Sentenza — n. 34823/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUIDA SERGIO MARIA ALFONSO nato a NAPOLI il 01/08/1941 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; uch(o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO cke ha concluso chiedendo 2.0 e4). 23 i (9,4, 4 e . t -5 91 4) cS2tÀ-Q-"4 hiht udito il d nsore
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34823/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUIDA SERGIO MARIA ALFONSO nato a NAPOLI il 01/08/1941 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; uch(o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO cke ha concluso chiedendo 2.0 e4). 23 i (9,4, 4 e . t -5 91 4) cS2tÀ-Q-"4 hiht udito il d nsore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 30.1.2020 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano, che aveva dichiarato, in sede di giudizio abbreviato, Guida Sergio Maria Alfonso colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 216 comma 1 n. 2 e 223 co. 1 Legge fa II.. Al Guida era contestato di avere, in qualità di liquidatore della Edil VM Costruzioni SRL, dal 18 maggio 2009 al 20 agosto 2012, occultato, sottratto, distrutto, in tutto o in parte, i libri e le altre scritture contabili, e comunque tenuto gli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari .
2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione con riferimento alla richiesta di assoluzione dell'imputato in ordine al reato contestato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso ovvero ai sensi del comma secondo dell'articolo 530 codice di rito per non essere stata raggiunta la prova della sussistenza del fatto contestato. Nell'atto di appello il ricorrente aveva contestato l'assunto secondo il quale la incompleta consegna della documentazione contabile non avrebbe consentito al curatore di ricostruire il patrimonio della società fallita, evidenziando che il curatore aveva avuto a disposizione, tra l'altro, tutta la documentazione bancaria della società nonché tutte le fatture relative agli anni 2009, 2010 e 2011 ( nel periodo gennaio/agosto 2012 d'altronde la società era stata totalmente inattiva e quindi non aveva né emesso né ricevuto fatture ).
Ad ulteriore conferma della consegna al curatore di tutta la documentazione necessaria e sufficiente per ricostruire il patrimonio della società fallita, nel proprio atto di appello, il ricorrente aveva evidenziato altresì che, come si rileva dalla nota informativa del curatore del 13 Febbraio 2017 e dall'allegata memoria del coindagato Melchionda Matteo, il precedente amministratore, ovvero il Melchionda, aveva prodotto notevole ulteriore documentazione relativa al periodo nel quale il ricorrente Guida aveva svolto la propria attività di liquidatore ed in particolare il bilancio relativo all'anno 2009, le buste paga relative all'anno 2009 ( negli anni successivi la società non ha avuto dipendenti), il cud 2009, il verbale di approvazione del bilancio al 31/12/2010 e relativa nota integrativa, il verbale di approvazione del bilancio al 31/12/2011 e la relazione al bilancio finale di liquidazione al 14/11/2012 e relativa nota integrativa e bilancio finale.
Erroneamente quindi si afferma nella relazione ex articolo 33 L.F. l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società; il curatore, alla stregua dei documenti su indicati, era invece nella condizione di ricostruire tutte le vicende inerenti alla società sia in ordine al patrimonio sociale che a quello immobiliare costituito dai terreni risultanti dagli atti; eventuale ulteriore documentazione sarebbe risultata ultronea ai fini della ricostruzione che il curatore deve compiere; ne discende che del tutto insussistente deve ritenersi l'elemento oggettivo del reato; la mancata ricostruzione del patrimonio della fallita è esclusivamente imputabile all'inattività e alla scarsa diligenza del curatore e non già all'assenza di tutti i documenti necessari e idonei ai fini ricostruttivi. 2.2.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per vizio argomentativo con riferimento alla richiesta di assoluzione dell'imputato in ordine al reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. In relazione all'elemento soggettivo del reato, nell'atto di appello, il ricorrente aveva evidenziato che alla luce del recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 50098 del 2015 il tribunale erroneamente considera che il dolo specifico non sia necessario ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale; anche in caso di omessa tenuta delle scritture contabili il reato sussiste solo se risulti la condotta assistita non dal dolo generico ma dal dolo specifico di realizzare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, al pari delle ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e scritture contabili.
Nell'atto di appello si era quindi contestata la tesi secondo cui ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nel caso in cui la condotta sia consistita nella tenuta delle scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione del movimento e del patrimonio della fallita, risulti sufficiente il dolo generico e non necessiti quello specifico. In ogni caso nella fattispecie in esame manca del tutto la prova anche della sussistenza del dolo generico. La corte territoriale nella sentenza impugnata non fornisce alcuna valida motivazione in ordine alla coscienza e volontà dell'imputato di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società stante l'insufficiente mero riferimento ad una contabilità caotica. 2.3.
Col terzo motivo si chiede l'annullamento della sentenza per vizi di motivazione e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui non si motiva in ordine al trattamento sanzionatorio. Nel determinare la pena la corte territoriale ha sostenuto che il tribunale non ha riconosciuto le attenuanti generiche né l'aggravante di cui all'articolo 219 legge fallimentare e ciò in aderenza al principio della prevalenza del dispositivo in caso di contrasto con la parte motiva della sentenza. In una siffatta situazione però si sarebbe dovuto convenire, anche per la non ritenuta sussistenza della anzidetta aggravante, che la sentenza di primo grado aveva applicato all'imputato una pena sicuramente eccessiva, con la conseguenza che la corte territoriale avrebbe dovuto ridurre sensibilmente la stessa come da richiesta formulata nell'atto di appello.
La sentenza impugnata invece non dà conto minimamente dei motivi per i quali non ha proceduto a tale rideterminazione.
3. Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. I motivi deducono aspetti che non centrano l'essenza della condotta contestata e ravvisata dai giudici di merito, che, nel raffrontarsi con la duplicità delle ipotesi in via alternativa oggetto di imputazione, hanno ritenuta configurata nella fattispecie in esame quella di cui alla seconda parte del comma 1 n. 2 dell'art. 216 L.F. e non quella della sottrazione/occultamento delle scritture contabili. Tale premessa è fondamentale perché il ricorso non di rado confonde le due fattispecie procedendo anche a delle sovrapposizioni, mostrando di non avere piena consapevolezza della distinzione strutturale e soggettiva che le contraddistingue.
Così nel negare la sussistenza dell'elemento soggettivo, lamenta che la corte territoriale non abbia motivato in ordine al dolo specifico necessario ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale sia in caso di omessa tenuta delle scritture contabili che di sottrazione/occultamento, laddove la fattispecie ravvisata dai giudici di merito non è quella di cui alla prima parte del comma 1 n. 2 dell'art. 216 bensì l'altra, che non richiede affatto il dolo specifico ( salvo poi a concludere che esso necessiti anche in riferimento alla ipotesi di cui alla seconda parte e che comunque nel caso di specie risulti mancante la motivazione impugnata anche in punto di dimostrazione della sussistenza del dolo generico ) .
Tanto premesso, si osserva che, di là dell'errore di fondo e della confusione in cui è a tratti incorso il ricorso, i motivi con esso proposti sono in ogni caso aspecifici perché anche nella parte in cui si confrontano con l'ipotesi di reato ravvisata in sentenza muovono critiche generiche che non tengono conto dei diversi aspetti evidenziati dalle conformi pronunce di merito a sostegno della sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. 1.1.Quanto ai primi due motivi occorre premettere che, come già evidenziato, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01); e che, proprio perché le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fallimentare, sono due ipotesi di reato autonome ed alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, ne consegue che, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata ( Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017 Ud. (dep. 22/09/2017 ) Rv. 271753 - 01 ).
Ebbene, a fronte della duplice contestazione, nel caso in esame, delle due ipotesi alternative dì bancarotta fraudolenta documentale, la corte territoriale ha argomentato sottolineando come la frammentarietà della parte di documentazione pervenuta nella disponibilità del curatore non avesse consentito a questi di accedere ad una compiuta ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, lasciandolo anche nell'impossibilità di individuare con esattezza le cause del dissesto, essendovi il predetto riuscito - secondo quanto dallo stesso riferito - solo in parte e per lo più sulla base del fatturato indicato nella dichiarazione dei redditi e nel registro Iva vendite; e ciò ha precisato la corte territoriale non senza sottolineare come la condotta di tenuta irregolare delle scritture fosse sostenuta dalla coscienza e volontà di imprimerle un siffatto carattere insito nella frammentarietà ( d'altronde il ricorrente non adduce l'esistenza di scritture non consegnate né tanto meno ne adombra l'omessa tenuta, assumendo in buona sostanza la sufficienza delle scritture contabili e dei documenti offerti al curatore ).
A fronte di tale impostazione poco rileva se la corte territoriale afferma al contempo genericamente che vi sarebbero state anche altre scritture ( cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata ) che sarebbero state occultate e non consegnate alla curatela al fine di recare profitto a sé e pregiudizio ai creditori (in particolare all'Erario il principale debitore), dal momento che il reato di bancarotta ravvisato dai giudici di merito si incentra intorno alle scritture e ai documenti contabili consegnati al curatore e lo stesso ricorrente esclude, peraltro, di avere occultato alcunchè; ciò che rileva, dunque, è che tali scritture sono risultate del tutto incomplete e insufficienti ai fini del compimento degli accertamenti e delle ricostruzioni che la curatela deve effettuare, come spiegato in maniera ben più ampia, rispetto ai rilievi difensivi genericamente frapposti, dal curatore.
Ed invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi ( cfr. tra le più recenti, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020 Rv. 279838 - 01;
Sez. 5 n. 26379 del 05/03/2019 Rv. 276650 - 01).Né potrebbe rilevare, a differenza di quanto assume il ricorrente, la circostanza che si sia riusciti - e comunque solo in parte - a ricostruire aspetti del movimento degli affari o componenti del patrimonio - così per alcuni beni registrati - dal momento che, secondo il costante, condiviso, orientamento di questa Corte, il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste anche quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari ( cfr. tra tante, Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020 - dep. 15/07/2020, CAPASSO GIANLUCA, Rv. 27934601); e, quanto alla componente soggettiva, è solo il caso di ribadire che la bancarotta fraudolenta documentale che si realizza con la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - contestata e ravvisata nel caso di specie - richiede il dolo generico ( Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017 - dep. 22/09/2017, Rossi, Rv. 27161101 ), dolo generico di cui gli argomenti sviluppati nella pronuncia impugnata, sopra riprodotti nei loro tratti essenziali, danno debitamente e ragionevolmente conto.
I motivi si rivelano quindi in definitiva generici, essendosi essi profusi nell'evidenziare l'esistenza di altra documentazione e nell'elencarla ( in particolare trattasi di bilanci che non costituiscono libri o scritture contabili, di talchè l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria da essi fornita deve essere comunque verificabile attraverso un'indipendente ricostruzione del procedimento contabile ) senza però indicare in che misura ciò che da essa emerge avrebbe potuto concretamente incidere sulla ricostruzione delle vicende societarie, del movimento degli affari e del patrimonio ( tenuto anche conto che la condotta che si imputa all'imputato è riferita al periodo in cui egli ha ricoperto la carica di liquidatore, risultando il reato contestato al Guida nella sua qualità di liquidatore che ha agito disgiuntamente rispetto al coimputato Melchionda, amministratore unico della fallita, si sarebbe dovuto in particolare, quanto meno, prospettare l'incidenza dei dati di quei documenti rispetto alla tenuta delle scritture contabili imputabile al Guida ); i motivi, come genericamente impostati, si limitano piuttosto a precisare unicamente come grazie alla documentazione pervenuta nella disponibilità del curatore si sia appurata l'esistenza di beni immobili, ma ciò che il curatore e i giudici di merito rappresentano - che non è quindi di fatto inciso dalle prospettazioni del ricorso - è l'impossibilità di procedersi alla ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita alla stregua dei libri e dei documenti contabili depositati, circostanza che è confermata dal curatore pure a seguito delle ulteriori produzioni avvenute ad opera del coimputato, di cui lo stesso dà atto nella nota informativa depositata presso la Procura della Repubblica il 13.2.17; d'altronde lo stesso ricorrente nella memoria presentata al giudice delle indagini preliminari rappresentava che i bilanci sarebbero stati dettagliatamente analizzati dal curatore fallimentare che però, come detto, ha ciò nonostante concluso per la impossibilità della ricostruzione (impossibilità ricostruttiva che in conclusione il ricorrente finisce coll'accollare apoditticamente alla scarsa diligenza del curatore) .
In particolare, a titolo puramente esemplificativo, si rammenta nella sentenza impugnata che il curatore ricorda che se per la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari erano necessarie le schede contabili relative agli anni dal 2008 al 2013, ad essere consegnate sono state invece solo quelle relative al 2009 e che è stata per di più omessa la consegna del libro giornale per gli anni dal 2010 alla data del fallimento, risultando consegnato solo quello relativo al biennio 2008-2009 ( così come precisato dal curatore alla pagina tre della nota informativa ), oltre che del libro degli inventari per alcuni anni.
Al pari di quanto affermato nella propria relazione ex articolo 33 legge fallimentare nella nota informativa citata il curatore rileva più in generale - si sottolinea in sentenza - che i documenti consegnati attengono essenzialmente al 2009 e agli anni precedenti onde l'impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale alla data del fallimento e i movimenti della società fallita ( sul libro verbali di assemblea vine peraltro riportato solo l'atto costitutivo e nessun verbale di assemblea ) . Ha altresì evidenziato la Corte territoriale che l'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l'azienda non ha formalmente cessato l'attività essendo necessario che la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese avvenuta nel caso di specie solo in data 20 novembre 2012.
Quanto all'elemento soggettivo, a quanto sopra esposto è solo il caso di aggiungere che gli arresti di questa Corte sulla questione oggetto di scrutinio si esprimono nel senso di ritenere che per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. n. 267/1942, l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo generico che si traduce nella consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore ( mentre per la bancarotta semplice prevista dall'art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942, il coefficiente di attribuibilità psichica della condotta dev'essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge, così tra tante Sez.
V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri; Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez. V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto), e che l'illiceità della condotta non è circoscritta alle sole scritture obbligatorie per legge, riguardando tutti i libri e scritture contabili genericamente intesi, e che è richiesto il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito (Sez. V, n. 38302 del 13/06/2016 - dep. 15/09/2016, Ricciardello, non massimata). I giudici di merito nel ravvisare la sussistenza dell'elemento soggettivo nel caso di specie individuandolo nel dolo generico si sono dunque attenuti a tale granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, che rispecchia pedissequamente lo stesso tenore letterale della disposizione normativa che contempla la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale che non esige affatto una componente finalistica specifica sotto il profilo soggettivo.
Il motivo sull'elemento soggettivo era stato peraltro in appello affrontato in maniera alquanto diversa rispetto a quanto fatto nel ricorso in scrutinio in cui si contesta soprattutto la sussistenza del dolo specifico che come detto non necessita nell'ipotesi di cui alla seconda parte del n. 2 dell'art. 216 I.f.; mentre in appello, secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata, si era piuttosto fatto rilevare che il primo giudice avrebbe affermato che il dolo specifico è richiesto solo ai fini del reato di cui al n. 1 dell'art. 216 I.f. e non già di quello di cui al n. 2, laddove il tribunale, come chiarito dalla corte territoriale, aveva in realtà circoscritto la propria analisi al fatto illecito di cui al n. 2 di detto articolo (non essendo peraltro neppure contestata la bancarotta fraudolenta patrimoniale), distinguendo, in seno a tale fattispecie, la prima dalla seconda ipotesi ivi prevista, e precisando che per questa - integrata nel caso di specie - è sufficiente il dolo generico.
Indi la corte territoriale nel rispondere al motivo sul dolo generico come articolato in via subordinata in appello, si è limitata ad osservare che l'aver consegnato il Guida al curatore tutti i documenti in suo possesso non costituisce, a differenza di quanto si assumeva evidentemente dinanzi ad essa, una circostanza idonea ad incidere sulla sussistenza del dolo generico che afferisce alla condotta della tenuta delle scritture contabili. La Corte territoriale ha in definitiva inteso evidenziare come la consegna delle scritture contabili si è rivelato adempimento privo di effettiva pregnanza stante la loro frammentarietà e incompletezza. 1.3.
Parimenti aspecifico è il terzo motivo con cui ci si duole in buona sostanza dell'eccessività della pena - che si sarebbe resa ancora più evidente in virtù del mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'articolo 219 legge fall. - e si lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe dato conto minimamente dei motivi per i quali non ha proceduto alla chiesta rideterminazione. La sentenza impugnata ha, invero, invece, indicato, a differenza di quanto si assume in ricorso, le ragioni per le quali dovesse ritenersi congrua la pena di anni due di reclusione (p.b. individuata in quella minima prevista dalla legge di anni tre di reclusione, ridotta ad anni due per la scelta del rito ) irrogata dal tribunale, facendo espresso riferimento al lasso di tempo non irrisorio in cui si è perpetrata la condotta criminosa.
Va comunque ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 7055 del 02/02/2021, Di Guglielmo, non mass.).
2. Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1