Sentenza — n. 34820/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo ha già trovato adeguata risposta nella pronuncia impugnata in cui si spiega come, alla stregua delle univoche risultanze in atti e in particolare delle modalità di stesura del verbale di udienza, redatto in maniera chiara e ordinata, contenente la breve frase, interlineata, ,che si limita a eccepire l'incompetenza del Tribunale di Bergamo prima della formulazione della richiesta di rito abbreviato, si deve ritenere che l'eccezione non sia stata sollevata e che per mero errore essa sia stata quindi inizialmente riportata; e ciò ha puntualmente desunto, la corte territoriale, anche dal fatto che erano state poste ct;Ctaí&- altre questioni e che il Pubblico Ministero aveva interloquito solo rispetto a queste e che lo stesso tribunale aveva con l'ordinanza dettata a verbale, trascritta dal cancelliere, deciso solo relativamente ad esse; né le parti, e in particolare la difesa, aveva ossemovato alcunchè dopo l'adozione dell'ordinanza da parte del tribunale limitata alle altre questioni poste.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 640 cod. pen, art. 640 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34820/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente carente e che la pronuncia impugnata deve essere quindi cassata con rinvio in via principale al tribunale e in subordine alla corte territoriale. 3.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GANDOLFO SALVATORE nato a TRAPANI il 19/01/1955 avverso la sentenza del 01/06/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; uOto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO c)›é ha concluso chiedendo ( é,t1- ( 3)1 Lo / itA;(„24,t, • ,t4 & ,Év,L.0 . udito i ensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa il 1°.6.2017 la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, che aveva condannato, in sede di giudizio abbreviato, Gandolfo Salvatore, ritenuta la recidiva, alla pena di anni tre di reclusione e di euro 800 di multa, per il reato di cui agli articoli 81 cpv. 485 e 491 cod. pen. ( per avere falsamente compilato due cambiali facendone poi uso mediante consegna alla società C.A.C. SRL ) e per il reato di cui agli artt. 640 cod. pen., ha rideterminato la pena in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, confermando nel resto la decisione.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, affidandolo a tre motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 48 delle norme di attuazione del codice di rito. In merito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado, la corte territoriale afferma che l'interlineatura è stata eseguita in conformità al chiaro disposto normativo dell'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, dimenticando però che la norma in questione ha anche un secondo comma il quale stabilisce che" alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille che devono essere approvate.
Ebbene nessuna postilla debitamente approvata figura nel verbale in questione il quale pertanto non è stato redatto in conformità alla norma che lo disciplina e questo fa cadere l'impalcatura sulla quale poggia il ragionamento della sentenza impugnata che erroneamente quindi afferma che " detta frase sia stata riportata solo per un errore materiale" e che" l'eccezione non fu sollevata ". 2.2. Col secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640 cod. pen..La Corte di Appello scrive che "secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità ai, fini del delitto di truffa non è necessaria l'identità tra la persona indotta in errore ela persona che ha subito il danno patrimonjale", al contrario la difesa riporta questo passaggio della sentenza delle Sezioni Unite ,del 29 settembre 2011 n. 155/12 nella quale si fa riferimento al comportamento collaborativo della vittima che per effetto dell'induzione arricchisce l'artefice del raggiro e si procura da sé medesimo danno".
Quindi, dopo essersi riportato uno stralcio della motivazione delkentenza delle Sezioni Unite citata, si conclude che la persona che compie l'atto di disposizione patrimoniale debba essere la stessa che è stata indotta in errore dalla condotta truffaldina ( la vittima collaborativa si procura danno da sé medesima ). Questa identità tra i due soggetti soddisfa anche l'esigenza che tra la condotta e l'induzione in errore che porta a compiere l'atto di disposizione patrimoniale intercorra uno stretto nesso di causalità. Ebbene, come si legge nel capo di imputazione, il Gandolfo, presentatosi come rappresentante legale dell' "Antichi Sapori s.a.s." di Gelardi Alessandro, nello stipulare contratti a nome della citata società con terze aziende, induceva in errore i rappresentanti di queste ultime sulla effettiva formazione di un valido contratto con la Antichi Sapori appropriandosi dei beni e dei servizi oggetto dei citati contratti; siamo dunque in presenza di un falsus procurator e l'articolo 1372 del codice civile stabilisce chiaramente che il contratto ha forza di legge tra le parti e che esso non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Il Gandolfo andava quindi assolto dall'imputazione di truffa perché il fatto-reato non sussiste o quantomeno perché il fatto non costituisce reato, non essendo stata la Antichi Sapori danneggiata dalla condotta del Gandolfo in quanto avrebbe potuto legittimamente e vittoriosamente opporsi a qualsiasi pretesa da parte della CAC SRL. 1.3.Col terzo motivo si lamenta il difetto di motivazione. Innanzitutto, secondo la tesi difensiva il Gelardi, versante in disastrosa situazione economico finanziaria, si era rivolto al Gandolfo chiedendo la sua collaborazione e quindi l'imputato non era un dipendente ma ha agito come collaboratore particolarmente qualificato, assumendo in sostanza la qualità di socio occulto.
A fronte di ciò nell'atto di appello si era fatto rilevare che il tribunale avrebbe dovuto tener presente che le dichiarazioni della parte offesa, costituitasi parte civile, andavano valutate con particolare rigore, così come la giurisprudenza unanimamente richiede; ciò maggiormente si sarebbe imposto nel caso di specie che vede come querelante, parte civile, una persona che si trovava in una disastrosa situazione economico-finanziaria e che pertanto aveva tutto l'interesse ad addebitare a qualcun altro la causa del suo tracollo; la versione del querelante, incongrua, poco credibile e lacunosa, non è stata invece sottoposta ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva nè dal tribunale nè alla Corte di appello; questa, nonostante le specifiche doglianze, si è limitata ad esporre qualche argomentazione in ordine alla credibilità del Gelardi senza prendere minimamente in esame le numerose pregnanti considerazioni esposte nell'atto di appello ( che vengono riprodotte in ricorso ).
Pur non essendo necessario che il giudice si pronunci su ogni argomentazione difensiva non è però ipotizzabile che si possa serbare il silenzio assoluto su tante argomentazioni idonee a far seriamente dubitare che il querelante abbia affermato cose vere. Nell'atto di appello si era poi lamentato il fatto che il tribunale non avesse speso una sola parola in merito alla falsificazione ma la Corte di Appello sembra non averne tenuto minimamente conto, considerato che sul punto si limita a scrivere " La contraffazione delle cambiali di cui al capo 2, ricevute in pagamento dal Fabbri, provenivano certamente dall'imputato, quantomeno autore morale della contraffazione, posto che lo stesso Gandolfo riceveva all'insaputa del querelante la merce oggetto di compravendita".
La difesa al riguardo osserva che però il ritiro della merce era da ritenersi compatibile con la qualifica di socidtulto del Gelardi, riconducendo alla impostazione difensiva di fondo tale circostanza. I giudici di merito hanno ravvisato falsi inesistenti non risultando espletata nemmeno perizia grafologica in ordine alle cambiali e hanno finito col condannare il Gandolfo in base a una mera ipotesi, secondo cui egli sarebbe stato l'autore morale della contraffazione, laddove risulta davvero poco credibile che egli possa aver trovato un complice per una serie di contraffazioni tanto lunga e complessa.
Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente carente e che la pronuncia impugnata deve essere quindi cassata con rinvio in via principale al tribunale e in subordine alla corte territoriale. 3.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo ha già trovato adeguata risposta nella pronuncia impugnata in cui si spiega come, alla stregua delle univoche risultanze in atti e in particolare delle modalità di stesura del verbale di udienza, redatto in maniera chiara e ordinata, contenente la breve frase, interlineata, ,che si limita a eccepire l'incompetenza del Tribunale di Bergamo prima della formulazione della richiesta di rito abbreviato, si deve ritenere che l'eccezione non sia stata sollevata e che per mero errore essa sia stata quindi inizialmente riportata; e ciò ha puntualmente desunto, la corte territoriale, anche dal fatto che erano state poste ct;Ctaí&- altre questioni e che il Pubblico Ministero aveva interloquito solo rispetto a queste e che lo stesso tribunale aveva con l'ordinanza dettata a verbale, trascritta dal cancelliere, deciso solo relativamente ad esse; né le parti, e in particolare la difesa, aveva ossemovato alcunchè dopo l'adozione dell'ordinanza da parte del tribunale limitata alle altre questioni poste.
Si osserva che in ogni caso non è causa di nullità, e si risolve in una mera irregolarità, la mancata apposizione di postille debitamente approvate alle variazioni e alle aggiunte apportate in un atto processuale ( cfr. Sez. 3, n. 46459 del 22/10/2009 Rv. 245619 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 37361 del 20/09/2005 Ud. (dep. 13/10/2005 ) Rv. 232690 - 01 ), laddove peraltro, la postilla riguarda unicamente le variazioni ed aggiunte che devono apportarsi al testo dell'atto mentre nel caso di specie si versa nell'ipotesi della cancellazione di una parte del testo del documento che in quanto tale non richiede postille ma esige piuttosto unicamente, ai sensi del comma primo dell'art. 48 disposizioni di coordinamento e transitorie del codice di rito, che la porzione eliminata rimanga comunque leggibile (e la interlineatura costituisce il modo principe per procedersi ad una corretta correzione che non cancelli ciò che si è scritto); ciò che rileva è dunque la chiarezza che, come sottolineato dalla corte territoriale, non manca nella fattispecie in scrutinio in cui la ricostruzione di quanto accaduto in udienza risulta univocamente evincibile non solo dalla stessa interlineatura costituente modalità tipica di eliminazione di una parte di testo annotata per errore ma anche dal complessivo contenuto del verbale e del provvedimento adottato dal tribunale. 1.2.
Il secondo motivo, partendo dalla descrizione del fatto contenuta nel capo n. 3 dell' - imputazione - in cui si imputa al Gandolfo di avere con artifici e raggiri, consistiti nel presentarsi come rappresentante legale dell' Antichi sapori s.a.s. di Gerardi Alessandro e nello stipulare contratti a nome di tale società con terze aziende, indotto in errore i rappresentanti di queste ultime sull'effettiva formazione di un valido contratto con la Antichi sapori s.a.s., appropriandosi dei beni e dei servizi oggetto degli stessi, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per Gelardi Alessandro, chiamato a corrispondere la prestazione economica derivante dai citati contratti; con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazione d'opera - senza nemmeno operare un effettivo confronto con la complessiva ricostruzione della vicenda contenuta nelle pronunce di merito, assume, da un lato, la insussistenza del reato di truffa difettando nel caso di specie la coincidenza tra la persona indotta in errore e la persona danneggiata, e, dall'altro, che avendo agito il Gandolfo come falsus procurator del Gilardi questi non potesse ritenersi danneggiato in quanto avrebbe potuto opporsi a qualsiasi pretesa vantata nei suoi confronti dalle società indotte in errore dal Gandolfo ( le uniche vere danneggiate dalla condotta dell'imputato ).
Ebbene, il ricorrente nell'operare una siffatta impostazione non considera, da un lato, che il reato di truffa "contrattuale" - ipotesi ricorrente nel caso di specie - sussiste anche nell'ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente ( Sez. 2, Sentenza n. 5801 del 08/11/2013 Ud. (dep. 06/02/2014 ) Rv. 258202 - 01 ), con la conseguenza che ciò che rileva nel caso in esame è che coloro che stipularono contratti di vendita col Gelardi si determinarono a farlo in conseguenza della sua falsa rappresentazione della realtà; dall'altro, che in tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni ( sulla base di tale premessa si è concluso che la sussistenza o meno della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al valore, in ragione dell'incidenza di svariati fattori concomitanti od anche successivi rispetto alla stipula, tra cui la decisione del "deceptus" di agire o meno in sede civile per l'annullamento del contratto, così Sez. 2 , Sentenza n. 55170 del 25/09/2018, Rv. 274251 - 01 ), con la conseguenza che le eventuali azioni civilistiche che possono essere intraprese dal contraente o dal terzo danneggiato - la Antichi sapori s.a.s. del Gilardi - costituiscono vicende successive alla consumazione della truffa ( laddove peraltro nel caso in scrutinio si è comunque realizzata anche la traditio del bene oggetto del contratto stipulato in virtù degli artifici e raggiri posti in essere dall'imputato ).
Indi la corte territoriale, di là dell'annotazione in fatto operata con riferimento all'appropriazione di generi alimentari del valore di euro 20.000 ricompresa nella più ampia contestazione di cui al capo di imputazione n. 3, correttamente precisa - così concludendo in ordine al punto qui riproposto - che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che ai fini della configurabilità del delitto di truffa non si esiga l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce le negative conseguenze patrimoniali di tale induzione ( cfr. tra tante, Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, Rv. 273820 - 01 ), purchè, in assenza di contatti diretti tra il truffatore e il danneggiato sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno ( e nel caso di specie è evidente che all'induzione in errore del contraente conseguiva un danno sia per questi che per la Antichi Sapori s.a.s. ). 1.3.
Il terzo motivo che attraverso il vizio di motivazione per carenza mira piuttosto a riproporre la testi difensiva secondo cui il Gandolfo avrebbe agito quale socio di fatto del Gilardi - peraltro affidata a meri interrogativi che nell'ottica difensiva sarebbero idonei ad incrinare la ricostruzione accusatoria - non considera - o meglio ritiene genericamente che comunque nel caso di specie non sia soddisfatto l'onere motivazionale - che non è necessario che il giudice si pronunci su ogni argomentazione difensiva e che anche l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima.
Il motivo, anche nella parte in cui adombra dubbi sulla attendibilità del Gilardi, di cui si lamenta la mancanza di un rigoroso vaglio, e sulla riconducibilità della falsa sottoscrizione delle- cambiali all'imputato, non si confronta in definitiva con la complessiva ricostruzione della vicenda, in cui si colloca anche l'indebito rilascio delle due cambiali oggetto di imputazione al capo 2 costituente solo un tassello di essa; complessiva ricostruzione che dà compiutamente conto della affidabilità e verosimiglianza della versione del fatto resa dal Gilardi e dei relativi riscontri rinvenuti nelle emergenze processuali, in particolare anche nelle altre deposizioni testimoniali citate.
In definitiva non considera il ricorrente che, in ogni caso, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali ( Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260 ); di talchè l'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sussistenza del reato, deve fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali ( Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901 ).
In altri termini la sentenza impugnata non si presta alle censure mosse perché, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, nel confermare la condanna al di là di ogni ragionevole dubbio pure a fronte della prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, ha individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 4, Sentenza n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli e altri, Rv. 250903 - 01;
Sez. 4, Sentenza n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 10093 del 05/12/2018, Esposito G., Rv. 275290 - 01 ); nel caso di specie, i giudici - pur essendo in generale sufficienti secondo il costante orientamento di questa Corte le dichiarazioni della persona offesa, costituendo principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui ad esse non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - hanno proceduto ad individuare e ad indicare i plurimi riscontri di ordine logico-ricostruttivo e concreti risultanti dalle emergenze processuali, offrendo in tal modo un granitico supporto alla versione della persona offesa che è stata quindi ritenuta immune da dubbi insinuabili mediante prospettazioni alternative.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il