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Sentenza — n. 34815/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34815/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34815/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. c.p.; violazione di legge, poiché il tribunale ha affermato la responsabilità degli imputati, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;

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Sentenza — n. 34815/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con particolare riguardo al secondo motivo di impugnazione si osserva che, come affermato da un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, costituisce violazione di legge ed è, di conseguenza, deducibile, ex art. 606 lett. c),..c.p.p., con ricorso avverso la sentenza di appello, pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 3224, del 09/10/2019, Rv. 278140).

Parole chiave

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espressioni sconvenienti oltraggio alla corte motivi di cassazione rinuncia al dibattimento orale controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI CICCO MARIA nato a PRESENZANO il 14/09/1953 GATTI GIOVANNI nato a VENAFRO il 27/06/1954 avverso la sentenza del 05/09/2019 del TRIBUNALE di CASSINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Cassino, in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di Cassino, in data 18.7.2018, aveva assolto Di Cicco Maria e Gatti Giovanni dal reato ex artt. 110, 612.4 c.p., commesso in danno della costituita parte civile Zecchino Achille, dichiarava, su appello della suddetta parte civile, la Di Cicco e il Gatti colpevoli, ai soli effetti civili, del reato loro in rubrica ascritto, condannandoli al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore dello Zecchino, che liquidava in complessivi euro 500,00.

2. Avverso la sentenza del giudice di secondo grado, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, lamentando:

1) violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. c.p.;

2) violazione di legge, poiché il tribunale ha affermato la responsabilità degli imputati, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;

3) vizio di motivazione per erronea applicazione delle regole in materia di valutazione della prova, per travisamento del fatto e per omessa motivazione rafforzata. 2.2. Con requisitoria scritta del 24.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, rilevata la fondatezza del secondo motivo di ricorso, chiede che la sentenza impugnata venga annullata, relativamente alla statuizione civile, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

3. Il ricorso appare fondato e va accolto.

4. Con particolare riguardo al secondo motivo di impugnazione si osserva che, come affermato da un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, costituisce violazione di legge ed è, di conseguenza, deducibile, ex art. 606 lett. c),..c.p.p., con ricorso avverso la sentenza di appello, pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 3224, del 09/10/2019, Rv. 278140).

Come è stato evidenziato in un condivisibile arresto della Suprema Corte, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (cfr.

Cass., Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020 Rv. 279146). Orbene, applicando i menzionati principi al caso in esame, non può non rilevarsi come il tribunale, nel ribaltare la decisione assolutoria del giudice di primo grado, sia venuto meno al dovere di procedere alla rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative, la cui diversa interpretazione, da parte del giudice di secondo grado, è stata decisiva per fondare la sentenza di condanna al risarcimento dei danni nei confronti degli imputati, ai quali il tribunale ha attribuito la propalazione di frasi dal contenuto oggettivamente intimidatorio nei confronti dello Zecchino.

5. Sotto altro profilo va rilevato che la corte territoriale, nel riformare la decisione assolutoria di primo grado, fondata sulla mancata dimostrazione di un effettivo timore circa la propria incolumità patito dalla persona offesa, in conseguenza delle frasi rivolte al suo indirizzo dagli imputati, ha evidenziato come "nel caso di specie, il comportamento in esame sia stato fornito di una particolare attitudine minatoria, tenuto conto della natura delle frasi proferite, con le quali la persona offesa è stata espressamente minacciata di morte".

Orbene è senz'altro vero che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel delitto di minaccia l'atto intimidatorio è fine a se stesso e per la sussistenza del reato si richiede solo che l'agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo, immanente nella stessa condotta, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta stessa ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente, senza che sia necessario, dunque, il verificarsi di un reale stato di intimidazione della vittima (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

V, 2.3.1989, n. 9082, rv. 181716; Cass., sez. I, 28.5.1987, n. 11525, rv. 176995; Cass. sez. V, 23.1.2012, n. 11621). Tuttavia è altrettanto vero che, per la sussistenza in concreto del reato di cui si discute, sia necessario dedurre l'attitudine a intimorire della condotta posta in essere dal soggetto attivo, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità, dalla situazione contingente, vale a dire dal contesto in cui si inserisce la condotta in questione, profilo che il giudice di secondo grado non ha minimamente considerato, concentrando la sua attenzione solo sul significato letterale delle frasi pronunciate.

In tal modo è stato integrato il vizio di violazione di legge, in punto di erronea ricostruzione del significato della fattispecie normativa di cui all'art. 612, c.p.

6. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Come chiarito, infatti, dalla Corte di Cassazione nella sua espressione più autorevole, intervenuta per dirimere un precedente contrasto, in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in (ù accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr. Cass., Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e r