Sentenza — n. 34819/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VINCENTI ANTONIO nato a FOGGIA il 13/10/1982 PETRACCA BENITO nato a FOGGIA il 16/08/1990 OLIVIERI SALVATORE nato a FOGGIA il 31/01/1978 avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere RENATA SESSA; S./ udifo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO cha concluso chiedendo i ,e) tc) ) (i ())(20t Lcit„ 1..44.73.n udito il ensore
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen; Sentenza — n. 34819/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VINCENTI ANTONIO nato a FOGGIA il 13/10/1982 PETRACCA BENITO nato a FOGGIA il 16/08/1990 OLIVIERI SALVATORE nato a FOGGIA il 31/01/1978 avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere RENATA SESSA; S./ udifo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO cha concluso chiedendo i ,e) tc) ) (i ())(20t Lcit„ 1..44.73.n udito il ensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 23 gennaio 2017 la Corte di Appello di Brescia ha, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Mantova, che aveva condannato Vincenti Antonio, Petracca Benito e Olivieri Salvatore in ordine al reato di cui agli articoli 110, 624-bis e 625 n. 5 cod. pen. alle pene, rispettivamente, di giustizia, revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici disposta nei confronti del Vincenti e del Petracca, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3.Nell'interesse del Petracca e dell'Olivieri si articolano due motivi di doglianza. 3.1.Col primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge, e vizi di motivazione, in relazione alla qualificazione del fatto ricondotto erroneamente alla fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen.In particolare si contesta la sussistenza nel caso di specie del luogo di privata dimora in relazione al locale-deposito in cui erano custoditi i beni sottratti ( forme di Parmigiano Reggiano per un valore di circa 300.000 €). 3.2.Col secondo motivo lamentano la eccessività della pena rispettivamente, loro, inflitta (anni quattro di reclusione per Olivieri e anni tre e mesi sei di reclusione per Petracca ). 4.Nell'interesse del Vincenti si articolano due motivi di doglianza. 4.1.
Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto ricondotto erroneamente alla fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen.. In particolare, analogamente a quanto proposto dai coimputati, si contesta la sussistenza nel caso di specie del luogo di privata dimora in relazione al locale- deposito in cui erano custoditi i beni sottratti, evidenziando tra l'altro che di nessun rilievo potrebbe essere la circostanza dell'eventuale esistenza della casa del custode nei pressi dell'ingresso principale dell'area industriale in cui è avvenuto il furto. 4.2.
Col secondo motivo censura la dosimetria della pena, avendo i giudici di merito, riconosciuta la equivalenza delle attenuanti generiche all'aggravante contestata, e senza neppure fornire congrua motivazione al riguardo, individuato la pena base in anni tre e mesi nove di reclusione e in euro 1200 di multa, ossia una pena detentiva pari a più della metà della cornice edittale prevista e una pena pecuniaria addirittura superiore al massimo edittale.5.Nell'interesse del Vincenti è pervenuto atto a firma del nuovo difensore di fiducia, avv. Gerardo Matera, col quale si deduce, ad integrazione del ricorso proposto, l'erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 624-bis cod. pen., lamentando che il fatto più correttamente andava qualificato come furto semplice e non come furto in abitazione.
5. Ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono fondati. Preliminarmente va precisato che la richiesta di rinvio avanzata dall'avv. Matteo Murgo per concomitanti impegni professionali non ha trovato accoglimento perché essendo il procedimento trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137 /20, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176,, in mancanza di richiesta di trattazione orale, nel caso di specie non presentata, l'eventuale sussistenza di un impedimento a comparire è destinata a rimanere priva di rilievo, essendo, appunto, cartolare la trattazione del procedimento ossia senza l'intervento delle parti che possono far pervenire le loro conclusioni per iscritto. 1.1.Passando quindi al merito della questione qualificatoria sollevata in entrambi i ricorsi, occorre ricordare che secondo l'orientamento recepito dalla Sezioni unite, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez.
U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076 - 01, nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura). Può, quindi, essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento).La disciplina dettata dall'art. 624-bis cod. pen., dunque, è estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione (accertamento questo riservato ai giudici di merito).
Nel caso di specie, la Corte di merito ha qualificato il luogo in cui è avvenuto il furto come privata dimora perché "alla sorveglianza del deposito era addetto il custode il quale viveva nell'abitazione adiacente ... essendo del tutto verísimile che nel caso di necessità ... il custode uscisse dalla sua abitazione per recarsi a controllare la situazione all'interno del magazzino". Nella sentenza impugnata, pertanto, non risulta accertato se nel magazzino - deposito in cui è avvenuto il reato - o in parte di esso - si svolgessero in modo non occasionale atti della vita privata, circostanza costituente il discrimine ai fini della esatta qualificazione del fatto in scrutinio.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di reato, la cui valutazione, involgendo imprescindibile accertamento in fatto nel caso di specie non del tutto intervenuto, deve essere rimessa al giudice di merito, ossia ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia; assorbiti gli ulteriori motivi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia