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Sentenza — n. 34825/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34825/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34825/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROVITO FORTUNATO nato a VIBO VALENTIA il 03/06/1984 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; uedt'o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO cyie ha concluso chiedendo (J( er). '2 5, (2 l... é . i laz udito il difensore

Regesto Legislator

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art. 494 c.p; Sentenza — n. 34825/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile perché si limita a valutare in maniera atomistica e parcellizzata gli indizi senza tener conto che la decisione impugnata - che in caso di doppia conforme si integra con quella di primo grado nel caso di specie peraltro espressamente richiamata dalla corte territoriale - non si basa sulla sola considerazione dei singoli elementi indiziari, pur vagliati singolarmente, ma li considera nel loro complesso conducente in termini di gravità, precisione e concordanza.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva altri reati altri capi d'accusa allegazioni di persecuzione contraddittorie gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 494 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROVITO FORTUNATO nato a VIBO VALENTIA il 03/06/1984 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; uedt'o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO cyie ha concluso chiedendo (J( er). '2 5, (2 l... é . i laz udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.11 10 novembre 2020, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di Rovito Fortunato, di condanna alla pena di mesi due di reclusione - condizionalmente sospesa - per il reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p., al medesimo contestato perché al fine di procurarsi un vantaggio, sostituendosi illegittimamente a Rovito Alessandro, si attribuiva il nominativo di Rovito Alessandro.

2. Contro l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento. Il ricorso propone con un unico motivo la violazione dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria e correlato vizio argomentativo; indi passa in rassegna le fonti di prova ( comunicazione di notizia di reato della P.G., verbale di sommarie informazioni, comparazione grafica delle grafie ) assumendo che da nessuna di esse emerga la prova della colpevolezza dell'imputato.

3. Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile perché si limita a valutare in maniera atomistica e parcellizzata gli indizi senza tener conto che la decisione impugnata - che in caso di doppia conforme si integra con quella di primo grado nel caso di specie peraltro espressamente richiamata dalla corte territoriale - non si basa sulla sola considerazione dei singoli elementi indiziari, pur vagliati singolarmente, ma li considera nel loro complesso conducente in termini di gravità, precisione e concordanza.

Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.Ne discende che analogamente la difesa, nell'attaccare l'argomentare del giudice, non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi soprattutto nel caso in cui - come in quello in esame - la valutazione posta a base della decisione criticata è stata ampia ed esaustiva, collegata alla pluralità degli elementi emersi che concordemente depongono per la sussistenza della condotta criminosa e per la sua attribuibilità al ricorrente.

Il ricorso in definitiva non si confronta con la congrua motivazione resa dai giudici di merito nelle conformi pronunce e mira piuttosto a proporre una diversa ricostruzione del fatto, inammissibile sotto duplice profilo perché accreditata mediante diversa lettura delle risultanze processuali e, al contempo, in violazione dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria.

5. Donde la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8/7/2021. Il Considi,liere estensore sa DEPO