Sentenza — n. 34818/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: SEKYERE EMMANUEAL OWUSU nato il 04/03/1984 avverso la sentenza del 29/11/2019 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; uØ'o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO cye ha concluso chiedendo e.„n e(». Z3 i f, cx..e. , udito il dife ore
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 680 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 570 cod. proc. pen, articolo 608 cod. proc. pen, art. 593 cod. proc. pen, art. 608 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34818/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è infondato. 1.1.Preliminarrnente si osserva che il ricorso è ammissibile. Corretta è l'opzione del ricorrente di impugnare la sentenza di primo grado con ricorso per cassazione; anche se ha inteso contestare esclusivamente la omessa applicazione della misura di sicurezza personale, non viene in rilievo la competenza impugnatoria in materia di misure di sicurezza, diverse dalla confisca, del tribunale di sorveglianza stabilita dall'art. 680 cod. proc. pen., in relazione al richiamo operato dall'art. 579, comma 2, cod. proc. pen.: questa competenza in tema di giudizi di impugnazione riguarda il giudizio di merito e, dunque, l'appello (come si evince dal riferimento a tale mezzo operato dal comma 3 dell'art. 680 cod. proc. pen.).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: SEKYERE EMMANUEAL OWUSU nato il 04/03/1984 avverso la sentenza del 29/11/2019 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; uØ'o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO cye ha concluso chiedendo e.„n e(». Z3 i f, cx..e. , udito il dife ore
RITENUTO IN FATTO
1.11 Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia impugna la sentenza n. 15269/19 emessa il 29.11.2019 dal Giudice dell'udienza preliminare di Brescia che, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato Sekyere Ennmanue0a1 Owusu in ordine al reato di cui agli artt. 56-624, 625 co. 1 n. 7 cod. pen., escluse le aggravanti di cui al n. 2 dell'art. 625, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in equivalenza con le residue aggravanti, ravvisata la continuazione con i delitti già giudicati con altra sentenza, alla pena ulteriore di mesi tre di reclusione ( rideterminando la pena complessiva in anni due, mesi uno di reclusione ).
Col ricorso proposto il ricorrente chiede che questa Corte annulli la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della misura di sicurezza ai sensi dell'art. 235, comma 1, cod. pen. e rinvii per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza competente. Lamenta in particolare che, nonostante emergano anche dalla stessa motivazione della sentenza elementi da cui inferire l'attualità della pericolosità sociale dell'imputato, non vi sia stata valutazione in punto di applicabilità della invocata misura. 2.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza i8mpugnata limitatamente alla mancata applicazione della misura di sicurezza con rinvio per l'esame al Tribunale di Sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato. 1.1.Preliminarrnente si osserva che il ricorso è ammissibile. Corretta è l'opzione del ricorrente di impugnare la sentenza di primo grado con ricorso per cassazione; anche se ha inteso contestare esclusivamente la omessa applicazione della misura di sicurezza personale, non viene in rilievo la competenza impugnatoria in materia di misure di sicurezza, diverse dalla confisca, del tribunale di sorveglianza stabilita dall'art. 680 cod. proc. pen., in relazione al richiamo operato dall'art. 579, comma 2, cod. proc. pen.: questa competenza in tema di giudizi di impugnazione riguarda il giudizio di merito e, dunque, l'appello (come si evince dal riferimento a tale mezzo operato dal comma 3 dell'art. 680 cod. proc. pen.).
Quando, invece, le questioni relative alla misura di sicurezza diversa dalla confisca siano state già delibate - anche implicitamente - in sede di merito da sentenza di appello o da sentenza inappellabile, non potrebbe configurarsi un ulteriore vaglio, inevitabilmente (e ulteriormente) di merito, da parte del tribunale di sorveglianza, grado obiettivamente non previsto dal sistema. Residua in via ordinaria l'impugnazione costituita dal ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. v. la motivazione di Sez. 1, n. 27798 del 25/06/2008, El Khadri, Rv. 240909; per implicito, Sez. 1, n. 51625 del 30/01/2018, Aprile, n. m.).
Alla stregua di quanto ha già avuto modo di affermare più precisamente questa Corte nella pronuncia Sez. 1 n. 51869 del 30/09/2019 ( Rv. 277860 - 01 ), si deve concludere che il ricorso per cassazione anche qualora sia volto a contestare esclusivamente la parte relativa a detta misura è ammissibile tutte le volte in cui, non potendosi radicare la competenza del tribunale di sorveglianza ai sensi degli artt. 579, comma 2, e 680 cod. proc. pen., siccome riferita esclusivamente al giudizio di merito e, quindi, quanto alle impugnazioni, all'appello, residua in via ordinaria il ricorso previsto dall'art. 606 cod. proc. pen..
Nel caso di specie si versa nell'ipotesi di sentenza di condanna emessa all'esito di rito abbreviato, che è appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 443, comma 3, codice di rito, unicamente nel caso di modifica del titolo di reato ed è quindi inappellabile, anche per il procuratore generale, in relazione alla misura di sicurezza; per questa, per il procuratore generale, residua il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608 codice di rito. Difatti, nel caso in esame, il combinato disposto degli artt. 443, 569, 570, 593 e 608 cod. proc. pen., così come modificati sia dalla legge n.103 del 2017 che dal decreto legislativo 11 del 2018, prevede che avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di rito abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello (art. 443 comma 3 cod. proc. pen) e, conseguentemente, neppure ricorso per saltum espressamente limitato ai soli casi di sentenze appellabili (art. 569 primo comma cod. proc. pen.).
Il successivo art. 570 cod. proc. pen., dedicato all'impugnazione del pubblico ministero, prevede il generale potere di proporre impugnazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello nei casi stabiliti dalla legge; ed in tali casi rientra certamente quello disciplinato dall'art. 608, successivo, secondo cui:" il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile" e, quindi, anche contro la sentenza di condanna emessa all'esito di rito abbreviato che non è appellabile tranne nei casi di modifica della qualificazione giuridica dei fatti.
Inoltre, va sottolineato come, ai sensi della stessa disposizione di cui al citato articolo 608 cod. proc. pen., non vi è alcuna limitazione ai motivi proponibili prevista invece nei soli casi di doppia conforme di assoluzione (art. 608 comma 1 bis cod. proc. pen.) ovvero nel caso di ricorso per saltum (art. 608 comma 4 cit.). Deve pertanto ritenersi che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di rito abbreviato il procuratore generale presso la corte di appello possa ricorrere per tutti i vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. e può, pertanto, lamentare anche il difetto di motivazione ex lettera e) del citato articolo.
Del resto, tale conclusione, viene confermata dalla stessa disposizione del primo comma dell'art. 593 cod. proc. pen., così come sostituito dal Decreto legislativo n. 11 del 2018, che limita il potere di appello del pubblico ministero contro tutte le sentenze di condanna, anche emesse all'esito di rito ordinario, nei soli casi di modifica del titolo di reato o esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale o di pena di specie diversa da quella ordinaria; con la conseguenza che a seguito della recente modifica del 2018 il regime previgente per i soli casi di impugnazione delle sentenze di condanna emesse all'esito di rito abbreviato è stato esteso anche al rito ordinario nei cui casi il procuratore generale potrà proporre ricorso per cassazione ex art. 608 cod. proc. pen. per tutti i motivi ex art. 606 cod. proc. pen. trattandosi di sentenze inappellabili ( cfr.
Sez. 2 - , Sentenza n. 190 del 21/11/2019 Ud. (dep. 07/01/2020) Rv. 277815 - 01 ). Ne discende che il ricorso, in scrutinio, proposto dal procuratore generale, per i motivi sopra indicati, è ammissibile in quanto trattandosi di sentenza di condanna inappellabile per il P.G. con riferimento alla misura di sicurezza non vi era spazio per l'impugnazione al tribunale di sorveglianza e l'unico rimedio esperibile era, appunto, quello del ricorso ordinario per cassazione. 1.2 Così ricostruito il sistema, deve però affermarsi l'infondatezza del proposto ricorso.
Invero, si osserva che l'espulsione dello straniero, ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione Europea, può essere ordinata - oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge - nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni (art. 235 c.p., comma 1). Si tratta di misura di sicurezza correlata alla pericolosità sociale del condannato, concretamente accertata dal giudice nel processo in cui si riporta la condanna, sempre che sia inflitta una pena superiore ai due anni di reclusione.
Ne consegue che, nel caso di ritenuta continuazione del reato con altri precedentemente giudicati, va preso in considerazione soltanto l'aumento di pena determinato a norma dell'art. 81 cpv. cod. pen. ( cfr., in relazione all'ipotesi della libertà vigilata, Sez. 6, Sentenza n. 17717 del 11/03/2009 Rv. 243650 - 01 ) e non già la pena complessiva rideterminata dal giudice sulla base del precedente giudicato, in quanto l'unificazione legislativa di più reati nel reato continuato va affermata là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo, non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per il reo è alla base della "ratio" del reato continuato ( cfr. su tale ultimo aspetto Sez.
U, Sentenza n. 1 del 26/02/1997 Cc. (dep. 27/06/1997 ) Rv. 207939 - 01 ). Nel caso in esame l'aumento applicato per la continuazione è stato di tre mesi e, perciò, non consentiva al giudice di ordinare la misura di sicurezza invocata (d'altra parte la pena applicata con la sentenza di patteggiamento per i reati posti in continuazione con quello oggetto del presente procedimento è inferiore a due anni ossia al limite fissato dall'art. 445 comma 1 cod. proc. pen. per l'applicazione delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240 cod. pen. con la conseguenza che l'applicazione della misura di sicurezza nel caso di specie avrebbe comportato anche la violazione di tale limite ).
A ciò si aggiunge che, in ogni caso, essendo quella di cui all'art. 235 comma 1 cod. pen. misura di sicurezza personale facoltativa, come ha già più volte avuto modo di affermare questa Corte, la sua mancata applicazione non richiede una specifica motivazione quando la pericolosità sociale del condannato non risulti da concreti e rilevanti elementi relativi al condannato che siano esplicitati in motivazione ( cfr. per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 18901 del 21/03/2019 Cc. (dep. 06/05/2019) Rv. 276186 - 01 ); e nel caso di specie la condotta giudicata è stata ritenuta nel suo complesso modesta anche in considerazione del comportamento assunto dall'imputato nell'immediatezza del fatto e del valore dei beni sottratti - un paio di ciabatte e tre bottiglie di amaro - al punto che è stata riconosciuta l'attenuate di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; né risultano desumibili dalla motivazione elementi idonei a fondare il giudizio di pericolosità - di là del generico riferimento alle precedenti condanne ai fini della ravvisata recidiva ( la stessa unificazione dei reati col vincolo della continuazione è, d'altronde, piuttosto espressiva della ravvisata unicità della risoluzione criminosa e medesimezza del disegno criminoso ritenute idonee a giustificare una riduzione della pena complessiva ex art. 81 cod. pen. ); né, peraltro, la misura di sicurezza era stata oggetto di richiesta da parte del pubblico ministero in sede di conclusioni rassegnate. 2.Gli argomenti sopra esposti denunciano l'infondatezza del ricorso che merita pert