Sentenza — n. 34814/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MAMADOU nato a TOUBA( SENEGAL) il 01/02/1974 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila riformava in senso favorevole al reo, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Teramo, in data 23.5.2018, aveva condannato Ndiaye Mamadou, in applicazione della disciplina della continuazione, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 474, co. 2, 648 1( c.p., in rubrica ascrittigli, riconosciuta, con riferimento alla ricettazione, la circostanza attenuante speciale ex art. 648, co. 2, c.p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis c.p; Sentenza — n. 34814/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta del 25.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MAMADOU nato a TOUBA( SENEGAL) il 01/02/1974 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila riformava in senso favorevole al reo, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Teramo, in data 23.5.2018, aveva condannato Ndiaye Mamadou, in applicazione della disciplina della continuazione, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 474, co. 2, 648 1( c.p., in rubrica ascrittigli, riconosciuta, con riferimento alla ricettazione, la circostanza attenuante speciale ex art. 648, co. 2, c.p.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis c.p., limitatamente al reato di cui all'art. 474.,,c.p.
3. Con requisitoria scritta del 25.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato.
4. rlcorso va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza dei ea che lo sorreggono. Va osservato, preliminarmente, che nessun ostacolo, dal punto di vista 1/. della previsione normativa, è configurabile in ordine alla astratta possibilità di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis con riferimento al reato di cui all'art. 474, co. 2, c.p., contestato al ricorrente. Ed invero, risultando tale fattispecie punita con la pena detentiva, pari, nel massimo, a due anni di reclusione, essa rientra nel limite previsto dall'art. 131 bis?, c.p., secondo cui la punibilità è esclusa per particolare tenuità del fatto nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione.
Ciò posto va rilevato che nel caso in esame la motivazione della corte territoriale, a ben vedere, non ha escluso in radice la possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui si discute al reato di cui all'art. 474, co. 2, c.p., ma, piuttosto, ha escluso che nel caso concreto fosse applicabile il disposto dell'art. 131 sulla base di una valutazione complessiva della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, valorizzando anche il dato obiettivo che il suddetto reato concorre con quello di ricettazione (cfr. pp. 4-5). Né appare in contrasto con tale valutazione il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, co. 2, c.p., da parte della corte territoriale, posto che la suddetta circostanza attenuante si fonda sulla particolare tenuità del fatto, da valutare nel suo complesso, mentre la causa di non punibilità presuppone un complessivo giudizio di minima offensività, compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (cfr., in questo senso, Cass., Sez. 6, n. 46255 del 18/10/2016, Rv. 268481), che non può non prendere in considerazione la eventuale sussistenza di più reati sorretti da un medesimo disegno criminoso, rappresentativi, quanto meno, di una maggiore grado di colpevolezza del reo.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15.6.2021. I