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Sentenza — n. 34830/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34830/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34830/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIBRERI GIUSEPPE nato a CACCAMO il 25/08/1948 avverso il decreto del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/~e le conclusioni del PG udito il sore FATTO E DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, confermava il decreto con cui il tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, in data 25.2.2019 aveva rigettato l'istanza volta a ottenere la revoca della confisca disposta dal medesimo tribunale nei confronti di Libreri Giuseppe con decreto 13.1/10.11.2010, divenuto definitivo in data 10.3.2015.

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Sentenza — n. 34830/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In motivazione, peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass, sez. U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246, nonché, in senso conforme, Cass., Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). In questa prospettiva, si è, inoltre, opportunamente chiarito che, essendo ammesso nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi indagine per abuso di informazioni privilegiate flussi finanziari illeciti riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo mezzi finanziari spionaggio economico
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIBRERI GIUSEPPE nato a CACCAMO il 25/08/1948 avverso il decreto del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/~e le conclusioni del PG udito il sore FATTO E DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, confermava il decreto con cui il tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, in data 25.2.2019 aveva rigettato l'istanza volta a ottenere la revoca della confisca disposta dal medesimo tribunale nei confronti di Libreri Giuseppe con decreto 13.1/10.11.2010, divenuto definitivo in data 10.3.2015.

2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Libreri, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha commesso un "errore nella valutazione dei nuovi elementi addotti a sostegno della revoca", specificamente indicati dal ricorrente, da cui si desume, invece, la disponibilità in capo al Libreri di disponibilità finanziarie di lecita provenienza, sin dal momento in cui egli iniziò la sua attività economica, elementi che, ove fossero stati adeguatamente valutati, avrebbero per l'appunto dimostrato la liceità delle somme di denaro con cui il ricorrente aveva avviato la propria attività imprenditoriale.

Con riferimento poi al profilo della pericolosità sociale del proposto, rileva il ricorrente come la motivazione della corte territoriale, che ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuffrè Antonio, secondo cui già negli anni '70, dunque prima della costituzione della società "Meccanica di Precisione" del Libreri, erano emersi i "rapporti mafiosi" di quest'ultimo, in ragione dei suoi legami con Ciccio Intile, capo del "mandamento" di Caccamo, appare del tutto incongrua, posto che tale circostanza, peraltro mai emersa da altre deposizioni, è inidonea a produrre effetti sulla pericolosità sociale del proposto, in quanto il giudizio di prevenzione si era integralmente ancorato e costruito, sotto il profilo della pericolosità sociale, solo sui rapporti tra il Librei e il Giuffrè.

3. Con requisitoria depositata il 15.5.2021 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. a 4. Con conclusioni scritte del 31.5.2021 l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Mafia, difesa e rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, chiede che il ricorso venga rigettato "con vittoria di spese e compensi".

5. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Al riguardo vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente, sicché è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

I, 17.1/2011, n. 5838; Cass., sez. I, 12.1.2011, n. 5117; Cass., sez. I, 10.12.2010, n. 580). Tale orientamento ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, che, in un recente arresto, hanno affermato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

In motivazione, peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass, sez. U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246, nonché, in senso conforme, Cass., Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). In questa prospettiva, si è, inoltre, opportunamente chiarito che, essendo ammesso nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). Orbene, la corte di appello di Palermo, lungi dall'adottare una motivazione inesistente o apparente, ha puntualmente disatteso le singole doglianze difensive riportate nei motivi di ricorso, sottolineando, con approfondita ed articolata motivazione, corredata da pertinenti richiami giurisprudenziali, la inidoneità degli elementi prospettati dalla difesa nel caso in esame a giustificare una revoca del decreto di confisca emesso nei confronti del ricorrente, le cui censure risultano assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Una volta chiarito che non risulta configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione, le censure difensive rivelano, in definitiva, la loro vera natura (peraltro già resa evidente dai riferimenti ai pretesi errori compiuti dal giudice di appello nella valutazione degli elementi di fatto prodotti dalla difesa, contenuti nel corpo del ricorso) di rilievi, peraltro generici, con cui si propone una lettura degli elementi di fatto, alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, in quanto tale non consentita in sede di legittimità.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 3000,00, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). Nulla è dovuto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Mafia, a titolo di rifusione delle spese sostenute nel grado, in considerazione della assoluta genericità della richiesta formulata sul punto dall'Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma