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Sentenza — n. 34821/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34821/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34821/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIORGIO NICOLA nato a ANDRIA il 26/06/1976 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udy5 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO chfha concluso chiedendo et ?3, L (3)-j ì)( udito il ifensore

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34821/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non meno privo di pregio il rilievo che investe il diniego della concessione delle attenuanti generiche, posto che la Corte territoriale nel rendere la motivazione con la quale ha escluso la meritevolezza da parte dell'imputato delle attenuanti generiche non si è limitata a considerare i precedenti penali - anche specifici - risultanti a carico del Giorgio ma ha anche sottolineato le modalità della condotta e il completo disinteresse avuto dal predetto dopo la commissione dell'azione nei confronti delle sorti della persona offesa. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.

Parole chiave

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trauma cranioencefalico vittima di infortunio lesioni colpose corresponsabilità della vittima colpa grave incidente stradale

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi colposa di cui all'art. 590 cod. pen..
art. 62-bis cod. pen
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIORGIO NICOLA nato a ANDRIA il 26/06/1976 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udy5 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO chfha concluso chiedendo et ?3, L (3)-j ì)( udito il ifensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 4 febbraio 2020 la Corte di Appello di Brescia ha, in parziale riforma della pronuncia del G.u.p. del tribunale di Brescia che aveva condannato, in sede di giudizio abbreviato, Giorgio Nicola, in ordine al reato di cui agli artt. 582, 583 comma 1 n. 1 cod. pen., alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, rideterminato la pena in anni due di reclusione nonché ridotto la somma riconosciuta a titolo di provvisionala ad euro 8.000, confermando nel resto. 2.Ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il Giorgio articolando quattro motivi. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi colposa di cui all'art. 590 cod. pen..

Secondo la difesa la versione del fatto narrata dall'imputato, a differenza di quanto assume la Corte territoriale, appare non solo credibile ma anche avvalorata da numerosi riscontri esterni; indi, dopo essersi proceduto alla ricostruzione del fatto, si conclude che, sebbene risulti innegabile che, come dallo stesso imputato affermato, questi abbia inseguito lo scooter guidato dalla persona offesa, Arrigoni, non ci siano elementi però a riprova della volontarietà del tamponamento; la percezione degli avvenimenti e la guida della parte civile non potevano di certo essere rispettivamente nitida e regolare in quanto lo stesso, per sua stessa ammissione e in base a quanto riferito dal barista, aveva bevuto molto sicché si può supporre con relativa certezza che si trovasse in stato di ebrezza; non si vuole certo negare la sussistenza dell'evento lesivo subito dalla persona offesa ma occorre sottolineare come non si abbiano elementi per ritenere provato in capo al Giorgio il dolo necessario per la configurazione del reato consistente nella volontà di provocare delle lesioni, di talchè è al più configurabile l'ipotesi delle lesioni colpose. 2.2.Col secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 cod. pen. ricorrendo tutti i presupposti necessari per la integrazione della provocazione (stato d'ira, fatto ingiusto altrui, causalità psicologica ). 2.3.

Col terzo motivo deduce violazione di legge e vizio argomentativo in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si osserva innanzitutto che i precedenti penali richiamati dalla Corte territoriale al fine di escludere la meritevolezza delle attenuanti generiche sono costituiti unicamente da due condanne per reati commessi nel 1995 e nel 2007, quando l'imputato era molto giovane e pertanto estremamente risalenti nel tempo. Per quanto concerne poi le modalità dei fatti ritenuti erroneamente originati da futili motivi, richiamandosi quanto esposto in ordine alla ricostruzione dei fatti effettuata da coloro che la sera dell'aggressione erano presenti al bar Enigma, si sottolinea come il Giorgio abbia soltanto reagito ad un fatto ingiusto causato dalla persona offesa, la quale, per un semplice diverbio, afferrava il Giorgio e violentemente gli sbatteva la testa sull'asfalto tanto da causargli un trauma cranico e la rottura degli occhiali da vista, e, dopo aver provocato tale lesione, prendeva una sedia e la scaraventava contro il parabrezza dell'auto dello stesso imputato 2.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili, in particolare alla determinazione della provvisionale, che avrebbero dovuto essere rimesse unicamente alla valutazione del giudice civile non potendosi ritenere accertato il danno neppure nella misura ridotta come determinata dalla corte territoriale . 3.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. I motivi sono manifestamente infondati, e, sotto certi aspetti, neppure riconducibili al novero delle censure esperibili in sede di legittimità, implicando valutazioni in fatto, non consentite. 1.1.11 primo motivo è, totalmente, aspecifico, perché attraverso i rilievi mossi in punto di ricostruzione del fatto sulla base dell'assunto travisamento delle risultanze processuali, implicitamente, sotteso ai vizi formalmente dedotti, tende, in definitiva, ad accreditare una diversa prospettazione fattuale, senza, peraltro, neppure specificare in cosa sarebbero consistiti gli specifici riscontri della versione del fatto resa dall'imputato, che in termini di decisività avrebbero disarticolato la ricostruzione accusatoria; esso affida in realtà la versione difensiva oltre che alle dichiarazioni dello stesso imputato ad affermazioni estrapolate dalle deposizioni di alcuni testimoni che vengono poste in correlazione tra loro nell'ottica di dare sostegno al tessuto argomentativo portato avanti nell'interesse dell'imputato ma senza che di esse si dia conto nel loro compiuto complesso né in relazione alle altre emergenze processuali.

Ed invero, la corte territoriale aveva già indicato compiutamente le ragioni per le quali si dovesse ritenere sussistente la prova della volontarietà delle lesioni provocate dall'imputato alla persona offesa, tratta sia in base a ragionamento logico-deduttivo, non tacciato peraltro di manifesta illogicità in ricorso, sia in considerazione della forza cinematica con cui l'imputato ebbe a tamponare il ciclomotore della persona offesa, oltre che dello stesso comportamento assunto dal medesimo subito dopo il fatto (essendosi egli allontanato immediatamente dal luogo del tamponamento senza nemmeno accertarsi delle condizioni in cui era l'Arrigo dopo il violento tamponamento e la conseguente rovinosa caduta ).

In ogni caso, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali ( Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260 ); di talchè l'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sussistenza del reato, deve fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili ( Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901 ), quali sono in particolare, nel caso di specie, quelli secondo cui il tamponamento sarebbe addirittura da imputarsi anche alla guida della persona offesa (circostanza che peraltro non è neppure prospettata in termini tali da avere un impatto decisivo elidente rispetto alla volontarietà della condotta ).

In altri termini la sentenza impugnata non si presta alle censure mosse perché, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, nel confermare la condanna al di là di ogni ragionevole dubbio pure a fronte della prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, ha individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, Sentenza n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli e altri, Rv. 250903 - 01;

Sez. 4, Sentenza n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 10093 del 05/12/2018, Esposito G., Rv. 275290 - 01 ); e nel caso di specie, i giudici - pur essendo in generale sufficienti secondo il costante orientamento di questa Corte le dichiarazioni della persona offesa, costituendo principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui ad esse non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - hanno proceduto ad individuare e ad indicare i plurimi riscontri di ordine logico-ricostruttivo e concreti risultanti dalle emergenze processuali, offrendo in tal modo un granitico supporto alla versione della persona offesa che è stata quindi ritenuta immune da dubbi insinuabili mediante prospettazioni alternative. 1.2.11 secondo motivo è palesemente aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che nell'escludere la provocazione sottolinea più volte la reciprocità delle percosse e dei danni intervenuti nell'ambito del litigio violento che si scatenò tra le parti del presente procedimento; litigio che, iniziato come diverbio acceso, degenerava in atti di violenza fisica e di danneggiamento reciproci; laddove il ricorrente al fine di sostenere la propria tesi fa ancora una volta appello alla propria prospettazione fattuale senza tener conto della ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito.

E' comunque il caso di rammentare che secondo il pacifico insegnamento impartito da questa cattedra nomofilattica, al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M C, Rv. 271799): ove si verifichi una tale evenienza, invero, il fatto provocatorio diventa una mera occasione della reazione, la quale, in effetti, trova origine e spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalità dell'agente (Sez. 1, n. 7486 del 07/08/1984, Valenti, Rv. 165718); laddove, peraltro, nel caso di specie è la stessa prospettazione del ricorrente a non affrontare in maniera adeguata tale profilo costituente aspetto essenziale ai fini della ricorrenza della attenuante in parola. 1.3.

Non meno privo di pregio il rilievo che investe il diniego della concessione delle attenuanti generiche, posto che la Corte territoriale nel rendere la motivazione con la quale ha escluso la meritevolezza da parte dell'imputato delle attenuanti generiche non si è limitata a considerare i precedenti penali - anche specifici - risultanti a carico del Giorgio ma ha anche sottolineato le modalità della condotta e il completo disinteresse avuto dal predetto dopo la commissione dell'azione nei confronti delle sorti della persona offesa. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.

è d'altronde oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud. (dep. 22/09/2017 ) Rv. 271269 - 01; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004) Rv. 229768 - 01).E' jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è infatti necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 1.4.Quanto alla questione in ordine alla provvisionale - oggetto di riduzione al pari della pena come richiesto dall'appellante - essa si prospetta innanzitutto nuova sotto certi aspetti, risultando dalla incontestata sintesi dei motivi di appello messa in discussione la entità della somma quantificata a titolo di provvisionale, laddove nel ricorso si contesta anche la stessa possibilità da parte del giudice penale di quantificare il danno nel caso di specie.

Va inoltre rammentato che la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, il quale non avrebbe nemmeno l'obbligo di espressa motivazione, quando l'importo, per la sua non particolare rilevanza - come nella specie - rientri nell'ambito del danno prevedibile (così secondo Sez. 4, Sentenza n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882 - 01, in motivazione, questa Corte ha anche precisato che per la liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sino all'ammontare della somma liquidata;

Sez. 6, Sentenza n. 49877 del 11/11/2009, R.C. e Blancaflor. Rv. 245701 - 01), laddove, nel caso in scrutinio, sono state comunque indicate le ragioni della quantificazione in relazione alla intervenuta riduzione. La pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha, peraltro, in ogni caso carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto.

Ne consegue che il relativo provvedimento a rigore non sarebbe neppure impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettìbíle di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento ( cfr. Sez. 4, Sentenza n. 10098 del 20/03/1991 Rv. 188254 - 01 ).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur