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Sentenza — n. 34813/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34813/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34813/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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omessa motivazione, in quanto la corte territoriale non ha fornito alcuna risposta in ordine alle doglianze specificamente mosse con l'atto di gravame, in ordine alla insussistenza della fattispecie di reato di cui all'art. 494, c.p.; vizio di motivazione, in ordine alla insussistenza del reato di cui all'art. 615 ter, c.p., per omessa valutazione della prova costituita dalle conversazioni tra la persona offesa e l'imputato, acquisite in sede di istruttoria dibattimentale.

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen; Sentenza — n. 34813/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione istanza di revisione penale modificazione delle conclusioni allegazioni inverosimili pornografia inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
omessa motivazione, in quanto la corte territoriale non ha fornito alcuna risposta in ordine alle doglianze specificamente mosse con l'atto di gravame, in ordine alla insussistenza della fattispecie di reato di cui all'art. 494, c.p.;
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIFILO' ROSARIO nato a MILAZZO il 26/02/1983 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina confermava la sentenza con cui il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 11.10.2017 aveva condannato Trifilò Rosario alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ex artt. 615 ter, 494 e 595, co. 3, c.p., in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando:

1) omessa motivazione, in quanto la corte territoriale non ha fornito alcuna risposta in ordine alle doglianze specificamente mosse con l'atto di gravame, in ordine alla insussistenza della fattispecie di reato di cui all'art. 494, c.p.;

2) vizio di motivazione, in ordine alla insussistenza del reato di cui all'art. 615 ter, c.p., per omessa valutazione della prova costituita dalle conversazioni tra la persona offesa e l'imputato, acquisite in sede di istruttoria dibattimentale.

3. Con requisitoria scritta del 15.2.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.1. Quanto al primo motivo di ricorso, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come quello in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). 4.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è preclusa la possibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217;

Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal Infilò, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Sulla base di una rigorosa valutazione delle risultanze processuali, invero, la corte territoriale ha evidenziato come l'imputato abbia fatto accesso a un profilo "Facebook" originariamente "aperto" della persona offesa Merulla Giovanna, via internet, partendo da un'utenza telefonica fissa intestata al padre di quest'ultimo, per poi, una volta entrato nel suddetto profilo, modificare la "password" del relativo "account", così impedendone l'accesso alla Merulla. In tal modo il Trifilò aveva potuto pubblicare indisturbato sul suddetto profilo "link" pornografici, che, ai frequentatori della "rete", apparivano riconducibili al profilo "Facebook" "GIOVY Simone Merulla", che lo stesso imputato aveva provveduto a rinominare "GIOVY Merulla Simone", in modo da associare le immagini pornografiche da lui immesse sul profilo specificamente alla persona della Merulla.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato, peraltro, si inserisce in un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che giova ribadire, secondo cui integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete 'internet' nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 46674 del 08/11/2007, Rv. 238504;

Cass., Sez. 5, n. 22049 del 06/07/2020, Rv. 279358).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.