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Sentenza — n. 34828/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34828/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34828/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 11 febbraio 2021 (dep. il 15 febbraio 2021) il Tribunale di Bologna, all'esito del riesame interposto ex art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di Fatjon TANUZI (alias Fatjon MEMELI e Fatjon TOTA), ha confermato l'ordinanza in data 18 gennaio 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza ha applicata alla stessa persona sottoposta ad indagini la misura della custodia cautelare per sedici condotte di furto in abitazione in concorso, sette delle quali tentate, aggravate perché commesse usando violenza sulle cose e da quattro persone (artt. 56, 110, 624- bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen.).2.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 143 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34828/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. Devono, infine, mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Parole chiave

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difficoltà linguistiche diritti del detenuto domanda d'asilo di cittadino albanese capacità di subire la carcerazione mantenimento della carcerazione di sicurezza indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
il 15 febbraio 2021) il Tribunale di Bologna, all'esito del riesame interposto ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 143 cod. proc. pen
2004) hanno ravvisato la nullità dell'ordinanza cautelare notificata al cittadino straniero alloglotta in mancanza della traduzione di essa; l'art. 143, comma 2, cod.
art. 616 c.p
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15138/2020
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: TANUZI FATJON nato in ALBANIA il 27/07/1991 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11 febbraio 2021 (dep. il 15 febbraio 2021) il Tribunale di Bologna, all'esito del riesame interposto ex art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di Fatjon TANUZI (alias Fatjon MEMELI e Fatjon TOTA), ha confermato l'ordinanza in data 18 gennaio 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza ha applicata alla stessa persona sottoposta ad indagini la misura della custodia cautelare per sedici condotte di furto in abitazione in concorso, sette delle quali tentate, aggravate perché commesse usando violenza sulle cose e da quattro persone (artt. 56, 110, 624- bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen.).2.

Avverso il provvedimento collegiale la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), richiamando gli artt. 309, 143 e 109, comma 2, cod. proc. pen., a cagione della mancata traduzione in lingua albanese dell'ordinanza che ha applicato la misura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), richiamando gli artt. 309 e 273 cod. proc. pen. nonché gli artt. 56, 110, 624- bis, 625, comma 1 nn. 2 e 5 cod. pen., protestando l'estraneità del TANUZI alle condotte in incolpazione.

3. Il difensore ha presentato richiesta di discussione orale con atto pervenuto il 25 maggio 2021 e, dunque, tardivamente rispetto al termine di venticinque giorni liberi prima dell'udienza (art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Al fine di provvedere, deve anzitutto considerarsi che: - anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso, a pena di inammissibilità, rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; conf., Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782); - per quel che qui più rileva, anche quando abbia ad oggetto un'ordinanza de libertate, è inammissibile per difetto di specificità l'atto di impugnazione per cassazione che «difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, - che è la funzione tipica dell'impugnazione - e dell'indicazione delle ragioni della decisività delle censure medesime rispetto al percorso logico Seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01, che condivisibilmente ha puntualizzato che «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01); - l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. sanziona con la nullità (e dunque la sua inosservanza rileva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, che è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01;

Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 - 01); - per quel che attiene, poi, al vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e fermo quanto appena esposto,. il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità e quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.;

Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.).2.

Con il primo motivo è stata denunciata - sub specie della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione - la mancata traduzione in lingua albanese dell'ordinanza che ha applicato la misura cautelare. La difesa ha dedotto che: - il TANUZI non conosce la lingua italiana; - al momento dell'esecuzione della misura gli è stata notificata l'ordinanza tradotta in lingua albanese; - «durante il fermo» egli aveva dichiarato di non conoscere la lingua italiana, tanto che il G.i.p. ha nominato un interprete di lingua albanese che lo ha assistito nel corso dell'interrogatorio di garanzia, nel corso del quale al TANUZI è stato chiesto se intendesse rispondere ed egli ha negato l'addebito rimanendo tutt'ora ignaro degli elementi di accusa nei suo confronti (rileva il Collegio come debba ritenersi frutto di un mero errore l'asserto, pure riportato nel corpo del ricorso e in contrasto con quanto allegato nello stesso atto nei termini appena indicati, secondo il quale a seguito della notifica al TANUZI del provvedimento cautelare tradotto in lingua albanese, sarebbe stato accertato che egli non parla la lingua albanese e, proprio «per questo motivo», il G.i.p. avrebbe nominato un interprete della stessa lingua); - le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 5052 del 24/09/2003 - dep. 2004) hanno ravvisato la nullità dell'ordinanza cautelare notificata al cittadino straniero alloglotta in mancanza della traduzione di essa; l'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. impone al giudice procedente la nomina di un interprete e la traduzione degli atti al fini di comprendere l'accusa formulata nei confronti dello straniero alloglotta e l'art. 109, comma 2, cod. proc. pen. (che fa espresso rinvio alle convenzioni internazionali, ivi compresa la Carta EDU) prescrive la traduzione degli atti del procedimento indirizzati all'imputato su sua richiesta; l'art. 169, comma 3, cod proc. pen impone la notifica degli atti nella lingua dello straniero; - dunque, nella specie, si sarebbe determinata una nullità assoluta - e non anche a regime intermedio - e l'ordinanza impugnata non avrebbe fornito adeguata riposta alle contestazioni difensive, essendo sul punto apodittica e priva di motivazione. 2.1.

L'ordinanza impugnata, dopo aver dato conto che non era chiaro se la difesa del TANUZI avesse eccepito la nullità dell'ordinanza. di prima istanza ovvero la sua perdita di efficacia a cagione della nullità dell'interrogatorio di garanzia, ha comunque esposto - anche mediante il richiamo dei princìpi posti dalla giurisprudenza di questa Corte - le ragioni per cui: - non ha ritenuto che ricorresse la nullità originaria del provvedimento cautelare emesso dal G.i.p. (osservando che nella specie non risulta che fosse noto prima della sua emissione che il TANUZI non conoscesse la lingua italiana e che non ne è stata richiesta la traduzione); - ha ritenuto sanata la nullità determinata dalla sua omessa traduzione dopo l'interrogatorio di garanzia, in ragione del fatto che il ricorrente, innanzi allo stesso Giudice del riesame, si è difeso nel merito deducendo la carenza di gravità indiziaria; - ha osservato che la nullità per omessa traduzione dell'ordinanza non fosse ritualmente eccepibile in sede di riesame, ove sono deducibili solo motivi relativi alla legittimità del titolo cautelare e del procedimento di riesame.

Dunque, anzitutto, con evidenza - contrariamente a quanto assunto dalla difesa - non può ravvisarsi nella specie una motivazione apodittica né la mancanza di essa. Piuttosto, con tale impianto argomentativo il ricorso non si confronta per nulla (non contestando neppure i presupposti di fatto su cui esso si fonda), limitandosi a reiterare le allegazioni già svolte innanzi al Tribunale distrettuale e ad assumere genericamente il vizio di motivazione senza neppure indicare le ragioni per cui la nullità in discorso dovrebbe ritenersi assoluta. In ogni caso, pure a ritenere che il ricorrente non si sia limitato a censurare la motivazione ed abbia eccepito comunque una nullità per la mancata traduzione dell'ordinanza genetica, è dirimente: - rilevare che:

• questa Corte in più occasioni ha affermato che «qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare; laddove invece la mancata conoscenza della lingua italiana emerga nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il giudice deve disporre la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo, ed il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data di deposito della traduzione, con la conseguente perdita di efficacia della misura in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto, ovvero di traduzione disposta o effettuata in un termine "incongruo"» (Sez. 4, n. 33802 del 18/05/2017, Ojeareghan, Rv. 270610 - 01, e più di recente Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Bhiari Zsolt Ferfi, Rv. 279447 - 01; cfr. già Sez.

U, n. 5052 del 24/09/2003 - dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717 - 01: «qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori (nella specie, a causa dello stato di latitanza) che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l'immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto - una volta eseguito il provvedimento - o dalla traduzione in lingua a lui nota (anche in applicazione dell'art. 94, comma 1 -bis, disp. att. cod. proc. pen.), ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti.

In tal caso la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto. (Nell'occasione, la Corte ha precisato che, qualora non sia stata portata a conoscenza dello straniero, in una lingua a lui nota, l'ordinanza cautelare, quest'ultima è viziata da nullità a regime cd. intermedio solo quando risulti inequivocabilmente, dagli atti in possesso del giudice al momento della sua adozione, che lo straniero non era in grado di comprendere la lingua italiana). (V. Corte cost., 12 gennaio 1993 n. 10)»;

• «in caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione» (Sez. 6, n. 25276 del 06/04/2017, Money, Ry. 270491 - 01; Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016, Pannatier, Rv. 267941 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 7056 del 27/01/2015, Owalengba, Rv. 262425 - 01:

«La proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., sempre che l'impugnazione non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione ovvero per formulare ulteriori questioni pregiudiziali di carattere strettamente procedurale»); • «in tema di impugnazione davanti al tribunale del riesame, non è deducibile l'inefficacia della misura cautelare personale correlata all'irregolarità dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase dell'esame successivo all'emissione ed all'applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame, la cui regolarità non può non essere valutata dal tribunale adito (Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, Cirino, Rv. 271366 - 01)))-‘ - ed osservare che, dunque, l'impugnata ordinanza di seconda istanza, nei termini sopra esposti, ha provveduto in conformità al diritto, risultando comunque manifestamente infondate le allegazioni difensive.

3. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, assumendo che: - nell'agosto del 2020 il Fatjon TANUZI non si trovasse nel territorio italiano, poiché egli è uscito dal territorio albanese attraversando la frontiere con il Kosovo il 24 ottobre 2020; - l'utenza cellulare su rete LUCAMOBILE intestata a lui era attiva dal 21 ottobre 2020 ma non è stato accertato che sia stata da lui utilizzata; - la sua identificazione quale uno degli autori delle condotte sarebbe errata e ad essa si sarebbe pervenuti solo perché egli il 28 novembre 2020 è visto dal Maresciallo ordinario ALFIERI in compagnia di un altro soggetto su una vettura - modello FIAT BRAVO - nei pressi del panificio di proprietà del cugino del TANUZI; - se anche fosse corretta, da essa non potrebbe trarsi conferma che egli è autore dei reati medesimi; - gli operanti non hanno depositato alcuna delle immagini a colori riprese dalle telecamere di sicurezza installate da MAFFEI (deve ritenersi che il difensore abbia inteso riferirsi a Alessia Luigina MAFFEIS, persona offesa di uno dei reati in discorso) per consentire alla difesa di fare un confronto con le fattezze delle persone sottoposte a indagini, non hanno estratto alcuna impronta digitale nei luoghi dei delitti, non hanno fatto effettuare alcun riconoscimento fotografico alle vittime, non hanno mai accertato - oltre al furto ripreso nell'abitazione della MAFFEIS - se anche negli altri casi avessero agito sempre quattro soggetti; - l'elemento su cui si fonderebbe il compendo indiziario è la presenza nei luoghi dei reati di una CITROEN C5 (identificata tramite traffic scanner) e non anche la presenza degli indagati; - dunque, non esisterebbero indizi che dimostrano il coinvolgimento del TANUZI e l'ordinanza impugnata non avrebbe motivato in ordine alle deduzioni difensive, compiendo un ragionamento erroneo sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, essendo pertanto apodittica e priva di motivazione.3.1.

Il motivo in esame è inammissibile poiché: - non si confronta con le argomentazioni, fondate sui numerosi elementi emersi nel corso delle investigazioni, dei quali l'ordinanza impugnata ha dato conto analiticamente sia sotto il profilo dell'identificazione del ricorrente sia con riferimento al compendio indiziario a suo carico (l'attività di osservazione svolta in più occasioni dagli operanti; le risultanze della localizzazione GPS della vettura CITROEN impiegata per recarsi nei pressi del luoghi dei furti, intestata a un terzo che risulta pure intestatario di altri trentatré veicoli; il riconoscimento da parte degli operanti tramite le ritrazioni tratte dal sistema di videosorveglianza installato nell'abitazione della persona offesa Alessia MAFFEIS; l'osservazione dello stesso ricorrente insieme ai coindagati mente era intento a parcheggiare la vettura che utilizzavano per l'attività lecita - FIAT BRAVO - per poi utilizzare la CITROEN menzionata; i dati sulla scorta dei quali si è ritenuto che le utenze a lui intestate - una con il nome di Fatjion MEMELI, a lui riferibile secondo quanto accertato presso l'Ambasciata albanese, e l'altra con il nome di Fatjon TANUZI - fossero da lui effettivamente usate, in particolare poiché nel corso delle intercettazioni gli interlocutori lo appellavano con il suo nome proprio; il tenore delle conversazioni captate sulla CITROEN; il rinvenimento presso l'abitazione dei quattro coindagati di beni oggetto di furto in danno di quattro delle persone offese; la considerazione secondo cui il fatto che egli abbia lasciato l'Albania il 24 ottobre 2020 non dimostrerebbe che egli non si trovasse in Italia nell'agosto del 2020 e soprattutto tra il novembre e il dicembre dello stesso anno, periodo di commissione dei reati a lui ascritti); - nel resto svolge allegazioni in fatto, irrituali in questa sede; - deduce in maniera generica e apodittica il vizio di motivazione senza neppure chiarire quali allegazioni difensive non siano state considerate dall'ordinanza impugnata.

4. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. Devono, infine, mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del