Sentenza — n. 34822/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 13 marzo 2017 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 7 maggio 2014, appellata da Leone Savino, Sanetti Livio e Ferrari Paolo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati loro ascritti ai capi a) (per Leone Savino e Sanetti Livio) e b) (per Leone Savino e Marchetti Giorgio) in quanto estinti per prescrizione; ha confermato nel resto la pronuncia, rideterminando la pena irrogata al Leone nella misura di mesi due di reclusione (relativamente all'unico delitto residuato di cui agli artt. 110-483 cod. pen. ascritto al capo c) dell'imputazione).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 483 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 129 c.p; Sentenza — n. 34822/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Poiché la Corte d'appello aveva sospeso i termini di prescrizione solo all'udienza del 16 gennaio 2017, rinviando la causa al 13 marzo 2017, a causa dell'impedimento del difensore di altro imputato, si rileva che alla data del 16 gennaio 2017 anche il reato ex art.483 cod. pen. di cui al capo c) si era prescritto il 14 gennaio 2017; difatti, anche il Procuratore Generale aveva richiesto che venisse dichiarata la prescrizione per tutti i capi di imputazione. Ne consegue che, in ogni caso, la sentenza dovrà essere annullata e riformata con la declaratoria di prescrizione anche per il delitto di cui al capo c). 2.4.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONE SAVINO nato a CORATO il 13/01/1934 avverso la sentenza del 13/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; uqkf'o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO cha concluso chiedendo iy otir\, ceav,e,51 A, C. 13 -1-/2 -ee u9Iito il difensore 4-6292 k
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 marzo 2017 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 7 maggio 2014, appellata da Leone Savino, Sanetti Livio e Ferrari Paolo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati loro ascritti ai capi a) (per Leone Savino e Sanetti Livio) e b) (per Leone Savino e Marchetti Giorgio) in quanto estinti per prescrizione; ha confermato nel resto la pronuncia, rideterminando la pena irrogata al Leone nella misura di mesi due di reclusione (relativamente all'unico delitto residuato di cui agli artt. 110-483 cod. pen. ascritto al capo c) dell'imputazione).
2. Avverso la predetta sentenza viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse del Leone, per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. in relazione ai capi a) e b) del decreto di citazione in quanto la Corte d'appello non avrebbe applicato il disposto di cui all'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., posto che dagli atti del processo risulterebbe che il Leone non ha commesso i due reati dichiarati prescritti. Invero, dalle deposizioni rese dal teste Sanetti in ordine al capo a) e dal Marchetti in ordine al capo b), è emerso come il Leone non avesse mai sottoscritto alcunché in ordine alle domande di accatastamento in quanto, avendo venduto il terreno (acquisito con la sentenza di usucapione nei confronti dell'IMPREME S.P.A.), con atto preliminare, al sig.
Ferrari Paolo, questi aveva provveduto a tutta la documentazione fiscale e catastale necessaria per la stipula dell'atto pubblico di compravendita. Inoltre, sia in sede di informativa di Polizia di Stato sia nelle precise risultanze processuali, era risultato che il Sanetti Livio si fosse limitato a sottoscrivere le schede di modifica catastale predisposta da altri tecnici, e che tali schede non recassero la sottoscrizione del Leone, col quale il Sanetti non aveva avuto alcun rapporto professionale. Infine, il Marchetti ha dichiarato, a sua volta, espressamente di non conoscere il Leone e di non aver redatto l'aggiornamento catastale contestato.
Sul punto, la Corte di appello non precisa alcunché, limitandosi a rimandare genericamente alla sentenza di primo grado, ove si afferma la responsabilità del Leone in quanto egli sarebbe stato il soggetto direttamente interessato, od eventualmente cointeressato, all'oggetto della compravendita, mentre dalle risultanze processuali è emerso, al contrario, come il vero interessato sotto il profilo economico fosse l'acquirente coimputato, Ferrari Paolo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. in ordine al reato di cui al capo c) del decreto di citazione a causa del mancato esame dei documenti processuali e delle prove testimoniali svolte. In ordine al capo c), la Corte di appello ha dato per scontato che il terreno in questione fosse sgombro da costruzioni (ad eccezione di alcuni immobili in pessime condizioni e, come tali, non computati). Tuttavia, leggendo l'atto di compravendita stipulato in data 18 maggio 2009 dal notaio Mattiangeli, allegato agli atti di indagine, è possibile rilevare che furono effettivamente venduti tre piccoli locali consistenti negli immobili anzidetti; di talché, appare assolutamente inconsistente il falso contestato all'imputato ai sensi dell'art. 483 cod. pen. di cui al capo c), anche alla luce delle stesse motivazioni della Corte di appello, la quale ammette l'esistenza dei tre immobili, esistenza confermata dalle fotografie allegate agli atti e dalla deposizione testimoniale del teste Magnanti Fabio. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta l'inosservanza od erronea interpretazione di norma penale ex art. 606 lett.
b) cod. proc. pen. per non essersi, in ogni caso, riconosciuta la prescrizione anche in ordine al reato di cui al capo c). Si rammenta che la contestazione del reato risale al 18 maggio 2009, data della stipula dell'atto di compravendita: pertanto, il termine prescrizionale di sette anni e mezzo andrebbe a cadere il 18 novembre 2016; a tale data andrebbero poi aggiunti, a causa del rinvio per l'astensione degli avvocati dall'udienza del 18 settembre 2013 a quella del 14 novembre 2013, 57 giorni, pervenendosi quindi alla data del 14 gennaio 2017.
Poiché la Corte d'appello aveva sospeso i termini di prescrizione solo all'udienza del 16 gennaio 2017, rinviando la causa al 13 marzo 2017, a causa dell'impedimento del difensore di altro imputato, si rileva che alla data del 16 gennaio 2017 anche il reato ex art.483 cod. pen. di cui al capo c) si era prescritto il 14 gennaio 2017; difatti, anche il Procuratore Generale aveva richiesto che venisse dichiarata la prescrizione per tutti i capi di imputazione. Ne consegue che, in ogni caso, la sentenza dovrà essere annullata e riformata con la declaratoria di prescrizione anche per il delitto di cui al capo c). 2.4.
Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si deduce la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. in ordine alla costituzione delle parti civili IMPREME S.P.A. e IMPREME SUD S.P.A. in relazione ai fatti di cui ai capi di imputazione, non sussistendo alcun elemento per il riconoscimento del danno né per quanto concerne il profilo dell'an né relativamente al quantum. Già in primo grado il Tribunale aveva errato nel riconoscere la sussistenza di un danno risarcibile laddove aveva statuito che il terreno di proprietà del Leone era stato conferito in occasione dell'aumento di capitale dell'IMPREME S.P.A. di cui all'assemblea straordinaria del 31 dicembre 2007, mentre effettivamente, come risulta dagli atti processuali, il terreno de quo era già di proprietà del Leone in virtù della sentenza del Tribunale di Roma del 17 ottobre 2007, dichiarativa di acquisto per usucapione e trascritta in data 29 ottobre 2007.
Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di appello in data 28 ottobre 2014 ed è passata in giudicato come esibito e richiamato alla stessa Corte di appello nel corso dell'udienza del 13 marzo 2017. Ne consegue che quanto ritenuto dalla Corte territoriale secondo cui le attività contestate sarebbero state poste in essere per lucrare una maggiore indennità di espropriazione appare assolutamente illogico in relazione allo specifico capo d'impugnazione proposto dal Leone. In ogni caso, anche qualora si voglia seguire questa tesi, del tutto presuntiva, la parte offesa risulterebbe essere il Comune di Roma e non già la IMPREME S.P.A., non più proprietaria del terreno al momento dei fatti.
Per tutto quanto sopra esposto si chiede dunque l'annullamento della sentenza.
3. Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, le parti hanno così concluso : il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; il difensore delle parti civili ha concluso come da nota scritta; il difensore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso e in subordine per la declaratoria di prescrizione in ordine al reato di cui al capo C.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non è fondato e va pertanto rigettato agli effetti civili, imponendosi, al contempo, la declaratoria di prescrizione del reato agli effetti penali.E' invero decorso, pure in presenza delle cause di sospensione rilevabili dagli atti, alla data del 13.3.2017 - e non il 14.1.2017 come afferma il ricorrente - il termine di prescrizione in relazione all'unico reato residuo di cui al capo C dell'imputazione, che nel caso di specie è, ai sensi degli artt. 157-161 codice di rito, pari ad anni sette e mesi sei decorrenti dalla consumazione del delitto coincidente con la data della stipulazione dell'atto di compravendita contenente la falsa attestazione intervenuta il 18.5.2009 (18.5.09 + sette anni e mezzo = 18.11.2016 a cui devono aggiungersi i 115 giorni dì sospensione, per cui si giunge al 13.3.17 ).
Indi, in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata ( si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu °culi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez.
U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274 ) s'impone la declaratoria di estinzione del reato, e gli altri motivi dedotti, peraltro infondati, rimangono assorbiti, agli effetti penali, in tale epilogo decisorio; infondato, in particolare, è quello relativo al termine di prescrizione, che, come già detto, tenuto conto del periodo di sospensione, sopra indicato, va calcolato alla data del 13.3.2017 e non al 14.1.17 ( data comunque successiva alla pronuncia di primo grado ). Quanto, poi, al primo motivo, inerente il denunciato vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. avuto riguardo ai due reati già dichiarati prescritti dal giudice di appello, esso è inammissibile avendo ad oggetto censure che involgono il merito della regiudicanda e che sono, in ogni caso, mosse rispetto alla corretta valutazione del giudice di appello in ordine all'assenza di evidenze probatorie idonee ad asseverare l'innocenza dell'imputato.
In ogni caso, secondo la costante giurisprudenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, anche se il giudice di merito non compie alcuna valutazione sulla esistenza di cause di proscioglimento nel merito, la sentenza non può essere annullata con rinvio (agli effetti penali), perché lo vieta l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. (così in motivazione Sez. U, Sentenza n. 40109 del 18/07/2013 Ud. (dep. 27/09/2013 ) Rv. 256087 - 01 che argomenta alla luce delle seguenti pronunce espressamente citate : Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino;
Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti; Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti; Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra ). Ne discende che il motivo del ricorso in esame che lamentami tout court la mancata assoluzione dell'imputato per asseriti vizi di motivazione, riguardati da tale punto di vista, è palesemente inammissibile. Questa ipotesi comunque non ricorre nel caso in esame, perché la Corte di appello, dopo avere rilevato che il reato contestato era prescritto, ha escluso, motivatamente, che potessero delinearsi profili assolutori ( cfr. pagg. 1, 2 e 3 della pronuncia impugnata ) .
2. Permangono, invece, le statuizioni civili, trattandosi di prescrizione non maturata nel primo grado del giudizio. S'impone, pertanto, il vaglio del ricorso agli effetti civili, che come preannunziato è, comunque, nel suo complesso infondato. 2.1. In parte inammissibile, perché generico e di pieno merito, è il secondo motivo ove contesta la ritenuta responsabilità per il delitto di cui al capo c) dell'imputazione; parimenti generico esso si appalesa nella parte in cui afferma la mancata considerazione di elementi desumibili da determinati atti processuali. Nel suo complesso esso si profila infondato perché ciò che balza evidente è che, a differenza di quanto assume, non sussiste il vizio di motivazione denunciato. innanzitutto da ribadire che alla Corte di cassazione resta inibito l'esame del merito degli atti processuali ed una diversa lettura delle prove, data la natura del suo sindacato di sola legittimità, di modo tale che "anche dopo la riforma introdotta dalla L. n. 46 del 2006, l'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., nel consentire la specifica indicazione di atti del processo dai quali risulti il vizio di motivazione, esclude che la Corte di cassazione possa valutare, reinterpretandolo, il loro tenore, in quanto tale indicazione è funzionale solo a stabilire se la stessa motivazione indichi correttamente le prove poste a base della decisione o disattenda erroneamente quelle di segno contrario"(Cass. pen., sez. 5, n. 44914 del 6 ottobre 2009, Rv. 245103; Sez. 4 n. 31346 del 18/06/2013 Ud. (dep. 22/07/2013 ) Rv. 256287 - 01 ). Pertanto, esule dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali.
Nel caso di specie congrua è la motivazione della sentenza impugnata in cui si è affermata la sussistenza del reato sulla base delle plurime emergenze processuali costituite anche dagli esiti dei sopralluoghi effettuati, dai rilievi fotografici dei luoghi, dalle aereofotogrammetrie, che evidenziano che il terreno in questione era sgombero da costruzioni ad eccezione di alcune baracche in pessime condizioni di uso come tali non apprezzabili, oltre che dalle stesse risultanze tecniche cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio nella causa civile ( compiutamente richiamata dal giudice di primo grado ); laddove la finalità di lucrare la maggiore indennità di espropriazione, facendo apparire il terreno commerciale e non agricolo si è risolta in una mera annotazione ulteriore e non nella ragione principale per cui si è confermata la sentenza di condanna ).
Di qui l'infondatezza delle censure proposte. 2.3. Anche col quarto motivo si richiede, in buona sostanza, una rivalutazione dei fatti, non ammissibile in sede di legittimità; esso è inoltre generico in quanto nel richiamare, genericamente, il capo d'impugnazione fatto in appello, senza peraltro nemmeno indicarlo nel suo contenuto, si limita, in definitiva, a lamentare che la corte territoriale abbia affermato che le attività contestate " sarebbero state approntate per lucrare una maggiore indennità di espropriazione ", laddove tale conclusione è stata raggiunta dalla corte territoriale sulla base di un ragionamento portato avanti alla stregua delle molteplici risultanze processuali acquisite, non sindacabili in questa sede e neppure attaccate dal ricorrente secondo i crismi dettati per il giudizio di legittimità.
3. Dalle ragioni si qui esposte deriva l'annullamento, agli effetti penali, della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, e il rigetto del ricorso agli effetti civili; consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 3500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il i ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti