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Sentenza — n. 34817/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34817/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34817/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla eccezione relativa alla mancata notifica al ricorrente del verbale della udienza dibattimentale innanzi al giudice di appello del 27.1.2020, "che ha comportato per l'imputato una mancanza di conoscenza dell'attività posta in essere a processo avviato e, conseguentemente, un vulnus difensivo e una violazione del principio del contraddittorio;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34817/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto, in tema di litispendenza, qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649.4/c.p.p., per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo (cfr.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie accusa penale accuse di abuso perseguimento penale per diffamazione lesione al piede reati contro l'onore
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALACQUA STEFANO nato a MILAZZO il 20/09/1959 avverso la sentenza del 23/11/2020 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 7.4.2017, aveva condannato Alacqua Stefano alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civile, in relazione ai delitti ex art. 582 ascrittigli nei capi a) e b) dell'imputazione, commessi, rispettivamente, in danno di Cambria Maria e di Brancato Antonio.

2. Avverso la sentenza del giudice di secondo grado, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando:

1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla eccezione relativa alla mancata notifica al ricorrente del verbale della udienza dibattimentale innanzi al giudice di appello del 27.1.2020, "che ha comportato per l'imputato una mancanza di conoscenza dell'attività posta in essere a processo avviato e, conseguentemente, un vulnus difensivo e una violazione del principio del contraddittorio;

2) violazione di legge e vizio di motivazione, poiché, a differenza di quanto affermato dal giudice di secondo grado, si è verificata nel caso in esame una violazione del principio del ne bis in idem;

3) vizio di motivazione in ordine alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali, con particolare riferimento alla mancata considerazione delle deposizioni dei testi della difesa (Fiorello, Amato e Triscari), il cui contenuto non è stato minimamente riportato. 2.2. Con requisitoria scritta del 24.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con conclusioni scritte del 3.6.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica, l'avv. Massimo Romano, difensore di fiducia delle costituite parti civili, chiede che il ricorso sia rigettato, riportandosi al contenuto della comparsa conclusionale e delle osservazioni svolte dal procuratore generale nella sua requisitoria, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle suddette parti civili, come da allegata nota spese, e riconoscimento in loro favore di una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore a 10.000,00 euro.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, sotto diversi profili.

4. Va rilevato, innanzitutto, che trattandosi di ricorso avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a);

b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n.

11. Risulta, pertanto, inammissibile il ricorso, nella parte in cui l'imputato censura la motivazione del giudice di secondo grado in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali e, più in generale, laddove vengono denunciati vizi di motivazione. 4.1. Del tutto generico appare comunque il primo motivo di ricorso, in quanto, come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo, l'udienza del 27.1.2020 fu un'udienza di mero rinvio, svoltasi in assenza dell'imputato, ma in presenza del suo difensore di fiducia Alessandro Oliva, sicché nessuna lesione dei diritti della difesa risulta configurabile, né il ricorrente è stato in grado di individuarne la consistenza, al netto del ricorso a mere clausole di stile, ove si tenga presente che il rapporto processuale venne correttamente instaurato solo il 23.11.2020, dopo che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato regolarmente notificato all'imputato, a mezzo della polizia giudiziaria, il 30.6.2020. 4.2 Manifestamente infondato appare il secondo morivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia la violazione del principio del ne bis in idem, ex art. 649.,s_ c.p.p., sostenendo la perfetta coincidenza, oggettiva e soggettiva, tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli per i quali l'Alacqua era già stato giudicato con sentenza n. 133/2020, non ancora divenuta irrevocabile, pronunciata il 27.1.2020 dalla corte di appello di Messina.

Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto, in tema di litispendenza, qualora vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato l'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, dovendosi disporre, in tal caso, l'archiviazione di quello per il quale la stessa non sia stata esercitata, mentre, ove l'azione penale sia stata promossa in entrambi, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649.4/c.p.p., per quello dei procedimenti nel quale il suo esercizio sia stato successivo (cfr.

Cass., Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020, Rv. 279113). A tale principio si è uniformato il giudice di secondo grado, il quale, pur riconoscendo una piena coincidenza tra i fatti storici oggetto dei due distinti procedimenti instaurati a carico del ricorrente, ha evidenziato come l'azione penale non andava esercitata, perché successiva, con riferimento al secondo giudizio, contrassegnato dal n. 866/2014 R.G. N. R. Ed invero, come si evince dagli atti, l'azione penale venne esercitata per prima nell'ambito del presente procedimento con decreto di citazione ex art. 20,4 d.lgs. n. 274 del 2000, emesso in data 29.4.2014, che precedette l'esercizio dell'azione penale in base alla quale sorse il secondo procedimento a carico dell'Alacqua.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616,c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio, dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 4500,00 oltre accessori di legge. Esula, infine, completamente dalle competenze di questa Corte di Cassazione il riconoscimento e l'attribuzione in favore delle parti civili di una provvisionale, potere che l'art. 539,1-c.p.p. riconosce solo al giudice di merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi