Sentenza — n. 34816/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMIERI DAVIDE nato a MILANO il 23/09/1963 avverso la sentenza del 30/01/2020 del TRIBUNALE di MONZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA N FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Monza, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Monza, in data 28.11.2018, aveva condannato Palmieri Davide alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 595> c.p., commesso in danno:il' Unito Antonio, in rubrica ascrittogli, dichiarava non doversi procedere nei confronti del reo, per essere il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore dell'Unito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 5980 c.p, art. 595 cod. pen; Sentenza — n. 34816/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cass., Sez. U. n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754). Rientrava, dunque, nei poteri del nuovo giudice, subentrato al precedente, la revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali della difesa, ritenute superflue, conformemente alla previsione dell'art. 495co. 4, c.p.p. Del resto, come si evince dalla incontestata sintesi della fase dibattimentale operata dal giudice di secondo grado, all'udienza del 19.11.2018 la difesa del Palmieri aveva rinunciato alla escussione del proprio teste Agrati, la cui ammissione veniva, pertanto, revocata, concludendosi la fase istruttoria con le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMIERI DAVIDE nato a MILANO il 23/09/1963 avverso la sentenza del 30/01/2020 del TRIBUNALE di MONZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA N FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Monza, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Monza, in data 28.11.2018, aveva condannato Palmieri Davide alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 595> c.p., commesso in danno:il' Unito Antonio, in rubrica ascrittogli, dichiarava non doversi procedere nei confronti del reo, per essere il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore dell'Unito.
2. Avverso la sentenza del giudice di secondo grado, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando:
1) violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 525k-c.p.p.;
2) violazione di legge in relazione all'art. 598, c.p., avendo il giudice di appello erroneamente esclusa l'assunzione di una prova decisiva, che, ove acquisita, avrebbe reso applicabile l'esimente di cui al citato art. 5980 c.p. 2.2. Con requisitoria scritta del 24.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, rilevata la fondatezza dei motivi di impugnazione e il compiuto decorso del termine di prescrizione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 14.6.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica, l'avv. Maurizio Bono, difensore di fiducia della costituita parte civile, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla suddetta parte civile, di cui allega nota.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.
4. Manifestamente infondato appare il primo motivo di impugnazione, oltre che meramente reiterativo di una doglianza già esaminata e correttamente disattesa dal tribunale, con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta. In particolare l'imputato lamenta che il giudice di pace, subentrato in diversa composizione fisica al precedente giudice che aveva adottato i provvedimenti in tema di ammissione delle prove, non avrebbe potuto ridurre la lista dei testi della difesa precedentemente ammessi dal giudice da lui sostituito, senza ripetere l'intera sequenza procedimentale, a partire dalla dichiarazione di apertura del dibattimento.
Si tratta di una tesi manifestamente infondata, in quanto come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495, c.p.p., anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa E fermo restando, altresì, che la disposizione dell'art. 525, co. 2, prima parte, c.p.p., non comporta la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495, c.p.p., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano la loro efficacia se non espressamente modificati o revocati (cfr.
Cass., Sez. U. n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754). Rientrava, dunque, nei poteri del nuovo giudice, subentrato al precedente, la revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali della difesa, ritenute superflue, conformemente alla previsione dell'art. 495co. 4, c.p.p. Del resto, come si evince dalla incontestata sintesi della fase dibattimentale operata dal giudice di secondo grado, all'udienza del 19.11.2018 la difesa del Palmieri aveva rinunciato alla escussione del proprio teste Agrati, la cui ammissione veniva, pertanto, revocata, concludendosi la fase istruttoria con le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato.
E nella precedente udienza del 31.10.2018, il giudice di pace aveva revocato gli ulteriori testi della difesa dell'imputato precedentemente ammessi, ad eccezione del solo Agrati, ritenendone superflua l'escussione, senza che sul punto sia stata sollevata alcuna eccezione dal Pal m ieri. Il giudice di pace, pertanto, ha esercitato un potere espressamente riconosciutogli dal codice di rito, adempiendo specificamente all'onere di motivare la ragione della revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi della difesa diversi dall'Agrati, che solo ove resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale, che, peraltro, deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732) Quanto al secondo motivo di ricorso, del pari se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, oltre che l'evidente genericità.
Il ricorrente deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dall'acquisizione della sentenza del giudice civile che aveva accolto le argomentazioni del Palmieri Davide nella controversia civile che lo vedeva contrapposto, in appello, alla "Fondermetal s.p.a", in cui era stata depositata la comparsa conclusionale contenente le espressioni offensive rivolte all'indirizzo di Unito Antonio, perché la suddetta sentenza dimostra, ad avviso del Palmieri, "che tutta la comparsa conclusionale, compresa la frase incriminata, era servita a giungere a quel risultato, in altri termini era attinente alla causa".
Al riguardo va, innanzitutto, rilevato che si tratta di un motivo di ricorso "nuovo", perché formulato nei termini anzidetti per la prima volta in questa sede di legittimità, in quanto, come si evince dalla lettura dei motivi di appello, il Palmieri, pur invocando il riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 589,, c.p., non ha dedotto specificamente con i motivi di appello la natura decisiva della prova di cui lamenta la mancata acquisizione con il ricorso per cassazione. Si tratta in ogni caso, come si è detto, di un rilievo manifestamente infondato, in quanto, come chiarito dall'orientamento dominante in sede di legittimità, condiviso dal Collegio, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo (cfr., ex plurimis, Cass., sez.
II, 20/03/2013, n. 21884, rv. 255817). E tale non appare, in tutta evidenza, la sentenza del giudice civile in precedenza indicata, posto che l'accoglimento dell'appello proposto dal Palmieri innanzi al tribunale civile di Monza, giustifica certo il carattere offensivo e calunnioso delle affermazioni contenute nella menzionata comparsa conclusionale nei confronti di un soggetto, che l'imputato addita, tra l'altro, come notoriamente aduso a falsificare documenti. Ed invero, come affermato dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, l'esimente di cui all'art. 598, ( c.p., - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative - non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, considerato che la predetta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose (in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto - in ordine al reato di cui all'art. 595 cod. pen. ascritto all'imputato che aveva, nel testo di una comparsa depositata nel corso di un procedimento civile, accusato altro avvocato di avere mancato ai propri doveri professionali omettendo di comunicare al proprio cliente un decreto di archiviazione, ai fini della tempestiva opposizione, decreto in realtà mai esistito - che pur trattandosi di fatto oggettivamente offensivo per la reputazione di un legale, non integrasse gli estremi del delitto di diffamazione, in ragione dell'esistenza dell'esimente di cui all'art. 598.6 c.p.: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 29235 del 19/05/2011, Rv. 250466).Né va taciuto che, sempre per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art 598, c.p., è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, Rv. 269075).
Tali profili non vengono minimamente affrontati dal ricorrente, lacuna particolarmente significativa ove si pensi che, come rilevato dai giudici di merito, il contenzioso civile vedeva l'avv. Palmieri contrapposto alla società "Fondermetal s.p.a", soggetto giuridico diverso da Unito Antonio.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). Nulla è dovuto a titolo rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, in quanto quest'ultima non ha esplicato, nemmeno attraverso il deposito di memorie scritte, comunque consentito nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, essendosi, piuttosto, limitata, attraverso la nota scritta del suo difensore richiamata in premessa, a chiedere che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna dell'imputato alla refusione delle spese sostenute nel grado (cfr.
Cass., Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551; Cass., Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834; Cass., Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Rv. 277152).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa