze di proscioglimento; il Procuratore Generale, dal canto suo, è legittimato all'appello soltanto nei casi di avocazione o nei casi in cui il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.).

Le prime limitazioni sono state ritenute costituzionalmente legittime dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 34 del 2020, che ha osservato, nell'iter argomentativo, come la limitazione del potere di appello del pubblico ministero trovi giustificazione nella preminenza attribuita ad altri interessi: nello specifico, quello alla ragionevole durata del processo e all'efficienza giudiziaria, senza che questi limiti configurino una dissimmetria irragionevole rispetto alle facoltà attribuite in tale ambito all'imputato, in ragione della diversa «quotazione costituzionale» dei poteri di impugnazione riconosciuti alle due parti processuali.In siffatta cornice di riferimento, dal punto di vista soggettivo, è legittimato ad appellare la sentenza di primo grado solo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, mentre il Procuratore Generale presso la Corte d'appello può appellare solo nei casi di avocazione o, in via sussidiaria, se il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis comma 2, cod. proc. pen.).

Se non vi sono dubbi interpretativi in merito all'ipotesi di impugnazione nel caso di avocazione, più complessa appare l'interpretazione dell'inciso «abbia prestato acquiescenza» a cui è subordinato il potere di impugnazione del Procuratore generale, tenuto conto, per un verso, che entrambi i soggetti hanno gli stessi termini per impugnare (art. 585 c.p.p.), non prevedendo la legge un termine differenziato per ciascuna delle parti (salvo la diversa decorrenza, che, nella specie non rileva), e, per altro verso, del disposto di cui all'art. 166-bis disp. att. c.p.p. secondo cui "ai fini di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della repubblica del distretto".

Le parti a cui spetta il diritto ad impugnare, secondo l'art. 568 comma 3 cod. proc. pen., hanno pertanto lo stesso termine per proporre impugnazione, che decorre, per il solo Procuratore generale, dalla comunicazione dell'avviso di deposito dei provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice del distretto (art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.). Se è previsto un diverso momento di decorrenza del termine di impugnazione ciò, tuttavia, non significa che il Procuratore generale abbia termine per impugnare più lungo rispetto alle altre parti e questo, nell'ipotesi di comunicazione in pari data della pronuncia della sentenza, viene ad essere allineato a quello delle altre parti.

3. Ed allora, una interpretazione che garantisca la razionalità del sistema impugnatorio, nel quale ad entrambe le parti spetta il diritto ad impugnare con gli stessi termini, ma ad una delle due tale potere è riconosciuto solo in via sussidiaria, e tenuto conto che, proprio in vista dell'esercizio del potere di impugnazione in via sussidiaria, è previsto che, ai fini di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto (art. 166-bis disp. att. cpp), l'acquiescenza è un dato che deve risultare dagli atti e che il giudice dell'impugnazione deve verificare.

Proprio in ragione di tale disposizione deve ritenersi che non sia configurabile una acquiescenza 'tacita', ma sia necessaria una acquiescenza espressa. In altri termini, non è la proposizione dell'appello da parte della Procura della Repubblica che rende a posteriori inammissibile l'appello del Procuratore generale, ma è la dimostrata acquiescenza, secondo la chiara lettera dell'art. 593-bis cod. proc. pen. a fondare la legittimazione - altrimenti insussistente - del Procuratore generale. L'acquiescenza rappresenta, pertanto, un presupposto la cui positiva esistenza deve risultare perché sussista quella legittimazione, la cui assenza genera le conseguenze processuali di cui all'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

In altri termini, l'acquiescenza rappresenta, nell'attuale codice di rito, fattore costitutivo della legittimazione ad impugnare, e non un fatto processuale la cui esistenza deve essere verificata nel momento in cui il giudice di secondo grado è chiamato ad esaminare l'impugnazione. E ciò perché il processo di impugnazione è pendente a partire dal momento in cui l'impugnazione è proposta ed è a quella data che vanno verificati i requisiti di ammissibilità della stessa. Nel caso in esame, l'appello è stato proposto dal P.G. in data 21 settembre 2018, prima cioè dello spirare del termine per l'impugnazione del P.M. (che lo stesso P.G. ricorrente individua nel 27 settembre 2018), il che esclude che possa essersi verificata l'acquiescenza richiesta per l'operatività dell'art. 593 bis, comma 2, cod, proc. pen., neppure nella sua forma 'tacita'.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così